TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 450/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Cicco (C.F. Parte_1 C.F._1
; pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 Email_1 studio sito in Gesualdo (Av) alla Via Celso n. 25
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro IS (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
; pec: ed elettivamente domiciliata presso di lui C.F._3 Email_2 ed AVV. MAURO BUFIS, C.F. , rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c. ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento alla Via Umberto I n. 4
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. Parte_1
616 c.p.c. richiamando le doglianze già formulate innanzi al G.E. nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G. E.M. 667/2022, instauratasi a seguito di pignoramento mobiliare presso terzi intimato dalla società In sede di esecuzione, il aveva proposto opposizione con ricorso Controparte_1 Pt_1 depositato in data 09.01.2023, sulla base dei seguenti motivi:
i) la procedura esecutiva non era stata preceduta da “invito bonario al pagamento”;
ii) la società creditrice si era riconosciuta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte in virtù del contratto sottoscritto dalle parti in causa e pertanto non vantava alcun diritto ad agire in executivis;
pagina 1 di 7 iii) la società si era resa inadempiente anche rispetto alle intese verbali intercorse con l'opponente in ragione delle quali le parti avrebbero dovuto risolvere la controversia in via transattiva;
iv) la creditrice e il suo difensore avevano avviato diverse azioni esecutive nei confronti del debitore, dando luogo ad un indebito frazionamento del credito e così abusando dello strumento processuale;
v) l'esecuzione arrecava grave nocumento all'opponente che non riusciva a far fronte alle proprie esigenze personali anche a causa del pignoramento dello stipendio.
Con l'opposizione di cui al presente giudizio, inoltre, il contestava la dichiarazione del terzo ex Pt_1 art. 547 c.p.c. e l'abnormità del provvedimento di assegnazione delle somme del 12.01.2023 per aver il
G.E. pronunciato anche su questioni di merito.
Si costituivano regolarmente gli opposti premettendo che il titolo dell'esecuzione fosse costituito dalla sentenza n. 1589/2019 del Giudice di Pace di Benevento con la quale il PI era stato condannato al pagamento in favore della società dell'importo di € 2.190,00, oltre interessi di mora dal 09.11.2018 al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite (liquidate in € 140,00 per esborsi ed € 900,00 per compensi professionali) da distrarsi in favore del procuratore avv. Mauro IS.
Nella prospettazione dei convenuti, detta pronuncia era intervenuta a seguito dell'inadempimento del
PI rispetto all'obbligo contrattuale di pagamento della quota di partecipazione al corso organizzato dalla e funzionale ad ottenere la qualifica di Tecnico Grafico Pubblicitario previo Controparte_1 esame da sostenersi presso la Regione Campania. Si precisava altresì che la decisione era ormai passata in giudicato ed era stata posta in esecuzione, dando luogo al menzionato giudizio di esecuzione nell'ambito del quale l'avv. IS, proprio al fine di non aggravare la posizione dell'opponente con una diversa e separata azione esecutiva, spiegava intervento volontario per i crediti derivanti dalla nominata sentenza.
Parte opposta, dunque, chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione in ragione dell'inammissibilità e dell'infondatezza dei motivi proposti.
Il giudizio veniva istruito documentalmente mediante deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e rinviato all'udienza del 26.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima. Con le note conclusive del 27.10.2025, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni che qui pedissequamente si riportano:
“L'azione esecutiva posta in essere dall'opposto è viziata ab origine per plurime nullità:
• violazione dell'art. 543 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), per omessa comunicazione dell'iscrizione a ruolo al debitore, con nullità insanabile del pignoramento (cfr. Cass. civ., 8 giugno 2022, n. 18315; Cass. 17 aprile 2023, n. 10473);
pagina 2 di 7 • inesistenza del precetto per difetto di prova della notificazione ex art. 480 c.p.c., non essendo stata dimostrata la rituale comunicazione né la sussistenza di un titolo esecutivo valido;
• illegittima estensione del pignoramento “per incapienza” in violazione dell'art. 499 c.p.c., poiché la norma non consente l'ampliamento soggettivo dell'esecuzione senza autonoma istanza giudiziale e senza accertamento di ulteriori crediti;
• conflitto d'interessi dell'Avv. IS Mauro, che ha agito simultaneamente quale creditore e difensore nella medesima procedura, in violazione degli artt. 86 c.p.c. e 66 del Codice
Deontologico Forense, nonché dei principi di imparzialità e buona fede processuale (artt. 24 e
