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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15412 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64526/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa BE RA, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 64526 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020,
a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 33239 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RA Trotta, Elena Avancini, Gianfranco Graziadei
e RA AR, in virtù di procure allegate agli atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi, sito in Roma, Via Antonio Gramsci n. 54, opponente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fisauli in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in L'Aquila, Via Beato Cesidio n. 9,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La chiedeva e otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in data Controparte_1
25.09.2020, decreto ingiuntivo n. 15200/2020 (rg. 43179/2020), per € 27.514,00, oltre interessi e spese, nei confronti della per l'omesso pagamento da parte di Parte_1 quest'ultima delle fatture n. 9 del 31.05.2020, di € 15.010,61 e n. 5 del 31.03.2020, di € 12.503,41, rispettivamente emesse a titolo di svincolo delle somme ritenute a garanzia nel contratto di subappalto stipulato con l'intimata in data 19.10.2016 ed a saldo del corrispettivo pattuito, per il contratto di noleggio e montaggio ponteggi, con la stessa concluso il 19.09.2018.
Sempre la chiedeva e otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in data Controparte_1
11.03.2022, decreto ingiuntivo n. 4273/2022 (rg. 8022/2022), per € 13.344,93, oltre interessi e spese, nei confronti della stessa per l'omesso pagamento da parte di Parte_1 quest'ultima delle ulteriori fatture emesse a titolo di corrispettivo per il contratto di noleggio e montaggio ponteggi del 19.09.2018.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 11.11.2020, l'intimata proponeva opposizione alla prima ingiunzione, avverso il decreto notificato in data 02.10.2020, rappresentando di aver sottoscritto con l'opposta, in data 19.10.2016, il contratto di subappalto n. C/16/203, al quale avevano poi fatto seguito i tre atti aggiuntivi nn. 1/16-281, 1/17-082 e 1/17-187 e, in data
19.09.2018, il contratto di noleggio n. C/18-159; che, con il predetto contratto di subappalto,
l'opponente aveva affidato all'opposta l'esecuzione di demolizioni e rimozioni all'interno degli immobili facenti parte dell'aggregato edilizio sito nel Comune di Caporciano (AQ), denominato
Cap 08, i quali, secondo quanto previsto all'art. 5 del citato accordo, sarebbero dovuti terminare tassativamente entro la data del 15.12.2016, pena il pagamento da parte della “fino alla CP_1 concorrenza massima del 10% dell'importo del contratto, di una penale pari al 2 per mille dell'importo globale previsto dal successivo art. 11 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, così come per ogni giorno di ritardo rispetto alle date cardine intermedie previste nel
Programma lavori ovvero, se esistente, nel Programma Lavori di Dettaglio”; che anche gli atti aggiuntivi al contratto di subappalto avevano previsto che i lavori oggetto degli stessi avrebbero dovuto essere ultimati nel rispetto del programma predisposto dalla Direzione di Cantiere del committente, restando valido, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 5 del citato accordo;
che il successivo contratto n. C/18-159 del 19.09.2018, aveva invece avuto ad oggetto il noleggio e il montaggio di ponteggi esterni, comprensivo di trasporti in cantiere, smontaggio a fine nolo, carico e trasporto presso deposito del noleggiatore, relativamente ai lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento sismico dell'edificio sito nel Comune di Caporciano, denominato CAP16; che anche tale contratto prevedeva, oltre al termine tassativo dell'01.10.2018 per l'ultimazione dei lavori,
l'applicazione di una penale pari al 2 per mille dell'importo globale previsto dal successivo art. 11, per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo del contratto;
che, con mail del 25.03.2019, il Direttore di Cantiere, arch. , aveva comunicato alla Persona_1 opposta di ultimare i lavori entro il 07.04.2019, sollecitandola dunque a provvedere alla conclusione delle attività e ai conseguenti ripristini;
che nel luglio/agosto 2019, a seguito di sopralluogo, tramite l' l'opponente aveva chiesto alla di eseguire gli interventi di Per_1 CP_1 finitura e i ripristini indispensabili per la riconsegna degli immobili;
che l'opposta, nonostante i molteplici solleciti, alla data del 20.09.2019 non aveva ancora provveduto a eseguire gli interventi residui e, a fronte dell'inerzia della e al fine di rispettare le tempistiche dettate dal direttore CP_1 dei lavori per la riconsegna dell'immobile al committente, si era dunque trovata a dover eseguire autonomamente i rispristini, intimando all'opposta di procedere alla rimozione della gru a torre e del basamento, nonchè al ripristino della pavimentazione interna ove la gru insisteva;
che le parti, in data 30.01.2020, sottoscrivevano un atto di transazione tra loro, con cui la accettava di CP_1 emettere una nota di credito per € 36.440,07, per la fattura n. 13/2019 respinta in quanto emessa, a titolo di svincolo ritenute a garanzia, senza previa emissione del relativo SAL, anche in considerazione del controcredito, di per le penali maturate per i ritardi nella Parte_1 esecuzione dei lavori e che, pertanto, l'opposta emetteva una nuova fattura di minor importo di €
21.429,46, come determinato nella transazione, ma l'opponente non dava seguito alla liquidazione delle somme oggetto di accordo, stante il persistente ritardo, dell'opposta, nell'ultimazione dei lavori di demolizione e ripristino;
che chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 7126/2020 del 13.05.2020, al fine di ottenere il recupero della somma concordata di € 21.429,46, poi versatale in data 26.05.2020 e successive emetteva le nuove fatture di cui chiedeva il pagamento con il nuovo decreto opposto;
che il titolo era nullo, stante l'inidoneità delle fatture elettroniche, azionate in monitorio, a soddisfare il requisito della prova scritta, l'inammissibilità della pretesa creditoria della quanto all'importo di € 15.010,61, CP_1 in quanto già oggetto dell'atto di transazione del 30.01.2020 e, pertanto, già integralmente soddisfatta, con conseguente carenza di interesse ad agire dell'opposta e l'infondatezza della pretesa creditoria quanto all'importo di € 12.503,41, in quanto relativo a mensilità successive alla fine dei lavori, durante le quali i beni oggetto di noleggio erano rimasti nella disponibilità dell'opponente, per negligenza della stessa opposta, tenuta alla loro rimozione;
