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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 232/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Marcello Calcagno, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.ta Cinzia Lolli, per CP_1 P.IVA_1
procura generale alle liti appellato
Oggetto: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 29.7.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 3.2.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 30.1.2024, la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio l , deducendo di aver ricevuto dall'Istituto, nel CP_1
dicembre 2023, un accertamento per somme indebitamente percepite, per il periodo dal settembre 2009 al settembre 2019, per un importo complessivo di € 27.672,06; la ricorrente ha precisato che la richiesta era già stata formulata nell'agosto 2019 per le stesse causali e l'aveva contestata, come da documento allegato, in quanto l'eventuale indebito previdenziale sarebbe stato comunque irripetibile per la buona fede della pensionata ed in ogni caso si era determinata la decadenza dell' . CP_2
L' si è costituito in giudizio, precisando che “preso atto delle CP_1
deduzioni avversarie e della documentazione prodotta, la competente sede di Genova darà avvio al procedimento in Autotutela di abbandono dell'indebito”, chiedendo un rinvio per consentire tale definizione amministrativa.
Lo stesso , prima della seconda udienza, ha quindi depositato il CP_2 proprio provvedimento di annullamento dell'indebito.
Con sentenza n. 760 del 2024, il Tribunale di Genova ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato al 50% le spese di lite, liquidate per la frazione residua in € 2.000,00 oltre accessori di legge, ritenendo, in punto spese, che “la pronta reazione di giustifichi una CP_1 parziale compensazione delle stesse”.
Ha proposto appello la signora limitatamente alla parziale Pt_1 compensazione delle spese, per “Violazione dell'art. 92 cpc.”.
L'appellante ha osservato che la nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., in assenza, come in questo caso, di soccombenza reciproca, ha ristretto le ipotesi, che giustificano la compensazione delle spese di lite, all'assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, mentre la sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale ha previsto che si possano compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'appellante ha quindi sottolineato che in questo caso non ricorrano alcune di queste ipotesi, anche alla luce della individuazione delle “gravi ed eccezionali ragioni”, operata dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è costituito l' , chiedendo di respingere l'appello. CP_1
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La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere senz'altro accolto, risultando fondati i motivi di appello.
L'appello è stato proposto esclusivamente in riferimento alla decisione assunta in primo grado di compensare parzialmente le spese di lite, a fronte della cessazione della materia del contendere, per la definizione in via amministrativa della causa da parte dell' . CP_1
Questa Corte ritiene che l' doveva essere condannato al pagamento CP_1
delle spese di giudizio, risultando del tutto fondato il ricorso della signora
Pt_1
In particolare, l' ha chiesto, per ben due volte, alla signora la CP_1 Pt_1
restituzione di una notevole somma, la richiesta era già stata infatti formulata nell'agosto 2019 per le stesse causali ed anche in quell'occasione la ricorrente l'aveva contestata per l'assenza di legittimi presupposti, come in effetti poi riconosciuto dallo stesso Istituto, ma solo dopo aver “costretto” la pensionata ad instaurare l'odierno giudizio.
Infatti, solo dopo il deposito del ricorso, l ha chiesto dapprima un CP_1
rinvio della udienza, di conseguenza con fissazione anche di una seconda udienza, infine ha dato atto e documentato di aver annullato in via amministrativa il provvedimento di richiesta di restituzione dell'indebito.
Alla luce di queste circostanze, non si possono riscontrare alcuna delle ipotesi richiamate dall'art. 92 c.p.c., per compensare anche parzialmente le spese tra le parti.
In questo senso, non si possono riscontrare soccombenza reciproca, novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, e neppure le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018.
Sicuramente non poteva rientrare in tale ultima previsione, il ben ritardato riconoscimento delle ragioni della ricorrente da parte dell' , CP_1
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riconoscimento intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio.
L'appello deve quindi essere accolto, con condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese del giudizio di primo grado, spese che si liquidano come da dispositivo, potendosi scendere sotto i valori medi, per la certo non impegnativa definizione della causa, avvenuta in primo grado per cessazione della materia del contendere.
Anche la condanna alle spese del presente grado deve seguire il criterio della soccombenza, quindi le spese devono essere poste a carico dell' CP_2
appellato e si liquidano come da dispositivo, considerato il minor valore della causa in questo secondo grado, limitato alle sole spese di lite, l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi, per la non impegnativa definizione della causa, anche in questo grado di giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello,
1) Condanna l' alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
2) Condanna l' alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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