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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/09/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1219/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1219/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Francesco LOPEZ, elettivamente domiciliato Parte_1
in C.so IV novembre n. 18, Cuneo presso il difensore Avv. Francesco LOPEZ
e
con il patrocinio dell'Avv. Stefania TOSCANO, elettivamente domiciliato Controparte_1
in C.so IV novembre n. 18, presso il difensore Avv. Stefania TOSCANO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio civile in Demonte (CN) il 23.7.2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte II Serie C dell'anno 2011; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 6.12.2011 e , a Cuneo Persona_1 Persona_2
il 26.8.2013 e a Cuneo il 4.10.2020; Persona_3
che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 17.4.2024 e che la separazione era stata omologata con sentenza emessa il 18.4.2024 e pubblicata il 2.5.2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, delegandogli gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino all'8.9.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che si riportano di seguito, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
Per 1) i figli minori , e , verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre, che si occuperà dei medesimi e manterranno la residenza anagrafica in Cuneo, via Carlo Emanuele III n. 25;
2) il signor si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 600,00, CP_1
200,00 € per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ed al riguardo i genitori danno atto di aver letto e confermato il contenuto del Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense del 29.11.2017 per la regolamentazione, Protocollo di cui hanno una copia ciascuno;
Per 4) i figli , e trascorreranno due sere a settimana con il padre, prevalentemente il Per_1 Per_2
martedì ed il giovedì oltre ad eventuali altre sere che verranno concordate di volta in volta con la madre, anche e nel rispetto degli impegni dei minori. Sarà cura del padre – salvo che i figli possano usufruire del servizio di trasporto pubblico - prelevare i minori dalla casa materna alle ore 18,00 e riportarli alle ore 21,30;
5) i figli trascorreranno un fine settimana ogni quindici giorni con il padre dal sabato alle ore 14,00
e sino alle ore 21,30 ed alla domenica dalle ore 10,00 e sino alle 20,30 mentre nel periodo estivo anche alla domenica il padre riporterà i figli presso l'abitazione materna alle ore 21,30; 6) i figli trascorreranno alternativamente metà delle vacanze natalizie con la madre e metà con il padre, comprensive un anno del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno;
allo stesso modo trascorreranno alternativamente le feste pasquali;
7) durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, alternative con il padre e con la madre. I signori e si impegnano a Parte_1 Controparte_1
concordare entro il 31 maggio di ciascun anno il calendario delle vacanze estive tenendo anche conto delle esigenze dei minori di partecipare ad attività quali estate ragazzi, campeggi estivi...
8) eventuali assegni familiari, ovvero il c.d. “assegno unico” sarà percepito dalla signora Parte_1
così come la stessa godrà delle detrazioni per i figli;
[...]
9) i signori e danno atto di aver già regolato ogni pendenza Parte_1 Controparte_1
economica tra gli stessi e che non vi sarà il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento a favore di uno di essi.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 28.5.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di
Pers mantenimento per i figli , e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è Per_1 Per_2 omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 23.7.2011 in Demonte (CN) da:
[...]
, nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Demonte al n. 2,
Parte II Serie C dell'anno 2011, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 9.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Demonte di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 11/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1219/2025 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Francesco LOPEZ, elettivamente domiciliato Parte_1
in C.so IV novembre n. 18, Cuneo presso il difensore Avv. Francesco LOPEZ
e
con il patrocinio dell'Avv. Stefania TOSCANO, elettivamente domiciliato Controparte_1
in C.so IV novembre n. 18, presso il difensore Avv. Stefania TOSCANO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio civile in Demonte (CN) il 23.7.2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte II Serie C dell'anno 2011; che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo il 6.12.2011 e , a Cuneo Persona_1 Persona_2
il 26.8.2013 e a Cuneo il 4.10.2020; Persona_3
che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 17.4.2024 e che la separazione era stata omologata con sentenza emessa il 18.4.2024 e pubblicata il 2.5.2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, delegandogli gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino all'8.9.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che si riportano di seguito, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
Per 1) i figli minori , e , verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre, che si occuperà dei medesimi e manterranno la residenza anagrafica in Cuneo, via Carlo Emanuele III n. 25;
2) il signor si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 600,00, CP_1
200,00 € per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ed al riguardo i genitori danno atto di aver letto e confermato il contenuto del Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense del 29.11.2017 per la regolamentazione, Protocollo di cui hanno una copia ciascuno;
Per 4) i figli , e trascorreranno due sere a settimana con il padre, prevalentemente il Per_1 Per_2
martedì ed il giovedì oltre ad eventuali altre sere che verranno concordate di volta in volta con la madre, anche e nel rispetto degli impegni dei minori. Sarà cura del padre – salvo che i figli possano usufruire del servizio di trasporto pubblico - prelevare i minori dalla casa materna alle ore 18,00 e riportarli alle ore 21,30;
5) i figli trascorreranno un fine settimana ogni quindici giorni con il padre dal sabato alle ore 14,00
e sino alle ore 21,30 ed alla domenica dalle ore 10,00 e sino alle 20,30 mentre nel periodo estivo anche alla domenica il padre riporterà i figli presso l'abitazione materna alle ore 21,30; 6) i figli trascorreranno alternativamente metà delle vacanze natalizie con la madre e metà con il padre, comprensive un anno del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno;
allo stesso modo trascorreranno alternativamente le feste pasquali;
7) durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, alternative con il padre e con la madre. I signori e si impegnano a Parte_1 Controparte_1
concordare entro il 31 maggio di ciascun anno il calendario delle vacanze estive tenendo anche conto delle esigenze dei minori di partecipare ad attività quali estate ragazzi, campeggi estivi...
8) eventuali assegni familiari, ovvero il c.d. “assegno unico” sarà percepito dalla signora Parte_1
così come la stessa godrà delle detrazioni per i figli;
[...]
9) i signori e danno atto di aver già regolato ogni pendenza Parte_1 Controparte_1
economica tra gli stessi e che non vi sarà il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento a favore di uno di essi.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 28.5.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di
Pers mantenimento per i figli , e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è Per_1 Per_2 omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 23.7.2011 in Demonte (CN) da:
[...]
, nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Demonte al n. 2,
Parte II Serie C dell'anno 2011, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 9.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Demonte di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 11/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi