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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1655/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soleto - Largo Osanna 30 73010 Soleto LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OTA23-17 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OTA23-17 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2118/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistenteo: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, con ricorso proposto contro il Comune di Soleto, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe notificato in data 20/05/2025, relativo a TARI annualità 2022 e 2023 per l'importo di euro 7.155,00 (di cui euro 3.494,00 per tributo non versato;
euro 3.494,24 per sanzioni;
euro 159,41 per interessi).
La ricorrente eccepiva:
1) Erronea determinazione della superficie imponibile;
2) Erronea applicazione della Tariffa TARI – Erronea applicazione del D.P.R. 158/1999 – Applicazione di coefficiente KD erroneo;
3) Violazione dell'art. 8 del Regolamento Comunale IUC TARI di Soleto.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per assoluta genericità e va respinto. In materia di TARI va detto che la base imponibile sulla quale calcolare la tassa è data dalla superficie calpestabile, idonea alla produzione di rifiuti urbani (L.
n. 147/2013, art 1, comma 645).
Più precisamente, si considerano:
-le superfici dichiarate;
oppure,
-le superfici accertate;
-ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Il criterio della superficie catastabile vale per tutte le unità immobiliari e precisamente:
-per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano;
-per le unità immobiliari diverse da quelle ordinarie.
Con riferimento, poi, ai criteri tariffari, riduzioni, esenzioni ed esclusioni stabiliti dal Comune gli enti locali deliberano le tariffe entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Nel merito, l'atto impugnato portava a conoscenza della contribuente che da verifiche effettuate utilizzando le risultanze anagrafiche, quelle catastali e le banche dati fornitura elettrica è emersa la mancata presentazione della denuncia, in violazione dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, relativa alle occupazioni e/o detenzioni indicate nel prospetto successivamente descritto. Conseguentemente secondo le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del d.lgs. n.507 del 1993, nonché in base al regolamento applicativo approvato con le deliberazioni consiliari ivi indicate e alle tariffe vigenti per le annualità oggetto dell'accertamento, è stata accertata d'ufficio e liquidata la TARI.
Per contraddire l'atto impugnato la ricorrente si è limitata a contestare la superficie imponibile allegando una
“planimetria” che non è dato sapere a quale immobile si riferisce;
a definire erronea l'applicazione della
Tariffa TARI senza però dire quale è quella esattta. Infine ha sostenuto di avere sempre smaltito tutti i propri rifiuti privatamente, attraverso operatori autorizzati, senza mai ricorrere al gestore comunale dichiarando di allegare le relative certificazioni di avvenuto smaltimento anni 2022 e 2023, ma questa non sono state allegate
Da qui il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del contradittorio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica,
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1655/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soleto - Largo Osanna 30 73010 Soleto LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OTA23-17 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OTA23-17 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2118/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistenteo: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, con ricorso proposto contro il Comune di Soleto, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe notificato in data 20/05/2025, relativo a TARI annualità 2022 e 2023 per l'importo di euro 7.155,00 (di cui euro 3.494,00 per tributo non versato;
euro 3.494,24 per sanzioni;
euro 159,41 per interessi).
La ricorrente eccepiva:
1) Erronea determinazione della superficie imponibile;
2) Erronea applicazione della Tariffa TARI – Erronea applicazione del D.P.R. 158/1999 – Applicazione di coefficiente KD erroneo;
3) Violazione dell'art. 8 del Regolamento Comunale IUC TARI di Soleto.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per assoluta genericità e va respinto. In materia di TARI va detto che la base imponibile sulla quale calcolare la tassa è data dalla superficie calpestabile, idonea alla produzione di rifiuti urbani (L.
n. 147/2013, art 1, comma 645).
Più precisamente, si considerano:
-le superfici dichiarate;
oppure,
-le superfici accertate;
-ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Il criterio della superficie catastabile vale per tutte le unità immobiliari e precisamente:
-per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano;
-per le unità immobiliari diverse da quelle ordinarie.
Con riferimento, poi, ai criteri tariffari, riduzioni, esenzioni ed esclusioni stabiliti dal Comune gli enti locali deliberano le tariffe entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Nel merito, l'atto impugnato portava a conoscenza della contribuente che da verifiche effettuate utilizzando le risultanze anagrafiche, quelle catastali e le banche dati fornitura elettrica è emersa la mancata presentazione della denuncia, in violazione dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, relativa alle occupazioni e/o detenzioni indicate nel prospetto successivamente descritto. Conseguentemente secondo le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del d.lgs. n.507 del 1993, nonché in base al regolamento applicativo approvato con le deliberazioni consiliari ivi indicate e alle tariffe vigenti per le annualità oggetto dell'accertamento, è stata accertata d'ufficio e liquidata la TARI.
Per contraddire l'atto impugnato la ricorrente si è limitata a contestare la superficie imponibile allegando una
“planimetria” che non è dato sapere a quale immobile si riferisce;
a definire erronea l'applicazione della
Tariffa TARI senza però dire quale è quella esattta. Infine ha sostenuto di avere sempre smaltito tutti i propri rifiuti privatamente, attraverso operatori autorizzati, senza mai ricorrere al gestore comunale dichiarando di allegare le relative certificazioni di avvenuto smaltimento anni 2022 e 2023, ma questa non sono state allegate
Da qui il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del contradittorio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica,
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis