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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6063/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031688579000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria la cartella di pagamento n. 03420240031688579000 avente ad oggetto l'omesso pagamento di bollo auto anno 2019, per un importo complessivo di € 1.412,11, deducendone l'illegittimità per omessa previa notifica degli atti prodromici ed eccependo la prescrizione per decorso del termine triennale.
Concludeva per la dichiarazione di nullità della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, deducendo che in data 23.3.2022 era stato notificato al contribuente l'avviso di accertamento prodromico, come da documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso nonché deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle censure sollevate dal contribuente.
La causa veniva trattata alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che la Regione Calabria ha fornito documentazione attestante l'intervenuta notifica, in data
23.3.2022, dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni, relativo ai tributi in contestazione, conseguendone l'infondatezza della censura incentrata sull'omessa previa notifica degli prodromici e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione (concernente il merito della pretesa tributaria) ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.lgs. n. 546/92.
Ed infatti, nell'impugnare la cartella di pagamento, il ricorrente non può sollevare doglianze e censure relative all'insussistenza della pretesa tributaria per fatti antecedenti ad un atto impositivo ormai divenuto definitivo (censure che il contribuente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente l'atto di accertamento).
Viceversa l'impugnazione della cartella può legittimamente avere ad oggetto (anche in presenza di precedente atto di accertamento divenuto definitivo) censure relative all'insussistenza della pretesa tributaria che siano fondate su fatti estintivi del credito, quali la prescrizione, intervenuti successivamente alla definitività dell'atto impositivo (che rende intangibile la pretesa tributaria senza tuttavia precludere la facoltà di far valere la prescrizione, il cui termine ricomincia a decorrere dopo l'atto interruttivo, maturata in epoca successiva).
Tuttavia, nel caso di specie non risulta maturato il termine di prescrizione triennale nel lasso temporale intercorrente tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella della cartella. Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede: - Rigetta il ricorso. -
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Calabria e di
Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in € 250,00 per ciascuna parte resistente con distrazione se richiesta.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6063/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031688579000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria la cartella di pagamento n. 03420240031688579000 avente ad oggetto l'omesso pagamento di bollo auto anno 2019, per un importo complessivo di € 1.412,11, deducendone l'illegittimità per omessa previa notifica degli atti prodromici ed eccependo la prescrizione per decorso del termine triennale.
Concludeva per la dichiarazione di nullità della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, deducendo che in data 23.3.2022 era stato notificato al contribuente l'avviso di accertamento prodromico, come da documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso nonché deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle censure sollevate dal contribuente.
La causa veniva trattata alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che la Regione Calabria ha fornito documentazione attestante l'intervenuta notifica, in data
23.3.2022, dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni, relativo ai tributi in contestazione, conseguendone l'infondatezza della censura incentrata sull'omessa previa notifica degli prodromici e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione (concernente il merito della pretesa tributaria) ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.lgs. n. 546/92.
Ed infatti, nell'impugnare la cartella di pagamento, il ricorrente non può sollevare doglianze e censure relative all'insussistenza della pretesa tributaria per fatti antecedenti ad un atto impositivo ormai divenuto definitivo (censure che il contribuente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente l'atto di accertamento).
Viceversa l'impugnazione della cartella può legittimamente avere ad oggetto (anche in presenza di precedente atto di accertamento divenuto definitivo) censure relative all'insussistenza della pretesa tributaria che siano fondate su fatti estintivi del credito, quali la prescrizione, intervenuti successivamente alla definitività dell'atto impositivo (che rende intangibile la pretesa tributaria senza tuttavia precludere la facoltà di far valere la prescrizione, il cui termine ricomincia a decorrere dopo l'atto interruttivo, maturata in epoca successiva).
Tuttavia, nel caso di specie non risulta maturato il termine di prescrizione triennale nel lasso temporale intercorrente tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella della cartella. Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede: - Rigetta il ricorso. -
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Calabria e di
Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in € 250,00 per ciascuna parte resistente con distrazione se richiesta.