che l'opponente vantava, in ogni caso, nei confronti della opposta, un credito pari a € 71.344,13, portato dalla fattura n. 20FV-00380 del 21.10.2020, di cui € 30.553,91 a titolo di penali ex artt. 5 e 9 del contratto di subappalto ed €
33.434,61 a titolo di ristoro delle ingenti spese sostenute, al fine di consegnare gli immobili alla committente, per i ripristini effettuati ed a cui era contrattualmente obbligata l'opposta e che, tale controcredito doveva essere compensato, con l'eventuale credito accertato della con CP_1 conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 43.830,13 (€ 71.344,13 – €
27.514,00); che l'opponente, pertanto, chiedeva al tribunale, in via pregiudiziale, di dichiarare nullo e/o inefficace, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., nel merito, in via principale, di dichiarare nullo e/o comunque inefficace, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inammissibilità della domanda già oggetto dell'atto di transazione del 30.01.2020 e l'insussistenza del diritto azionato per canoni di noleggio, in subordine, in via riconvenzionale, di accertare il proprio controcredito di € 71.433,13, eccepito in compensazione, con condanna della al pagamento CP_1 in favore dell'opponente di € 43.830,13.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opponente e precisando Controparte_1 di aver eseguito a regola d'arte e nei tempi contrattualmente stabiliti i contratti di subappalto e noleggio ponteggi, stipulati con la dalla quale non aveva mai ricevuto alcuna Parte_1 contestazione su eventuali ritardi, nè richieste di intervento per l'eliminazione di vizi;
che il termine di ultimazione dei lavori oggetto del suddetto contratto di subappalto, non era quello ivi indicato, del 15.12.2016, ma piuttosto quello del 07.04.2019, richiamato dal responsabile di commessa della stessa nelle missive inviate e, infatti, nel contratto di noleggio non era stata Parte_1 neppure stabilita una data di ultimazione dei lavori;
che era, pertanto, infondata la domanda riconvenzionale di parte opponente, in relazione ad esose penali per ritardi mai contestati, o richieste di intervento per l'eliminazione di vizi, rimaste inevase, stante la tempestiva e corretta esecuzione dei lavori, come da SAL finale del 31.12.2019 e dai verbali di consegna dei lavori ai singoli committenti privati;
che come previsto dall'art. 9 del citato contratto di subappalto, la avrebbe dovuto provvedere ad una formale contestazione, nel caso di specie Parte_1 mai ricevuta, per iscritto a mezzo verbale, in occasione dell'ultimazione dei lavori, con un termine perentorio all'appaltatore entro il quale provvedere all'eliminazione degli eventuali vizi riscontrati e, secondo il disposto dell'art. 5 del medesimo accordo, avrebbe dovuto contestare i ritardi nell'immediatezza e applicare le conseguenti penali, detraendole dalle somme maturate dai subappaltatori nei vari S.A.L.; che l'opponente non aveva indicato il conteggio relativo alle penali, né il criterio di quantificazione degli importi chiesti per i lavori di ripristino ed infatti, tali opere non erano menzionate nell'atto di transazione del 30.01.2020, e la fino a tale data, Parte_1 non aveva contestato ritardi, né preteso l'applicazione di penali ed infatti, la fattura n. 20FV-00380, era stata emessa il 21.10.2020, decorso quasi un anno dalla transazione;
che, nell'accordo transattivo, l'opponente non aveva inteso condizionare il pagamento di quanto pattuito all'esecuzione, da parte dell'opposta, di ulteriori lavori;
che la risoluzione, ex art. 1526 c.c., della transazione era dovuta esclusivamente all'inadempimento dell'opponente, che non aveva effettuato i pagamenti entro i termini pattuiti;
che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, per violazione degli art. 633 e 634 c.p.c., era infondata, avendo l'opposta provveduto al deposito delle fatture elettroniche, del S.A.L. e del relativo certificato di pagamento n.18, del 31.12.2019, denominato
“svincolo finale”, documentazione sottoscritta dal debitore, che dimostrava il diritto della creditrice, equivalendo detti documenti ad un espresso riconoscimento di debito, quale prova dell'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite e fatturate;
che la non aveva versato alcuna Parte_1 somma a titolo di corrispettivo per il contratto di noleggio del 19.09.2018, pur essendo stata più volte sollecitata, né aveva mai intimato di provvedere al ritiro dei macchinari oggetti di nolo, attesa la sopraggiunta ultimazione dei lavori;
che non era dovuto l'importo di € 33.434,61, di cui alla fattura n. 20FV-00380, del 21.10.2020, chiesto dall'opponente per la realizzazione di lavori di ripristino, per opere non eseguite a regola d'arte, che riguardavano al più interventi di poco conto, non quantificabili nell'importo fatturato dall'opponente e, pertanto, l'opposta chiedeva in via principale, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 02.05.2022, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4273/2022, notificato in data 21.03.2022, spiegando analoghe eccezioni e, precisando che con contratto n. C/18/159, sottoscritto in data 24.09.2018, aveva affidato alla l'attività di fornitura e montaggio di ponteggi esterni, comprensiva di CP_1 trasporti in cantiere, smontaggio a fine nolo, carico e trasporto presso deposito del noleggiatore, relativamente ai lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento sismico dell'edificio sito nel
Comune di Caporciano, denominato CAP16, per un corrispettivo di € 27.000,00; che a fine lavori alcuni materiali oggetto del contratto non erano mai stati ritirati dalla opposta, nonostante i ripetuti solleciti, ed erano stati pertanto stoccati, a spese dell'opponente, presso un magazzino;
che la condotta inadempiente della aveva comportato diversi danni per l'opponente, che aveva CP_1 dovuto far eseguire ad altre imprese, lavorazioni contrattualmente previste a carico dell'opposta, quali la che aveva eseguito lavori per € 10.370,00, la che si era CP_2 Controparte_3 occupata dello smontaggio della gru a torre, del carico e del relativo trasporto della stessa fino al deposito, per € 4.392,00, la che aveva eseguito la fornitura, il trasporto e la posa in CP_4 opera della porta nell'unità abitativa (cantiere CAP 8), intestata a , per un costo di Testimone_1
€ 1.800,00 + Iva e di vantare, pertanto, nei confronti della un credito pari a € 71.344,13, CP_1 motivo per cui l'opponente chiedeva, in via pregiudiziale, la riunione dei giudizi e formulava analoghe conclusioni.
Con ordinanza in data 24.05.2023, veniva disposta la riunione del giudizio Rg. 33239/2022, promosso dalla in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4273/2022, a quello Parte_1 avente Rg. 64526/2020, per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Con ordinanza in data 03.11.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.4273/2022. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, sentiti i testi, all'udienza del 16.07.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario a cognizione piena e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 c.c., a chi vuole fare valere un diritto in giudizio, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Si deve, inoltre, ricordare che costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo il quale nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica un'inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio, per cui il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previste per le parti. Ne discende che il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nella fattispecie in esame, la supportava la propria pretesa producendo, già in fase CP_1 monitoria, il contratto di subappalto n. C/16/203 stipulato con la in data Parte_1
19.10.2016 e i successivi atti aggiuntivi nn. 1/16/-281, 1/17-082 e 1/17-187, il contratto di noleggio e montaggio dei ponteggi n. C/18/159, sottoscritto con l'opponente il 19.09.2018, il duplicato informatico delle fatture elettroniche azionate in monitorio e le missive con le quali, rispettivamente in data 10/7/2020 e in data 16/7/2020, aveva intimato alla di provvedere al Parte_1 pagamento degli importi dovuti (cfr. docc. fascicolo monitorio).
L'opposta integrava la produzione documentale, nella fase a cognizione piena, con il deposito del certificato di pagamento n. 18 del 31.12.2019, dei verbali di consegna dei cespiti, relativi all'aggregato Cap 08 ai singoli committenti privati, dell'atto di transazione del 30.10.2020, con la quale si era impegnata ad emettere nei confronti della una nota di credito per € Parte_1
36.440,07 e, conseguentemente, un'ulteriore fattura di importo pari a € 21.429,46, che l'opponente si era a sua volta impegnata a saldare entro e non oltre il termine di quindici giorni, pena la risoluzione ex art. 1456 c.c. dell'accordo, la missiva con la quale, in data 17.03.2020, aveva comunicato all'opponente l'intervenuta risoluzione dell'atto di transazione del 30.01.2020 stante l'omesso pagamento della somma dovuta nei termini pattuiti, nonché la missiva del 10.09.2020 con la quale aveva fornito riscontro alle contestazioni della e la scheda riepilogativa Parte_1 dei costi per il noleggio (cfr. docc. fascicolo di parte opposta).
Sul punto occorre osservare che le suddette produzioni documentali, alla luce del citato principio giurisprudenziale, esauriscono l'incombente probatorio posto a carico della avendo questa CP_1 dimostrato l'esistenza del titolo della propria pretesa (i contratti di subappalto e di noleggio rispettivamente stipulati in data 19.10.2016 e 19.09.2018 con la , e allegato Parte_1
l'inadempimento dell'opponente per il mancato pagamento delle suddette fatture, circostanza, peraltro, non contestata.
A fronte di tale produzione, la eccepiva e contestava che fosse dovuto l'importo Parte_1 di € 15.010,61 di cui alla fattura n. 9 del 31.05.2020, richiesto dalla a titolo di svincolo di CP_1 somme trattenute a garanzia, in quanto già oggetto dell'atto di transazione sottoscritto con la stessa in data 30.01.2020 e integralmente soddisfatto con il versamento dell'importo di € 21.429,46.
Inoltre, anche l'importo di € 12.503,41, di cui dalla fattura n. 5 del 31.03.2020, non era dovuto, in quanto relativo al contratto di noleggio, per mensilità successive alla fine dei lavori, in cui i beni oggetto del contratto erano rimasti nella disponibilità dell'opponente, solo a causa del mancato ritiro da parte della opposta e che, secondo quanto contrattualmente previsto, quest'ultima era tenuta alla loro rimozione.
Dall'esame dei documenti e dell'istruttoria svolta, i su esposti motivi di opposizione devono essere disattesi, in quanto infondati.
Dalla documentazione prodotta è emerso che, con accordo transattivo stipulato tra le parti in data
30.01.2020, a fronte dell'impegno della ad emettere una nota di credito per l'importo di € CP_1
36.440,07, la si obbligava a corrispondere, “entro e non oltre 15 giorni dalla Parte_1 sottoscrizione della presente transazione”, l'importo di € 21.429,46, dovuto per lo svincolo dei decimi a garanzia relativamente al contratto di subappalto n. C/16/203 del 19.10.2016, di cui alla nuova fattura emessa dalla con l'espressa previsione, all'art. 3 del citato accordo, che “la CP_1 mancata corresponsione anche di uno solo degli importi indicati al punto precedente, ovvero il ritardo nella corresponsione, comporterà la risoluzione della presente scrittura […] ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il diritto della società che subisce l'inadempiuto pagamento di agire per
l'intera parte di credito rimasta inevasa oltre interessi, al netto delle somme nel frattempo corrisposte” (cfr. doc. 6 fascicolo di parte opposta).
Risulta dagli atti che, a fronte dell'inadempimento della e, in particolare, Parte_1 dell'omesso pagamento, da parte della stessa, del suddetto importo di € 21.429,46 entro il termine di quindici giorni pattuito con la citata transazione, circostanza allegata dalla stessa opponente, con missiva del 17.03.2020, la manifestava formalmente la propria volontà di avvalersi della CP_1 clausola risolutiva espressa di cui al suddetto art. 3, con conseguente risoluzione, con efficacia ex tunc, dell'accordo transattivo e ripristino della situazione precedente alla stipula dello stesso, in particolare, dei reciproci obblighi di dare e avere (cfr. doc. 7 fascicolo di parte opposta).
Da quanto sopra rilevato, discende il diritto della ad ottenere il pagamento residuo, pari a € CP_1
15.101,61, del credito complessivamente maturato nei confronti della parte opponente, come risultante dagli accordi intercorsi antecedentemente alla transazione.
Si ritiene, pertanto, fondata la pretesa creditoria dell'opposta, con riferimento all'importo di €
15.101,61, di cui alla fattura n. 9 del 31.05.2020.