111 Cost.)”.
Ad esito dell'udienza di discussione tenutasi in presenza il 4.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
§ Sulla inammissibilità delle nuove domande
Oggetto del presente giudizio a cognizione piena è la fondatezza nel merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. spiegata dal debitore all'esito dell'esaurimento della fase sommaria svoltasi innanzi al G.E. In sede sommaria l'opposizione è stata affidata ai motivi formulati con il ricorso del 09.01.2023 e sopra sintetizzati.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande nuove che l'opponente ha proposto nel presente giudizio sia in citazione che con le note conclusive, con la precisazione che tale questione è di puro diritto e pertanto non implica la necessità di sollevare il contradditorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
(cfr. Cass. civile, sez. III, 18/03/2025 n.7200: “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, 2 comma, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto”).
In tema, questo Giudice ritiene di doversi uniformare all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità a mente della quale “l'atto introduttivo del giudizio di merito deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione” (cfr. Cass. civ. n. 6021/2017 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1012 del 16/01/2013). Il principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno evidenziato che “il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti;
ciò significa che il giudice intanto può giudicare l'opposizione fondata in quanto abbia accertato che i motivi in essa proposti erano giuridicamente condivisibili. […] Non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo pagina 3 di 7 rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387)” (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 25478/2021).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi
(nella specie, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso “petitum”. (cfr. Cass. civile sez. III, 10/03/2023, n.7163).
Corollario di quanto sopra è l'inammissibilità di tutte le nuove domande introdotte nel giudizio di merito, dovendosi all'uopo anche precisare che la contestazione relativa alla violazione del novellato art. 543 c.p.c. per omessa comunicazione dell'iscrizione a ruolo al debitore - per quanto sia stata sollevata in sede sommaria dall'opponente (cfr. istanza n. 3 del 18.10.2022 sub all. 5 comparsa opposti)
- non è stata riproposta nel ricorso introduttivo del 09.01.2023 e deve perciò ritenersi esclusa dal perimetro del thema decidendum.
§ Sulla fondatezza dei motivi di opposizione
Così circoscritto il thema decidendum, si procede a valutare la fondatezza dei motivi di opposizione ritualmente proposti. Non fondato è il motivo dell'omesso previo “invito bonario al pagamento”, atteso che l'esercizio del diritto ad agire in executivis non è soggetto a condizioni di procedibilità quali la mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e la negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014. Peraltro, risulta documentato in atti che il fosse stato invitato da parte opposta Pt_1 alla stipula di convenzione di negoziazione assistita prima dell'avvio del giudizio di merito innanzi al
Giudice di Pace di Benevento (cfr. invito sub all. 13 comparsa opposti).
Parimenti infondato è il motivo con il quale si contesta il diritto all'esecuzione dell'opposta per aver essa espressamente riconosciuto di essere inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte. Gli assunti di parte opponente non hanno trovato alcun riscontro probatorio in giudizio e sono stati specificamente contestati da controparte, avendo gli opposti negato sin dalla comparsa di costituzione che vi fosse mai stato riconoscimento (espresso o tacito) di inadempimento contrattuale.
Peraltro, il motivo in esame attiene a questione di merito coperta da giudicato, atteso che la sentenza n.
1589/2019 del Giudice di Pace di Benevento non è stata impugnata dall'opponente ed ha acquisito ormai autorità di cosa giudicata.
