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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/04/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 19197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19197/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GABETTA Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO, elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana n. 5, presso lo studio del suo difensore.
RICORRENTE
(C.F. Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
In via principale:
- Accertare l'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento delle royalties di franchising per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, per l'importo di euro 22.108,60 oltre interessi nella misura convenzionale prevista dal dovuto al saldo o alla diversa misura ritenuta di giustizia;
- Accertare l'intervenuta risoluzione dei contratti ex art. 1456 cod. civ. per essersi il franchisor validamente avvalso della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 12) dei contratti e comunque per grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ. del franchisee all'obbligo del pagamento delle royalties di franchising e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto, a titolo di penale contrattuale ai sensi dell'art. 15.2) del contratto, per la cessazione anticipata dei contratti, in misura pari al fatturato del franchisee nei dodici mesi antecedenti la risoluzione, con il minimo della royalty annuale pari ad euro
21.746,16 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- Accertare, altresì, la tardiva rimozione delle insegne recanti il marchio del franchisor, avvenuta in CP_1 data 13 dicembre 2023 a fronte della risoluzione dei contratti avvenuta in data 3 novembre 2023 e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della penale contrattualmente prevista all'art. 15.2) del contratto, in misura pari a 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo, che si limita nella presente sede al solo periodo dal 30 novembre 2023 al 13 dicembre2023, pari ad euro 13.000,00 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
Con vittoria di spese diritti e onorari di lite, oltre accessori di legge, C.p.a. al 4% e I.V.A. al 22%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a proposto ricorso nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
per chiedere che sia accertato l'inadempimento di quest'ultimo circa l'obbligo di
[...] pagamento delle royalties di franchising per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023 e per l'effetto che sia condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, per l'importo di €22.108,60, oltre interessi;
che sia accertata ex art 1456 c.c. l'avvenuta risoluzione del contratto in vista della clausola risolutiva di cui all'art. 12) del contratto e comunque per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto che sia condannato all'importo della penale contrattuale ai sensi dell'art. 15.2) del contratto in misura di € 21.746,16 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi;
che sia accertata la tardiva rimozione delle insegne recante il marchio e conseguentemente che sia condannato pagamento della penale contrattualmente prevista CP_1 all'art. 15.2) del contratto, in misura pari a 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo pari ad € 13.000,00 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi;
con vittoria di spese.
Rappresenta che in qualità di affiliante, stipulava con la società Controparte_1 resistente due contratti di franchising. Con la stipula del primo contratto, della Controparte_2 durata di 5 anni dal 01/06/2023 al 30/11/2027, la ricorrente concedeva all'affiliato, a fronte del pagamento di una royalty mensile fissa pari ad euro 1.709,60 oltre I.V.A, il diritto di utilizzare il proprio marchio CP_1 unitamente al proprio know-how e servizi per l'attività di mediazione immobiliare all'interno rete del Gruppo
Tecnocasa. Le medesime condizioni erano previste anche per il secondo contratto dalla durata di cinque anni con decorrenza dal 01/02/2020 e scadenza in data 30/06/2024 e una royalty mensile fissa pari ad euro 1.659,81 oltre I.V.A. comunicava via pec, in data 3 febbraio 2023, a ed in riferimento ad entrambi CP_1 Controparte_2
i contratti dallo stesso stipulati, l'applicazione dell'aumento ISTAT in forma ridotta sulle royalty dovute per un importo pari al 6% (doc.2 e 2 bis). Tuttavia, controparte si rendeva inadempiente per entrambi i contratti non corrispondendo quanto dovuto per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023, per l'importo complessivo di euro 22.108,60.
