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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2016/2022 tra
, Parte_1 Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Piergiorgio Statzu oggi sostituito dall'Avv. Daniela Corona la quale si riporta CP_1
alle difese in atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
( ), residente in [...], e Parte_1 C.F._1
( , residente in [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Palomba n. 13, presso lo studio dell'Avv. Federico Faraone
( ), che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di C.F._3
citazione, opponenti contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliata in Sinnai, V.le Einstein n. 68, presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Piergiorgio Statzu, nato a [...] il [...], C.F. (pec: C.F._5
, che la rappresenta in virtù di delega 05.01.2022 in calce al ricorso per Email_1
decreto ingiuntivo;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazioni
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti: voglia il Tribunale, contrariis reiectis: - sospendere con decreto inaudita altera parte, ovvero, in subordine, con ordinanza, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 145/2022, quanto meno per la somma di € 996,01 per i motivi di cui alla superiore espositiva;
- revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Cagliari n. 145/2022, in ogni caso accertando come insussistente pagina 2 di 10 e/o inesigibile o quanto meno parzialmente insussistente e/o inesigibile il credito azionato dalla Sig.ra nei confronti degli opponenti e;
CP_1 Parte_1 Parte_2
- con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse dell'opposta: voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: 1)Rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto;
2)Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 145/2022; 3)Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la signora ha esposto che: CP_1
- in data 20.07.2018, l'odierna opposta aveva stipulato con i Sig.ri nata a Parte_2
Cagliari il 21.07.1991 e , nato a [...] il [...], il contratto di locazione ad Parte_1 uso abitativo dell'immobile sito in Maracalagonis alla Via Puccini n. 41/b ex n. 33/d, dietro il canone mensile di € 500,00;
- )I conduttori si erano resi morosi nel pagamento del canone a far data dalla mensilità di luglio
2021 ed non avevano provveduto al pagamento delle utenze;
- le parti si erano accordate affinché i Sig.ri ed che nelle more avevano Parte_2 Pt_1
provveduto a pagare la mensilità di agosto 2021 e successivamente quella di luglio con ritenzione della caparra, rilasciassero spontaneamente l'immobile, facendosi carico di pagare i canoni pregressi e le spese per le utenze idriche ed elettriche (anche condominiali), tassa di smaltimento rifiuti, spese di registrazione del contratto di locazione e di risoluzione anticipata nella misura del 50%;
- i conduttori avevano rilasciato l'immobile nel mese di ottobre 2021 riconoscendosi debitori a quella data delle seguenti somme: a)Canone di locazione del mese di settembre € 500,00;
b)Servizio idrico integrato € 660,20; c)Enel abitazione € 193,47; d)Enel condominiale € 30,00;
e)Tassa smaltimento rifiuti € 124,00 f)Imposta di registro contratto di locazione al 50% 60;
g)Imposta risoluzione anticipata al 50% € 23,50 per un totale complessivo di € 1.591,17, oltre spese non ancora comunicate relative al periodo di locazione;
- il pagamento della somma doveva avvenire alle seguenti scadenze mensili: • 500,00 entro il
07.10.2021; • 200,00 entro il 05.11.2021; • 200,00 entro il 05.12.2021; • 200,00 entro il
05.01.2022; • 200,00 entro il 05.02.2022; • 291,17 entro il 05.03.2022;
- i Sig.ri e hanno provveduto al pagamento della minor somma di € 200,0 alla Parte_2 Pt_1
data del 07.10.2021, senza corrispondere null'altro, decadendo pertanto dal beneficio del termine accordatogli dalla locatrice;
pagina 3 di 10 - la diffida di messa in mora ritualmente inviata dal difensore della signora ai Sig.ri CP_1
ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
Parte_2 Pt_1
- alla data del ricorso, i convenuti sono debitori della somma di € 1.391,17 oltre ad ulteriori €
112,34 relativi alla fattura emessa dall'Enel per il periodo settembre - ottobre 2021 e pervenuta alla ricorrente dopo il rilascio dell'immobile per un importo complessivo di €1.503,51;
Il Tribunale, in data 31.01.2022, in accoglimento del ricorso ha pronunciato il decreto ingiuntivo n.
145/2022, provvisoriamente esecutivo, notificato agli opponenti in data 12.02.2022 unitamente ad atto di precetto.
Con ricorso depositato in data 23 marzo 2022 i Sig.ri e hanno tempestivamente Parte_2 Pt_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 145/2022, esponendo che:
- il ricorso per ingiunzione promosso dalla Sig.ra del 20.1.2022 veniva iscritto a ruolo il CP_1
25.1.2022 e accolto in data 31.1.2022, quindi, in data anteriore rispetto alla scadenza delle rate concordate dalle parti con la scrittura di risoluzione del contratto;
rate aventi scadenza fino al
5.3.2022;
- la scrittura in questione non prevedeva alcuna decadenza del beneficio del termine in caso di mancato e/o tardivo pagamento delle rate;
- non sussistono neppure i presupposti di cui all'art. 1186 c.c. (peraltro neanche allegati dall'opposta);
- gli opponenti non potevano ritenersi decaduti dal beneficio del termine accordato e che non poteva essere richiesto nel gennaio 2022 il pagamento delle somme azionate in sede monitoria
(tanto meno con la precedente diffida del 13.10.2021, peraltro mai ricevuta poiché trasmessa all'indirizzo sbagliato), e ciò in quanto tale asserito credito azionato era, a tutto concedere, comunque inesigibile (quanto meno parzialmente);
- non sussistevano quindi i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- gli esponenti non contestano la debenza di € 300,00 a titolo di saldo del canone di locazione relativo alla mensilità di settembre 2021, € 124,00 a titolo di saldo Tari, € 60 a titolo d'imposta di registro del contratto ed € 23,50 per la risoluzione contrattuale, per un totale di € 507,50 ed erano pronti ad eseguire il pagamento di tale somma, sennonché le somme presenti nel conto corrente degli opponenti erano indisponibili perché sottoposte a pignoramento da parte della signora CP_1
- l'opposta non solo non ha trasmesso copia delle fatture alla medesima intestate relative ai consumi idrici ed elettrici di cui domanda il rimborso (per complessivi € 996,01), ma non ha nemmeno documentato, né in sede monitoria né stragiudiziale, di aver provveduto al relativo pagina 4 di 10 pagamento;
- con la scrittura di risoluzione del contratto gli opponenti si sono impegnati, come per legge e per contratto, al pagamento dei consumi a loro imputabili fino alla data di rilascio del bene, avvenuta il 6.10.2021;
- tuttavia, successivamente alla sottoscrizione di tale scrittura ed al rilascio del bene, la locatrice, come detto, non provvedeva a fornire agli opponenti conduttori copia delle fatture in contestazione e tanto meno i documenti giustificativi delle spese asseritamente effettuate (di cui domanda il rimborso in sede giudiziale); fatture delle utenze in contestazione peraltro intestate alla medesima opposta CP_1
- In mancanza di quanto sopra, si ritiene, anche ai sensi dell'art. 9 L. 392/1978, insussistente o comunque inesigibile (anche sotto questo profilo) il credito azionato dall'opposta, e ciò con specifico riferimento ai consumi idrici ed elettrici, per un totale di € 996,01. La locatrice, infatti, oltre a non aver documentato la spesa in questione di cui domanda il rimborso, si ritiene abbia anche agito in violazione del citato art. 9 L. 392/1978, secondo cui “Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese...con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate”;
- fermo quanto sopra, gli esponenti si sono dichiarati pronti a rimborsare la Sig.ra delle CP_1 spese relative ai consumi ai medesimi riferibili, e ciò non appena l'opposta provvederà a fornire documentazione idonea a dimostrare il diritto al relativo rimborso.