Per inciso, con la predetta decisione si è accertato che in data 07.03.2017 la società e il avessero Pt_1 sottoscritto un contratto avente ad oggetto la sua partecipazione al corso di formazione per “Tecnico
Grafico Pubblicitario” e che l'opponente non avesse versato gli importi contrattualmente previsti nonostante il regolare svolgimento del corso e la registrazione della sua fattiva partecipazione;
pagina 4 di 7 accertatosi l'inadempimento del (e non viceversa), il medesimo è stato condannato al pagamento Pt_1 del dovuto in favore della società oltre alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv.
IS dichiaratosi antistatario. È in tale giudizio che l'opponente avrebbe dovuto sollevare contestazioni circa eventuali responsabilità contrattuali di controparte, essendone ormai precluso l'esame in tal sede in virtù del passaggio in giudicato della richiamata sentenza. Al riguardo, mette conto osservare che non rileva che la relativa eccezione sia stata proposta o meno da parte convenuta, costituendo ormai ius receptum che “l'esistenza di un giudicato esterno od interno è rilevabile di ufficio, e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito...rispondendo al criterio informatore dell'art. 111 Cost., che tutela il diritto alla ragionevole durata del giusto processo” (cfr. Cass., sez. I, 27/07/2016 n.15627). Invero,
“poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità” (cfr. Cass., SS. UU. n. 1099/1998).
È da rigettarsi anche l'ulteriore motivo relativo alla mancata osservanza di presunte intese verbali asseritamente finalizzate ad una definizione transattiva della controversia, non essendo emersa alcuna evidenza probatoria che tra le parti fossero intercorse intese di tal fatta. Tra l'altro, il motivo così come formulato è inammissibile, non profilando vizi né di merito né di forma dell'intrapresa esecuzione.
Parimenti è a dirsi per la questione relativa all'asserito pregiudizio che il avrebbe patito per aver Pt_1 lo stipendio “bloccato”.
Quanto al dedotto abuso del processo con correlativa richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., si osserva che è agli atti che l'avv. IS - onde recuperare i compensi spettantigli in base al titolo esecutivo (rectius la sentenza n. 1589/2019) - abbia spiegato intervento nell'ambito della medesima procedura di cui al R.G. E.M. 667/2022 avviata dalla società. In materia, si è di recente espressa la Suprema Corte affermando il principio di diritto per cui “in sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - pagina 5 di 7 notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese
e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo” (cfr. Cass. 16/05/2024, n. 13606);
L'enunciato principio rappresenta applicazione anche al processo esecutivo (ed in specie al precetto, atto necessariamente prodromico ad esso) del divieto di abusivo frazionamento del credito (già peraltro in precedenza affermato da pronunce di nomofilachia), fondata sulla ribadita centralità dei doveri di buona fede e correttezza pure nella fase di concreta realizzazione dei propri diritti (cfr. Cass. civile sez.
III, 18/11/2024, n. 29627). Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale sopra citata, quindi, la ricorrenza della fattispecie abusiva è da escludersi nel caso in lite, emergendo all'evidenza la concentrazione in un unico processo esecutivo di più azioni esecutive fondate sul medesimo titolo.
In conclusione, per tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione deve essere rigettata, giacché infondata.
