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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
OR OS MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3448/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Del Sud Est - 05379380875
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011864529000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011864529000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18/04/2024, il contribuente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249011864529000, recante due cartelle di pagamento, la n.
29320210056897618000 e la n. 293 2022 00764742 02 000 eccependo l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme.
Resistono ER e Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo deve essere estinto per cessazione della materia del contendere.
La ricorrente, ha rilevato che in riferimento alle cartelle esattoriali n. 293 2021 00568976 18 000 (Tassa
Automobilistica anno 2015) e n. 293 2022 00764742 02 000 (Diritto Annuale, anno 2018), sottese all'intimazione opposta,ha inoltrato istanza di rateazione (identificativo 295820), che è stata accolta dall'Agente della Riscossione, come si evince dal provvedimento allegato.
La ricorrente ha prodotto le ricevute attestanti il pagamento delle due rate di € 279,47- e di € 257,58-, entrambe versate in data 14.1.2026, a saldo ed in esecuzione alla rateizzazione concessa.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
OS M. AS
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
OR OS MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3448/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Del Sud Est - 05379380875
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011864529000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011864529000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18/04/2024, il contribuente ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249011864529000, recante due cartelle di pagamento, la n.
29320210056897618000 e la n. 293 2022 00764742 02 000 eccependo l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme.
Resistono ER e Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo deve essere estinto per cessazione della materia del contendere.
La ricorrente, ha rilevato che in riferimento alle cartelle esattoriali n. 293 2021 00568976 18 000 (Tassa
Automobilistica anno 2015) e n. 293 2022 00764742 02 000 (Diritto Annuale, anno 2018), sottese all'intimazione opposta,ha inoltrato istanza di rateazione (identificativo 295820), che è stata accolta dall'Agente della Riscossione, come si evince dal provvedimento allegato.
La ricorrente ha prodotto le ricevute attestanti il pagamento delle due rate di € 279,47- e di € 257,58-, entrambe versate in data 14.1.2026, a saldo ed in esecuzione alla rateizzazione concessa.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
OS M. AS