Gli opponenti hanno rassegnato le conclusioni formulate in epigrafe e hanno fatto istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
Con provvedimento del 10 giugno 2022 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
A seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la signora contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
L'opposta ha esposto che:
-l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, contrariamente al ricorso per decreto ingiuntivo, basato su una scrittura privata di riconoscimento di debito;
- in quella stessa scrittura le parti hanno indicato espressamente le singole fatture del servizio idrico ed elettrico, con i correlativi importi, ragione per la quale, le odierne contestazioni, in ordine alla circostanza che i conduttori/opponenti non ne abbiano avuto contezza, appaiono evidentemente infondate e defatigatorie;
pagina 5 di 10 - sono state allegate alla comparsa di costituzione e risposta le ricevute di pagamento dei suddetti costi, tutti maturati nel corso del rapporto locatizio;
- per quanto concerne l'esigibilità del credito, i debitori si sono resi inadempienti fin dalla prima scadenza, fissata per il 07.10.2021, versando, in luogo dell'importo pattuito di € 500,00 la minor somma di € 200,00;
- la diffida di messa in mora, con espressa indicazione che gli opponenti, in caso di mancato spontaneo adempimento, sarebbero decaduti dal beneficio del termine, benché recante la data del 13.10.2021, è stata in realtà inviata il successivo 09.11.2021, data in cui era scaduto anche il secondo termine del
05.11.2021 entro il quale i Sig.ri e avrebbero dovuto corrispondere l'ulteriore somma Pt_1 Parte_2 di € 200,00;
- alla data del 16.12.2021, allorché la predetta raccomandata, inviata da prima al domicilio eletto con il contratto di locazione Via Umberto I° n. 54, e successivamente alla medesima via ma al civico n. 46, è stata restituita al sottoscritto difensore per compiuta giacenza, gli opponenti avevano già lasciato scadere anche la rata del mese di dicembre per ulteriori 200 euro;
- il ricorso monitorio è stato depositato il 25.01.2022, quindi era maturata anche l'ulteriore scadenza del
05.01.2022, senza che i Sig.ri e avessero minimamente inteso provvedere al Pt_1 Parte_2
pagamento di alcuna delle somme maturate e neppure delle ulteriori;
- solo all'atto del ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo, risalente al 12.02.2022, e a distanza di un ulteriore mese dalla stessa, il 14.03.2022, il sottoscritto difensore riceveva una comunicazione dagli opponenti a mezzo del proprio odierno procuratore, con la quale si cercava di intavolare una trattativa per la definizione bonaria della vertenza, a delle condizioni, peraltro, ritenute inique;
- il tutto avveniva solo dopo che era già stata richiesto il pignoramento presso terzi, risalente all'11.03.2022, circostanza puntualmente rappresentata fin da subito al difensore dei Sig.ri e Pt_1
Parte_2
- Contrariamente a quanto genericamente assunto dagli opponenti, “agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di una espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma. Lo stato di insolvenza cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore pagina 6 di 10 venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purchè idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (Cass. Civ. 24330/2011);
- che i debitori versino in una situazione di dissesto economico si ricava dal fatto che Non sono infatti riusciti ad onorare il pagamento di un debito evidentemente modico, di poco maggiore ai 1.500,00 euro, adducendo, altresì a discolpa della procrastinata situazione di insolvenza, l'impossibilità di accedere ai propri conti correnti, bloccati a seguito dell'azione esecutiva intrapresa dall'opposta;
- le somme pignorate e giacenti sul conto corrente alla data del 07.04.2022 ammontavano ad CP_2
€ 400,00, mentre sul libretto postale al 01.04.2022 erano depositati circa 157,00 euro.
Tanto premesso, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Deve darsi atto che, in corso di causa, a seguito della notifica dell'atto di precetto del 28 marzo 2023, le parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale parte opponente si è impegnata a corrispondere ratealmente alla Sig.ra l'importo complessivo di € 3.600,00 (ovvero l'importo in precetto pari ad CP_1
€ 3.491,00, oltre oneri di notifica) e l'opposta si è impegnata a rinunciare al decreto ingiuntivo, al precetto, al provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, fatto salvo il pagamento della somma concordata. Parte opponente, dopo aver corrisposto la prima rata di € 300,00, ha disatteso l'impegno assunto per il pagamento di quelle successive.
La parte opposta, nelle note conclusionali, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo osservando che il versamento di € 300,00 non è neppure sufficiente a coprire le spese liquidate nel procedimento del presso terzi, n R.Es 643/2022, e del procedimento di opposizione all'esecuzione n.
643-1/2022, come si evince dal medesimo atto di precetto del 28.03.2023.
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un documento sottoscritto dai debitori i quali hanno riconosciuto il diritto fatto valere;
gli odierni opponenti si sono infatti riconosciuti debitori delle seguenti somme: a)Canone di locazione del mese di settembre € 500,00; b)Servizio idrico integrato €
660,20; c)Enel abitazione € 193,47; d)Enel condominiale € 30,00; e)Tassa smaltimento rifiuti € 124,00
f)Imposta di registro contratto di locazione al 50% 60; g)Imposta risoluzione anticipata al 50% € 23,50 per un totale complessivo di € 1.591,17, oltre spese non ancora comunicate relative al periodo di locazione.
pagina 7 di 10 Nella predetta scrittura privata sono indicate le letture dei contatori dell'elettricità e dell'acqua, le bollette del Gestore del servizio idrico e dell'Enel e i dati della TARI.
