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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione
N. R.G. 12562/2022
Nella persona del dott. Mario Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
, C.F. , con l'Avv. CURIA Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
PIANTINI BARBARA
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 10/11/2022, la società
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il sig. Parte_1
e chiedeva “Nel merito, accertare e dichiarare Controparte_1
che tra le parti è intercorso un contratto di appalto, con lavori debitamente eseguiti ed accettati e così condannarsi il sig.
[...]
al pagamento della somma residua di Euro 22.877,36, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione, a titolo di saldo per le opere eseguite”.
Parte attrice assume che con il sig. è intervenuto contratto di CP_1
appalto avente ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione interna da eseguire nell'immobile sito a Firenze via di Mezzo n.42. Il progetto è stato corredato da computo metrico consistente nell'indicazione dei lavori, delle misure e della quantità di materiale utile alla realizzazione delle opere. Il costo di quest'ultime veniva stimato in euro 51.297,60, dai quali devono essere detratti 33.400 euro, versati dal convenuto a titolo di acconto, ma il sig. risulta debitore di una somma pari CP_1
ad euro 22.877,36.
***
Il sig. si costituiva in giudizio e chiedeva “in via Controparte_1
preliminare, dichiarare la prescrizione del credito asseritamente vantato dalla per tutte le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva. Nel merito: in ogni caso respingere le pretese attrici in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva”.
Segnatamente il convenuto eccepiva:
• la prescrizione del credito asseritamente vantato dalla società
[...]
poiché nel caso di specie il rapporto con la società Controparte_2
non era regolato da un contratto di appalto, ma da un contratto d'opera, che all'art.2956 c.c. indica il termine in tre anni dalla conclusione dei lavori, avvenuta nel mese di aprile 2017;
• infondatezza domanda;
***
Pag. 2 di 4 Il Giudice, disposto il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e tratteneva la causa in decisione.
La domanda attore merita accoglimento limitatamente all'accertamento della natura del contratto in essere tra le parti. Ritiene il Giudice che il contratto in argomento si qualifichi come contratto d'appalto e non già
d'opera. Il contratto di appalto, ancorché privato, è un contratto a forma libera, non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma. Come chiarito dalla Suprema Corte, non si richiede né la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia, ad esempio mediante l'inizio dell'esecuzione (Cass. Civ., del 30.01.2017 n. 2303). Regola, quest'ultima, che vale per qualsiasi contratto per il quale non è richiesta la forma scritta (Cass. Civ., Sez. III, del 1 giugno 2004, n. 573308). Va da sé che, ai fini della prova nel giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. A ciò si aggiunga che la tipologia dei lavori eseguiti è tipica dei contratti di appalto. Da ciò discende che nessuna prescrizione è eccepibile al diritto di credito della società attrice nei confronti del sig.
pertanto la doglianza deve essere rigettata. Controparte_1
Nessun riscontro, invece, alla richiesta di pagamento della somma pari ad euro 22.877,36 avanzata dalla atteso che Parte_1
manca idonea prova circa la doverosità della somma. Quest'ultima, infatti, essendo stata richiesta per lavori extra, avrebbe dovuto essere accettata e, pertanto, approvata per iscritto dal sig. CP_1
circostanza, quest'ultima, che non si è verificata. Ad ogni
[...]
modo, parte attrice non ha adeguatamente comprovato sulla base di quali risultanze il convenuto avrebbe dovuto sostenere tali ulteriore spese,
Pag. 3 di 4
considerato che
questi ha, invece, oltremodo provato di avere assolto tutti i pagamenti già regolarmente pattuiti.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea, limitatamente alla parte in cui accerta che il contratto in essere tra la e il Parte_1
sig. è un contratto di appalto, rigettando la Controparte_1
domanda di pagamento della somma i Euro 22.877,36
2) Compensate le spese di lite
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione
N. R.G. 12562/2022
Nella persona del dott. Mario Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
, C.F. , con l'Avv. CURIA Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
PIANTINI BARBARA
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 10/11/2022, la società
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il sig. Parte_1
e chiedeva “Nel merito, accertare e dichiarare Controparte_1
che tra le parti è intercorso un contratto di appalto, con lavori debitamente eseguiti ed accettati e così condannarsi il sig.
[...]
al pagamento della somma residua di Euro 22.877,36, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione, a titolo di saldo per le opere eseguite”.
Parte attrice assume che con il sig. è intervenuto contratto di CP_1
appalto avente ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione interna da eseguire nell'immobile sito a Firenze via di Mezzo n.42. Il progetto è stato corredato da computo metrico consistente nell'indicazione dei lavori, delle misure e della quantità di materiale utile alla realizzazione delle opere. Il costo di quest'ultime veniva stimato in euro 51.297,60, dai quali devono essere detratti 33.400 euro, versati dal convenuto a titolo di acconto, ma il sig. risulta debitore di una somma pari CP_1
ad euro 22.877,36.
***
Il sig. si costituiva in giudizio e chiedeva “in via Controparte_1
preliminare, dichiarare la prescrizione del credito asseritamente vantato dalla per tutte le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva. Nel merito: in ogni caso respingere le pretese attrici in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva”.
Segnatamente il convenuto eccepiva:
• la prescrizione del credito asseritamente vantato dalla società
[...]
poiché nel caso di specie il rapporto con la società Controparte_2
non era regolato da un contratto di appalto, ma da un contratto d'opera, che all'art.2956 c.c. indica il termine in tre anni dalla conclusione dei lavori, avvenuta nel mese di aprile 2017;
• infondatezza domanda;
***
Pag. 2 di 4 Il Giudice, disposto il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e tratteneva la causa in decisione.
La domanda attore merita accoglimento limitatamente all'accertamento della natura del contratto in essere tra le parti. Ritiene il Giudice che il contratto in argomento si qualifichi come contratto d'appalto e non già
d'opera. Il contratto di appalto, ancorché privato, è un contratto a forma libera, non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma. Come chiarito dalla Suprema Corte, non si richiede né la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia, ad esempio mediante l'inizio dell'esecuzione (Cass. Civ., del 30.01.2017 n. 2303). Regola, quest'ultima, che vale per qualsiasi contratto per il quale non è richiesta la forma scritta (Cass. Civ., Sez. III, del 1 giugno 2004, n. 573308). Va da sé che, ai fini della prova nel giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. A ciò si aggiunga che la tipologia dei lavori eseguiti è tipica dei contratti di appalto. Da ciò discende che nessuna prescrizione è eccepibile al diritto di credito della società attrice nei confronti del sig.
pertanto la doglianza deve essere rigettata. Controparte_1
Nessun riscontro, invece, alla richiesta di pagamento della somma pari ad euro 22.877,36 avanzata dalla atteso che Parte_1
manca idonea prova circa la doverosità della somma. Quest'ultima, infatti, essendo stata richiesta per lavori extra, avrebbe dovuto essere accettata e, pertanto, approvata per iscritto dal sig. CP_1
circostanza, quest'ultima, che non si è verificata. Ad ogni
[...]
modo, parte attrice non ha adeguatamente comprovato sulla base di quali risultanze il convenuto avrebbe dovuto sostenere tali ulteriore spese,
Pag. 3 di 4
considerato che
questi ha, invece, oltremodo provato di avere assolto tutti i pagamenti già regolarmente pattuiti.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea, limitatamente alla parte in cui accerta che il contratto in essere tra la e il Parte_1
sig. è un contratto di appalto, rigettando la Controparte_1
domanda di pagamento della somma i Euro 22.877,36
2) Compensate le spese di lite
Firenze, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
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