Si ritiene altresì dovuto l'importo di € 12.503,41 di cui alla fattura n. 5 del 31.03.2020, con causale
“noleggio nostre attrezzature riferita ai mesi da settembre 2018 a marzo 2020”, richiesto dalla a titolo di corrispettivo del contratto di noleggio n. C/18/159, stipulato con la CP_1 [...] in data 19.9.2018, la cui esecuzione risulta ammessa dalle stesse allegazioni di parte Parte_1 opponente, la quale ha evidenziato la presenza, presso il proprio cantiere, delle attrezzature fornitegli dalla nonché confermata dalla deposizione resa dal teste di parte opponente, CP_1
, il quale dichiarava di aver utilizzato presso il cantiere Cap. 16 i ponteggi forniti e Persona_1 montati dalla “è vero, abbiamo utilizzato quanto montato” (cfr. verbale d'udienza del CP_1
15.02.2022).
Da quanto sopra, risulta che le attrezzature oggetto del contratto di noleggio siano state regolarmente fornite dalla all'opponente e, da quest'ultima concretamente utilizzate e CP_1 rimaste a lungo nella sua disponibilità. Infatti, non risulta agli atti alcuna comunicazione con la quale la abbia chiesto all'opposta la rimozione delle attrezzature, potendosi Parte_1 conseguentemente desumere la permanenza di un suo interesse alla prestazione resa nei suoi confronti, nonchè l'assenza di contestazioni in ordine alla stessa.
E' fondata, pertanto, la pretesa creditoria avanzata dall'opposta in relazione al pagamento dell'importo di € 12.503,41.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'importo di € 13.344,93 di cui al decreto ingiuntivo n. 4273/2022, portato dalle ulteriori fatture emesse da quale CP_1 corrispettivo del contratto di noleggio n. C/18/159, per il periodo tra aprile 2020 e dicembre 2021, essendo rimaste le predette attrezzature, a disposizione dell'opponente e, di conseguenza, dalla stessa utilizzabili, tanto più, in difetto di comunicazione volta a intimare alla di CP_1 provvedere alla rimozione. Sul punto si deve, altresì, precisare che non può ritenersi ammissibile il documento, peraltro sprovvisto di data e riferimenti precisi, prodotto dalla solo Parte_1 in sede di comparsa conclusionale (cfr. DDT del 13.03.2023 fascicolo di parte opponente). Alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene provato anche il credito di € 13.344,93, di cui al decreto ingiuntivo n. 4273/2022.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, nei confronti della CP_1 si ritiene non adeguatamente provata e, pertanto, non può essere accolta.
Occorre osservare, infatti, che quanto all'importo di € 30.553,91 di cui alla fattura n. 20FV-00380 del 20.10.2020, chiesto dall'opponente a titolo di penale per i ritardi accumulati dalla nella CP_1 esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, l'opponente non ha fornito alcuna puntuale indicazione circa i criteri utilizzati per la determinazione della predetta somma, avendo omesso di specificare l'importo giornaliero applicato a titolo di penale e il numero di giorni di ritardo concretamente addebitati all'opposta, nonché il termine effettivo entro il quale quest'ultima avrebbe dovuto ultimare i lavori affidatigli.
L'opponente si è, infatti, limitata a produrre in atti un file excel recante gli estremi del citato contratto stipulato con la e dei successivi atti aggiuntivi, con l'indicazione dell'08.08.2018 CP_1 quale “fine lavori contrattuale”, data che non trova, tuttavia, riscontro nel contratto, che indica la data del 15.12.2016, o in ulteriori eventuali comunicazioni rivolte all'opposta da parte della direzione dei lavori e della data del 07.04.2019 quale “fine lavori effettiva come da certificato dll”, in evidente contrasto con quella del 25.02.2021, che al contrario, veniva richiamata nel verbale di fine lavori versato in atti. Inoltre, gli importi pretesi a titolo di penale erano, come detto, sprovvisti di alcuna indicazione o riferimento, al fine dell'esatto calcolo per l'eventuale quantificazione (cfr. doc. 18 e 2 fascicolo di parte opponente e doc. n. 15 fascicolo Rg. 33239/2022).
Parimenti infondata risulta la pretesa creditoria avanzata dall'opponente in relazione all'importo di
€ 33.434,61, richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di talune opere di ripristino, a causa della omessa integrale esecuzione da parte della dei lavori alla stessa CP_1 affidati.
Invero, del tutto indimostrata si ritiene la circostanza, secondo cui le opere autonomamente realizzate dalla per il tramite di società terze, dalla stessa a tal fine incaricate e, Parte_1 segnatamente, la demolizione del plinto di fondazione della gru, lo smontaggio, la rimozione, il carico e il trasporto della medesima e la fornitura, il trasporto e la posa in opera di una porta presso l'unità abitativa intestata a tale , fossero state contrattualmente poste a carico Testimone_1 dell'opposta, stante l'omesso specifico richiamo a tali lavorazioni nel contratto di subappalto per cui
è causa e, in particolare, nell'allegato D al citato accordo, contenente l'elenco delle opere comprese nell'importo a corpo (cfr. doc. fascicolo di parte opponente). Sul punto, pertanto, la parte opponente non ha fornito la necessaria prova, pur essendo di ciò onerata, secondo il ricordato principio di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di domanda dalla stessa avanzata.
A tale riguardo è, poi, appena il caso di evidenziare, che parte opponente ha anticipatamente addebitato alla i costi relativi alle suddette opere di ripristino, di cui ha poi, in questa sede, CP_1 fornito una specifica, versando in atti le fatture emesse nei propri confronti dalle società incaricate della relativa esecuzione, in luogo della opposta. Infatti, con la fattura n. 20FV-00380, emessa in data 21.10.2020, ancor prima di affidare le predette opere alle altre società, come si evince dal contratto di noleggio stipulato con la solo in data 21.12.2020, a distanza di due mesi CP_2 dalla emissione della citata fattura (cfr. doc. 16 e 21 fascicolo di parte opponente).