Gli opponenti pertanto hanno assunto l'obbligazione di pagamento delle utenze e della TARI sulla base delle bollette indicate nella scrittura privata, che ben conoscevano.
Tutte le bollette di cui sopra sono state prodotte nel presente giudizio dall'opposta, che ha pure documentato di avere eseguito i relativi pagamenti.
Gli opponenti si sono impegnati al pagamento rateizzato del debito alle seguenti scadenze mensili: •
500,00 entro il 07.10.2021; • 200,00 entro il 05.11.2021; • 200,00 entro il 05.12.2021; • 200,00 entro il
05.01.2022; • 200,00 entro il 05.02.2022; • 291,17 entro il 05.03.2022 ma si sono resi inadempienti fin dalla prima rata, avendo versato il minor importo di 200,00 euro rispetto ai 500,00 euro pattuiti, e non hanno versato alcunché alle scadenze successive.
E' bene ricordare che “Il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda od il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, con la conseguenza che la sentenza od il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (salva la possibilità del debitore, nel caso di decreto ingiuntivo, di contestare la sussistenza in sede di opposizione). Lo stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 1186 c.c., rileva al fine della decadenza del debitore dal beneficio del termine, non richiede un assoluto e definitivo dissesto del debitore medesimo, essendo sufficiente il verificarsi di uno squilibrio della sua situazione patrimoniale, il quale si traduca nell'impossibilità di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni cambiarie.” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1343 del 17 marzo 1978)
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un documento sottoscritto dai debitori i quali hanno riconosciuto il diritto fatto valere;
gli odierni opponenti si sono infatti riconosciuti debitori delle seguenti somme:
a)Canone di locazione del mese di settembre € 500,00;
b)Servizio idrico integrato € 660,20;
c)Enel abitazione € 193,47;
d)Enel condominiale € 30,00;
e)Tassa smaltimento rifiuti € 124,00
f)Imposta di registro contratto di locazione al 50% 60;
g)Imposta risoluzione anticipata al 50% € 23,50
pagina 8 di 10 per un totale complessivo di € 1.591,17, oltre spese non ancora comunicate relative al periodo di locazione;
gli opponenti si sono impegnati al pagamento rateizzato del debito alle seguenti scadenze mensili:
• 500,00 entro il 07.10.2021;
• 200,00 entro il 05.11.2021;
• 200,00 entro il 05.12.2021;
• 200,00 entro il 05.01.2022;
• 200,00 entro il 05.02.2022;
• 291,17 entro il 05.03.2022 ma si sono resi inadempienti fin dalla prima rata, avendo versato il minor importo di 200,00 euro rispetto ai 500,00 euro pattuiti, e non hanno versato alcunché alle scadenze successive.
Dal mancato pagamento delle modeste somme portate in dilazione si desume la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante per gli effetti di cui all'art. 1186 cod. civ., da intendersi non necessariamente come uno stato di definitivo dissesto, ma anche soltanto come una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Con il presente giudizio, gli opponenti hanno rimesso in discussione un debito dopo averlo riconosciuto e non hanno versato neanche la somma non contestata di 507,50 euro, con ciò facendo dubitare della esistenza di una seria volontà di adempiere.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo per il pagamento di € 3.600,00 (ovvero l'importo in precetto pari ad € 3.491,00, oltre oneri di notifica) ma, ancora una volta, dopo un primo versamento di € 300,00 hanno interrotto i versamenti.
Parte opposta ha quindi insistito nella domanda.
Da quanto detto risulta chiaramente dimostrato lo stato di insolvenza degli opponenti nel senso anzidetto e il diritto del creditore di esigere il pagamento dell'intera somma.
