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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2615/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6525/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449400 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 764/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1DI proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale contestando l'avviso di accertamento T.A.R.I. n. 112401449400 per gli anni 2018/19/20. Eccepiva la nullità dell'avviso in quanto il tributo richiesto era stato già versato. Concludeva chiedendo la illegittimità dell'avviso di accertamento TARI. Con vittoria delle spese processuali relative a questo grado di giudizio il tutto da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Non si costituiva in giudizio Roma Capitale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Dalla ricostruzione effettuata dal contribuente con il ricorso, in assenza di contestazione da parte di Roma Capitale non costituita in giudizio, emerge la chiara infondatezza della pretesa riportata nell'atto impugnato. Gli importi richiesti nell'avviso di accertamento risultano non dovuti in quanto già pagati dall'odierno ricorrente. Infatti l'accertamento nasce da un errore in quanto l'immobile censito al catasto Dati cat_01 cat A/2 aveva come utente Nominativo_2 (cod. utenza Num_01). Al decesso del sig. Nominativo_2 l'utenza TARI è rimasta intestata al de cuius ma quanto Ricorrente_1dovuto era stato regolarmente versato dal sig. per tutti gli anni richiamati nell'avviso oggi impugnato. Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Il contribuente, con istanza di autotutela, aveva già provveduto ad informare l'amministrazione dell'errore, allegando la documentazione comprovante quanto detto, senza però ricevere risposte dalla stessa. Per tale motivo, le spese di lite devono essere addebitate a Roma Capitale e liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 450,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Roma, 27 gennaio 2026. Il giudice monocratico
ON ON
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6525/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449400 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 764/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1DI proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale contestando l'avviso di accertamento T.A.R.I. n. 112401449400 per gli anni 2018/19/20. Eccepiva la nullità dell'avviso in quanto il tributo richiesto era stato già versato. Concludeva chiedendo la illegittimità dell'avviso di accertamento TARI. Con vittoria delle spese processuali relative a questo grado di giudizio il tutto da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Non si costituiva in giudizio Roma Capitale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Dalla ricostruzione effettuata dal contribuente con il ricorso, in assenza di contestazione da parte di Roma Capitale non costituita in giudizio, emerge la chiara infondatezza della pretesa riportata nell'atto impugnato. Gli importi richiesti nell'avviso di accertamento risultano non dovuti in quanto già pagati dall'odierno ricorrente. Infatti l'accertamento nasce da un errore in quanto l'immobile censito al catasto Dati cat_01 cat A/2 aveva come utente Nominativo_2 (cod. utenza Num_01). Al decesso del sig. Nominativo_2 l'utenza TARI è rimasta intestata al de cuius ma quanto Ricorrente_1dovuto era stato regolarmente versato dal sig. per tutti gli anni richiamati nell'avviso oggi impugnato. Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Il contribuente, con istanza di autotutela, aveva già provveduto ad informare l'amministrazione dell'errore, allegando la documentazione comprovante quanto detto, senza però ricevere risposte dalla stessa. Per tale motivo, le spese di lite devono essere addebitate a Roma Capitale e liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 450,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Roma, 27 gennaio 2026. Il giudice monocratico
ON ON