Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4776/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4776/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. VANESSA DI Parte_1
GLORIA;
- ricorrente -
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nobile;
Controparte_1
- convenuta -
e c o n t r o
; Controparte_2
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di controparte perché avvenuta oltre i termini assegnati con decreto di fissazione udienza del 29/5/2024.
Non sono state depositate note scritte dalla convenuta costituita.
1
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 27/3/2024 con cui il Tribunale di Palermo, Ufficio del Giudice per le
Indagini Preliminari, ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese presentata dal medesimo ricorrente, persona offesa nell'ambito del procedimento penale n. 5038/2021 R.G.N.R., n 192/2023 R.G. GIP;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_2
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato, invece, che si è costituita l , chiedendo Controparte_1
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
considerato, in via preliminare, che, oltre al Controparte_2
quale soggetto tenuto al pagamento dei compensi in caso di ammissione al beneficio, soggetto legittimato passivamente è anche l , Controparte_1
poiché “in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale
è parte necessaria i , in quanto titolare del rapporto di Controparte_2
debito oggetto del medesimo procedimento” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022); ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
rilevato invero che, sotto un primo profilo, ha Parte_1
dichiarato nell'istanza di ammissione che il proprio nucleo familiare è composto dal solo istante e che “il proprio reddito imponibile relativo all'anno 2022 calcolato tenuto conto di tutte le componenti di cui all'art. 76 co. I e III T.U.
115/2002, è pari a euro 9.105,00” (v. istanza di ammissione del 26/2/2024); rilevato che, come correttamente osservato dal ricorrente, l'attestazione
ISEE non è idonea a valutare i requisiti reddituali ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che, ai sensi dell'art. 76 TUSG, a tali fini si
2 deve avere riguardo al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito;
considerato che
, invero, “in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti
"in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE” (Cass. Sentenza n. 46159/2021); rilevato che l'istante ha dichiarato di non percepire ulteriori proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare di cui risulta proprietario;
ritenuto, pertanto, che, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di nell'ambito Parte_1
del procedimento penale n. 5038/2021 R.G.N.R., debba essere accolta;
rilevato infine che, “accolta l'opposizione, la richiesta di ammissione (..) torna a produrre sin dall'origine i relativi effetti, tra cui anche quelli della necessità di dover liquidare il compenso per l'attività prestata dal difensore della parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (fra tante Cass.
30380/2023 e Cass. n. 35691/2022); sicché le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del e si liquidano come da separato Controparte_2
provvedimento;
considerato che
sussistono, invece, giuste ragioni per compensarle tra opponente e . Controparte_1
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_2
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari, in data 27/3/2024, ammette al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato con riguardo al procedimento penale n. 5038/2021
R.G.N.R., con il difensore dallo stesso designato nella persona dell'Avv. Vanessa
Di Gloria.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
3 Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente ammesso al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato.
Dichiara compensate le spese tra opponente e . Controparte_1
Palermo, 20/02/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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