L'opposizione deve pertanto esser rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e deve essere dichiarato definitivo ed esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 del
2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 145/2022 e lo dichiara pagina 9 di 10 definitivo ed esecutivo;
2. condanna i Signori e in solido alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2
della Signora delle spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compenso professionale CP_1
oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre alle spese della fase monitoria, già liquidate.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2016/2022 tra
, Parte_1 Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Piergiorgio Statzu oggi sostituito dall'Avv. Daniela Corona la quale si riporta CP_1
alle difese in atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
( ), residente in [...], e Parte_1 C.F._1
( , residente in [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Palomba n. 13, presso lo studio dell'Avv. Federico Faraone
( ), che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di C.F._3
citazione, opponenti contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliata in Sinnai, V.le Einstein n. 68, presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Piergiorgio Statzu, nato a [...] il [...], C.F. (pec: C.F._5
, che la rappresenta in virtù di delega 05.01.2022 in calce al ricorso per Email_1
decreto ingiuntivo;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazioni
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti: voglia il Tribunale, contrariis reiectis: - sospendere con decreto inaudita altera parte, ovvero, in subordine, con ordinanza, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 145/2022, quanto meno per la somma di € 996,01 per i motivi di cui alla superiore espositiva;
- revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Cagliari n. 145/2022, in ogni caso accertando come insussistente pagina 2 di 10 e/o inesigibile o quanto meno parzialmente insussistente e/o inesigibile il credito azionato dalla Sig.ra nei confronti degli opponenti e;
CP_1 Parte_1 Parte_2
- con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse dell'opposta: voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: 1)Rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto;
2)Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 145/2022; 3)Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la signora ha esposto che: CP_1
- in data 20.07.2018, l'odierna opposta aveva stipulato con i Sig.ri nata a Parte_2
Cagliari il 21.07.1991 e , nato a [...] il [...], il contratto di locazione ad Parte_1 uso abitativo dell'immobile sito in Maracalagonis alla Via Puccini n. 41/b ex n. 33/d, dietro il canone mensile di € 500,00;
- )I conduttori si erano resi morosi nel pagamento del canone a far data dalla mensilità di luglio
2021 ed non avevano provveduto al pagamento delle utenze;
- le parti si erano accordate affinché i Sig.ri ed che nelle more avevano Parte_2 Pt_1
provveduto a pagare la mensilità di agosto 2021 e successivamente quella di luglio con ritenzione della caparra, rilasciassero spontaneamente l'immobile, facendosi carico di pagare i canoni pregressi e le spese per le utenze idriche ed elettriche (anche condominiali), tassa di smaltimento rifiuti, spese di registrazione del contratto di locazione e di risoluzione anticipata nella misura del 50%;
- i conduttori avevano rilasciato l'immobile nel mese di ottobre 2021 riconoscendosi debitori a quella data delle seguenti somme: a)Canone di locazione del mese di settembre € 500,00;
b)Servizio idrico integrato € 660,20; c)Enel abitazione € 193,47; d)Enel condominiale € 30,00;
e)Tassa smaltimento rifiuti € 124,00 f)Imposta di registro contratto di locazione al 50% 60;
g)Imposta risoluzione anticipata al 50% € 23,50 per un totale complessivo di € 1.591,17, oltre spese non ancora comunicate relative al periodo di locazione;
- il pagamento della somma doveva avvenire alle seguenti scadenze mensili: • 500,00 entro il
07.10.2021; • 200,00 entro il 05.11.2021; • 200,00 entro il 05.12.2021; • 200,00 entro il
05.01.2022; • 200,00 entro il 05.02.2022; • 291,17 entro il 05.03.2022;
- i Sig.ri e hanno provveduto al pagamento della minor somma di € 200,0 alla Parte_2 Pt_1
data del 07.10.2021, senza corrispondere null'altro, decadendo pertanto dal beneficio del termine accordatogli dalla locatrice;
pagina 3 di 10 - la diffida di messa in mora ritualmente inviata dal difensore della signora ai Sig.ri CP_1
ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
Parte_2 Pt_1
- alla data del ricorso, i convenuti sono debitori della somma di € 1.391,17 oltre ad ulteriori €
112,34 relativi alla fattura emessa dall'Enel per il periodo settembre - ottobre 2021 e pervenuta alla ricorrente dopo il rilascio dell'immobile per un importo complessivo di €1.503,51;
Il Tribunale, in data 31.01.2022, in accoglimento del ricorso ha pronunciato il decreto ingiuntivo n.
145/2022, provvisoriamente esecutivo, notificato agli opponenti in data 12.02.2022 unitamente ad atto di precetto.
