Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
28.1.2025, ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 22940/2024 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito;
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Todisco, presso il cui studio sito in Napoli al Via
Principe di Napoli n. 21, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliati in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Adamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Messina alla via XXVII Luglio n. 103;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp. p.t; Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE
1
PER in accoglimento dell'opposizione, previa sospensione Parte_1 dell'esecutività, accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito per omessa notifica da parte dell'ente creditore;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER L' : dichiarare l'estromissione della per difetto di legittimazione CP_1 CP_1 passiva, con vittoria di spese in suo favore;
dichiarare l'inammissibilità della domanda;
nel merito, rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite. per l' : dichiarare la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva e rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2024, la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249043276436000, notificata il
7.10.2024, in cui sono richiamati:
- avviso di addebito n. 37120230002876139000, recante data di notifica
21/09/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 anno 2019-2020-2021-2022-2023 CP_
– sede di Napoli per importo pari ad € 19.673,19;
- avviso di addebito n. 37120230002876240000, recante data di notifica
21/09/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 anno 2018-2019-2020-2021-2023 CP_
– sede di Napoli per importo pari ad € 2.728,27;
- avviso di addebito n. 37120230003894485000, recante data di notifica CP_ 22/09/2023, riguardante l'iscrizione a ruolo Modello DM 10 anno 2021-2023 – sede di
Napoli per importo pari ad € 1.818,77.
Eccepiva, unicamente, la omessa notifica dei predetti avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' la e l' per chiedere dichiararsi, Controparte_1 Controparte_2 previa sospensiva, la nullità o annullare gli avvisi di addebito.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si Controparte_2 costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la inammissibilità del ricorso per preventiva notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite.
CP_ Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della e la inammissibilita' dell'azione per Controparte_1 carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rispetto all'intimazione di pagamento, che non costituisce di per sé un atto lesivo del patrimonio del debitore.
2 Sosteneva, nel merito, la infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese.
Evidenziava di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito prodromici, precisamente: il n. 371/2023/0002876139000, in data 21/09/2023, per compiuta giacenza;
il n.
371/2023/0002876240000, in data 21/09/2023, per compiuta giacenza;
il n.
371/2023/0003894485000, in data 22/09/2023, a mezzo PEC.
In ogni caso, precisava che il credito è scaturito dalle dichiarazioni fatte dal datore di lavoro nei modelli DM10/M, che costituiscono atti di riconoscimento del debito.
Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
[...]
Ciò in considerazione del fatto che i crediti previdenziali in contestazione, in quanto accertati successivamente al 31.12.2005, non rientrano tra quelli oggetto della cartolarizzazione.
3. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire in giudizio in capo all'opponente.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa.
L'intento del Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
Tuttavia, a parere del giudicante, la novella non incide sulla diversa fattispecie in esame, atteso che l'opponente ha impugnato una intimazione di pagamento in cui sono richiamati avvisi di addebito di cui sostiene di aver avuto conoscenza per la prima volta.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_3
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale ad esempio a far valere il fatto
[...] estintivo del credito per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. CP_ Dalla documentazione tempestivamente versata dall' risultano essere stati notificati alla società (presso la sede legale di Napoli via Ferrante Imparato n. 182) i due avvisi
3 di addebito n. 371/2023/0002876139000 e n. 371/2023/0002876240000, in data 21/09/2023 a mezzo raccomandata A/R inesitata per compiuta giacenza.
In tale ipotesi, trova applicazione il principio prevalente nella giurisprudenza di legittimità in base al quale “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro
Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973” (cfr
Cass. n. 16183/2021).
Ciò in quanto la notifica diretta a mezzo posta, come nella specie, è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della Legge n. 890/1982 riguardante gli atti giudiziari (cfr. Cass. 22086/2020, Cass.
10245/2017, Cass. 2047/2016, Cass. 3254/2016).
Ed è inconferente al caso in esame il diverso principio per cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (cfr. Cass. SSUU., n. 10012/2021).
CP_ L' ha, infine, documentato la rituale notifica dell'avviso di addebito n.
371/2023/0003894485000, in data 22/09/2023, effettuata a mezzo PEC.
Pertanto, relativamente ai tre avvisi di addebito, una volta accertata la ritualità della notifica, il merito del credito previdenziale ivi portato si è cristallizzato per la mancata impugnazione nel termine di 40 giorni dalla rispettiva notifica.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
5. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia di notifica per compiuta giacenza costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti della non costituita. CP_1
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P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione passiva della nei cui confronti Controparte_1 nessuna statuizione sulle spese di lite è dovuta;
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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