Il ricorrente dichiarava con pec del 3 novembre 2023 di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 per entrambi gli accordi e da quel momento la resistente non aveva più alcun diritto di utilizzare il marchio della ricorrente. L'obbligo di cessazione dell'utilizzo del marchio del franchisor, una volta risolto il contratto di franchising, sussiste sia ex lege, sia in virtù di quanto indicato dall'art. 14 dei contratti. La società
, tuttavia, ha continuato a mantenere esposte le insegne con il marchio sino Controparte_2 CP_1 alla rimozione definitiva avvenuta il 13 dicembre 2023 così come si evince dai documenti 18 e 19 allegati al ricorso e dall'escussione del testimone all'udienza del 12 marzo 2025. Le parti avevano Testimone_1 previsto che la ritardata rimozione delle insegne successivamente alla cessazione del rapporto avrebbe comportato l'applicazione della penale contrattualmente prevista all'art. 15.2 pari ad un importo di 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo. La risoluzione dei contratti è intervenuta in data 3 novembre 2023 e le insegne sono state rimosse in data 13 dicembre 2023, limitando, nella presente sede la richiesta di penale, al periodo dal 30 novembre 2023 e dunque per un ritardo di 13 giorni complessivi, l'importo dovuto risulta pari a non meno di euro 13.000,00. Le parti hanno previsto all'art. 15.2, altresì, l'applicazione di una penale pari ad un anno di fatturato del franchisee, con il minimo della royalty annuale fissa, quantificata in euro 21.746,16 nell'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto, rispetto alla scadenza naturale del contratto, dovuta all'inadempimento del franchisee, come avvenuta nel caso di specie.
Il resistente è rimasto contumace.
Il Tribunale osserva
L'oggetto delle domande formulate dalla società riguarda Controparte_1
l'accertamento dell'inadempimento della resistente Controparte_2 circa gli obblighi assunti con il contratto di franchising nonché la dichiarazione della risoluzione dei contratti medesimi, e per l'effetto la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto nei confronti della ricorrente oltre che delle clausole penali concordate tra le parti per l'importo complessivo di € 56.854,16.
La società ricorrente ha infatti sostenuto che le parti avevano stipulato due contratti di franchising, l'uno relativa alla sede operativa di Cuneo via Giovanni XXIII (art.
1.2d e art.
7.2. contratto cncn6 in relazione alla sede operativa e royalties) e l'altro relativo alla sede operativa di via S, Domenico nr 2 (cfr. art. 1.2 CP_2
e art 7.2 contratto cnhe6 in relazione alla sede e royalties) sulla base dei quali la ricorrente concedeva all'affiliato, a fronte del pagamento di due royalties mensili fisse, il diritto di utilizzare il proprio marchio unitamente al proprio know-how e servizi per l'attività di mediazione immobiliare all'interno rete CP_1 del Gruppo Tecnocasa.
La resistente non ha adempiuto al pagamento all'obbligo di Controparte_2 pagamento delle royalties di franchising per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023, pertanto la domanda del ricorrente di condanna del resistente per euro 22.108,60 (oltre interessi) merita di essere accolta.
Sulla domanda di condanna del resistente al pagamento di quanto dovuto in virtù della clausola penale prevista nei contratti all'art. 15.2 pari ad un anno di fatturato del franchisee con il minimo della royalty annuale fissa, quantificata in euro 21.746,16, nell'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto dovuta all'inadempimento del franchisee, si osserva quanto segue. L'art. 1384 c.c. attribuisce al giudice il potere di riduzione della penale qualora la ritenga manifestamente eccessiva, e si richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 14706 del 27/05/2024, che mette in evidenza il paradigma logico di riferimento nella valutazione della eccessiva entità della penale : “Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio”. La clausola penale, che stabilisce una somma da pagare in caso di inadempimento, deve essere equilibrata rispetto al valore dell'obbligazione principale sulla base dei principi di proporzionalità e buona fede, per cui deve essere proporzionata rispetto al danno che l'inadempimento ha causato. Qualora la clausola penale non rispecchi suddetti principi in quanto non corrisponde a un danno realmente subito, risultando sproporzionata rispetto all'inadempimento o al pregiudizio derivante da esso, può essere ridotta al fine di evitare il rischio di una penalizzazione eccessiva di una delle parti del contratto. Nel caso di specie, chiede che controparte sia Controparte_1 condannata al pagamento delle royalties dovute e non pagate, nonché la condanna al pagamento delle due penali previste nei contratti, di cui una (sulla mancata riduzione delle insegne) richiesta in via ridotta e l'altra
(cessazione anticipata del rapporto) in via integrale così come pattuita. È ragionevole che quest'ultima, alla luce della valutazione complessiva del pregiudizio subito e considerato che la condanna complessiva va oltre le royalties dovute e non corrisposte, sia ridotta sino alla metà.