§ Sulla condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Seppure le eccezioni formulate e ribadite in diverse note non autorizzate si siano rilevate del tutto destituite di fondamento, non ricorrono i presupposti di legge per accogliere la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in difetto della prova della mala fede.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in ragione dei parametri medi. Quanto all'aumento del 30% richiesto dalla difesa della parte opposta per la posizione del difensore antistatario, si rileva che Il DM. del Ministero Giustizia n. 55/2014, art. 4, c. 2 prevede la facoltà di aumentare il compenso unico dell'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Nella specie si ritiene che, data l'istruttoria meramente documentale della causa, detto aumento non sia dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione ed accerta e dichiara il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte nell'interesse di;
Parte_1
3. condanna parte opponente a rimborsare agli opposti le spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per onorari oltre IVA e CPA e 15 % per spese generali se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. pagina 6 di 7 Avellino, 04.12.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 450/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Cicco (C.F. Parte_1 C.F._1
; pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 Email_1 studio sito in Gesualdo (Av) alla Via Celso n. 25
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro IS (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
; pec: ed elettivamente domiciliata presso di lui C.F._3 Email_2 ed AVV. MAURO BUFIS, C.F. , rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c. ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento alla Via Umberto I n. 4
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. Parte_1
616 c.p.c. richiamando le doglianze già formulate innanzi al G.E. nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G. E.M. 667/2022, instauratasi a seguito di pignoramento mobiliare presso terzi intimato dalla società In sede di esecuzione, il aveva proposto opposizione con ricorso Controparte_1 Pt_1 depositato in data 09.01.2023, sulla base dei seguenti motivi:
i) la procedura esecutiva non era stata preceduta da “invito bonario al pagamento”;
ii) la società creditrice si era riconosciuta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte in virtù del contratto sottoscritto dalle parti in causa e pertanto non vantava alcun diritto ad agire in executivis;
pagina 1 di 7 iii) la società si era resa inadempiente anche rispetto alle intese verbali intercorse con l'opponente in ragione delle quali le parti avrebbero dovuto risolvere la controversia in via transattiva;
iv) la creditrice e il suo difensore avevano avviato diverse azioni esecutive nei confronti del debitore, dando luogo ad un indebito frazionamento del credito e così abusando dello strumento processuale;
v) l'esecuzione arrecava grave nocumento all'opponente che non riusciva a far fronte alle proprie esigenze personali anche a causa del pignoramento dello stipendio.
Con l'opposizione di cui al presente giudizio, inoltre, il contestava la dichiarazione del terzo ex Pt_1 art. 547 c.p.c. e l'abnormità del provvedimento di assegnazione delle somme del 12.01.2023 per aver il
G.E. pronunciato anche su questioni di merito.
Si costituivano regolarmente gli opposti premettendo che il titolo dell'esecuzione fosse costituito dalla sentenza n. 1589/2019 del Giudice di Pace di Benevento con la quale il PI era stato condannato al pagamento in favore della società dell'importo di € 2.190,00, oltre interessi di mora dal 09.11.2018 al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite (liquidate in € 140,00 per esborsi ed € 900,00 per compensi professionali) da distrarsi in favore del procuratore avv. Mauro IS.
Nella prospettazione dei convenuti, detta pronuncia era intervenuta a seguito dell'inadempimento del
PI rispetto all'obbligo contrattuale di pagamento della quota di partecipazione al corso organizzato dalla e funzionale ad ottenere la qualifica di Tecnico Grafico Pubblicitario previo Controparte_1 esame da sostenersi presso la Regione Campania. Si precisava altresì che la decisione era ormai passata in giudicato ed era stata posta in esecuzione, dando luogo al menzionato giudizio di esecuzione nell'ambito del quale l'avv. IS, proprio al fine di non aggravare la posizione dell'opponente con una diversa e separata azione esecutiva, spiegava intervento volontario per i crediti derivanti dalla nominata sentenza.
Parte opposta, dunque, chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione in ragione dell'inammissibilità e dell'infondatezza dei motivi proposti.
Il giudizio veniva istruito documentalmente mediante deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e rinviato all'udienza del 26.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima. Con le note conclusive del 27.10.2025, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni che qui pedissequamente si riportano:
“L'azione esecutiva posta in essere dall'opposto è viziata ab origine per plurime nullità:
• violazione dell'art. 543 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), per omessa comunicazione dell'iscrizione a ruolo al debitore, con nullità insanabile del pignoramento (cfr. Cass. civ., 8 giugno 2022, n. 18315; Cass. 17 aprile 2023, n. 10473);
pagina 2 di 7 • inesistenza del precetto per difetto di prova della notificazione ex art. 480 c.p.c., non essendo stata dimostrata la rituale comunicazione né la sussistenza di un titolo esecutivo valido;
• illegittima estensione del pignoramento “per incapienza” in violazione dell'art. 499 c.p.c., poiché la norma non consente l'ampliamento soggettivo dell'esecuzione senza autonoma istanza giudiziale e senza accertamento di ulteriori crediti;
• conflitto d'interessi dell'Avv. IS Mauro, che ha agito simultaneamente quale creditore e difensore nella medesima procedura, in violazione degli artt. 86 c.p.c. e 66 del Codice
Deontologico Forense, nonché dei principi di imparzialità e buona fede processuale (artt. 24 e