Con ricorso depositato in data 23 marzo 2022 i Sig.ri e hanno tempestivamente Parte_2 Pt_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 145/2022, esponendo che:
- il ricorso per ingiunzione promosso dalla Sig.ra del 20.1.2022 veniva iscritto a ruolo il CP_1
25.1.2022 e accolto in data 31.1.2022, quindi, in data anteriore rispetto alla scadenza delle rate concordate dalle parti con la scrittura di risoluzione del contratto;
rate aventi scadenza fino al
5.3.2022;
- la scrittura in questione non prevedeva alcuna decadenza del beneficio del termine in caso di mancato e/o tardivo pagamento delle rate;
- non sussistono neppure i presupposti di cui all'art. 1186 c.c. (peraltro neanche allegati dall'opposta);
- gli opponenti non potevano ritenersi decaduti dal beneficio del termine accordato e che non poteva essere richiesto nel gennaio 2022 il pagamento delle somme azionate in sede monitoria
(tanto meno con la precedente diffida del 13.10.2021, peraltro mai ricevuta poiché trasmessa all'indirizzo sbagliato), e ciò in quanto tale asserito credito azionato era, a tutto concedere, comunque inesigibile (quanto meno parzialmente);
- non sussistevano quindi i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- gli esponenti non contestano la debenza di € 300,00 a titolo di saldo del canone di locazione relativo alla mensilità di settembre 2021, € 124,00 a titolo di saldo Tari, € 60 a titolo d'imposta di registro del contratto ed € 23,50 per la risoluzione contrattuale, per un totale di € 507,50 ed erano pronti ad eseguire il pagamento di tale somma, sennonché le somme presenti nel conto corrente degli opponenti erano indisponibili perché sottoposte a pignoramento da parte della signora CP_1
- l'opposta non solo non ha trasmesso copia delle fatture alla medesima intestate relative ai consumi idrici ed elettrici di cui domanda il rimborso (per complessivi € 996,01), ma non ha nemmeno documentato, né in sede monitoria né stragiudiziale, di aver provveduto al relativo pagina 4 di 10 pagamento;
- con la scrittura di risoluzione del contratto gli opponenti si sono impegnati, come per legge e per contratto, al pagamento dei consumi a loro imputabili fino alla data di rilascio del bene, avvenuta il 6.10.2021;
- tuttavia, successivamente alla sottoscrizione di tale scrittura ed al rilascio del bene, la locatrice, come detto, non provvedeva a fornire agli opponenti conduttori copia delle fatture in contestazione e tanto meno i documenti giustificativi delle spese asseritamente effettuate (di cui domanda il rimborso in sede giudiziale); fatture delle utenze in contestazione peraltro intestate alla medesima opposta CP_1
- In mancanza di quanto sopra, si ritiene, anche ai sensi dell'art. 9 L. 392/1978, insussistente o comunque inesigibile (anche sotto questo profilo) il credito azionato dall'opposta, e ciò con specifico riferimento ai consumi idrici ed elettrici, per un totale di € 996,01. La locatrice, infatti, oltre a non aver documentato la spesa in questione di cui domanda il rimborso, si ritiene abbia anche agito in violazione del citato art. 9 L. 392/1978, secondo cui “Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese...con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate”;
- fermo quanto sopra, gli esponenti si sono dichiarati pronti a rimborsare la Sig.ra delle CP_1 spese relative ai consumi ai medesimi riferibili, e ciò non appena l'opposta provvederà a fornire documentazione idonea a dimostrare il diritto al relativo rimborso.
