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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 18/6/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4404/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore, come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: ricostituzione pensionistica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/05/2020 adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, esponendo quanto segue in punto di fatto e di diritto: “che l'istante è titolare di pensione INPS cat. VO n.
10204221 avente decorrenza 01.04.2006, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
- che il ricorrente è in grado di vantare contribuzione effettiva e figurativa accreditata ante pensionamento per il periodo 01.04.1967 – 31.12.2005, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
- che la prestazione previdenziale de qua veniva riliquidata con mod. TE08 del
02.05.2018 a seguito di istanza amministrativa specifica di ricostituzione per motivi contributivi presentata il 27.04.2018 (cfr. pagina 1 di 6 documentazione allegata agli atti di causa); - che l ha liquidato la prestazione pensionistica col sistema Controparte_2 retributivo con distinzione della quota A e della quota B;
- che inoltre, a fronte della domanda amministrativa ritualmente trasmessa,
l ha riliquidato la prestazione pensionistica con mod. TE08 del 02.05.2018 senza conteggiare correttamente la Controparte_2 quota B e attribuendo un'anzianità contributiva in tale quota di sole 661 settimane (cfr. pag. 2 del provvedimento allegato agli atti di CP_ causa); - che l resistente è incorso in errore in sede di liquidazione e riliquidazione della pensione non provvedendo a conteggiare correttamente la contribuzione, effettiva e figurativa, spettante per il conteggio della quota B;
- che come noto la normativa vigente prevede esplicitamente il riconoscimento di contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile
1952 n. 218 ed art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile
1949, n. 264), per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del 1935 e art. 1 d.lg. n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali (art. 35 l.n. 155/1981); - che, per di più, l'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 detta i criteri per l'attribuzione del valore retributivo ai periodi di contribuzione figurativa, riconoscendo dunque la rilevanza di tali periodi ai fini del computo dell'ammontare retributivo e contributivo, ed in particolare assegnando ai periodi figurativi un valore dato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi;
- che, inoltre,
l'art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 ha previsto che “…ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali,
…… spetta l'indennità di disoccupazione qualora …… ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità,
e sino ad un massimo di 180 giornate annue….”; - che la disciplina vigente, perciò, prescrive l'accredito di contribuzione figurativa per disoccupazione nel tetto delle 180 giornate in modo da garantire il conseguimento delle 270 giornate, effettive e figurative, complessive annue (cfr. art 1, comma 57, l.n. 247/2007); - che l ha violato la disciplina de qua, omettendo Controparte_2
l'accredito figurativo, e dunque il conseguente conteggio della misura della pensione de qua, di 12 giornate per il 1998 in modo che la quota B, considerando e valorizzando anche le giornate da malattia/infortunio già accreditate per gli anni 2002/2003 nel tetto delle
270 giornate massime annuali, sia pari a 669 settimane contributive (cfr. prospetto dettagliato ed allegato agli atti di causa a cui si rimanda); - che pertanto, anche alla luce dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, secondo cui “Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata…”, il ricorrente ha diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in godimento per complessive 8 settimane in quota B;
- che il pensionato vanta un diritto di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati ed accreditabili sulla base delle normative vigenti;
- che all'odierno istante spetta un maggior rateo pensionistico per la quota B sulla scorta dell'esatta anzianità contributiva di 669 settimane e considerando la r.m.s. di €
274,66 – come da mod. TE08 allegato - e del coefficiente legale pari a 0,00153846; - che pertanto il ricorrente ha diritto, dall'01.04.2006, alla quota B nell'importo mensile perequabile di € 282,69, così quantificata sulla scorta dei criteri innanzi pagina 2 di 6 enunciati, in luogo dell'ammontare di € 279,31 riconosciuto dall'Ente (cfr. mod. TE08 del 02.05.2018 allegato); - che, in definitiva, all'odierno istante spetta la differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto riconosciuto dall' a titolo di quota B sin dall'01.04.2006, il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e CP_1 sino all'integrale soddisfo;
- che non avendo l liquidato e riliquidato correttamente la prestazione pensionistica è interesse del CP_1 ricorrente vedersi corrisposta la pensione nella sua giusta ed esatta misura ”.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10204221 ai sensi dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. CP_ 183/2010, per ulteriori 8 settimane in quota B, a partire dall'01.04.2006; - per l'effetto, condannare l resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.04.2006, del rateo pensionistico mensile perequabile a titolo di quota B di € 282,69
e, di conseguenza, condannare l'Ente resistente al pagamento della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di quota B, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario CP_1 nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda quanto CP_1 all'accredito della contribuzione figurativa per malattia, per la mancata presentazione della relativa domanda amministrativa;
la decadenza dall'azione giudiziaria;
la prescrizione dei ratei arretrati. In via gradata, nel merito, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto al riconoscimento, nelle more del giudizio, alla variazione della contribuzione figurativa inerente l'indennità di disoccupazione agricola per 12 giorni fruiti nel 1998, come da TE08 del 13.4.2021.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Non sussiste alcun profilo di improponibilità della domanda, poiché il thema litis non riguarda l'accredito o il computo di contribuzione figurativa per malattia. CP_
3. Deve essere poi disattesa l'eccezione di decadenza, così come sollevata dall condividendosi i più recenti arresti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in base ai quali: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative.
