Sentenza 29 novembre 1985
Massime • 1
Le Disposizioni degli artt. 27 e 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sul cosiddetto equo canone, con riguardo alla durata della locazione di "immobili urbani" ad uso diverso da quello abitativo, devono ritenersi concernere gli immobili di qualunque specie che nell'ambito della disciplina urbanistica siano adibiti ad una delle attività contemplate nei primi due commi del medesimo art. 27, ivi incluse, pertanto, nel concorso di detti connotati, le superfici inedificate od aree nude (nella specie, area destinata ad impianto di autolavaggio), tenuto conto che il dato letterale di tali norme, di per sè non autorizzativo dell'esclusione di quelle superfici od aree, va correlato alle finalità complessivamente perseguite dalla legge, la quale configura il superamento della precedente normativa d'emergenza diretta a rimediare agli squilibri del mercato locativo (ed il cui ambito poteva essere quindi giustificatamente circoscritto alle aree urbane edificate), mediante una regolamentazione organica e tendenzialmente completa di tutti i rapporti di locazione di immobili del territorio urbano impiegati in determinati Usi. ( V 3628/82, mass n 421598; ( V 6480/82, mass n 424116; ( V 4801/82, mass n 422790; ( V 4437/81, mass n 415143; ( V 5488/80, mass n 409357; ( V 3444/79, mass n 399862).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/11/1985, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1985 |
Testo completo
Le Disposizioni degli artt. 27 e 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sul cosiddetto equo canone, con riguardo alla durata della locazione di "immobili urbani" ad uso diverso da quello abitativo, devono ritenersi concernere gli immobili di qualunque specie che nell'ambito della disciplina urbanistica siano adibiti ad una delle attività contemplate nei primi due commi del medesimo art. 27, ivi incluse, pertanto, nel concorso di detti connotati, le superfici inedificate od aree nude (nella specie, area destinata ad impianto di autolavaggio), tenuto conto che il dato letterale di tali norme, di per sè non autorizzativo dell'esclusione di quelle superfici od aree, va correlato alle finalità complessivamente perseguite dalla legge, la quale configura il superamento della precedente normativa d'emergenza diretta a rimediare agli squilibri del mercato locativo (ed il cui ambito poteva essere quindi giustificatamente circoscritto alle aree urbane edificate), mediante una regolamentazione organica e tendenzialmente completa di tutti i rapporti di locazione di immobili del territorio urbano impiegati in determinati Usi. ( V 3628/82, mass n 421598; ( V 6480/82, mass n 424116; ( V 4801/82, mass n 422790; ( V 4437/81, mass n 415143; ( V 5488/80, mass n 409357; ( V 3444/79, mass n 399862).*