Si ritiene, pertanto, non provata la domanda riconvenzionale avanzata, che deve essere rigettata.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene provato il credito dell'opposta, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma dei decreti ingiuntivi opposti, nonché con l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 15200/2020 (Rg. 43179/2020), emesso dal Tribunale di Roma, il
25.09.2020, ad istanza della per € 27.514,00 oltre accessori, nonché sulla domanda CP_1 riconvenzionale proposta e sull'opposizione proposta sempre da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4273/2022 (Rg. 33239/2022), emesso dal Tribunale di Roma l'11.03.2022, ad istanza della per € 13.344,93, oltre accessori, nonché sulla domanda riconvenzionale CP_1 proposta, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi opposti;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
3) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025
IL GIUDICE
BE RA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa BE RA, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 64526 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020,
a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 33239 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RA Trotta, Elena Avancini, Gianfranco Graziadei
e RA AR, in virtù di procure allegate agli atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi, sito in Roma, Via Antonio Gramsci n. 54, opponente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fisauli in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in L'Aquila, Via Beato Cesidio n. 9,
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La chiedeva e otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in data Controparte_1
25.09.2020, decreto ingiuntivo n. 15200/2020 (rg. 43179/2020), per € 27.514,00, oltre interessi e spese, nei confronti della per l'omesso pagamento da parte di Parte_1 quest'ultima delle fatture n. 9 del 31.05.2020, di € 15.010,61 e n. 5 del 31.03.2020, di € 12.503,41, rispettivamente emesse a titolo di svincolo delle somme ritenute a garanzia nel contratto di subappalto stipulato con l'intimata in data 19.10.2016 ed a saldo del corrispettivo pattuito, per il contratto di noleggio e montaggio ponteggi, con la stessa concluso il 19.09.2018.
Sempre la chiedeva e otteneva che il Tribunale Civile di Roma emettesse, in data Controparte_1
11.03.2022, decreto ingiuntivo n. 4273/2022 (rg. 8022/2022), per € 13.344,93, oltre interessi e spese, nei confronti della stessa per l'omesso pagamento da parte di Parte_1 quest'ultima delle ulteriori fatture emesse a titolo di corrispettivo per il contratto di noleggio e montaggio ponteggi del 19.09.2018.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 11.11.2020, l'intimata proponeva opposizione alla prima ingiunzione, avverso il decreto notificato in data 02.10.2020, rappresentando di aver sottoscritto con l'opposta, in data 19.10.2016, il contratto di subappalto n. C/16/203, al quale avevano poi fatto seguito i tre atti aggiuntivi nn. 1/16-281, 1/17-082 e 1/17-187 e, in data
19.09.2018, il contratto di noleggio n. C/18-159; che, con il predetto contratto di subappalto,
l'opponente aveva affidato all'opposta l'esecuzione di demolizioni e rimozioni all'interno degli immobili facenti parte dell'aggregato edilizio sito nel Comune di Caporciano (AQ), denominato
Cap 08, i quali, secondo quanto previsto all'art. 5 del citato accordo, sarebbero dovuti terminare tassativamente entro la data del 15.12.2016, pena il pagamento da parte della “fino alla CP_1 concorrenza massima del 10% dell'importo del contratto, di una penale pari al 2 per mille dell'importo globale previsto dal successivo art. 11 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, così come per ogni giorno di ritardo rispetto alle date cardine intermedie previste nel
Programma lavori ovvero, se esistente, nel Programma Lavori di Dettaglio”; che anche gli atti aggiuntivi al contratto di subappalto avevano previsto che i lavori oggetto degli stessi avrebbero dovuto essere ultimati nel rispetto del programma predisposto dalla Direzione di Cantiere del committente, restando valido, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 5 del citato accordo;
che il successivo contratto n. C/18-159 del 19.09.2018, aveva invece avuto ad oggetto il noleggio e il montaggio di ponteggi esterni, comprensivo di trasporti in cantiere, smontaggio a fine nolo, carico e trasporto presso deposito del noleggiatore, relativamente ai lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento sismico dell'edificio sito nel Comune di Caporciano, denominato CAP16; che anche tale contratto prevedeva, oltre al termine tassativo dell'01.10.2018 per l'ultimazione dei lavori,
l'applicazione di una penale pari al 2 per mille dell'importo globale previsto dal successivo art. 11, per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo del contratto;
che, con mail del 25.03.2019, il Direttore di Cantiere, arch. , aveva comunicato alla Persona_1 opposta di ultimare i lavori entro il 07.04.2019, sollecitandola dunque a provvedere alla conclusione delle attività e ai conseguenti ripristini;
che nel luglio/agosto 2019, a seguito di sopralluogo, tramite l' l'opponente aveva chiesto alla di eseguire gli interventi di Per_1 CP_1 finitura e i ripristini indispensabili per la riconsegna degli immobili;
che l'opposta, nonostante i molteplici solleciti, alla data del 20.09.2019 non aveva ancora provveduto a eseguire gli interventi residui e, a fronte dell'inerzia della e al fine di rispettare le tempistiche dettate dal direttore CP_1 dei lavori per la riconsegna dell'immobile al committente, si era dunque trovata a dover eseguire autonomamente i rispristini, intimando all'opposta di procedere alla rimozione della gru a torre e del basamento, nonchè al ripristino della pavimentazione interna ove la gru insisteva;
che le parti, in data 30.01.2020, sottoscrivevano un atto di transazione tra loro, con cui la accettava di CP_1 emettere una nota di credito per € 36.440,07, per la fattura n. 13/2019 respinta in quanto emessa, a titolo di svincolo ritenute a garanzia, senza previa emissione del relativo SAL, anche in considerazione del controcredito, di per le penali maturate per i ritardi nella Parte_1 esecuzione dei lavori e che, pertanto, l'opposta emetteva una nuova fattura di minor importo di €
21.429,46, come determinato nella transazione, ma l'opponente non dava seguito alla liquidazione delle somme oggetto di accordo, stante il persistente ritardo, dell'opposta, nell'ultimazione dei lavori di demolizione e ripristino;
che chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 7126/2020 del 13.05.2020, al fine di ottenere il recupero della somma concordata di € 21.429,46, poi versatale in data 26.05.2020 e successive emetteva le nuove fatture di cui chiedeva il pagamento con il nuovo decreto opposto;