111 Cost.)”.
Ad esito dell'udienza di discussione tenutasi in presenza il 4.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
§ Sulla inammissibilità delle nuove domande
Oggetto del presente giudizio a cognizione piena è la fondatezza nel merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. spiegata dal debitore all'esito dell'esaurimento della fase sommaria svoltasi innanzi al G.E. In sede sommaria l'opposizione è stata affidata ai motivi formulati con il ricorso del 09.01.2023 e sopra sintetizzati.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande nuove che l'opponente ha proposto nel presente giudizio sia in citazione che con le note conclusive, con la precisazione che tale questione è di puro diritto e pertanto non implica la necessità di sollevare il contradditorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
(cfr. Cass. civile, sez. III, 18/03/2025 n.7200: “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, 2 comma, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto”).
In tema, questo Giudice ritiene di doversi uniformare all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità a mente della quale “l'atto introduttivo del giudizio di merito deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione” (cfr. Cass. civ. n. 6021/2017 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1012 del 16/01/2013). Il principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno evidenziato che “il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti;
ciò significa che il giudice intanto può giudicare l'opposizione fondata in quanto abbia accertato che i motivi in essa proposti erano giuridicamente condivisibili. […] Non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo pagina 3 di 7 rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387)” (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 25478/2021).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi
(nella specie, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso “petitum”. (cfr. Cass. civile sez. III, 10/03/2023, n.7163).
Corollario di quanto sopra è l'inammissibilità di tutte le nuove domande introdotte nel giudizio di merito, dovendosi all'uopo anche precisare che la contestazione relativa alla violazione del novellato art. 543 c.p.c. per omessa comunicazione dell'iscrizione a ruolo al debitore - per quanto sia stata sollevata in sede sommaria dall'opponente (cfr. istanza n. 3 del 18.10.2022 sub all. 5 comparsa opposti)
- non è stata riproposta nel ricorso introduttivo del 09.01.2023 e deve perciò ritenersi esclusa dal perimetro del thema decidendum.
§ Sulla fondatezza dei motivi di opposizione
Così circoscritto il thema decidendum, si procede a valutare la fondatezza dei motivi di opposizione ritualmente proposti. Non fondato è il motivo dell'omesso previo “invito bonario al pagamento”, atteso che l'esercizio del diritto ad agire in executivis non è soggetto a condizioni di procedibilità quali la mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e la negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014. Peraltro, risulta documentato in atti che il fosse stato invitato da parte opposta Pt_1 alla stipula di convenzione di negoziazione assistita prima dell'avvio del giudizio di merito innanzi al
Giudice di Pace di Benevento (cfr. invito sub all. 13 comparsa opposti).
Parimenti infondato è il motivo con il quale si contesta il diritto all'esecuzione dell'opposta per aver essa espressamente riconosciuto di essere inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte. Gli assunti di parte opponente non hanno trovato alcun riscontro probatorio in giudizio e sono stati specificamente contestati da controparte, avendo gli opposti negato sin dalla comparsa di costituzione che vi fosse mai stato riconoscimento (espresso o tacito) di inadempimento contrattuale.
Peraltro, il motivo in esame attiene a questione di merito coperta da giudicato, atteso che la sentenza n.
1589/2019 del Giudice di Pace di Benevento non è stata impugnata dall'opponente ed ha acquisito ormai autorità di cosa giudicata.
