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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2024, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente il giorno _11/04/2024 all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, I Sezione Civile, dott.ssa Ivana
Acacia, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 371 /2011 del ruolo generale degli affari contenziosi.
È presente l'avv. Villari Antonina per lo IACP che si riporta agli atti.
Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto La domanda dell diretta ad ottenere Parte_1
il rilascio dell'immobile sito in Messina Santo Bordonaro pal XV n.1 nei confronti del sig. , assegnatario dell'immobile a far CP_1
data dal 01.06.1987 e in mora nel pagamento dei canoni va accolta per le ragioni di seguito indicate.
1 Giova premettere che la presente causa nasce a seguito del mutamento del rito disposto ex art 426 c.p.c. dal giudice istruttore in sede di giudizio di convalida di sfratto per morosità; in quella sede il giudice negava la convalida per mancata produzione del contratto di locazione dovuto al suo mancato reperimento, anche presso gli archivi dell'ente.
Nel presente giudizio il sig. regolarmente citato rimaneva CP_1
contumace.
Ammesso l'interrogatorio formale dello stesso e disposta prova per testi veniva disposta ctu diretta ad accertare il valore locativo del bene.
Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione dal presente giudice istruttore.
Ritiene l'odierno giudicante che l'esistenza del rapporto locativo possa ritenersi provata sulla scorta della documentazione prodotta dallo
Iacp, ovvero l'attestazione da parte del coordinatore del settore amministrativo relativamente all'esistenza di un contratto di locazione n. 31161 intestato a a far data dal 01.06.1987. CP_1
Tale dichiarazione unita alla mancata presentazione in giudizio dello stesso convenuto sia pur regolarmente citato a rendere interrogatorio formale sulle circostanze in oggetto consentono ex art. 232 c.p.c. di ritenere raggiunta la prova che l'appartamento sia nella disponibilità dell'odierno convenuto.
Il sig. va, pertanto, condannato al rilascio dello stesso. CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dalla data del 01.06.1987 all'attualità, il consulente nominato
2 ha calcolato l'importo dovuto in euro 39591,34 commisurandosi per tale via, il danno al valore locativo del bene.
E infatti, è pacifico, in giurisprudenza che il danno conseguente alla arbitraria privazione della disponibilità di un immobile è in re ipsa e non richiede pertanto prova specifica della sua esistenza (Cass. n.
3223/11)
Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, laddove la prova sia notevolmente difficoltosa (come nel caso di specie), il giudice può procedere a liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226
c.c.
La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, avvalendosi del parametro del valore locativo potenziale del bene usurpato (c.d. danno figurativo) (cfr. Cass., Sez. 3, 08/05/2006 n. 10498
e da ultimo cfr. Cass. n.3223/11).
L'odierno giudicante, attenendosi a tale criterio, ha provveduto a parametrare il danno al presumibile valore locativo dell'immobile, attraverso apposita CTU che è pervenuta con ragionamento condivisibile, alla quantificazione prima indicata cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A tale importo vanno poi aggiunte le somme dovute a far data dal gennaio 2017 fino al momento dell'effettivo rilascio prendendo a base di calcolo, sempre in via equitativa, il valore locativo dell'immobile indicato nel conteggio effettuato dal consulente d'ufficio per l'anno
2016.
3 Sugli importi così determinati vanno aggiunti gli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.
Le stesse, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste interamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n 371.11 sulle domande proposte da
Parte_2
(appresso abbreviato IACP) codice fiscale e P.IVA , in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
[...]
Antonina Villari che lo rappresenta e difende attore contro nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace così provvede:
1. condanna al rilascio dell'immobile sito in CP_1
Messina Santo Bordonaro pal XV n.1;
4 2. condanna al pagamento in favore dello IACP CP_1
della somma di euro 39591,34 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna al pagamento degli importi dovuti a far CP_1
data dal gennaio 2017 fino al momento dell'effettivo rilascio, prendendo a base di calcolo l'ultimo valore locativo (2016) dell'immobile indicato nel conteggio effettuato dal consulente d'ufficio nella ctu in atti, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
4. condanna al pagamento delle spese di lite liquidate CP_1
in euro 178,00 per spese ed euro 3809,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5. pone le spese di ctu liquidate in atti definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2024.
