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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 70/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 70/2025 tra:
nata il [...], in [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Manni (c.f. C.F._1
- PEC;
C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro nato il [...] a [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dagli Avv.ti Lauretta Corso Lanci, (c.f. - PEC e C.F._4 Email_2
Valentina Virgilio (c.f. – PEC C.F._5 Email_3
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 23.6.2025
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 24.9.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.1.2025, la IGnora ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Albano AZ (RM) con il IGnor il Controparte_1
6.9.2003, con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 23, parte I, anno pagina 1 di 4 2003, rappresentando, che dall'unione coniugale era nata una IG oggi maggiorenne ma non ancora autosufficiente, (n. a RO il 30.12.2003). Esponeva, essendo già venuta meno ogni Persona_1 comunione materiale e spirituale, sulla continuità della separazione dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale del 12.5.2016 che, con decreto n. 5414/2016 del 23.6.2016, ha omologato la separazione per mutuo consenso dei coniugi alle condizioni dagli stessi condivise in seno al libello introduttivo di quel giudizio.
Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato tra la IG.ra e Parte_1 [...]
in data 06.09.2003, in Albano AZ (Rm), con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato CP_1
Civile di Labano AZ (Rm), atto n. 23 parte I anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Stante la maggiore età della IG non disporre nulla in ordine Per_1 alla modalità di visita e frequentazione della stessa. Atteso che continuerà a vivere con Persona_1 la madre in Albano AZ disporre che il IG. versi per la IG a titolo di Controparte_1 Per_1 assegno perequativo per il mantenimento della stessa, alla IG.ra , la somma mensile Parte_1 di €. 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Disporre che i coniugi provvederanno alla corresponsione del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per la IG , Per_1 preventivamente concordate secondo il protocollo di Velletri sulle spese straordinarie, attualmente in uso, che ivi deve intendersi integralmente trascritto e riportato. Disporre che ciascun delle parti provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti. Con il favore delle spese di lite”.
2. Si costituiva in giudizio il IGnor non opponendosi allo scioglimento del matrimonio ma CP_1 rassegnava, nel resto, le seguenti conclusioni: “Voglial'Ill.mo Tribunale adito, emettere la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg.ri e Parte_1 CP_1
in data 06.09.2003, trascritto sul registro dello Stato Civile di Albano AZ (RM), atto n.23
[...] parte I anno 2003, confermando a carico del IG. un assegno di mantenimento Controparte_1 dell'importo pari a quello stabilito in sede di separazione ad oggi adeguato secondo gli indici ISTA, determinato in Euro 290,00.Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. Alla prima udienza di comparizione del 24 settembre 2025, presenti personalmente le parti hanno danno atto della pendenza di analogo giudizio rubricato al n.r.g. 432/2025 giudice Picalarga con udienza fissata al 1.10.2025. Il Giudice relatore ha formulato, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “- Pronuncia sullo status - Previsione di un assegno perequativo di mantenimento per la IG a carico del padre pari ad euro 300,00 da versarsi entro il giorno 15 del mese mediante bonifico pagina 2 di 4 bancario alle coordinate IBAN che verranno comunicate dalla madre oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo IGlato da questo Tribunale con il locale COA;
-
Previsione dell'incremento di tale assegno alla somma di euro 400,00 all'esito del decorso del termine di mesi tre (3) dal reperimento di un'attività lavorativa retribuita da parte del padre con stipendio netto mensile di almeno 1.300,00 euro su 12 mensilità, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo IGlato da questo Tribunale con il locale COA;
- Spese di lite compensate”. All'esito della suddetta udienza le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa e hanno, contemporaneamente, rinunciato agli atti del giudizio rubricato al n.r.g., dinanzi a questo Tribunale, giudice relatore deIGnato, Dott.ssa Picalarga.
Applicato l'art. 473bis.21 u.c., c.p.c. il giudice delegato ha disposto in conformità all'accordo raggiunto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto alla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente di questo Tribunale che ha omologato l'accordo di separazione consensuale.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, non essendovi sul punto contestazione da parte del resistente che ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda i rapporti economici tra i coniugi nulla si dispone, posto che le parti hanno dichiarato in atti la loro indipendenza economica.
5. Con riferimento ai provvedimenti di mantenimento nei confronti della prole occorre premettere che dall'unione coniugale de qua è nata una IG, oggi maggiorenne, (di 22 anni) la quale è economicamente non autosufficiente.
Sul punto si rammenta che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi e, ai sensi dell'art. 337septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. […]”.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte: “ […] la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076). pagina 3 di 4 Entrambi i genitori hanno rilevato agli atti che vive ancora con la madre e non ha ancora Per_1 un'occupazione, essendo impegnata nel suo percorso universitario.
All'udienza davanti al giudice delegato i coniugi confermavano di aver determinato in euro 300,00 mensili, poi 400,00, l'importo del contributo al mantenimento della IG a carico del IGnor CP_1
Ritiene il tribunale che siffatto importo condiviso realizzi il principio di proporzionalità alla luce dell'attuale convivenza della IG con la madre e delle risorse economiche dedotte dai genitori.
6. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nata il [...], in Parte_1
AL LE (RM), (c.f. ) e nato il [...] a C.F._1 Controparte_1
RO (c.f. ) contratto ad Albano AZ (RM) il 6.9.2003, con atto iscritto presso C.F._3
l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 23, parte I, anno 2003;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albano AZ (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione;
4) compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di conIGlio del 24 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 70/2025 tra:
nata il [...], in [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Manni (c.f. C.F._1
- PEC;
C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro nato il [...] a [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dagli Avv.ti Lauretta Corso Lanci, (c.f. - PEC e C.F._4 Email_2
Valentina Virgilio (c.f. – PEC C.F._5 Email_3
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 23.6.2025
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 24.9.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.1.2025, la IGnora ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Albano AZ (RM) con il IGnor il Controparte_1
6.9.2003, con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 23, parte I, anno pagina 1 di 4 2003, rappresentando, che dall'unione coniugale era nata una IG oggi maggiorenne ma non ancora autosufficiente, (n. a RO il 30.12.2003). Esponeva, essendo già venuta meno ogni Persona_1 comunione materiale e spirituale, sulla continuità della separazione dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale del 12.5.2016 che, con decreto n. 5414/2016 del 23.6.2016, ha omologato la separazione per mutuo consenso dei coniugi alle condizioni dagli stessi condivise in seno al libello introduttivo di quel giudizio.
Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato tra la IG.ra e Parte_1 [...]
in data 06.09.2003, in Albano AZ (Rm), con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato CP_1
Civile di Labano AZ (Rm), atto n. 23 parte I anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Stante la maggiore età della IG non disporre nulla in ordine Per_1 alla modalità di visita e frequentazione della stessa. Atteso che continuerà a vivere con Persona_1 la madre in Albano AZ disporre che il IG. versi per la IG a titolo di Controparte_1 Per_1 assegno perequativo per il mantenimento della stessa, alla IG.ra , la somma mensile Parte_1 di €. 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Disporre che i coniugi provvederanno alla corresponsione del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per la IG , Per_1 preventivamente concordate secondo il protocollo di Velletri sulle spese straordinarie, attualmente in uso, che ivi deve intendersi integralmente trascritto e riportato. Disporre che ciascun delle parti provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti. Con il favore delle spese di lite”.
2. Si costituiva in giudizio il IGnor non opponendosi allo scioglimento del matrimonio ma CP_1 rassegnava, nel resto, le seguenti conclusioni: “Voglial'Ill.mo Tribunale adito, emettere la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg.ri e Parte_1 CP_1
in data 06.09.2003, trascritto sul registro dello Stato Civile di Albano AZ (RM), atto n.23
[...] parte I anno 2003, confermando a carico del IG. un assegno di mantenimento Controparte_1 dell'importo pari a quello stabilito in sede di separazione ad oggi adeguato secondo gli indici ISTA, determinato in Euro 290,00.Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. Alla prima udienza di comparizione del 24 settembre 2025, presenti personalmente le parti hanno danno atto della pendenza di analogo giudizio rubricato al n.r.g. 432/2025 giudice Picalarga con udienza fissata al 1.10.2025. Il Giudice relatore ha formulato, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “- Pronuncia sullo status - Previsione di un assegno perequativo di mantenimento per la IG a carico del padre pari ad euro 300,00 da versarsi entro il giorno 15 del mese mediante bonifico pagina 2 di 4 bancario alle coordinate IBAN che verranno comunicate dalla madre oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo IGlato da questo Tribunale con il locale COA;
-
Previsione dell'incremento di tale assegno alla somma di euro 400,00 all'esito del decorso del termine di mesi tre (3) dal reperimento di un'attività lavorativa retribuita da parte del padre con stipendio netto mensile di almeno 1.300,00 euro su 12 mensilità, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo IGlato da questo Tribunale con il locale COA;
- Spese di lite compensate”. All'esito della suddetta udienza le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa e hanno, contemporaneamente, rinunciato agli atti del giudizio rubricato al n.r.g., dinanzi a questo Tribunale, giudice relatore deIGnato, Dott.ssa Picalarga.
Applicato l'art. 473bis.21 u.c., c.p.c. il giudice delegato ha disposto in conformità all'accordo raggiunto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto alla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente di questo Tribunale che ha omologato l'accordo di separazione consensuale.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, non essendovi sul punto contestazione da parte del resistente che ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda i rapporti economici tra i coniugi nulla si dispone, posto che le parti hanno dichiarato in atti la loro indipendenza economica.
5. Con riferimento ai provvedimenti di mantenimento nei confronti della prole occorre premettere che dall'unione coniugale de qua è nata una IG, oggi maggiorenne, (di 22 anni) la quale è economicamente non autosufficiente.
Sul punto si rammenta che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi e, ai sensi dell'art. 337septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. […]”.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte: “ […] la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076). pagina 3 di 4 Entrambi i genitori hanno rilevato agli atti che vive ancora con la madre e non ha ancora Per_1 un'occupazione, essendo impegnata nel suo percorso universitario.
All'udienza davanti al giudice delegato i coniugi confermavano di aver determinato in euro 300,00 mensili, poi 400,00, l'importo del contributo al mantenimento della IG a carico del IGnor CP_1
Ritiene il tribunale che siffatto importo condiviso realizzi il principio di proporzionalità alla luce dell'attuale convivenza della IG con la madre e delle risorse economiche dedotte dai genitori.
6. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nata il [...], in Parte_1
AL LE (RM), (c.f. ) e nato il [...] a C.F._1 Controparte_1
RO (c.f. ) contratto ad Albano AZ (RM) il 6.9.2003, con atto iscritto presso C.F._3
l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune, al n. 23, parte I, anno 2003;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albano AZ (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione;
4) compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di conIGlio del 24 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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