Articolo 1 della Legge 9 agosto 1954, n. 654
Articolo 2
Versione
2 settembre 1954
Art. 1.
Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati ed invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.
Entrata in vigore il 2 settembre 1954