Per quanto concerne la domanda di condanna del resistente al pagamento di quanto dovuto in virtù della clausola penale prevista nei contratti all'art. 15.2 sulla mancata rimozione delle insegne relative all'utilizzo del marchio, la domanda merita accoglimento limitatamente alla metà dell'importo pur dando atto del fatto che la stessa società ricorrente a chiedere un importo limitato a soli tredici giorni per oltre un mese di inadempimento, per un totale di € 7.500,00.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore di causa e della condanna complessiva, sulla base del DM 55/2014, quindi dell'applicazione dello scaglione da €
26.001,00 a € 52.000.000, applicazione dei parametri medi per la fase di studio e fase introduttiva, parametri minimi per fase istruttoria e fase decisoria considerata l'assenza di comparse conclusionali e di attività istruttoria nel processo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande della ricorrente, così dispone:
1) Accerta l'inadempimento della resistente all'obbligo di pagamento delle royalties di franchising per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 22.108,60 oltre interessi;
[...]
2)accoglie la domanda del ricorrente nei confronti della resistente sul pagamento a titolo di penale contrattuale ai sensi dell'art. 15.2) del contratto, per la cessazione anticipata dei contratti e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_2
10.873,08;
3) accoglie la domanda del ricorrente nei confronti della resistente sul pagamento a titolo di penale contrattuale ai sensi dell'art. 15.2) del contratto per la tardiva rimozione delle insegne recanti il marchio del CP_1 franchisor e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_2 favore della ricorrente della somma di € 7.500,00;
4)condanna a rifondere a favore del ricorrente le spese Controparte_2 di lite, che si liquidano in complessivi € 5.261,00 oltre iva e cpa e spese generali al 15% e spese vive (contributo unificato e spese di notifica).
Milano, il 02/04/2025 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19197/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GABETTA Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO, elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana n. 5, presso lo studio del suo difensore.
RICORRENTE
(C.F. Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
In via principale:
- Accertare l'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento delle royalties di franchising per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, per l'importo di euro 22.108,60 oltre interessi nella misura convenzionale prevista dal dovuto al saldo o alla diversa misura ritenuta di giustizia;
- Accertare l'intervenuta risoluzione dei contratti ex art. 1456 cod. civ. per essersi il franchisor validamente avvalso della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 12) dei contratti e comunque per grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ. del franchisee all'obbligo del pagamento delle royalties di franchising e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto, a titolo di penale contrattuale ai sensi dell'art. 15.2) del contratto, per la cessazione anticipata dei contratti, in misura pari al fatturato del franchisee nei dodici mesi antecedenti la risoluzione, con il minimo della royalty annuale pari ad euro
21.746,16 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- Accertare, altresì, la tardiva rimozione delle insegne recanti il marchio del franchisor, avvenuta in CP_1 data 13 dicembre 2023 a fronte della risoluzione dei contratti avvenuta in data 3 novembre 2023 e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della penale contrattualmente prevista all'art. 15.2) del contratto, in misura pari a 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo, che si limita nella presente sede al solo periodo dal 30 novembre 2023 al 13 dicembre2023, pari ad euro 13.000,00 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
Con vittoria di spese diritti e onorari di lite, oltre accessori di legge, C.p.a. al 4% e I.V.A. al 22%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a proposto ricorso nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
per chiedere che sia accertato l'inadempimento di quest'ultimo circa l'obbligo di
[...] pagamento delle royalties di franchising per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023 e per l'effetto che sia condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, per l'importo di €22.108,60, oltre interessi;
che sia accertata ex art 1456 c.c. l'avvenuta risoluzione del contratto in vista della clausola risolutiva di cui all'art. 12) del contratto e comunque per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto che sia condannato all'importo della penale contrattuale ai sensi dell'art. 15.2) del contratto in misura di € 21.746,16 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi;
che sia accertata la tardiva rimozione delle insegne recante il marchio e conseguentemente che sia condannato pagamento della penale contrattualmente prevista CP_1 all'art. 15.2) del contratto, in misura pari a 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo pari ad € 13.000,00 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi;
con vittoria di spese.