Gli opponenti hanno rassegnato le conclusioni formulate in epigrafe e hanno fatto istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
Con provvedimento del 10 giugno 2022 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
A seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la signora contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
L'opposta ha esposto che:
-l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, contrariamente al ricorso per decreto ingiuntivo, basato su una scrittura privata di riconoscimento di debito;
- in quella stessa scrittura le parti hanno indicato espressamente le singole fatture del servizio idrico ed elettrico, con i correlativi importi, ragione per la quale, le odierne contestazioni, in ordine alla circostanza che i conduttori/opponenti non ne abbiano avuto contezza, appaiono evidentemente infondate e defatigatorie;
pagina 5 di 10 - sono state allegate alla comparsa di costituzione e risposta le ricevute di pagamento dei suddetti costi, tutti maturati nel corso del rapporto locatizio;
- per quanto concerne l'esigibilità del credito, i debitori si sono resi inadempienti fin dalla prima scadenza, fissata per il 07.10.2021, versando, in luogo dell'importo pattuito di € 500,00 la minor somma di € 200,00;
- la diffida di messa in mora, con espressa indicazione che gli opponenti, in caso di mancato spontaneo adempimento, sarebbero decaduti dal beneficio del termine, benché recante la data del 13.10.2021, è stata in realtà inviata il successivo 09.11.2021, data in cui era scaduto anche il secondo termine del
05.11.2021 entro il quale i Sig.ri e avrebbero dovuto corrispondere l'ulteriore somma Pt_1 Parte_2 di € 200,00;
- alla data del 16.12.2021, allorché la predetta raccomandata, inviata da prima al domicilio eletto con il contratto di locazione Via Umberto I° n. 54, e successivamente alla medesima via ma al civico n. 46, è stata restituita al sottoscritto difensore per compiuta giacenza, gli opponenti avevano già lasciato scadere anche la rata del mese di dicembre per ulteriori 200 euro;
- il ricorso monitorio è stato depositato il 25.01.2022, quindi era maturata anche l'ulteriore scadenza del
05.01.2022, senza che i Sig.ri e avessero minimamente inteso provvedere al Pt_1 Parte_2
pagamento di alcuna delle somme maturate e neppure delle ulteriori;
- solo all'atto del ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo, risalente al 12.02.2022, e a distanza di un ulteriore mese dalla stessa, il 14.03.2022, il sottoscritto difensore riceveva una comunicazione dagli opponenti a mezzo del proprio odierno procuratore, con la quale si cercava di intavolare una trattativa per la definizione bonaria della vertenza, a delle condizioni, peraltro, ritenute inique;
- il tutto avveniva solo dopo che era già stata richiesto il pignoramento presso terzi, risalente all'11.03.2022, circostanza puntualmente rappresentata fin da subito al difensore dei Sig.ri e Pt_1
Parte_2
- Contrariamente a quanto genericamente assunto dagli opponenti, “agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di una espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma. Lo stato di insolvenza cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore pagina 6 di 10 venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purchè idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (Cass. Civ. 24330/2011);
- che i debitori versino in una situazione di dissesto economico si ricava dal fatto che Non sono infatti riusciti ad onorare il pagamento di un debito evidentemente modico, di poco maggiore ai 1.500,00 euro, adducendo, altresì a discolpa della procrastinata situazione di insolvenza, l'impossibilità di accedere ai propri conti correnti, bloccati a seguito dell'azione esecutiva intrapresa dall'opposta;
- le somme pignorate e giacenti sul conto corrente alla data del 07.04.2022 ammontavano ad CP_2
€ 400,00, mentre sul libretto postale al 01.04.2022 erano depositati circa 157,00 euro.
Tanto premesso, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Deve darsi atto che, in corso di causa, a seguito della notifica dell'atto di precetto del 28 marzo 2023, le parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale parte opponente si è impegnata a corrispondere ratealmente alla Sig.ra l'importo complessivo di € 3.600,00 (ovvero l'importo in precetto pari ad CP_1
€ 3.491,00, oltre oneri di notifica) e l'opposta si è impegnata a rinunciare al decreto ingiuntivo, al precetto, al provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, fatto salvo il pagamento della somma concordata. Parte opponente, dopo aver corrisposto la prima rata di € 300,00, ha disatteso l'impegno assunto per il pagamento di quelle successive.
La parte opposta, nelle note conclusionali, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo osservando che il versamento di € 300,00 non è neppure sufficiente a coprire le spese liquidate nel procedimento del presso terzi, n R.Es 643/2022, e del procedimento di opposizione all'esecuzione n.
643-1/2022, come si evince dal medesimo atto di precetto del 28.03.2023.
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un documento sottoscritto dai debitori i quali hanno riconosciuto il diritto fatto valere;
gli odierni opponenti si sono infatti riconosciuti debitori delle seguenti somme: a)Canone di locazione del mese di settembre € 500,00; b)Servizio idrico integrato €
660,20; c)Enel abitazione € 193,47; d)Enel condominiale € 30,00; e)Tassa smaltimento rifiuti € 124,00
f)Imposta di registro contratto di locazione al 50% 60; g)Imposta risoluzione anticipata al 50% € 23,50 per un totale complessivo di € 1.591,17, oltre spese non ancora comunicate relative al periodo di locazione.
pagina 7 di 10 Nella predetta scrittura privata sono indicate le letture dei contatori dell'elettricità e dell'acqua, le bollette del Gestore del servizio idrico e dell'Enel e i dati della TARI.
