Articolo 9 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
Articolo 8 bisArticolo 10
Versione
20 settembre 2023
Art. 9. Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica 1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia' operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Entrata in vigore il 20 settembre 2023
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