Rappresenta che in qualità di affiliante, stipulava con la società Controparte_1 resistente due contratti di franchising. Con la stipula del primo contratto, della Controparte_2 durata di 5 anni dal 01/06/2023 al 30/11/2027, la ricorrente concedeva all'affiliato, a fronte del pagamento di una royalty mensile fissa pari ad euro 1.709,60 oltre I.V.A, il diritto di utilizzare il proprio marchio CP_1 unitamente al proprio know-how e servizi per l'attività di mediazione immobiliare all'interno rete del Gruppo
Tecnocasa. Le medesime condizioni erano previste anche per il secondo contratto dalla durata di cinque anni con decorrenza dal 01/02/2020 e scadenza in data 30/06/2024 e una royalty mensile fissa pari ad euro 1.659,81 oltre I.V.A. comunicava via pec, in data 3 febbraio 2023, a ed in riferimento ad entrambi CP_1 Controparte_2
i contratti dallo stesso stipulati, l'applicazione dell'aumento ISTAT in forma ridotta sulle royalty dovute per un importo pari al 6% (doc.2 e 2 bis). Tuttavia, controparte si rendeva inadempiente per entrambi i contratti non corrispondendo quanto dovuto per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023, per l'importo complessivo di euro 22.108,60.
Il ricorrente dichiarava con pec del 3 novembre 2023 di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 per entrambi gli accordi e da quel momento la resistente non aveva più alcun diritto di utilizzare il marchio della ricorrente. L'obbligo di cessazione dell'utilizzo del marchio del franchisor, una volta risolto il contratto di franchising, sussiste sia ex lege, sia in virtù di quanto indicato dall'art. 14 dei contratti. La società
, tuttavia, ha continuato a mantenere esposte le insegne con il marchio sino Controparte_2 CP_1 alla rimozione definitiva avvenuta il 13 dicembre 2023 così come si evince dai documenti 18 e 19 allegati al ricorso e dall'escussione del testimone all'udienza del 12 marzo 2025. Le parti avevano Testimone_1 previsto che la ritardata rimozione delle insegne successivamente alla cessazione del rapporto avrebbe comportato l'applicazione della penale contrattualmente prevista all'art. 15.2 pari ad un importo di 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo. La risoluzione dei contratti è intervenuta in data 3 novembre 2023 e le insegne sono state rimosse in data 13 dicembre 2023, limitando, nella presente sede la richiesta di penale, al periodo dal 30 novembre 2023 e dunque per un ritardo di 13 giorni complessivi, l'importo dovuto risulta pari a non meno di euro 13.000,00. Le parti hanno previsto all'art. 15.2, altresì, l'applicazione di una penale pari ad un anno di fatturato del franchisee, con il minimo della royalty annuale fissa, quantificata in euro 21.746,16 nell'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto, rispetto alla scadenza naturale del contratto, dovuta all'inadempimento del franchisee, come avvenuta nel caso di specie.
Il resistente è rimasto contumace.
Il Tribunale osserva
L'oggetto delle domande formulate dalla società riguarda Controparte_1
l'accertamento dell'inadempimento della resistente Controparte_2 circa gli obblighi assunti con il contratto di franchising nonché la dichiarazione della risoluzione dei contratti medesimi, e per l'effetto la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto nei confronti della ricorrente oltre che delle clausole penali concordate tra le parti per l'importo complessivo di € 56.854,16.
La società ricorrente ha infatti sostenuto che le parti avevano stipulato due contratti di franchising, l'uno relativa alla sede operativa di Cuneo via Giovanni XXIII (art.
1.2d e art.