che il titolo era nullo, stante l'inidoneità delle fatture elettroniche, azionate in monitorio, a soddisfare il requisito della prova scritta, l'inammissibilità della pretesa creditoria della quanto all'importo di € 15.010,61, CP_1 in quanto già oggetto dell'atto di transazione del 30.01.2020 e, pertanto, già integralmente soddisfatta, con conseguente carenza di interesse ad agire dell'opposta e l'infondatezza della pretesa creditoria quanto all'importo di € 12.503,41, in quanto relativo a mensilità successive alla fine dei lavori, durante le quali i beni oggetto di noleggio erano rimasti nella disponibilità dell'opponente, per negligenza della stessa opposta, tenuta alla loro rimozione;
che l'opponente vantava, in ogni caso, nei confronti della opposta, un credito pari a € 71.344,13, portato dalla fattura n. 20FV-00380 del 21.10.2020, di cui € 30.553,91 a titolo di penali ex artt. 5 e 9 del contratto di subappalto ed €
33.434,61 a titolo di ristoro delle ingenti spese sostenute, al fine di consegnare gli immobili alla committente, per i ripristini effettuati ed a cui era contrattualmente obbligata l'opposta e che, tale controcredito doveva essere compensato, con l'eventuale credito accertato della con CP_1 conseguente condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 43.830,13 (€ 71.344,13 – €
27.514,00); che l'opponente, pertanto, chiedeva al tribunale, in via pregiudiziale, di dichiarare nullo e/o inefficace, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., nel merito, in via principale, di dichiarare nullo e/o comunque inefficace, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inammissibilità della domanda già oggetto dell'atto di transazione del 30.01.2020 e l'insussistenza del diritto azionato per canoni di noleggio, in subordine, in via riconvenzionale, di accertare il proprio controcredito di € 71.433,13, eccepito in compensazione, con condanna della al pagamento CP_1 in favore dell'opponente di € 43.830,13.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opponente e precisando Controparte_1 di aver eseguito a regola d'arte e nei tempi contrattualmente stabiliti i contratti di subappalto e noleggio ponteggi, stipulati con la dalla quale non aveva mai ricevuto alcuna Parte_1 contestazione su eventuali ritardi, nè richieste di intervento per l'eliminazione di vizi;
che il termine di ultimazione dei lavori oggetto del suddetto contratto di subappalto, non era quello ivi indicato, del 15.12.2016, ma piuttosto quello del 07.04.2019, richiamato dal responsabile di commessa della stessa nelle missive inviate e, infatti, nel contratto di noleggio non era stata Parte_1 neppure stabilita una data di ultimazione dei lavori;
che era, pertanto, infondata la domanda riconvenzionale di parte opponente, in relazione ad esose penali per ritardi mai contestati, o richieste di intervento per l'eliminazione di vizi, rimaste inevase, stante la tempestiva e corretta esecuzione dei lavori, come da SAL finale del 31.12.2019 e dai verbali di consegna dei lavori ai singoli committenti privati;
che come previsto dall'art. 9 del citato contratto di subappalto, la avrebbe dovuto provvedere ad una formale contestazione, nel caso di specie Parte_1 mai ricevuta, per iscritto a mezzo verbale, in occasione dell'ultimazione dei lavori, con un termine perentorio all'appaltatore entro il quale provvedere all'eliminazione degli eventuali vizi riscontrati e, secondo il disposto dell'art. 5 del medesimo accordo, avrebbe dovuto contestare i ritardi nell'immediatezza e applicare le conseguenti penali, detraendole dalle somme maturate dai subappaltatori nei vari S.A.L.; che l'opponente non aveva indicato il conteggio relativo alle penali, né il criterio di quantificazione degli importi chiesti per i lavori di ripristino ed infatti, tali opere non erano menzionate nell'atto di transazione del 30.01.2020, e la fino a tale data, Parte_1 non aveva contestato ritardi, né preteso l'applicazione di penali ed infatti, la fattura n. 20FV-00380, era stata emessa il 21.10.2020, decorso quasi un anno dalla transazione;
che, nell'accordo transattivo, l'opponente non aveva inteso condizionare il pagamento di quanto pattuito all'esecuzione, da parte dell'opposta, di ulteriori lavori;
che la risoluzione, ex art. 1526 c.c., della transazione era dovuta esclusivamente all'inadempimento dell'opponente, che non aveva effettuato i pagamenti entro i termini pattuiti;
che l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, per violazione degli art. 633 e 634 c.p.c., era infondata, avendo l'opposta provveduto al deposito delle fatture elettroniche, del S.A.L. e del relativo certificato di pagamento n.18, del 31.12.2019, denominato
“svincolo finale”, documentazione sottoscritta dal debitore, che dimostrava il diritto della creditrice, equivalendo detti documenti ad un espresso riconoscimento di debito, quale prova dell'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite e fatturate;
che la non aveva versato alcuna Parte_1 somma a titolo di corrispettivo per il contratto di noleggio del 19.09.2018, pur essendo stata più volte sollecitata, né aveva mai intimato di provvedere al ritiro dei macchinari oggetti di nolo, attesa la sopraggiunta ultimazione dei lavori;
che non era dovuto l'importo di € 33.434,61, di cui alla fattura n. 20FV-00380, del 21.10.2020, chiesto dall'opponente per la realizzazione di lavori di ripristino, per opere non eseguite a regola d'arte, che riguardavano al più interventi di poco conto, non quantificabili nell'importo fatturato dall'opponente e, pertanto, l'opposta chiedeva in via principale, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 02.05.2022, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4273/2022, notificato in data 21.03.2022, spiegando analoghe eccezioni e, precisando che con contratto n. C/18/159, sottoscritto in data 24.09.2018, aveva affidato alla l'attività di fornitura e montaggio di ponteggi esterni, comprensiva di CP_1 trasporti in cantiere, smontaggio a fine nolo, carico e trasporto presso deposito del noleggiatore, relativamente ai lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento sismico dell'edificio sito nel
Comune di Caporciano, denominato CAP16, per un corrispettivo di € 27.000,00; che a fine lavori alcuni materiali oggetto del contratto non erano mai stati ritirati dalla opposta, nonostante i ripetuti solleciti, ed erano stati pertanto stoccati, a spese dell'opponente, presso un magazzino;
che la condotta inadempiente della aveva comportato diversi danni per l'opponente, che aveva CP_1 dovuto far eseguire ad altre imprese, lavorazioni contrattualmente previste a carico dell'opposta, quali la che aveva eseguito lavori per € 10.370,00, la che si era CP_2 Controparte_3 occupata dello smontaggio della gru a torre, del carico e del relativo trasporto della stessa fino al deposito, per € 4.392,00, la che aveva eseguito la fornitura, il trasporto e la posa in CP_4 opera della porta nell'unità abitativa (cantiere CAP 8), intestata a , per un costo di Testimone_1
€ 1.800,00 + Iva e di vantare, pertanto, nei confronti della un credito pari a € 71.344,13, CP_1 motivo per cui l'opponente chiedeva, in via pregiudiziale, la riunione dei giudizi e formulava analoghe conclusioni.
Con ordinanza in data 24.05.2023, veniva disposta la riunione del giudizio Rg. 33239/2022, promosso dalla in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4273/2022, a quello Parte_1 avente Rg. 64526/2020, per motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Con ordinanza in data 03.11.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.4273/2022. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, sentiti i testi, all'udienza del 16.07.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario a cognizione piena e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 c.c., a chi vuole fare valere un diritto in giudizio, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Si deve, inoltre, ricordare che costituisce principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo il quale nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica un'inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio, per cui il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previste per le parti. Ne discende che il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (ossia l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nella fattispecie in esame, la supportava la propria pretesa producendo, già in fase CP_1 monitoria, il contratto di subappalto n. C/16/203 stipulato con la in data Parte_1
19.10.2016 e i successivi atti aggiuntivi nn. 1/16/-281, 1/17-082 e 1/17-187, il contratto di noleggio e montaggio dei ponteggi n. C/18/159, sottoscritto con l'opponente il 19.09.2018, il duplicato informatico delle fatture elettroniche azionate in monitorio e le missive con le quali, rispettivamente in data 10/7/2020 e in data 16/7/2020, aveva intimato alla di provvedere al Parte_1 pagamento degli importi dovuti (cfr. docc. fascicolo monitorio).
L'opposta integrava la produzione documentale, nella fase a cognizione piena, con il deposito del certificato di pagamento n. 18 del 31.12.2019, dei verbali di consegna dei cespiti, relativi all'aggregato Cap 08 ai singoli committenti privati, dell'atto di transazione del 30.10.2020, con la quale si era impegnata ad emettere nei confronti della una nota di credito per € Parte_1
36.440,07 e, conseguentemente, un'ulteriore fattura di importo pari a € 21.429,46, che l'opponente si era a sua volta impegnata a saldare entro e non oltre il termine di quindici giorni, pena la risoluzione ex art. 1456 c.c. dell'accordo, la missiva con la quale, in data 17.03.2020, aveva comunicato all'opponente l'intervenuta risoluzione dell'atto di transazione del 30.01.2020 stante l'omesso pagamento della somma dovuta nei termini pattuiti, nonché la missiva del 10.09.2020 con la quale aveva fornito riscontro alle contestazioni della e la scheda riepilogativa Parte_1 dei costi per il noleggio (cfr. docc. fascicolo di parte opposta).
Sul punto occorre osservare che le suddette produzioni documentali, alla luce del citato principio giurisprudenziale, esauriscono l'incombente probatorio posto a carico della avendo questa CP_1 dimostrato l'esistenza del titolo della propria pretesa (i contratti di subappalto e di noleggio rispettivamente stipulati in data 19.10.2016 e 19.09.2018 con la , e allegato Parte_1
l'inadempimento dell'opponente per il mancato pagamento delle suddette fatture, circostanza, peraltro, non contestata.
A fronte di tale produzione, la eccepiva e contestava che fosse dovuto l'importo Parte_1 di € 15.010,61 di cui alla fattura n. 9 del 31.05.2020, richiesto dalla a titolo di svincolo di CP_1 somme trattenute a garanzia, in quanto già oggetto dell'atto di transazione sottoscritto con la stessa in data 30.01.2020 e integralmente soddisfatto con il versamento dell'importo di € 21.429,46.
Inoltre, anche l'importo di € 12.503,41, di cui dalla fattura n. 5 del 31.03.2020, non era dovuto, in quanto relativo al contratto di noleggio, per mensilità successive alla fine dei lavori, in cui i beni oggetto del contratto erano rimasti nella disponibilità dell'opponente, solo a causa del mancato ritiro da parte della opposta e che, secondo quanto contrattualmente previsto, quest'ultima era tenuta alla loro rimozione.
Dall'esame dei documenti e dell'istruttoria svolta, i su esposti motivi di opposizione devono essere disattesi, in quanto infondati.
Dalla documentazione prodotta è emerso che, con accordo transattivo stipulato tra le parti in data
30.01.2020, a fronte dell'impegno della ad emettere una nota di credito per l'importo di € CP_1
36.440,07, la si obbligava a corrispondere, “entro e non oltre 15 giorni dalla Parte_1 sottoscrizione della presente transazione”, l'importo di € 21.429,46, dovuto per lo svincolo dei decimi a garanzia relativamente al contratto di subappalto n. C/16/203 del 19.10.2016, di cui alla nuova fattura emessa dalla con l'espressa previsione, all'art. 3 del citato accordo, che “la CP_1 mancata corresponsione anche di uno solo degli importi indicati al punto precedente, ovvero il ritardo nella corresponsione, comporterà la risoluzione della presente scrittura […] ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il diritto della società che subisce l'inadempiuto pagamento di agire per
l'intera parte di credito rimasta inevasa oltre interessi, al netto delle somme nel frattempo corrisposte” (cfr. doc. 6 fascicolo di parte opposta).
Risulta dagli atti che, a fronte dell'inadempimento della e, in particolare, Parte_1 dell'omesso pagamento, da parte della stessa, del suddetto importo di € 21.429,46 entro il termine di quindici giorni pattuito con la citata transazione, circostanza allegata dalla stessa opponente, con missiva del 17.03.2020, la manifestava formalmente la propria volontà di avvalersi della CP_1 clausola risolutiva espressa di cui al suddetto art. 3, con conseguente risoluzione, con efficacia ex tunc, dell'accordo transattivo e ripristino della situazione precedente alla stipula dello stesso, in particolare, dei reciproci obblighi di dare e avere (cfr. doc. 7 fascicolo di parte opposta).
Da quanto sopra rilevato, discende il diritto della ad ottenere il pagamento residuo, pari a € CP_1
15.101,61, del credito complessivamente maturato nei confronti della parte opponente, come risultante dagli accordi intercorsi antecedentemente alla transazione.
Si ritiene, pertanto, fondata la pretesa creditoria dell'opposta, con riferimento all'importo di €
15.101,61, di cui alla fattura n. 9 del 31.05.2020.
Si ritiene altresì dovuto l'importo di € 12.503,41 di cui alla fattura n. 5 del 31.03.2020, con causale
“noleggio nostre attrezzature riferita ai mesi da settembre 2018 a marzo 2020”, richiesto dalla a titolo di corrispettivo del contratto di noleggio n. C/18/159, stipulato con la CP_1 [...] in data 19.9.2018, la cui esecuzione risulta ammessa dalle stesse allegazioni di parte Parte_1 opponente, la quale ha evidenziato la presenza, presso il proprio cantiere, delle attrezzature fornitegli dalla nonché confermata dalla deposizione resa dal teste di parte opponente, CP_1
, il quale dichiarava di aver utilizzato presso il cantiere Cap. 16 i ponteggi forniti e Persona_1 montati dalla “è vero, abbiamo utilizzato quanto montato” (cfr. verbale d'udienza del CP_1
15.02.2022).
Da quanto sopra, risulta che le attrezzature oggetto del contratto di noleggio siano state regolarmente fornite dalla all'opponente e, da quest'ultima concretamente utilizzate e CP_1 rimaste a lungo nella sua disponibilità. Infatti, non risulta agli atti alcuna comunicazione con la quale la abbia chiesto all'opposta la rimozione delle attrezzature, potendosi Parte_1 conseguentemente desumere la permanenza di un suo interesse alla prestazione resa nei suoi confronti, nonchè l'assenza di contestazioni in ordine alla stessa.
E' fondata, pertanto, la pretesa creditoria avanzata dall'opposta in relazione al pagamento dell'importo di € 12.503,41.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'importo di € 13.344,93 di cui al decreto ingiuntivo n. 4273/2022, portato dalle ulteriori fatture emesse da quale CP_1 corrispettivo del contratto di noleggio n. C/18/159, per il periodo tra aprile 2020 e dicembre 2021, essendo rimaste le predette attrezzature, a disposizione dell'opponente e, di conseguenza, dalla stessa utilizzabili, tanto più, in difetto di comunicazione volta a intimare alla di CP_1 provvedere alla rimozione. Sul punto si deve, altresì, precisare che non può ritenersi ammissibile il documento, peraltro sprovvisto di data e riferimenti precisi, prodotto dalla solo Parte_1 in sede di comparsa conclusionale (cfr. DDT del 13.03.2023 fascicolo di parte opponente). Alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene provato anche il credito di € 13.344,93, di cui al decreto ingiuntivo n. 4273/2022.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, nei confronti della CP_1 si ritiene non adeguatamente provata e, pertanto, non può essere accolta.
Occorre osservare, infatti, che quanto all'importo di € 30.553,91 di cui alla fattura n. 20FV-00380 del 20.10.2020, chiesto dall'opponente a titolo di penale per i ritardi accumulati dalla nella CP_1 esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, l'opponente non ha fornito alcuna puntuale indicazione circa i criteri utilizzati per la determinazione della predetta somma, avendo omesso di specificare l'importo giornaliero applicato a titolo di penale e il numero di giorni di ritardo concretamente addebitati all'opposta, nonché il termine effettivo entro il quale quest'ultima avrebbe dovuto ultimare i lavori affidatigli.
L'opponente si è, infatti, limitata a produrre in atti un file excel recante gli estremi del citato contratto stipulato con la e dei successivi atti aggiuntivi, con l'indicazione dell'08.08.2018 CP_1 quale “fine lavori contrattuale”, data che non trova, tuttavia, riscontro nel contratto, che indica la data del 15.12.2016, o in ulteriori eventuali comunicazioni rivolte all'opposta da parte della direzione dei lavori e della data del 07.04.2019 quale “fine lavori effettiva come da certificato dll”, in evidente contrasto con quella del 25.02.2021, che al contrario, veniva richiamata nel verbale di fine lavori versato in atti. Inoltre, gli importi pretesi a titolo di penale erano, come detto, sprovvisti di alcuna indicazione o riferimento, al fine dell'esatto calcolo per l'eventuale quantificazione (cfr. doc. 18 e 2 fascicolo di parte opponente e doc. n. 15 fascicolo Rg. 33239/2022).
Parimenti infondata risulta la pretesa creditoria avanzata dall'opponente in relazione all'importo di
€ 33.434,61, richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di talune opere di ripristino, a causa della omessa integrale esecuzione da parte della dei lavori alla stessa CP_1 affidati.
Invero, del tutto indimostrata si ritiene la circostanza, secondo cui le opere autonomamente realizzate dalla per il tramite di società terze, dalla stessa a tal fine incaricate e, Parte_1 segnatamente, la demolizione del plinto di fondazione della gru, lo smontaggio, la rimozione, il carico e il trasporto della medesima e la fornitura, il trasporto e la posa in opera di una porta presso l'unità abitativa intestata a tale , fossero state contrattualmente poste a carico Testimone_1 dell'opposta, stante l'omesso specifico richiamo a tali lavorazioni nel contratto di subappalto per cui
è causa e, in particolare, nell'allegato D al citato accordo, contenente l'elenco delle opere comprese nell'importo a corpo (cfr. doc. fascicolo di parte opponente). Sul punto, pertanto, la parte opponente non ha fornito la necessaria prova, pur essendo di ciò onerata, secondo il ricordato principio di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di domanda dalla stessa avanzata.
A tale riguardo è, poi, appena il caso di evidenziare, che parte opponente ha anticipatamente addebitato alla i costi relativi alle suddette opere di ripristino, di cui ha poi, in questa sede, CP_1 fornito una specifica, versando in atti le fatture emesse nei propri confronti dalle società incaricate della relativa esecuzione, in luogo della opposta. Infatti, con la fattura n. 20FV-00380, emessa in data 21.10.2020, ancor prima di affidare le predette opere alle altre società, come si evince dal contratto di noleggio stipulato con la solo in data 21.12.2020, a distanza di due mesi CP_2 dalla emissione della citata fattura (cfr. doc. 16 e 21 fascicolo di parte opponente).
Si ritiene, pertanto, non provata la domanda riconvenzionale avanzata, che deve essere rigettata.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene provato il credito dell'opposta, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma dei decreti ingiuntivi opposti, nonché con l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 15200/2020 (Rg. 43179/2020), emesso dal Tribunale di Roma, il
25.09.2020, ad istanza della per € 27.514,00 oltre accessori, nonché sulla domanda CP_1 riconvenzionale proposta e sull'opposizione proposta sempre da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4273/2022 (Rg. 33239/2022), emesso dal Tribunale di Roma l'11.03.2022, ad istanza della per € 13.344,93, oltre accessori, nonché sulla domanda riconvenzionale CP_1 proposta, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi opposti;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
3) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025
IL GIUDICE
BE RA