L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123); “Con l'art. 38 del DL 98/2011 è stato aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 il seguente comma: Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La preliminare pagina 3 di 6 questione oggetto del presente giudizio, concernente l'.interpretazione della predetta normativa, che ha introdotto una nuova decadenza nei termini sopra indicati, è stata recentemente risolta, dopo pronunce di diverso segno anche nella stessa giurisprudenza di legittimità, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 17430 del 17 giugno 2021, ai cui principi il Collegio ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C. e che possono essere così sintetizzati: il nuovo termine di decadenza introdotto dal legislatore del
2011, decorrente dal riconoscimento parziale, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'.entrata in vigore della legge introduttiva del nuovo termine;
detta decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Corte appello Roma, sez. II, 11/11/2021, n. 3999); “si rendono doverose le seguenti considerazioni circa l'effetto della decadenza nella materia delle pensioni, effetto che, come di qui a breve si avrà modo di dire, non comporta l'applicazione totalmente estintiva del diritto del titolare del trattamento, poiché verrebbe a determinarsi una inammissibile frizione con l'imprescrittibilità del diritto a pensione. Ed invero, dapprima il Collegio reputa doveroso rammentare di essersi già pronunciato al riguardo e reitera perciò in questa sede le osservazioni compiute nella sentenza n 2429 del 19.12.2019 (est.
Presidente dott Gentile), riportando di seguito il passo di interesse: <<bisogna muovere dall comma d.l. convertito il l. che ha trasformato la decadenza da una sanzione di tipo soltanto procedimentale n.>Cass., sez. un., 21.6.1990) a una misura, ben più punitiva, che estingue il diritto e rende inammissibile l'azione: sancito tale forte inasprimento, la norma ha precisato, in modo congruo, che la perdita concerne esclusivamente i <
di sicuro quella aggiuntiva, riferendosi ai trattamenti erogati in rate mensili, si attaglia essenzialmente alle pensioni. L'interpretazione e la sistemazione più complete e coerenti di tale combinato disposto conducono alla conclusione che l'eventuale maturazione della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso amministrativo, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato, né, a fortiori, ai ratei successivi Cass. 30.10.2003, n. 16372 (oggetto: pensione di anzianità), dice di un'ipotesi di decadenza <<non unitaria bens mobile per ciascun rateo>>. Il criterio è stato confermato da Cass. 21.3.2005, n. 6018
(oggetto: integrazione al minimo di una pensione cat. SO), Cass. 14.2.2008, n. 3761 (oggetto: assegno ordinario di invalidità) e
Cass. 9.6.2014, n. 12878 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione di reversibilità). La sanzione cancellatoria, se avesse incidenza su tutti i ratei anteriori al giudizio, peccherebbe di eccessivo rigore in danno del pensionato che abbia trascurato di coltivare la sua richiesta, disattesa dall'ente gestore, ancorchè a lungo: un assistibile di sicuro incurante (o mal difeso) ma pur sempre bisognoso di un reddito di sostentamento. Per tale incauto avente diritto, al contrario, la decadenza mobile appresta una decurtazione economica congrua ma non troppo punitiva. Nel conflitto fra il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione (intangibile nell'an: Corte cost. 26.2.2010, n. 71; “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”: Corte cost. 22.7.1999, n. 345; “situazione finale … attinente alla sopravvivenza della persona”: Corte cost. 15.7.1985, n. 203) e l'applicazione della decadenza, legittima ma con effetto soltanto su singole mensilità del trattamento (per questo l'art. 6 d.l. 103/91 ha “espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" e non “dello stesso diritto a pensione”, “costituzionalmente garantito”:
