Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5142
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Massime1

In applicazione del principio secondo cui si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando l'azione proposta sia costitutiva, e non anche quando si tratti di azione di accertamento o di condanna, nelle controversie previdenziali tra l'istituto assicuratore e il datore di lavoro, in cui venga in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro, non può ritenersi litisconsorte necessario il lavoratore.

Commentario1

  • 1Cassazione n. 5142 del 1999
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 giugno 2001

    Nel processo del lavoro si versa in caso di litisconsorzio necessario soltanto quando l'azione proposta sia costitutiva (Cass. 20 ottobre 1978 n. 4739; 5 febbraio 1983 n. 966; 28 aprile 1986 n. 2925, 8 settembre 1989 n. 3894)) e non anche quando si tratti di azione di accertamento o di condanna, poichè, in tale ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio mentre l'eventuale conflitto pratico di giudicati è un inconveniente insito nel sistema che non impone, di per sè solo, l'integrazione del contraddittorio (Cass. 25 giugno 1979 n 3546; 9 settembre 1987 n. 7232). — Cassazione civile, Sezione Lavoro Sentenza 26 maggio 1999 n. 5142 sul …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5142
Data del deposito : 26 maggio 1999

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