Per inciso, con la predetta decisione si è accertato che in data 07.03.2017 la società e il avessero Pt_1 sottoscritto un contratto avente ad oggetto la sua partecipazione al corso di formazione per “Tecnico
Grafico Pubblicitario” e che l'opponente non avesse versato gli importi contrattualmente previsti nonostante il regolare svolgimento del corso e la registrazione della sua fattiva partecipazione;
pagina 4 di 7 accertatosi l'inadempimento del (e non viceversa), il medesimo è stato condannato al pagamento Pt_1 del dovuto in favore della società oltre alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv.
IS dichiaratosi antistatario. È in tale giudizio che l'opponente avrebbe dovuto sollevare contestazioni circa eventuali responsabilità contrattuali di controparte, essendone ormai precluso l'esame in tal sede in virtù del passaggio in giudicato della richiamata sentenza. Al riguardo, mette conto osservare che non rileva che la relativa eccezione sia stata proposta o meno da parte convenuta, costituendo ormai ius receptum che “l'esistenza di un giudicato esterno od interno è rilevabile di ufficio, e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito...rispondendo al criterio informatore dell'art. 111 Cost., che tutela il diritto alla ragionevole durata del giusto processo” (cfr. Cass., sez. I, 27/07/2016 n.15627). Invero,
“poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità” (cfr. Cass., SS. UU. n. 1099/1998).
È da rigettarsi anche l'ulteriore motivo relativo alla mancata osservanza di presunte intese verbali asseritamente finalizzate ad una definizione transattiva della controversia, non essendo emersa alcuna evidenza probatoria che tra le parti fossero intercorse intese di tal fatta. Tra l'altro, il motivo così come formulato è inammissibile, non profilando vizi né di merito né di forma dell'intrapresa esecuzione.
Parimenti è a dirsi per la questione relativa all'asserito pregiudizio che il avrebbe patito per aver Pt_1 lo stipendio “bloccato”.
Quanto al dedotto abuso del processo con correlativa richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., si osserva che è agli atti che l'avv. IS - onde recuperare i compensi spettantigli in base al titolo esecutivo (rectius la sentenza n. 1589/2019) - abbia spiegato intervento nell'ambito della medesima procedura di cui al R.G. E.M. 667/2022 avviata dalla società. In materia, si è di recente espressa la Suprema Corte affermando il principio di diritto per cui “in sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - pagina 5 di 7 notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese
e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo” (cfr. Cass. 16/05/2024, n. 13606);
L'enunciato principio rappresenta applicazione anche al processo esecutivo (ed in specie al precetto, atto necessariamente prodromico ad esso) del divieto di abusivo frazionamento del credito (già peraltro in precedenza affermato da pronunce di nomofilachia), fondata sulla ribadita centralità dei doveri di buona fede e correttezza pure nella fase di concreta realizzazione dei propri diritti (cfr. Cass. civile sez.
III, 18/11/2024, n. 29627). Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale sopra citata, quindi, la ricorrenza della fattispecie abusiva è da escludersi nel caso in lite, emergendo all'evidenza la concentrazione in un unico processo esecutivo di più azioni esecutive fondate sul medesimo titolo.
In conclusione, per tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione deve essere rigettata, giacché infondata.
§ Sulla condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Seppure le eccezioni formulate e ribadite in diverse note non autorizzate si siano rilevate del tutto destituite di fondamento, non ricorrono i presupposti di legge per accogliere la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in difetto della prova della mala fede.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in ragione dei parametri medi. Quanto all'aumento del 30% richiesto dalla difesa della parte opposta per la posizione del difensore antistatario, si rileva che Il DM. del Ministero Giustizia n. 55/2014, art. 4, c. 2 prevede la facoltà di aumentare il compenso unico dell'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Nella specie si ritiene che, data l'istruttoria meramente documentale della causa, detto aumento non sia dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione ed accerta e dichiara il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte nell'interesse di;
Parte_1
3. condanna parte opponente a rimborsare agli opposti le spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per onorari oltre IVA e CPA e 15 % per spese generali se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. pagina 6 di 7 Avellino, 04.12.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7