Corte cost. 246/92), il punto di equilibrio non è appannaggio della pronuncia impugnata. Conclusivamente, si deve escludere che la maturazione della decadenza possa pregiudicare per sempre il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno da una certa data, la pensione in sé (nei casi di prestazione negata dall'ente gestore in sede amministrativa) ovvero la pensione nell'ammontare esatto siccome pagina 4 di 6 conforme a legge (nell'ipotesi di erogazione del trattamento in misura mensile inferiore al dovuto, che può anche dipendere da un mero errore di calcolo), trattandosi di posizioni soggettive non definitivamente comprimibili, a scanso di una palese violazione dei richiamati principi costituzionali>>. Si ribadisce pertanto il convincimento già formatosi in Corte per il quale il punto di equilibrio tra l'insopprimibilità costituzionalmente garantita del diritto a pensione e l'applicazione dell'istituto della decadenza va rinvenuto nella c.d. 'decadenza mobile', in ossequio alla quale, quindi, per il caso di prestazioni rateali, l'effetto della decadenza non è la perdita dell'intero diritto alla pensione, ma solo la perdita dei singoli ratei maturati anteriormente al decorso del termine computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza alcuna compromissione di quelli maturati successivamente” (Corte
d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2031/2021).
3.1 Nel caso di specie, è pacifico che la pensione cat. VO n. 10204221, intestata alla odierna parte ricorrente, sia stata liquidata con decorrenza 1.4.2006.
Considerato che
il ricorso giudiziario è stato depositato il 21.5.2020, la decadenza non è stata utilmente impedita. Né, d'altro canto, può attribuirsi rilievo, al fine di consentire uno CP_ spostamento in avanti della decorrenza del termine decadenziale, alla circostanza che – in data 2.5.2018 – l' abbia riliquidato il trattamento pensionistico di cui si discute. Difatti, la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, dovendo altresì presumersi – in assenza di specifiche risultanze di segno contrario – che gli elementi in forza dei quali individuare eventuali errori di calcolo nella determinazione del rateo pensionistico fossero nella disponibilità della parte ricorrente già a partire dalla liquidazione originaria della prestazione. Restano, tuttavia, salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, ossia il periodo 21.5.2017-21.5.2020, col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_2
4. Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La stessa parte ricorrente, nelle note di Ts in atti, ha dato atto che l' con il mod. TE08 del 13.04.2021, ha CP_1 ricostituito la quota B della pensione, assegnando l'anzianità di 669 settimane e la r.m.s. di € 274,66 (come indicato nel ricorso introduttivo a pag. 3) per un rateo mensile di € 282,69.
Insiste, tuttavia, nella condanna dell'Ente, che ha riconosciuto, in corso di causa, gli arretrati solamente con decorrenza 01.05.2016, ossia entro il quinquennio dalla data del ricorso, al pagamento degli arretrati nel limite della prescrizione decennale.
Tale domanda non può essere accolta.
Il ricorso, infatti, attiene all'inesattezza della liquidazione della pensione per errata determinazione dei criteri di calcolo e l'applicazione della decadenza mobile, assorbe ogni ulteriore questione sulla prescrizione, nel caso di specie.
Ne deriva che null'altro può pretendere il ricorrente dall CP_1
5. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valore determinato sulla base di quanto liquidato dall con nota del 14.4.2021, pari ad € 265,38, ex art. 152 disp. Att. CP_1 CP_ C.p.c., quarto inciso) – seguono la soccombenza dell pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4404/2020, proposto da Pt_1
nei confronti dell , in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 265,38 oltre IVA, CP_1
CAP e spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti S. Trematore e L. Mancaniello, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 18.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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