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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/11/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. OR LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 64/2025 R.G. promossa da:
(PI ), rappresentato e difeso dall'avv. Tania Kofler del Foro Controparte_1 P.IVA_1 di Bolzano, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente;
nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Albanese Controparte_2 P.IVA_2 del Foro di Milano e dall'avv. Alexander Ausserer, del Foro di Bolzano, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo. resistente;
***
Oggetto: procedimento ex art. 447 bis c.p.c. in materia di affitto di ramo d'azienda – recesso.
Causa decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 20.11.2025 sulle seguenti conclusioni del Procuratore della ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) Preliminarmente, in via cautelare ed urgente: emettere inaudita altera parte nei confronti di PI ( ), nella persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Largo Corsia dei Servi n. 3, 20121 Milano, decreto volto ad inibire il recesso dal contratto di affitto di ramo di azienda d.d. 07.02.2011 registrato al n.
5784 Serie 1T stipulato fra e (PI , con sede in 39012 Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 13 Merano (BZ), Piazza Teatro n. 23, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Signor
e cosí per l´effetto condannare la società ( ) Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 alla manutenzione/adempimento/ prosecuzione del contratto medesimo per i motivi sopra esposti sino alla sua naturale scadenza del 07.02.2026;
2) Adottare ogni altro procedimento di urgenza utile e conducente ai fini della decisione.
In via principale di merito
-Accertare e dichiarare la nullità / illegittimità / invalidità del recesso esercitato da in Controparte_2 data 26.10.2023 dal contratto di subaffitto di ramo di azienda d.d. 07.02.2011 registrato al n. 5784
Serie 1T sussistente fra con sede in Largo Corsia dei Servi n. 3, Milano PI Controparte_2
( ) e (PI ), con sede in 39012 Merano (BZ), Piazza P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_1
Teatro n. 23, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in diritto;
-Accertare e dichiarare la nullità/ illegittimità/annullabilità/invalidità dell´art.
3.2 del contratto di subaffitto di ramo di azienda d.d. 07.02.2011 registrato al n. 5784 Serie 1T sussistente fra CP_2
con sede in Largo Corsia dei Servi n. 3, Milano, PI ( ) e (PI
[...] P.IVA_2 Controparte_1
), con sede in 39012 Merano (BZ), Piazza Teatro n. 23, in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e così del recesso esercitato in data 26.10.2023, per i motivi esposti in diritto, e
- per l'effetto condannare nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 con sede in Largo Corsia dei Servi n. 3, Milano, PI ) all´adempimento / manutenzione P.IVA_2
/ prosecuzione del contratto de quo agitur sino alla sua naturale scadenza del 07.02.2026;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale, pur ravvisando ed accertando la nullità / illegittimità / invalidità del recesso esercitato da in data 26.10.2023 dal contratto di Controparte_2 subaffitto di ramo di azienda d.d. 07.02.2011 registrato al n. 5784 Serie 1T, non dovesse condannare parte ( ), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 all´adempimento del contratto d.d. 07.02.2011 de quo agitur sino alla sua naturale scadenza del
07.02.2026, voglia il medesimo On.le Tribunale condannare la medesima società con Controparte_2 sede in Largo Corsia dei Servi n. 3, Milano, ( ), nella persona del suo legale CP_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito da per effetto Controparte_1 dell´illegittimo recesso esercitato, ovvero al pagamento di una somma pari al mancato conseguimento dei canoni di affitto relativi al periodo 07.02.2025 – 07.02.2026, quantificati nell´importo pari ad €
588.149,946.- calcolato sulla base della media matematica degli incassi degli ultimi tre anni di cui alla parte narrativa, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle pagina 2 di 13 singole scadenze al saldo ed oltre la quota parte degli investimenti sostenuti da e non Controparte_1 ammortizzati dal 07.02.2025 al 07.02.2026, da determinarsi in via equitativa.
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesti di mancata concessione del provvedimento di urgenza e, nel caso in cui nelle more del procedimento, dovesse procedere alla stipulazione di un nuovo contratto di Controparte_1 affitto di ramo di azienda con altro partner contrattuale, voglia codesto Ill.mo Tribunale condannare
( ), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 P.IVA_2 pagare a titolo risarcitorio per il minor utile conseguito a far data dal 07.02.2025, un importo pari alla differenza fra quanto verrà fatturato a titolo di canone di affitto nel corso del 2025 con un nuovo ipotetico partner contrattuale e l´importo complessivo pari ad € 588.149,946.- derivante dalla media matematica di quanto corrisposto a da a titolo di canone di affitto dal Controparte_1 Controparte_2
2022 al 2024, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria:
Laddove codesto Ill.mo Tribunale lo ritenesse necessario ai fini della quantificazione del danno subito da in ragione del recesso illegittimamente esercitato si chiede che venga esperita Controparte_1
CTU contabile finalizzata all' accertamento del danno per i mancati o minori utili conseguiti dal
07.02.2025 al 07.02.2026 e per i costi sostenuti per gli investimenti da (non Controparte_1 ammortizzati) alla luce del contratto vigente fra le parti, agli incassi dal 2022 al 2024 ed alle fatture emesse da dal 2022 al 2024. Controparte_1
Con riserva di produrre la documentazione relativa agli investimenti degli ascensori, scale mobili ed adattamento dei locali al . CP_5
Ordine di esibizione ai sensi dell´art. 210 c.p.c.
Si chiede a codesto Ill.mo Tribunale di voler ordinare l´esibizione della delibera di CP_6 autorizzativa del recesso dal contratto di data 07.02.2011, al fine di verificare l´esistenza di un potere autorizzativo in tal senso.” del Procuratore della resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria:
Nel merito, rigettare tutte le domande avanzate da nel presente giudizio, Controparte_1 dichiarandole inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. pagina 3 di 13 In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento di una somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96
c.p.c., nonché al pagamento degli onorari, competenze e spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% (con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014 in considerazione della presenza dei collegamenti ipertestuali – cfr., inter alia, App. Mi.,
17 luglio 2023, in IlCaso.it), IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e breve svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la società chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità CP_1 del recesso esercitato da in relazione al contratto di subaffitto di ramo d'azienda di data Controparte_2
07.02.2011 intercorso tra le parti, chiedendo in via cautelare l'emissione di un decreto ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte “volto ad inibire il recesso dal contratto di affitto di ramo di azienda”.
La ricorrente poneva a fondamento della propria domanda le seguenti eccezioni:
- invalidità/nullità/illegittimità del recesso per mancato rispetto delle formalità previste dal contratto di data 07.02.2011;
- invalidità/illegittimità del recesso per mancata verifica del potere di rappresentanza e mancata apposizione della firma digitale;
- invalidità /illegittimità /nullità del recesso per mancata indicazione della delibera autorizzativa del recesso;
- nullità del recesso per nullità della clausola di cui al punto 3.2 in quanto contraria al combinato disposto degli artt. artt. 1615 e 1616 c.c.;
- vessatorietà della clausola e mancanza di doppia sottoscrizione della stessa.
Nel merito, chiedeva la condanna della controparte “all'adempimento/manutenzione/prosecuzione del contratto de quo agitur sino alla sua naturale scadenza del 07.02.2026” con condanna al risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'illegittimo recesso, oltre alla rifusione delle spese di lite.
A seguito della fissazione dell'udienza nel subprocedimento cautelare, si costituiva la società resistente chiedendo il rigetto delle domande attore.
Il Giudice respingeva la domanda cautelare per difetto del periculum in mora.
La resistente si costituiva anche nella fase di merito e in occasione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. di data 13.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Medio tempore i locali venivano riconsegnati alla ricorrente.
2. Risultanze istruttorie
pagina 4 di 13 Risulta dalla documentazione versata in atti che con contratto di subaffitto di ramo di azienda di data
07.02.2011 registrato alla Agenzia delle Entrate 1 Ufficio di Milano il giorno 14.02.2011 Serie IT al n.
5784 la ricorrente concedeva alla allora denominata società Zara Italia s.r.l. (oggi , con Controparte_2 sede in Milano, via Morimondo n. 26, il ramo di azienda che insiste nei locali siti in Merano, via Portici
n. 22, giusta contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto con l´allora titolare del ramo di azienda
Signor (doc. 01 di parte ricorrente). Parte_1
Il ramo di azienda veniva concesso, per ivi svolgere, un'attività di vendita al dettaglio di generi rientranti nella categoria “non alimentare” e “alimentare” … omissis;
In particolare, il ramo di azienda che veniva concesso era costituito ai sensi dell'art.
2.2. da: “L'
Autorizzazione Commerciale ed il correlato diritto di subingresso pro tempore per affittanza nell'Autorizzazione Commerciale, per l'esercizio nei locali di una struttura di vendita di generi CP_5 rientranti nella categoria “non alimentare” e “alimentare”, ai sensi della normativa provinciale per il commercio pubblicata in data 29.02.2022 sul “Bollettino Ufficiale regione Autonoma Trentino Alto
Adige” nuovo ordinamento del commercio, divenuto legge Provinciale n. 07 d.d. 17.02.2000;
b) il diritto di detenzione e godimento dei Locali;
CP_5
c) il diritto di usare pro tempore degli impianti specifici, le travature ed i componenti di arredamento facenti capo del compendio aziendale e i quali risultano meglio individuati nell'inventario allegato al presente contrattoquale Allegato 2.2. c);
d) il godimento pro tempore dell'avviamento…”
L'art. 3 disciplina la durata del contratto e le modalità di esercizio del recesso nei termini che seguono:
In data 26.10.2023 la resistente inviava alla ricorrente a mezzo pec (doc. 2 e 3 di parte ricorrente) formale recesso del seguente tenore pagina 5 di 13 In data 24.04.2024, dunque circa 6 mesi dopo la ricezione della pec sopra richiamata, ritenendo che la comunicazione non risultasse “correttamente inviata e sottoscritta, ovvero mancante di firma digitale, ed illegittima / nulla nel merito”, la ricorrente contestava formalmente il recesso esercitato (doc. 4 e 5 di parte ricorrente).
Seguiva la tempestiva presa di posizione di in data 06.05.2024 (doc. 28 resistente). CP_2
Nonostante l'introduzione di un procedimento di mediazione le parti non riuscivano a raggiungere una soluzione bonaria della controversia e veniva introdotto il presente giudizio.
2. In diritto. Le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente
Come sopra brevemente accennato, la parte ricorrente ha sollevato una serie di eccezioni formali in relazione, sia alle modalità di esercizio del recesso, sia alla validità della stessa clausola sulla cui base il recesso è stato esercitato. Per semplicità espositiva si seguirà la medesima sequenza logica seguita dalla ricorrente nel proprio ricorso.
2.1. Sull'eccepita invalidità/nullità/illegittimità del recesso per mancato rispetto delle formalità previste dal contratto d.d. 07.02.2011.
a) La ricorrente ha contestato il recesso in quanto non esercitato secondo le formalità previste nel contratto. CP_ L'art.
3.2 del contratto di data 07.02.2011 stabiliva la facoltà di (ora di recedere Controparte_2 anticipatamente dal contratto, per qualsiasi causa o motivo, con efficacia a partire dalla fine di ciascun anno contrattuale, dandone un preavviso scritto almeno 12 mesi da inviarsi alla sub-concedente a mezzo raccomandata a.r.
Nel caso concreto il recesso è stato inoltrato a mezzo pec, circostanza da cui secondo la tesi della ricorrente deriverebbe l'inefficacia del recesso, in considerazione della non equiparabilità ai fini che qui interessano, della pec alla raccomandata a.r. pagina 6 di 13 Tale interpretazione si pone irragionevolmente in contrasto con una nutrita serie di precedenti giurisprudenziali (cfr. tra le altre Cass., civ. n. 11808/2022 di cui meglio si dirà infra), oltre che con il dettato normativo.
L'art. 48, comma 2, del Lgs. n. 82 del 2005, stabilisce che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”, con cui è stata equiparata la raccomandata postale alla trasmissione del documento via pec
Ancora, l'interpretazione contrasta con il dettato del D.L. n. 185/2008, art. 16, comma 6 e 9, con cui è stato imposto a tutte le imprese un indirizzo pec e previsto che le comunicazioni tra imprese possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo; obbligo, quest'ultimo, esteso anche alle imprese individuali dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012.
Infine, va rilevato che la Legge n. 207/2024, art. 1 comma 860, ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata.
L'Ordinanza della Cassazione n. 18414/2019 citata da non assume alcuna rilevanza Controparte_7 nel caso oggetto di esame, atteso che le valutazioni effettuate nella controversia che ha portato alla pronuncia menzionata erano volte ad accertare - e quindi escludere - la legittimità del recesso esercitato tramite fax (in luogo di raccomandata a/r).
Simili conclusioni non sono suscettibili di applicazione analogica al caso di specie, considerato che, alla luce di quanto evidenziato, l'esame della normativa in materia consente di ritenere equivalenti l'invio delle comunicazioni a mezzo pec e quelle a mezzo a.r.
In particolare, ci si riferisce alla lineare posizione assunta dalla Cassazione, sez. I, 12.04.2022, n. 11808 secondo cui “la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale…alla notificazione per mezzo della posta” potendosi equiparare “la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC (cfr. Cass. 26773/2016; Cass. 30532/2018), mentre l'art. 16, comma 6 e 9
185/2008, nell' imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni tra imprese possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo”.
Secondo la ricorrente, la Cassazione avrebbe affermato “del tutto erroneamente, come le comunicazioni tra le imprese possano essere trasmesse attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo” (cfr. pag. 7 ricorso). A sostegno della propria prospettazione, si limita a richiamare l'intervenuta abrogazione - ad opera pagina 7 di 13 dell'art. 37, comma 1, lett. g), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 — del comma 9 dell'art. 16 del D.L.
185/2008.
Tale disposizione prevedeva che le comunicazioni effettuate tramite PEC potessero essere validamente trasmesse senza che il destinatario dovesse “dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo”
e, secondo la peculiare ricostruzione della ricorrente, la relativa abrogazione avrebbe comportato la reintroduzione dell'obbligo, in capo alle imprese, di dichiarare il proprio assenso a ricevere comunicazioni via PEC.
Si tratta, all'evidenza, di una prospettiva del tutto erronea e, nell'attuale assetto normativo, palesemente abnorme. Una corretta ricostruzione delle ragioni sottese all'abrogazione della disposizione citata conduce infatti alla conclusione opposta: l'evoluzione legislativa aveva reso la previsione del comma 9 superflua, essendo nel frattempo intervenute modifiche normative che hanno progressivamente reso obbligatorio per tutte le società il possesso e l'utilizzo della PEC.
, al momento della vigenza del contratto e, a maggior ragione, alla data della CP_1 comunicazione di recesso, era tenuta a disporre di un indirizzo PEC regolarmente iscritto nel registro delle imprese. Con
, così come qualunque altro soggetto interessato, era pienamente legittimata a trasmettere comunicazioni a tale indirizzo PEC con “validità agli effetti di legge”.
Ne deriva che non può attribuirsi alcuna rilevanza, nel senso auspicato dalla ricorrente, all'abrogazione del comma 9 dell'art. 16 ad opera del richiamato art. 37.
Infine, va osservato che già il comma 11 dell'art. 16 del D.L. 185/2008 aveva espressamente abrogato il comma 4 dell'art. 4 del relativo Regolamento, il quale disponeva che “le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma”.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
b) ha altresì dedotto che l'art. 13.9 del medesimo contratto prevedeva che ogni CP_7 comunicazione dovesse essere inviata a “presso la propria sede legale in Merano Controparte_1
(BZ), via Leonardo da Vinci n. 38.”
Nel caso di specie la pec inoltrata indicava invece l'indirizzo Via Portici n. 22, Bolzano, indirizzo a cui CP_ non corrisponderebbe la sede, né del negozio di Merano, né quello di Bolzano, che si trova in Via
Museo.
Ciò premesso, la ricorrente solleva un ulteriore profilo di invalidità del recesso sulla base del curioso ragionamento secondo cui “se la comunicazione fosse stata inviata, come doveva essere inviata, a pagina 8 di 13 mezzo raccomandata, non sarebbe mai arrivata, in quanto l'indirizzo era stato erroneamente indicato”, con la conseguenza che “ non ha legittimamente esercitato il proprio diritto Controparte_2 di recesso secondo quanto contemplato dal contratto”.
L'eccezione è priva di pregio per le ragioni già esposto al punto a).
c) La ricorrente ha altresì dedotto che ai sensi dell'art. 13.12 “ogni aggiunta o modifica al presente contratto è valida solo se avviene per iscritto controfirmata dai rappresentanti autorizzati di ciascuna delle parti”. Da ciò deriverebbe che dal momento che nessuna delle parti ha richiesto, nel corso del rapporto contrattuale che le comunicazioni fra le parti avessero, luogo via pec, comunicando il rispettivo indirizzo, il recesso non sarebbe stato esercitato validamente e sarebbe addirittura nullo.
Anche in questo caso, ferma la pacifica equivalenza ai sensi della legge tra notifica a mezzo pec e raccomandata a.r. è evidente che nessuna rilevanza può essere attribuita al contenuto dell'art. 13.12 in relazione alla questione qui in esame.
2.2. Sull'eccepita invalidità/illegittimità del recesso per mancata verifica del potere di rappresentanza e mancata apposizione della firma digitale
Secondo il recesso non sarebbe stato esercitato legittimamente dal momento che la CP_1 comunicazione inviata via pec non è stata firmata digitalmente e non risulta indicata la persona legittimata alla sottoscrizione del medesimo (doc. 8 di parte ricorrente).
L'eccezione non coglie nel segno.
È pacifico il principio secondo cui “solo chi firma l'atto, e non già la controparte, può eventualmente contestare la paternità della sottoscrizione affermando che la stessa non gli appartiene” (cfr. Cass. n.
23669/2015).
In ogni caso, anche ove si volesse attribuire rilevanza alla tesi attorea, la comunicazione di recesso sarebbe, al più, riconducibile ad un'ipotesi di atto del falsus procurator successivamente ratificato dal rappresentato, ai sensi dell'art. 1399 c.c., mediante le lettere del 6.5.2024 e del 7.6.2024 (cfr. docc. nn.
28-30 di parte resistente), sottoscritte dal legale rappresentante, e, per quanto occorra, ulteriormente confermato sia in sede cautelare sia nel presente giudizio.
A prescindere da quanto esposto, per mera completezza si osserva che nessun dubbio può in ogni caso nutrirsi in merito alla riferibilità della comunicazione alla società convenuta, considerato che la stessa è stata predisposta su carta intestata della società firmata dall'amministratore delegato Controparte_2
OR HE ed inviata dalla pec aziendale Email_1
Del resto, , nel corso dell'udienza cautelare, non solo ha riconosciuto che l'atto di recesso CP_1 conteneva una “sottoscrizione”, ma ha anche ammesso di conoscere la sua paternità, precisando che la contestazione si era rivolta unicamente alla mancata apposizione della firma digitale. Ne consegue che pagina 9 di 13 ha rinunciato alla tesi secondo cui la sottoscrizione fosse stata illeggibile, in quanto CP_1 logicamente superata dal fatto che la firma che si assume illeggibile è comunque correttamente ricondotta al suo autore, limitandosi a sostenere che questi avrebbe dovuto firmare digitalmente. Con Riconosciuta la riferibilità della firma al legale rappresentante di , la tesi secondo la quale il sig. non avrebbe immediatamente percepito la paternità della sottoscrizione perde qualunque CP_3 efficacia.
La giurisprudenza di legittimità è del resto da sempre orientata nel senso che “la produzione in giudizio di una scrittura privata, […] per il caso in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili, rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile e, pertanto, perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, l'atto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato” (Cass. n. 23669/2015; conformi Cass. n. 13103/1995; Cass. n.
11409/2006).
Ne consegue che la produzione in giudizio, da parte di , dell'atto di recesso ha avuto CP_1
l'effetto di “sanare” qualsivoglia vizio eventualmente deducibile in ordine alla sottoscrizione, tanto più Con in considerazione del fatto che ha sempre riconosciuto che la firma apposta è quella del proprio amministratore delegato.
2.3. Sulla invalidità/illegittimità/nullità del recesso per mancata indicazione della delibera autorizzativa del recesso
ha eccepito che la comunicazione di recesso non contiene l'indicazione della delibera in CP_1 forza della quale la società ha deciso di recedere dal contratto di affitto di ramo di azienda CP_2 con la società con riferimento al negozio di Merano. Controparte_1
Non essendo stati indicati, nella comunicazione, gli estremi della delibera autorizzativa del recesso, non sarebbe dato sapere se la medesima sia stata regolarmente adottata in data antecedente al 26.10.2023. In assenza di una valida delibera antecedente, l'atto di recesso sarebbe “completamente nullo”. Con
ha insisto nel ribadire la propria eccezione nonostante abbia prodotto in giudizio la CP_1 delibera del CDA del 17 maggio 2019 di nomina del sig. OR RC come amministratore delegato con “la legale rappresentanza e la firma di fronte a terzi ed in giudizio ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale” (cfr. doc. n. 4 di parte resistente).
Inoltre, la resistente ha prodotto unitamente alla propria comparsa di costituzione e risposta lo Statuto sociale (doc. n. 42 di parte resistente) che, al citato art. 20, espressamente prevede tra l'altro che la rappresentanza generale spetti anche all'amministratore delegato, carica ricoperta dal sig. RC.
pagina 10 di 13 Ciò senza considerare che nella fattispecie trova pacifica applicazione l'art. 2384 c.c., tanto con riguardo al primo comma in merito al fatto che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale, quanto con riferimento al secondo comma, con la conseguenza che eventuali limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate.
in sede di udienza ha sostenuto che l'art. 2384 c.c. non sarebbe applicabile, sul rilievo che CP_1 ci si troverebbe di fronte ad “una modifica dell'oggetto sociale allorché l'attività della società venga allargata o ridotta […] per esempio attraverso il recesso da contratti di affitto di azienda: la relativa decisione ricade dunque nella riserva di competenza dei soci” (v. verbale di udienza del 10.2.2025, p.
1, cpv. n. 5).
Il rilievo di parte ricorrente è privo di qualunque fondamento, in quanto l'apertura e la chiusura dei punti vendita è un atto assolutamente ordinario nella vita della società, che non comporta alcuna modifica dell'oggetto sociale.
2.4. Sulla nullità del recesso per nullità della clausola di cui al punto 3.2 in quanto contraria al combinato disposto degli artt. artt. 1615 e 1616 c.c..
L´art. 1616 c.c. prevede che il contratto di affitto si scioglie alla sua scadenza naturale se questa è prevista nel contratto e che, se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Nel caso de quo il contratto di subaffitto di ramo di azienda prevede specificatamente una durata, ovvero 9 anni e, successivamente, alla scadenza dei nove anni, il contratto un ulteriore periodo di sei anni alla stregua dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello locatizio.
Secondo la tesi di parte ricorrente la clausola di cui al punto n.
3.2 sarebbe pertanto, nulla in quanto contraria all´art. 1616 c.c.
L'eccezione è infondata.
L'art. 1616 c.c. si limita a stabilire in positivo che, in mancanza di termine, le parti possono recedere in qualsiasi momento, e non in negativo che, ove previsto un termine, le parti non possano procedere sulla base delle intese contrattuali.
La ratio dell'art. 1616 c.c. è, dunque, da inquadrare nel divieto di costituire rapporti giuridici perpetui in quanto di ostacolo ai traffici giuridici (principio questo desumibile dall'art. 1379 c.c.).
D'altro canto, è pacifica la piena autonomia negoziale delle parti nell'ambito della disciplina dell'affitto d'azienda con riguardo alla durata, al corrispettivo, all'aggiornamento del medesimo e ad ogni altro aspetto. In altri termini, l'art. 1616 c.c., non preclude certo alle parti stipulanti un contratto di affitto di durata determinata di prevedere, in favore di una o di entrambe di esse, il diritto di recedere pagina 11 di 13 anticipatamente dallo stesso. Al contrario, la norma prevede che “se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto”, ciascuna potrà sciogliersi liberamente dal vincolo contrattuale dando all'altra “un congruo preavviso”.
Ciò non esclude che le parti si accordino per attribuire ad una di esse un diritto di recesso di fonte convenzionale, come tipicamente accade nell'ambito dei contratti di affitto di azienda, compreso il caso di specie.
In questa prospettiva, la clausola 3.2 del contratto risulta valida e regolarmente produttiva di effetti in quanto frutto dell'autonomia contrattuale delle parti e liberamente negoziata dalle stesse.
2.5. Sulla vessatorietà della clausola e mancanza di doppia sottoscrizione della stessa
L' art.
3.2 del contratto avrebbe natura vessatoria benché intercorsa in un contratto tra imprese.
L'eccezione non ha pregio.
Il contratto è stato perfezionato tra le parti avanti ad un notaio, con la conseguenza che la disciplina di cui all'art. 1341 c.c. non può trovare applicazione, in quanto disposizione volta a disciplinare i contratti unilaterali o di adesione, in cui una parte predispone le condizioni generali e l'altra le accetta passivamente. Nei contratti notarili le clausole sono frutto di una negoziazione tra le parti e la presenza del notaio nella stipula garantisce la consapevolezza e la volontà delle parti, senza la necessità di una specifica approvazione.
È del resto incontestato e provato dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 8, 8 bis, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20 di parte resistente) che nel caso de quo le condizioni del rapporto fossero state oggetto di una lunga negoziazione.
Il contratto preliminare è stato oggetto di un'articolata trattativa, nell'ambito della quale il sig. CP_3 con l'assistenza del proprio commercialista, ha predisposto numerosissime modifiche, senza che si possa ritenere di essere di fronte a un modulo o a un formulario.
3. Sulle ulteriori domande di condanna svolte dalla ricorrente
In considerazione del rigetto di tutte le eccezioni di inefficacia e invalidità del recesso esercitato ogni ulteriore domanda svolta dalla ricorrente resta assorbita e il ricorso va pertanto respinto.
4. Sulle spese di lite
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
La ricorrente va condannata a rifondere alla resistente le spese di lite che vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per i giudizi di cognizioni avanti al
Tribunale ordinario con valore da € da 520.001,00 a 1.000.000,00 (in applicazione del principio della liquidazione secondo il criterio del disputatum), ridotti del 30% per assenza di attività istruttoria.
pagina 12 di 13 La resistente dovrà inoltre rifondere le spese del procedimento cautelare proposto in corso di causa. Le spese vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per i procedimenti cautelari con valore indeterminabile, ridotti del 30% per assenza di attività istruttoria (scaglione preso a riferimento in considerazione delle complessità da € 26.001,00 a € 52.000).
Nulla va riconosciuto alla resistente a titolo di spese per il procedimento di mediazione obbligatoria che hanno natura di danno emergente (cfr. Sez. Un. n. 16990/2017) e non risultano nemmeno allegate da
Controparte_2
5. Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Nonostante l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, non si ravvisano i presupposti per la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la cui applicazione presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, posto che la condotta di chi agisce in giudizio per fare valere una pretesa non può di per sé costituire contegno rimproverabile (Cass. civile n. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna rifondere a le spese di lite che quantifica Controparte_1 Controparte_2 per il presente giudizio in € 20.435,10 per compenso, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e, per il subprocedimento cautelare, in € 5.641,30 per compenso, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 20.11.2025 mediante pronuncia della sentenza in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
OR LA
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