IL GIUDICE (dott.ssa Ivana Acacia)
5
Successivamente il giorno _11/04/2024 all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, I Sezione Civile, dott.ssa Ivana
Acacia, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 371 /2011 del ruolo generale degli affari contenziosi.
È presente l'avv. Villari Antonina per lo IACP che si riporta agli atti.
Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto La domanda dell diretta ad ottenere Parte_1
il rilascio dell'immobile sito in Messina Santo Bordonaro pal XV n.1 nei confronti del sig. , assegnatario dell'immobile a far CP_1
data dal 01.06.1987 e in mora nel pagamento dei canoni va accolta per le ragioni di seguito indicate.
1 Giova premettere che la presente causa nasce a seguito del mutamento del rito disposto ex art 426 c.p.c. dal giudice istruttore in sede di giudizio di convalida di sfratto per morosità; in quella sede il giudice negava la convalida per mancata produzione del contratto di locazione dovuto al suo mancato reperimento, anche presso gli archivi dell'ente.
Nel presente giudizio il sig. regolarmente citato rimaneva CP_1
contumace.
Ammesso l'interrogatorio formale dello stesso e disposta prova per testi veniva disposta ctu diretta ad accertare il valore locativo del bene.
Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione dal presente giudice istruttore.
Ritiene l'odierno giudicante che l'esistenza del rapporto locativo possa ritenersi provata sulla scorta della documentazione prodotta dallo
Iacp, ovvero l'attestazione da parte del coordinatore del settore amministrativo relativamente all'esistenza di un contratto di locazione n. 31161 intestato a a far data dal 01.06.1987. CP_1
Tale dichiarazione unita alla mancata presentazione in giudizio dello stesso convenuto sia pur regolarmente citato a rendere interrogatorio formale sulle circostanze in oggetto consentono ex art. 232 c.p.c. di ritenere raggiunta la prova che l'appartamento sia nella disponibilità dell'odierno convenuto.
Il sig. va, pertanto, condannato al rilascio dello stesso. CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dalla data del 01.06.1987 all'attualità, il consulente nominato
2 ha calcolato l'importo dovuto in euro 39591,34 commisurandosi per tale via, il danno al valore locativo del bene.
E infatti, è pacifico, in giurisprudenza che il danno conseguente alla arbitraria privazione della disponibilità di un immobile è in re ipsa e non richiede pertanto prova specifica della sua esistenza (Cass. n.
3223/11)
Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, laddove la prova sia notevolmente difficoltosa (come nel caso di specie), il giudice può procedere a liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226
c.c.
La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, avvalendosi del parametro del valore locativo potenziale del bene usurpato (c.d. danno figurativo) (cfr. Cass., Sez. 3, 08/05/2006 n. 10498
e da ultimo cfr. Cass. n.3223/11).
L'odierno giudicante, attenendosi a tale criterio, ha provveduto a parametrare il danno al presumibile valore locativo dell'immobile, attraverso apposita CTU che è pervenuta con ragionamento condivisibile, alla quantificazione prima indicata cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A tale importo vanno poi aggiunte le somme dovute a far data dal gennaio 2017 fino al momento dell'effettivo rilascio prendendo a base di calcolo, sempre in via equitativa, il valore locativo dell'immobile indicato nel conteggio effettuato dal consulente d'ufficio per l'anno
2016.
3 Sugli importi così determinati vanno aggiunti gli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.
Le stesse, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste interamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n 371.11 sulle domande proposte da
Parte_2
(appresso abbreviato IACP) codice fiscale e P.IVA , in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
[...]
Antonina Villari che lo rappresenta e difende attore contro nato a [...] il [...] CP_1
convenuto contumace così provvede:
1. condanna al rilascio dell'immobile sito in CP_1
Messina Santo Bordonaro pal XV n.1;
4 2. condanna al pagamento in favore dello IACP CP_1
della somma di euro 39591,34 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna al pagamento degli importi dovuti a far CP_1
data dal gennaio 2017 fino al momento dell'effettivo rilascio, prendendo a base di calcolo l'ultimo valore locativo (2016) dell'immobile indicato nel conteggio effettuato dal consulente d'ufficio nella ctu in atti, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
4. condanna al pagamento delle spese di lite liquidate CP_1
in euro 178,00 per spese ed euro 3809,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5. pone le spese di ctu liquidate in atti definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2024.
IL GIUDICE (dott.ssa Ivana Acacia)
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