Gli opponenti pertanto hanno assunto l'obbligazione di pagamento delle utenze e della TARI sulla base delle bollette indicate nella scrittura privata, che ben conoscevano.
Tutte le bollette di cui sopra sono state prodotte nel presente giudizio dall'opposta, che ha pure documentato di avere eseguito i relativi pagamenti.
Gli opponenti si sono impegnati al pagamento rateizzato del debito alle seguenti scadenze mensili: •
500,00 entro il 07.10.2021; • 200,00 entro il 05.11.2021; • 200,00 entro il 05.12.2021; • 200,00 entro il
05.01.2022; • 200,00 entro il 05.02.2022; • 291,17 entro il 05.03.2022 ma si sono resi inadempienti fin dalla prima rata, avendo versato il minor importo di 200,00 euro rispetto ai 500,00 euro pattuiti, e non hanno versato alcunché alle scadenze successive.
E' bene ricordare che “Il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda od il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, con la conseguenza che la sentenza od il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (salva la possibilità del debitore, nel caso di decreto ingiuntivo, di contestare la sussistenza in sede di opposizione). Lo stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 1186 c.c., rileva al fine della decadenza del debitore dal beneficio del termine, non richiede un assoluto e definitivo dissesto del debitore medesimo, essendo sufficiente il verificarsi di uno squilibrio della sua situazione patrimoniale, il quale si traduca nell'impossibilità di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni cambiarie.” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1343 del 17 marzo 1978)
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un documento sottoscritto dai debitori i quali hanno riconosciuto il diritto fatto valere;
gli odierni opponenti si sono infatti riconosciuti debitori delle seguenti somme:
a)Canone di locazione del mese di settembre € 500,00;
b)Servizio idrico integrato € 660,20;
c)Enel abitazione € 193,47;
d)Enel condominiale € 30,00;
e)Tassa smaltimento rifiuti € 124,00
f)Imposta di registro contratto di locazione al 50% 60;
g)Imposta risoluzione anticipata al 50% € 23,50
pagina 8 di 10 per un totale complessivo di € 1.591,17, oltre spese non ancora comunicate relative al periodo di locazione;
gli opponenti si sono impegnati al pagamento rateizzato del debito alle seguenti scadenze mensili:
• 500,00 entro il 07.10.2021;
• 200,00 entro il 05.11.2021;
• 200,00 entro il 05.12.2021;
• 200,00 entro il 05.01.2022;
• 200,00 entro il 05.02.2022;
• 291,17 entro il 05.03.2022 ma si sono resi inadempienti fin dalla prima rata, avendo versato il minor importo di 200,00 euro rispetto ai 500,00 euro pattuiti, e non hanno versato alcunché alle scadenze successive.
Dal mancato pagamento delle modeste somme portate in dilazione si desume la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante per gli effetti di cui all'art. 1186 cod. civ., da intendersi non necessariamente come uno stato di definitivo dissesto, ma anche soltanto come una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Con il presente giudizio, gli opponenti hanno rimesso in discussione un debito dopo averlo riconosciuto e non hanno versato neanche la somma non contestata di 507,50 euro, con ciò facendo dubitare della esistenza di una seria volontà di adempiere.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo per il pagamento di € 3.600,00 (ovvero l'importo in precetto pari ad € 3.491,00, oltre oneri di notifica) ma, ancora una volta, dopo un primo versamento di € 300,00 hanno interrotto i versamenti.
Parte opposta ha quindi insistito nella domanda.
Da quanto detto risulta chiaramente dimostrato lo stato di insolvenza degli opponenti nel senso anzidetto e il diritto del creditore di esigere il pagamento dell'intera somma.
L'opposizione deve pertanto esser rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e deve essere dichiarato definitivo ed esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 del
2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 145/2022 e lo dichiara pagina 9 di 10 definitivo ed esecutivo;
2. condanna i Signori e in solido alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2
della Signora delle spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compenso professionale CP_1
oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre alle spese della fase monitoria, già liquidate.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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