TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 08/07/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. Elisabetta Frate, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belluno, Piazza Castello n. 24, come da procura in atti
-attore opponente- contro
(già ) (c.f. – p.i. Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
, e per essa, quale mandataria, (c.f. P.IVA_2 Controparte_2
– p.i. ), con l'avv. Roberto Pietro Sidoti, elettivamente P.IVA_3 P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Velasca n. 8, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione del 4 giugno 2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -in via preliminare: sia respinta ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che dovesse essere inoltrata dalla convenuta opposta, basandosi l'opposizione su prova scritta, avendo l'attore opponente disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento in copia prodotto in giudizio già nel 2012 con la proposizione di formale denuncia querela, disconoscimento che oggi ripropone;
-nel merito in via principale: previo accertamento della falsità delle sottoscrizioni del sig. , Parte_1 si dichiari, per i motivi esposti, che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto mediante usurpazione del nome dell'odierno attore opponente, si dichiari dunque la nullità del contratto di finanziamento n. 12004507 per mancanza
1 dell'elemento essenziale dell'accordo delle parti e, per l'effetto, sia revocato, annullato e comunque dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione del 4 giugno 2025 e, pertanto, come da comparsa di costituzione e risposta: “respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, NEL
MERITO 1) accertata la rinuncia da parte di al decreto ingiuntivo n. 108/2024 – RG Controparte_1
330/2024 del Tribunale di Belluno, emesso a firma del giudice dott.ssa Gersa Gerbi in data 21 maggio 2024, nei confronti del Sig. e, per l'effetto, 2) disporre l'estinzione del presente giudizio di opposizione, con Parte_1 compensazione delle spese di lite. 3) rigettarsi la richiesta risarcitoria formulata ex adverso, in quanto infondata in fatto
e in diritto”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 3 settembre 2024, , nell'opporsi al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 108/2024 emesso dall'intestato Tribunale, con cui era ingiunto il pagamento di euro 20.173,09, oltre interessi e spese, evocava in giudizio
[...]
(già ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_1 [...] opponendosi, in via preliminare, alla eventuale richiesta di Controparte_2 provvisoria esecuzione e chiedendo, nel merito, che fosse revocato, annullato e comunque dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 18 novembre
2024, si costituiva in giudizio già ), e Controparte_1 CP_1 per essa, quale mandataria, chiedendo, previo Controparte_2 accertamento della rinuncia da parte di al decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, che fosse disposta l'estinzione del giudizio di opposizione con compensazione delle spese di lite e il rigetto della richiesta risarcitoria formulata.
Con decreto del 26 novembre 2024 il Giudice, osservato che la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto non era allo stato accettata da parte attrice opponente e ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1°
c., c.p.c., confermava la prima udienza di comparizione al 19 febbraio 2025.
2 Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione all'udienza del 4 giugno 2025.
Infine, all'udienza del 4 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sottesa alla presente controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'avvenuta rinuncia al provvedimento monitorio RG 330/2024, DI 108/2024 spiegata con la comparsa di costituzione e risposta depositata in questo giudizio da parte opposta in data 18 novembre 2024.
A riguardo, si osserva che la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. Civ. 19845/2019).
Alla luce dei principi di cui sopra, pertanto, deve essere ritenuta sussistente una rinuncia all'azione, che, in questo caso, deve essere identificata nell'azione di recupero dell'asserito credito avviata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avanzata senza formule sacramentali, che non può che avviare il processo verso una declaratoria di cessazione della materia del contendere e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
3 Inoltre, la rinuncia all'azione, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. Civ. 12953/2014).
Milita inoltre a favore del diritto dell'opponente a ripetere le spese di questo giudizio di opposizione anche il principio della soccombenza virtuale: la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. Civ.
17256/2023).
Ebbene, parte opposta ha posto a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio un contratto sul quale è stata apposta una firma apocrifa e la circostanza della falsità della firma era stata fatta presente già nel 2012 con una lettera raccomandata regolarmente ricevuta dall'istituto bancario ed allegata sub doc. 5, fasc. att. Sarebbe stato pertanto onere della banca, nonché comportamento improntato a criteri di diligenza professionale, quanto meno approfondire la questione sollevata dal presunto debitore.
Inoltre, nel 2014 la circostanza è stata ribadita anche all'odierna ingiungente, cessionaria del credito originariamente vantato dall'istituto bancario, con lettera a firma del difensore del in data 29 settembre 2014, che l'ingiunta non ha negato di Pt_1 avere ricevuto. , pertanto, non poteva non sapere della Controparte_2 questione della falsità della firma prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della sua notificazione.
4.
In forza delle argomentazioni di cui sopra, le spese di questo giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, devono essere poste a carico di parte convenuta opposta.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto,
4 2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
3. CONDANNA parte opposta a rimborsare a le spese di Parte_1
questo giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 145,50 per anticipazioni ed euro 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 7 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. Elisabetta Frate, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belluno, Piazza Castello n. 24, come da procura in atti
-attore opponente- contro
(già ) (c.f. – p.i. Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
, e per essa, quale mandataria, (c.f. P.IVA_2 Controparte_2
– p.i. ), con l'avv. Roberto Pietro Sidoti, elettivamente P.IVA_3 P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Velasca n. 8, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione del 4 giugno 2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -in via preliminare: sia respinta ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che dovesse essere inoltrata dalla convenuta opposta, basandosi l'opposizione su prova scritta, avendo l'attore opponente disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento in copia prodotto in giudizio già nel 2012 con la proposizione di formale denuncia querela, disconoscimento che oggi ripropone;
-nel merito in via principale: previo accertamento della falsità delle sottoscrizioni del sig. , Parte_1 si dichiari, per i motivi esposti, che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto mediante usurpazione del nome dell'odierno attore opponente, si dichiari dunque la nullità del contratto di finanziamento n. 12004507 per mancanza
1 dell'elemento essenziale dell'accordo delle parti e, per l'effetto, sia revocato, annullato e comunque dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da nota di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione del 4 giugno 2025 e, pertanto, come da comparsa di costituzione e risposta: “respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, NEL
MERITO 1) accertata la rinuncia da parte di al decreto ingiuntivo n. 108/2024 – RG Controparte_1
330/2024 del Tribunale di Belluno, emesso a firma del giudice dott.ssa Gersa Gerbi in data 21 maggio 2024, nei confronti del Sig. e, per l'effetto, 2) disporre l'estinzione del presente giudizio di opposizione, con Parte_1 compensazione delle spese di lite. 3) rigettarsi la richiesta risarcitoria formulata ex adverso, in quanto infondata in fatto
e in diritto”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 3 settembre 2024, , nell'opporsi al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 108/2024 emesso dall'intestato Tribunale, con cui era ingiunto il pagamento di euro 20.173,09, oltre interessi e spese, evocava in giudizio
[...]
(già ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_1 [...] opponendosi, in via preliminare, alla eventuale richiesta di Controparte_2 provvisoria esecuzione e chiedendo, nel merito, che fosse revocato, annullato e comunque dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 18 novembre
2024, si costituiva in giudizio già ), e Controparte_1 CP_1 per essa, quale mandataria, chiedendo, previo Controparte_2 accertamento della rinuncia da parte di al decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, che fosse disposta l'estinzione del giudizio di opposizione con compensazione delle spese di lite e il rigetto della richiesta risarcitoria formulata.
Con decreto del 26 novembre 2024 il Giudice, osservato che la rinuncia al decreto ingiuntivo opposto non era allo stato accettata da parte attrice opponente e ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1°
c., c.p.c., confermava la prima udienza di comparizione al 19 febbraio 2025.
2 Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione all'udienza del 4 giugno 2025.
Infine, all'udienza del 4 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sottesa alla presente controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'avvenuta rinuncia al provvedimento monitorio RG 330/2024, DI 108/2024 spiegata con la comparsa di costituzione e risposta depositata in questo giudizio da parte opposta in data 18 novembre 2024.
A riguardo, si osserva che la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. Civ. 19845/2019).
Alla luce dei principi di cui sopra, pertanto, deve essere ritenuta sussistente una rinuncia all'azione, che, in questo caso, deve essere identificata nell'azione di recupero dell'asserito credito avviata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avanzata senza formule sacramentali, che non può che avviare il processo verso una declaratoria di cessazione della materia del contendere e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
3 Inoltre, la rinuncia all'azione, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. Civ. 12953/2014).
Milita inoltre a favore del diritto dell'opponente a ripetere le spese di questo giudizio di opposizione anche il principio della soccombenza virtuale: la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. Civ.
17256/2023).
Ebbene, parte opposta ha posto a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio un contratto sul quale è stata apposta una firma apocrifa e la circostanza della falsità della firma era stata fatta presente già nel 2012 con una lettera raccomandata regolarmente ricevuta dall'istituto bancario ed allegata sub doc. 5, fasc. att. Sarebbe stato pertanto onere della banca, nonché comportamento improntato a criteri di diligenza professionale, quanto meno approfondire la questione sollevata dal presunto debitore.
Inoltre, nel 2014 la circostanza è stata ribadita anche all'odierna ingiungente, cessionaria del credito originariamente vantato dall'istituto bancario, con lettera a firma del difensore del in data 29 settembre 2014, che l'ingiunta non ha negato di Pt_1 avere ricevuto. , pertanto, non poteva non sapere della Controparte_2 questione della falsità della firma prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della sua notificazione.
4.
In forza delle argomentazioni di cui sopra, le spese di questo giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, devono essere poste a carico di parte convenuta opposta.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto,
4 2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
3. CONDANNA parte opposta a rimborsare a le spese di Parte_1
questo giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 145,50 per anticipazioni ed euro 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 7 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
5