Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa previa notifica degli atti prodromici

    La Regione Calabria ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento prodromico in data anteriore alla cartella, rendendo infondata tale censura.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito tributario

    L'eccezione di prescrizione, relativa al merito della pretesa tributaria, è inammissibile in quanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'atto impositivo prodromico divenuto definitivo. Inoltre, non risulta maturato il termine di prescrizione triennale tra la notifica dell'avviso di accertamento e la cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 52
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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