7.2. contratto cncn6 in relazione alla sede operativa e royalties) e l'altro relativo alla sede operativa di via S, Domenico nr 2 (cfr. art. 1.2 CP_2
e art 7.2 contratto cnhe6 in relazione alla sede e royalties) sulla base dei quali la ricorrente concedeva all'affiliato, a fronte del pagamento di due royalties mensili fisse, il diritto di utilizzare il proprio marchio unitamente al proprio know-how e servizi per l'attività di mediazione immobiliare all'interno rete CP_1 del Gruppo Tecnocasa.
La resistente non ha adempiuto al pagamento all'obbligo di Controparte_2 pagamento delle royalties di franchising per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023, pertanto la domanda del ricorrente di condanna del resistente per euro 22.108,60 (oltre interessi) merita di essere accolta.
Sulla domanda di condanna del resistente al pagamento di quanto dovuto in virtù della clausola penale prevista nei contratti all'art. 15.2 pari ad un anno di fatturato del franchisee con il minimo della royalty annuale fissa, quantificata in euro 21.746,16, nell'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto dovuta all'inadempimento del franchisee, si osserva quanto segue. L'art. 1384 c.c. attribuisce al giudice il potere di riduzione della penale qualora la ritenga manifestamente eccessiva, e si richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 14706 del 27/05/2024, che mette in evidenza il paradigma logico di riferimento nella valutazione della eccessiva entità della penale : “Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio”. La clausola penale, che stabilisce una somma da pagare in caso di inadempimento, deve essere equilibrata rispetto al valore dell'obbligazione principale sulla base dei principi di proporzionalità e buona fede, per cui deve essere proporzionata rispetto al danno che l'inadempimento ha causato. Qualora la clausola penale non rispecchi suddetti principi in quanto non corrisponde a un danno realmente subito, risultando sproporzionata rispetto all'inadempimento o al pregiudizio derivante da esso, può essere ridotta al fine di evitare il rischio di una penalizzazione eccessiva di una delle parti del contratto. Nel caso di specie, chiede che controparte sia Controparte_1 condannata al pagamento delle royalties dovute e non pagate, nonché la condanna al pagamento delle due penali previste nei contratti, di cui una (sulla mancata riduzione delle insegne) richiesta in via ridotta e l'altra
(cessazione anticipata del rapporto) in via integrale così come pattuita. È ragionevole che quest'ultima, alla luce della valutazione complessiva del pregiudizio subito e considerato che la condanna complessiva va oltre le royalties dovute e non corrisposte, sia ridotta sino alla metà.
Per quanto concerne la domanda di condanna del resistente al pagamento di quanto dovuto in virtù della clausola penale prevista nei contratti all'art. 15.2 sulla mancata rimozione delle insegne relative all'utilizzo del marchio, la domanda merita accoglimento limitatamente alla metà dell'importo pur dando atto del fatto che la stessa società ricorrente a chiedere un importo limitato a soli tredici giorni per oltre un mese di inadempimento, per un totale di € 7.500,00.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore di causa e della condanna complessiva, sulla base del DM 55/2014, quindi dell'applicazione dello scaglione da €
26.001,00 a € 52.000.000, applicazione dei parametri medi per la fase di studio e fase introduttiva, parametri minimi per fase istruttoria e fase decisoria considerata l'assenza di comparse conclusionali e di attività istruttoria nel processo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande della ricorrente, così dispone:
1) Accerta l'inadempimento della resistente all'obbligo di pagamento delle royalties di franchising per le mensilità da giugno 2023 a ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 22.108,60 oltre interessi;
[...]
2)accoglie la domanda del ricorrente nei confronti della resistente sul pagamento a titolo di penale contrattuale ai sensi dell'art. 15.2) del contratto, per la cessazione anticipata dei contratti e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_2
10.873,08;
3) accoglie la domanda del ricorrente nei confronti della resistente sul pagamento a titolo di penale contrattuale ai sensi dell'art. 15.2) del contratto per la tardiva rimozione delle insegne recanti il marchio del CP_1 franchisor e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_2 favore della ricorrente della somma di € 7.500,00;
4)condanna a rifondere a favore del ricorrente le spese Controparte_2 di lite, che si liquidano in complessivi € 5.261,00 oltre iva e cpa e spese generali al 15% e spese vive (contributo unificato e spese di notifica).
Milano, il 02/04/2025 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo