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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1045/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1045/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025 nella causa n. 1045/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 40/2022, pubblicata in data 07/03/2022 e non notificata, resa in materia di “Assicurazione contro i danni” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IULIUCCI ANTONIO
- appellante - e C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza degli avv.ti ANTIGNANI VITTORIO e ANTIGNANI FEDERICO
- appellata – Conclusioni All'udienza del 25/09/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
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conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante, , nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo Fiat 500 tg. FB436CZ, coperto dalla Polizza atti vandalici
[...]
n. 1688252, allorquando […] In data 15/09/2016 la Controparte_2 vettura Fiat 500 tg. FB 436 CZ alle ore 20,00 veniva parcheggiata in Milano al Viale
Sabotino e […] Nel riprenderla, verso le ore 8,30 del 16/09/2016 constatava graffi ed ammaccature sulla fiancata destra e sinistra, paraurti, passaruota ed altri danni
[…], compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] In via preliminare non meritano accoglimento le eccezioni di rito sollevate dalla convenuta per i motivi che, seguendo l'ordine esposto in narrativa con la comparsa di costituzione e risposta, si passa a riferire. Quanto alla pretesa eccezione di nullità dell'atto di citazione si evidenzia che, contrariamente a quanto eccepito, il thema decidendum, il petitum e la causa petendi sono sufficientemente descritti nell'atto introduttivo e, pertanto, rispecchiano i canoni ex art. 163 e ss. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
“causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (v. Cass. n.
11751 del 15/05/2013). La nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare
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adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (v. Cass. n. 1681 del 29/01/2015). Quanto alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata, in ragione della quale, il giudice territorialmente competente a conoscere la presente controversia sarebbe in via alternativa, o il Giudice di Pace di Milano (Foro dove deve essere adempiuta l'obbligazione secondo il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.), ovvero il Giudice di Pace di Roma (Foro del luogo in cui la convenuta Società ha sede in virtù dell'art. 19 c.p.c. ovvero foro in cui deve essere adempiuta l'obbligazione) si evidenzia la tardività della stessa. Infatti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c.
“L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo”.
Nel caso in esame la convenuta si è costituita il 23.03.2021, ovvero dopo la prima udienza di comparizione celebrata in data 15.12.2020 in occasione della quale questo giudice, verificata la regolarità del contraddittorio anche in ordine ai termini a comparire ne dichiarava la contumacia all'esito della udienza stessa. Di qui, la inammissibilità ed inefficacia della eccezione in questione. Quanto, infine, alla pretesa eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno (in quanto sarebbero trascorsi due anni dall'evento senza alcun atto interruttivo), si evidenzia che da un'attenta lettura degli atti e documenti depositati dall'attrice, non si è verificata alcuna prescrizione. Infatti, secondo la prospettazione dei fatti esposti in atto di citazione, questa è la sequenza. L'evento sarebbe accaduto in data 15.09.2016, il primo atto di citazione risulta notificato in data 16.03.2017, il giudizio recante R.g. 354/2017 (generato da quest'ultimo) è terminato con ordinanza di incompetenza per territorio depositata in data 12.03.2018, in tale occasione il Giudice di Pace di Cervinara ha concesso tre mesi di tempo per la riassunzione innanzi al Giudice territorialmente competente, da ultimo, l'attrice ha promosso domanda di mediazione in data 08/09.06.2020, ovvero prima dello scadere di ulteriori due anni e considerato che tale termine comunque è rimasto sospeso per tutta la durata dei tre mesi dalla precitata ordinanza. Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto va rigettata per i seguenti ulteriori motivi. Invero, la domanda non è provata. Infatti, a seguito di ispezione del veicolo assicurato, eseguita dal fiduciario della convenuta compagnia assicurativa, è emerso che i pretesi danni lamentati dall'attrice al veicolo Fiat 500, tg. FB436CZ, sono imputabili alla circolazione della stessa autovettura e non ad atti vandalici come rappresentato in atti, salvo il danno al cofano anteriore quantificato in euro
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500,00 e, comunque, non indennizzabile in quanto rientra nei limiti della franchigia. Emerge, altresì che la stessa convenuta già con comunicazione dell'11.11.2016 rappresentava all'attrice le suddette contestazioni e che quest'ultima nulla contro deduceva in merito. Neppure la prova testimoniale espletata ha confermato le circostanze dedotte in atto di citazione. Precisamente, il teste alla udienza del 29.06.2021 nulla ha precisato in merito alle Tes_1 circostanze dedotte in atti e all'accaduto o al nesso tra i pretesi e lamentati danni e gli eventuali atti vandalici. La teste, infatti, si limita a dichiarare che l'attrice è proprietaria della vettura Fiat 500 tg. … di colore azzurro, che il giorno 15 settembre si trovava a Milano in compagnia della che parcheggiava la Parte_1 vettura in via … alle ore 20.00, che nel riprenderla il mattino seguente verso le 8.30 notava ammaccature e graffi … sulla fiancata destra e sinistra, sul paraurti vi erano graffi, che la denunciò l'accaduto … e che quest'ultima con una mail Parte_1 diede avvio all'istruttoria della pratica con mail. Pertanto, la domanda deve essere rigettata e, tenuto conto della mancata partecipazione delle parti all'incontro fissato per l'esperimento della mediazione, le spese di giudizio compensate. […] (v. sentenza in atti).
Avverso tale sentenza veniva proposto appello da Parte_1
per i seguenti motivi: […] 1° Motivo. Rigetto della domanda dei
[...] danni subiti dal veicolo dell'odierna appellante sulla Parte_1 erronea ricostruzione dei fatti operata dal giudice di pace […] atteso che […] il giudice di pace omettendo di valutare attentamente l'istruttoria espletata e gli atti processuali, secondo il suo unico apprezzamento ritiene inveritiera la dinamica dei fatti costitutivi della domanda basando tale convincimento solo sull'elaborato peritale del fiduciario della società assicuratrice convenuta, peraltro non confermato dallo stesso nel giudizio incardinato dinanzi al G.d.p. di IN
(AV)…Peraltro è lo stesso giudice di pace ad accertare la sussistenza di danni da atti vandalici, secondo il suo immotivato parere, ubicati solo al cofano anteriore quantificato in € 500,00 e, comunque non indennizzabile…i rilievi fotografici della vettura della sig.ra ritraggono il predetto veicolo targato FB Parte_1
436 CZ con i danni (graffi e striature) che palesemente non sono stati provocati dal normale uso e circolazione nel traffico. Quindi viene resa sicuramente verosimile l'espressione utilizzata dalla teste che parla di ammaccature e dei Tes_1 graffi sulla fiancata destra e sinistra, ma anche sul paraurti e che riconosceva i rilievi fotografici ritraenti il veicolo ed i danni subiti…si deve tener conto dell'unico elemento probatorio oggettivo, ovvero la deposizione della teste e Tes_1 degli atti processuali IVI COMPRESA LA DENUNZIA/QUERELA sporta dall'odierna appellante alla Questura di Milano e della quale il Giudice di prime cure non fa menzione omettendo qualsivoglia riferimento alla stessa…questa difesa- in subordine al primo motivo di impugnazione- eccepisce la nullità della sentenza di
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primo grado per omissione di pronunzia….Si ripete che il giudice di prime cure
OMETTE ogni riferimento a quanto suesposto;
2° . Omessa nomina del CP_3
Consulente tecnico di Ufficio […] considerato che […] laddove il Giudice avesse avuto dubbi sulla quantificazione dei danni subiti dalla vettura dell'odierna appellante e sul nesso di causalità degli stessi con eventi vandalici, riconoscendo, come sopra dedotto, indennizzabile il solo danno al cofano anteriore, avrebbe dovuto disporre la Consulenza Tecnica di Ufficio…Anche tale omissione va censurata e costituisce motivo di gravame. Attesi gli esiti istruttori la domanda viene quantificata €.2.241,97 iva inclusa […]; 3° Motivo. Errata applicazione della normativa ex D.lgs 28/2010 – mediazione. Mancata condanna per mancata adesione alla procedura di mediazione […] atteso che […] si procedeva ad espletare l'obbligatorio procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n.28/2010 al quale la convenuta società nel giudizio di primo grado NON ha aderito, come da verbale di mancata conciliazione. Il Giudice di pace OMETTE alcun riferimento a tale circostanza, limitandosi a dedurre a pagina 4 della sentenza impugnata che
“tenuto conto della mancata partecipazione delle parti all'incontro fissato per l'esperimento della mediazione, le spese di giudizio compensate”. A tal uopo:
Qualora una delle parti decida di non partecipare alla mediazione e, al contempo, non giustifica la sua decisione con una adeguata motivazione, il giudice la può condannare al versamento di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato (art. 8, 4 bis, del D. lgs. 28/10). Anche su tale punto la decisione del giudice di primo grado va censurata e modificata […].
Per la conferma della sentenza insisteva l'appellata,
[...] stante l'inammissibilità ex artt. 342 e Controparte_1
348bis c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello proposto, ribadendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione, già avanzata in prime cure, di prescrizione del presunto diritto attoreo per decorrenza dei termini di cui all'art. 2947, 2° comma c.c., in mancanza di produzione di idonei e validi atti interruttivi, tenuto conto che il presunto sinistro de quo si era verificato il
15/09/16, la prima citazione risaliva al 16/03/2017, successivamente il giudizio era stato cancellato dal ruolo con ordinanza di incompetenza per territorio e si era estinto ex art. 307 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini di legge, mentre il secondo atto interruttivo, ossia l'istanza di mediazione risaliva all'08/06/2020, e dunque ad oltre due anni dal primo atto interruttivo (atto di citazione del
16/03/2017); e deducendo, nel merito, la correttezza della decisione adottata alla luce delle risultanze in atti, ivi compresa l'ispezione del veicolo assicurato eseguita dal fiduciario tecnico della compagnia, imputante i danni alla circolazione del veicolo attoreo (strisciatura ed ammaccature) e non a pretesi atti vandalici, salvo il danno al cofano anteriore, nemmeno indicato nella denuncia sporta in data 15/10/2016 alle Autorità, e comunque non indennizzabile alla
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luce dello scoperto di polizza del 10% col minimo di € 500,00, contrattualmente previsto;
e l'inutilizzabilità della CTU al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Altrettanto preliminarmente deve darsi atto della preclusione di ogni ulteriore valutazione ai sensi del pur richiamato art. 348bis c.p.c. a seguito della ritenuta maturità della causa (v. ordinanza del 25/09/2024). Passando al merito, preme evidenziare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione oggetto di gravame, quantomeno nella parte in cui rigetta, perché non adeguatamente provata, la domanda risarcitoria avanzata in prime cure dall'odierna appellante, seppure con le precisazioni motivazionali di cui in seguito. Privi di pregio infatti risultano i motivi di merito di cui all'appello proposto, tutti incentrati su di un asserito malgoverno delle risultanze istruttorie, dovendo per converso rilevarsi la sostanziale inidoneità delle risultanze in atti a fondare il libero convincimento del Giudice in punto di accoglimento della domanda, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori doglianze, anche di rito, logicamente sovraordinate e ritualmente sollevate, perché ontologicamente prive di reale impatto operativo.
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Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, del resto, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Non ci si può difatti esimere dal rilevare come, in conformità con quanto evidenziato anche dal GDP, la compatibilità tra i danni riportati dall'autovettura Fiat 500 e la loro riconducibilità ad atti vandalici, così come descritta, sia stata espressamente esclusa nella relazione di perizia depositata nell'interesse della compagnia assicurativa convenuta, ove, previo esame dei veicoli coinvolti ed apposito corredo fotografico degli stessi, si è giunti ad affermare che: […] Danni vandalici puramente al cofano chiaramente in franchigia. Altri danni da strisciature e colpi causati a mio avviso da veicoli circolanti […] (v. testualmente relazione di perizia, di cui alla produzione della compagnia convenuta, nonché corredati allegati fotografici). Si tratta, a ben guardare, di valutazioni di matrice intrinsecamente tecnica, suffragate da un analitico ed esaustivo corredo fotografico, che appaiono condivisibilmente poste a fondamento della decisione impugnata. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, se è vero che la perizia stragiudiziale, con riferimento alle valutazioni tecniche espresse, integra sotto il profilo giuridico un semplice mezzo difensivo, al pari delle deduzioni e delle argomentazioni dell'avvocato, soggetto al libero apprezzamento del Giudice (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9551), è altrettanto vero che il Giudice con adeguata motivazione può porre le risultanze della perizia, anche se contestata dalla controparte, a fondamento della propria decisione (Cass. civ., sez. VI, 12 dicembre 2011 n. 26650; nonché da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023). Né, in difformità da quanto sostenuto in appello, la riferita analiticità e consistenza delle argomentazioni tecniche e dei rilievi fotografici da ultimo riportati, avrebbe potuto essere scalfita dagli esiti della prova orale espletata (v. deposizione unico teste , madre dell'appellante, dichiaratasi presente Tes_1 al momento - evidentemente successivo - della mera constatazione dei danni riportati dall'autovettura per presunti atti vandalici). Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le
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varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). Più nel dettaglio, è stato chiarito che anche la verifica dell'attendibilità della fonte di prova orale ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie, affidata al Giudice di merito, non venendo a distinguere l'ordinamento processuale, all'interno della necessaria relazione -istituita nel percorso motivazionale della sentenza- tra "i fatti" come dimostrati dalle prove assunte e la "regola di diritto" alla stregua della quale la controversia viene decisa, una differente funzione" del mezzo di prova, secondo che venga utilizzato in quanto rappresentativo dei fatti primari attinenti alla fattispecie normativa del diritto fatto valere in giudizio, ovvero in quanto rappresentativo di elementi estranei a tale fattispecie (fatti secondari) ma ritenuti indispensabili a verificare "a monte" l'attendibilità della fonte diretta a produrre la rappresentazione del fatto costituivo. Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014), e non vi è dubbio che tale attività selettiva si estenda alla valutazione di tutti gli aspetti strutturali della fonte-mezzo di prova (e dunque anche sulla effettiva idoneità del teste di riferire la verità) in quanto determinanti a formare il convincimento del Giudice sulla efficacia dimostrativa della stessa (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; vedi Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010) (v. testualmente in parte motiva Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017). A quanto sin qui riferito in punto di prova testimoniale, deve poi aggiungersi la singolare circostanza, pur non valorizzata in sentenza, della mancata menzione, sia ad opera della teste (v. deposizione in atti), che nella denuncia sporta ai Carabinieri di Milano dei danni al cofano, unici considerati riconducibili ad atti vandalici (v. denunzia in atti, che pur essendo adeguatamente particolareggiata, indicando graffi e ammaccature sulla fiancata destra e sinistra, sul paraurti posteriore e sui passaruote destro e sinistro posteriore, nulla specifica in proposito). Né tantomeno alla proposizione di tale denuncia-querela potrebbe attribuirsi rilievo probatorio di per sé, avendo condivisa giurisprudenza
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affermato che è orientamento consolidato (Cass. Civ. sez. III, sent. n. 18532/2007) che l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il fatto sia accaduto (cfr. Corte Appello Torino sez. III sent. n. 1355/2021), in quanto si tratta di atto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1935/2003). Tali lacune probatorie, non colmate con altri elementi e/o risultanze sufficienti a dimostrare la derivazione del danno da “atti vandalici”, quale evento dedotto in polizza e la sua collocazione in un preciso segmento temporale, non avrebbero potuto indurre ad esiti diversi, atteso che, per altrettanto condivisa giurisprudenza, in tema di assicurazione contro i danni, l'assicurato che assume di aver subito un danno e intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697 c.c., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalità dedotte in polizza, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n. 22386/2004; n. 4426/1997). Dalle predette risultanze, così come ricostruite, emerge altresì l'infondatezza delle censure in punto di mancata disposizione della consulenza tecnica ad opera del Giudice di prime cure, avendo la giurisprudenza a più riprese chiarito come Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;
ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615839), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad un giudizio riguardante la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, ha rilevato l'inammissibilità della relativa censura
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prospettata dai ricorrenti circa la mancata ammissione della c.t.u., avendo i giudici del merito dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico circa la "dinamica" del sinistro, ritenendo più che sufficienti gli elementi acquisiti in atti, soprattutto rilevandosi che, nel caso in esame, non si trattava tanto di valutare una questione per la quale era necessario il possesso di particolari cognizioni tecniche, ma di esporre un apprezzamento giuridico sulla responsabilità dei conducenti di due veicoli che erano venuti in collisione tra di loro, alla luce di circostanze obiettivamente emergenti). (Sez. 3, Sentenza n. 4660 del 02/03/2006, Rv. 587497 - 01) In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, appaiono correttamente ritenuti inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure in ogni caso addivenire, alla luce della richiamata insufficienza o comunque non univocità degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova in concreto pronunciato. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12). L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa l'effettivo accadimento del fatto secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre, come effettivamente avutosi, al rigetto della domanda. Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può che giungersi, in rigetto dell'appello, alla conferma della sentenza gravata, le cui statuizioni in punto di compensazione delle spese non hanno costituito oggetto di appello incidentale (v. comparsa appellata), ferma la non riformabilità in peius in danno
11 Tribunale di Avellino n. 1045/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'appellante, carente di interesse altresì rispetto all'omessa condanna della controparte ai sensi dell'art. 8, 4 bis, del D. legs. 28/10, per l'effetto, coperta dal giudicato. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, la situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate – in applicazione delle tabelle vigenti – tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della non compiutamente svoltasi fase istruttoria, della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 40/2022, pubblicata in data 07/03/2022, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta
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la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1045/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025 nella causa n. 1045/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 40/2022, pubblicata in data 07/03/2022 e non notificata, resa in materia di “Assicurazione contro i danni” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IULIUCCI ANTONIO
- appellante - e C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza degli avv.ti ANTIGNANI VITTORIO e ANTIGNANI FEDERICO
- appellata – Conclusioni All'udienza del 25/09/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
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conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante, , nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo Fiat 500 tg. FB436CZ, coperto dalla Polizza atti vandalici
[...]
n. 1688252, allorquando […] In data 15/09/2016 la Controparte_2 vettura Fiat 500 tg. FB 436 CZ alle ore 20,00 veniva parcheggiata in Milano al Viale
Sabotino e […] Nel riprenderla, verso le ore 8,30 del 16/09/2016 constatava graffi ed ammaccature sulla fiancata destra e sinistra, paraurti, passaruota ed altri danni
[…], compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] In via preliminare non meritano accoglimento le eccezioni di rito sollevate dalla convenuta per i motivi che, seguendo l'ordine esposto in narrativa con la comparsa di costituzione e risposta, si passa a riferire. Quanto alla pretesa eccezione di nullità dell'atto di citazione si evidenzia che, contrariamente a quanto eccepito, il thema decidendum, il petitum e la causa petendi sono sufficientemente descritti nell'atto introduttivo e, pertanto, rispecchiano i canoni ex art. 163 e ss. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
“causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (v. Cass. n.
11751 del 15/05/2013). La nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare
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adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (v. Cass. n. 1681 del 29/01/2015). Quanto alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata, in ragione della quale, il giudice territorialmente competente a conoscere la presente controversia sarebbe in via alternativa, o il Giudice di Pace di Milano (Foro dove deve essere adempiuta l'obbligazione secondo il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.), ovvero il Giudice di Pace di Roma (Foro del luogo in cui la convenuta Società ha sede in virtù dell'art. 19 c.p.c. ovvero foro in cui deve essere adempiuta l'obbligazione) si evidenzia la tardività della stessa. Infatti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c.
“L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo”.
Nel caso in esame la convenuta si è costituita il 23.03.2021, ovvero dopo la prima udienza di comparizione celebrata in data 15.12.2020 in occasione della quale questo giudice, verificata la regolarità del contraddittorio anche in ordine ai termini a comparire ne dichiarava la contumacia all'esito della udienza stessa. Di qui, la inammissibilità ed inefficacia della eccezione in questione. Quanto, infine, alla pretesa eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno (in quanto sarebbero trascorsi due anni dall'evento senza alcun atto interruttivo), si evidenzia che da un'attenta lettura degli atti e documenti depositati dall'attrice, non si è verificata alcuna prescrizione. Infatti, secondo la prospettazione dei fatti esposti in atto di citazione, questa è la sequenza. L'evento sarebbe accaduto in data 15.09.2016, il primo atto di citazione risulta notificato in data 16.03.2017, il giudizio recante R.g. 354/2017 (generato da quest'ultimo) è terminato con ordinanza di incompetenza per territorio depositata in data 12.03.2018, in tale occasione il Giudice di Pace di Cervinara ha concesso tre mesi di tempo per la riassunzione innanzi al Giudice territorialmente competente, da ultimo, l'attrice ha promosso domanda di mediazione in data 08/09.06.2020, ovvero prima dello scadere di ulteriori due anni e considerato che tale termine comunque è rimasto sospeso per tutta la durata dei tre mesi dalla precitata ordinanza. Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto va rigettata per i seguenti ulteriori motivi. Invero, la domanda non è provata. Infatti, a seguito di ispezione del veicolo assicurato, eseguita dal fiduciario della convenuta compagnia assicurativa, è emerso che i pretesi danni lamentati dall'attrice al veicolo Fiat 500, tg. FB436CZ, sono imputabili alla circolazione della stessa autovettura e non ad atti vandalici come rappresentato in atti, salvo il danno al cofano anteriore quantificato in euro
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500,00 e, comunque, non indennizzabile in quanto rientra nei limiti della franchigia. Emerge, altresì che la stessa convenuta già con comunicazione dell'11.11.2016 rappresentava all'attrice le suddette contestazioni e che quest'ultima nulla contro deduceva in merito. Neppure la prova testimoniale espletata ha confermato le circostanze dedotte in atto di citazione. Precisamente, il teste alla udienza del 29.06.2021 nulla ha precisato in merito alle Tes_1 circostanze dedotte in atti e all'accaduto o al nesso tra i pretesi e lamentati danni e gli eventuali atti vandalici. La teste, infatti, si limita a dichiarare che l'attrice è proprietaria della vettura Fiat 500 tg. … di colore azzurro, che il giorno 15 settembre si trovava a Milano in compagnia della che parcheggiava la Parte_1 vettura in via … alle ore 20.00, che nel riprenderla il mattino seguente verso le 8.30 notava ammaccature e graffi … sulla fiancata destra e sinistra, sul paraurti vi erano graffi, che la denunciò l'accaduto … e che quest'ultima con una mail Parte_1 diede avvio all'istruttoria della pratica con mail. Pertanto, la domanda deve essere rigettata e, tenuto conto della mancata partecipazione delle parti all'incontro fissato per l'esperimento della mediazione, le spese di giudizio compensate. […] (v. sentenza in atti).
Avverso tale sentenza veniva proposto appello da Parte_1
per i seguenti motivi: […] 1° Motivo. Rigetto della domanda dei
[...] danni subiti dal veicolo dell'odierna appellante sulla Parte_1 erronea ricostruzione dei fatti operata dal giudice di pace […] atteso che […] il giudice di pace omettendo di valutare attentamente l'istruttoria espletata e gli atti processuali, secondo il suo unico apprezzamento ritiene inveritiera la dinamica dei fatti costitutivi della domanda basando tale convincimento solo sull'elaborato peritale del fiduciario della società assicuratrice convenuta, peraltro non confermato dallo stesso nel giudizio incardinato dinanzi al G.d.p. di IN
(AV)…Peraltro è lo stesso giudice di pace ad accertare la sussistenza di danni da atti vandalici, secondo il suo immotivato parere, ubicati solo al cofano anteriore quantificato in € 500,00 e, comunque non indennizzabile…i rilievi fotografici della vettura della sig.ra ritraggono il predetto veicolo targato FB Parte_1
436 CZ con i danni (graffi e striature) che palesemente non sono stati provocati dal normale uso e circolazione nel traffico. Quindi viene resa sicuramente verosimile l'espressione utilizzata dalla teste che parla di ammaccature e dei Tes_1 graffi sulla fiancata destra e sinistra, ma anche sul paraurti e che riconosceva i rilievi fotografici ritraenti il veicolo ed i danni subiti…si deve tener conto dell'unico elemento probatorio oggettivo, ovvero la deposizione della teste e Tes_1 degli atti processuali IVI COMPRESA LA DENUNZIA/QUERELA sporta dall'odierna appellante alla Questura di Milano e della quale il Giudice di prime cure non fa menzione omettendo qualsivoglia riferimento alla stessa…questa difesa- in subordine al primo motivo di impugnazione- eccepisce la nullità della sentenza di
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primo grado per omissione di pronunzia….Si ripete che il giudice di prime cure
OMETTE ogni riferimento a quanto suesposto;
2° . Omessa nomina del CP_3
Consulente tecnico di Ufficio […] considerato che […] laddove il Giudice avesse avuto dubbi sulla quantificazione dei danni subiti dalla vettura dell'odierna appellante e sul nesso di causalità degli stessi con eventi vandalici, riconoscendo, come sopra dedotto, indennizzabile il solo danno al cofano anteriore, avrebbe dovuto disporre la Consulenza Tecnica di Ufficio…Anche tale omissione va censurata e costituisce motivo di gravame. Attesi gli esiti istruttori la domanda viene quantificata €.2.241,97 iva inclusa […]; 3° Motivo. Errata applicazione della normativa ex D.lgs 28/2010 – mediazione. Mancata condanna per mancata adesione alla procedura di mediazione […] atteso che […] si procedeva ad espletare l'obbligatorio procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n.28/2010 al quale la convenuta società nel giudizio di primo grado NON ha aderito, come da verbale di mancata conciliazione. Il Giudice di pace OMETTE alcun riferimento a tale circostanza, limitandosi a dedurre a pagina 4 della sentenza impugnata che
“tenuto conto della mancata partecipazione delle parti all'incontro fissato per l'esperimento della mediazione, le spese di giudizio compensate”. A tal uopo:
Qualora una delle parti decida di non partecipare alla mediazione e, al contempo, non giustifica la sua decisione con una adeguata motivazione, il giudice la può condannare al versamento di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato (art. 8, 4 bis, del D. lgs. 28/10). Anche su tale punto la decisione del giudice di primo grado va censurata e modificata […].
Per la conferma della sentenza insisteva l'appellata,
[...] stante l'inammissibilità ex artt. 342 e Controparte_1
348bis c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello proposto, ribadendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione, già avanzata in prime cure, di prescrizione del presunto diritto attoreo per decorrenza dei termini di cui all'art. 2947, 2° comma c.c., in mancanza di produzione di idonei e validi atti interruttivi, tenuto conto che il presunto sinistro de quo si era verificato il
15/09/16, la prima citazione risaliva al 16/03/2017, successivamente il giudizio era stato cancellato dal ruolo con ordinanza di incompetenza per territorio e si era estinto ex art. 307 c.p.c. per mancata riassunzione nei termini di legge, mentre il secondo atto interruttivo, ossia l'istanza di mediazione risaliva all'08/06/2020, e dunque ad oltre due anni dal primo atto interruttivo (atto di citazione del
16/03/2017); e deducendo, nel merito, la correttezza della decisione adottata alla luce delle risultanze in atti, ivi compresa l'ispezione del veicolo assicurato eseguita dal fiduciario tecnico della compagnia, imputante i danni alla circolazione del veicolo attoreo (strisciatura ed ammaccature) e non a pretesi atti vandalici, salvo il danno al cofano anteriore, nemmeno indicato nella denuncia sporta in data 15/10/2016 alle Autorità, e comunque non indennizzabile alla
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luce dello scoperto di polizza del 10% col minimo di € 500,00, contrattualmente previsto;
e l'inutilizzabilità della CTU al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Altrettanto preliminarmente deve darsi atto della preclusione di ogni ulteriore valutazione ai sensi del pur richiamato art. 348bis c.p.c. a seguito della ritenuta maturità della causa (v. ordinanza del 25/09/2024). Passando al merito, preme evidenziare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione oggetto di gravame, quantomeno nella parte in cui rigetta, perché non adeguatamente provata, la domanda risarcitoria avanzata in prime cure dall'odierna appellante, seppure con le precisazioni motivazionali di cui in seguito. Privi di pregio infatti risultano i motivi di merito di cui all'appello proposto, tutti incentrati su di un asserito malgoverno delle risultanze istruttorie, dovendo per converso rilevarsi la sostanziale inidoneità delle risultanze in atti a fondare il libero convincimento del Giudice in punto di accoglimento della domanda, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori doglianze, anche di rito, logicamente sovraordinate e ritualmente sollevate, perché ontologicamente prive di reale impatto operativo.
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Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, del resto, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Non ci si può difatti esimere dal rilevare come, in conformità con quanto evidenziato anche dal GDP, la compatibilità tra i danni riportati dall'autovettura Fiat 500 e la loro riconducibilità ad atti vandalici, così come descritta, sia stata espressamente esclusa nella relazione di perizia depositata nell'interesse della compagnia assicurativa convenuta, ove, previo esame dei veicoli coinvolti ed apposito corredo fotografico degli stessi, si è giunti ad affermare che: […] Danni vandalici puramente al cofano chiaramente in franchigia. Altri danni da strisciature e colpi causati a mio avviso da veicoli circolanti […] (v. testualmente relazione di perizia, di cui alla produzione della compagnia convenuta, nonché corredati allegati fotografici). Si tratta, a ben guardare, di valutazioni di matrice intrinsecamente tecnica, suffragate da un analitico ed esaustivo corredo fotografico, che appaiono condivisibilmente poste a fondamento della decisione impugnata. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, se è vero che la perizia stragiudiziale, con riferimento alle valutazioni tecniche espresse, integra sotto il profilo giuridico un semplice mezzo difensivo, al pari delle deduzioni e delle argomentazioni dell'avvocato, soggetto al libero apprezzamento del Giudice (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9551), è altrettanto vero che il Giudice con adeguata motivazione può porre le risultanze della perizia, anche se contestata dalla controparte, a fondamento della propria decisione (Cass. civ., sez. VI, 12 dicembre 2011 n. 26650; nonché da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023). Né, in difformità da quanto sostenuto in appello, la riferita analiticità e consistenza delle argomentazioni tecniche e dei rilievi fotografici da ultimo riportati, avrebbe potuto essere scalfita dagli esiti della prova orale espletata (v. deposizione unico teste , madre dell'appellante, dichiaratasi presente Tes_1 al momento - evidentemente successivo - della mera constatazione dei danni riportati dall'autovettura per presunti atti vandalici). Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le
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varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). Più nel dettaglio, è stato chiarito che anche la verifica dell'attendibilità della fonte di prova orale ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie, affidata al Giudice di merito, non venendo a distinguere l'ordinamento processuale, all'interno della necessaria relazione -istituita nel percorso motivazionale della sentenza- tra "i fatti" come dimostrati dalle prove assunte e la "regola di diritto" alla stregua della quale la controversia viene decisa, una differente funzione" del mezzo di prova, secondo che venga utilizzato in quanto rappresentativo dei fatti primari attinenti alla fattispecie normativa del diritto fatto valere in giudizio, ovvero in quanto rappresentativo di elementi estranei a tale fattispecie (fatti secondari) ma ritenuti indispensabili a verificare "a monte" l'attendibilità della fonte diretta a produrre la rappresentazione del fatto costituivo. Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014), e non vi è dubbio che tale attività selettiva si estenda alla valutazione di tutti gli aspetti strutturali della fonte-mezzo di prova (e dunque anche sulla effettiva idoneità del teste di riferire la verità) in quanto determinanti a formare il convincimento del Giudice sulla efficacia dimostrativa della stessa (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; vedi Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010) (v. testualmente in parte motiva Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017). A quanto sin qui riferito in punto di prova testimoniale, deve poi aggiungersi la singolare circostanza, pur non valorizzata in sentenza, della mancata menzione, sia ad opera della teste (v. deposizione in atti), che nella denuncia sporta ai Carabinieri di Milano dei danni al cofano, unici considerati riconducibili ad atti vandalici (v. denunzia in atti, che pur essendo adeguatamente particolareggiata, indicando graffi e ammaccature sulla fiancata destra e sinistra, sul paraurti posteriore e sui passaruote destro e sinistro posteriore, nulla specifica in proposito). Né tantomeno alla proposizione di tale denuncia-querela potrebbe attribuirsi rilievo probatorio di per sé, avendo condivisa giurisprudenza
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affermato che è orientamento consolidato (Cass. Civ. sez. III, sent. n. 18532/2007) che l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il fatto sia accaduto (cfr. Corte Appello Torino sez. III sent. n. 1355/2021), in quanto si tratta di atto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1935/2003). Tali lacune probatorie, non colmate con altri elementi e/o risultanze sufficienti a dimostrare la derivazione del danno da “atti vandalici”, quale evento dedotto in polizza e la sua collocazione in un preciso segmento temporale, non avrebbero potuto indurre ad esiti diversi, atteso che, per altrettanto condivisa giurisprudenza, in tema di assicurazione contro i danni, l'assicurato che assume di aver subito un danno e intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697 c.c., dimostrare il verificarsi del rischio assicurato secondo le modalità dedotte in polizza, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n. 22386/2004; n. 4426/1997). Dalle predette risultanze, così come ricostruite, emerge altresì l'infondatezza delle censure in punto di mancata disposizione della consulenza tecnica ad opera del Giudice di prime cure, avendo la giurisprudenza a più riprese chiarito come Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;
ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615839), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad un giudizio riguardante la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, ha rilevato l'inammissibilità della relativa censura
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prospettata dai ricorrenti circa la mancata ammissione della c.t.u., avendo i giudici del merito dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico circa la "dinamica" del sinistro, ritenendo più che sufficienti gli elementi acquisiti in atti, soprattutto rilevandosi che, nel caso in esame, non si trattava tanto di valutare una questione per la quale era necessario il possesso di particolari cognizioni tecniche, ma di esporre un apprezzamento giuridico sulla responsabilità dei conducenti di due veicoli che erano venuti in collisione tra di loro, alla luce di circostanze obiettivamente emergenti). (Sez. 3, Sentenza n. 4660 del 02/03/2006, Rv. 587497 - 01) In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, appaiono correttamente ritenuti inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure in ogni caso addivenire, alla luce della richiamata insufficienza o comunque non univocità degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova in concreto pronunciato. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12). L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa l'effettivo accadimento del fatto secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre, come effettivamente avutosi, al rigetto della domanda. Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può che giungersi, in rigetto dell'appello, alla conferma della sentenza gravata, le cui statuizioni in punto di compensazione delle spese non hanno costituito oggetto di appello incidentale (v. comparsa appellata), ferma la non riformabilità in peius in danno
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dell'appellante, carente di interesse altresì rispetto all'omessa condanna della controparte ai sensi dell'art. 8, 4 bis, del D. legs. 28/10, per l'effetto, coperta dal giudicato. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, la situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate – in applicazione delle tabelle vigenti – tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della non compiutamente svoltasi fase istruttoria, della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 40/2022, pubblicata in data 07/03/2022, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta
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la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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