TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla sola parte resistente, a seguito della riserva assunta in data 30-10-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 2683/2022
TRA
(11-8-1960), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Fuschino, e Parte_1 con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20-5-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, , premesso di aver ottenuto, a seguito di procedimento per Parte_1
ATP, decreto di omologa del 12-4-2019 che riconosceva l'esistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'assegno ordinario di invalidità, deduceva che la prestazione non era stata erogata.
Chiedeva quindi al Giudice adito di condannare l' al pagamento in suo favore dei CP_1 ratei di assegno ordinario di invalidità, con i dovuti arretrati, oltre accessori.
Si costituiva l' in data 23-9-2025 affermando che i ratei richiesti erano stati liquidati CP_1 in favore del ricorrente in data 05.06.2024; chiedeva quindi al Giudice adito di dichiarare cessata la materia del contendere.
A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente la quale, all'esito dell'udienza del 30-10-2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., si riservava la decisione della causa.
Osserva il Giudicante che la documentazione versata in atti dall' dimostra che CP_1
l' in data 5-6-2024 ha provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità in favore del ricorrente, con gli arretrati per il periodo dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2024, e gli interessi.
Essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti ad avere una pronuncia di merito, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Dovendo considerarsi l' virtualmente soccombente, in quanto il pagamento è CP_1 avvenuto successivamente alla instaurazione del presente giudizio, lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Nola, 30-10-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla sola parte resistente, a seguito della riserva assunta in data 30-10-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 2683/2022
TRA
(11-8-1960), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Fuschino, e Parte_1 con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20-5-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, , premesso di aver ottenuto, a seguito di procedimento per Parte_1
ATP, decreto di omologa del 12-4-2019 che riconosceva l'esistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'assegno ordinario di invalidità, deduceva che la prestazione non era stata erogata.
Chiedeva quindi al Giudice adito di condannare l' al pagamento in suo favore dei CP_1 ratei di assegno ordinario di invalidità, con i dovuti arretrati, oltre accessori.
Si costituiva l' in data 23-9-2025 affermando che i ratei richiesti erano stati liquidati CP_1 in favore del ricorrente in data 05.06.2024; chiedeva quindi al Giudice adito di dichiarare cessata la materia del contendere.
A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente la quale, all'esito dell'udienza del 30-10-2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., si riservava la decisione della causa.
Osserva il Giudicante che la documentazione versata in atti dall' dimostra che CP_1
l' in data 5-6-2024 ha provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità in favore del ricorrente, con gli arretrati per il periodo dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2024, e gli interessi.
Essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti ad avere una pronuncia di merito, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Dovendo considerarsi l' virtualmente soccombente, in quanto il pagamento è CP_1 avvenuto successivamente alla instaurazione del presente giudizio, lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Nola, 30-10-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza