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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 383/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Rossano (CS) il 14.05.2011, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Rossano al N.11, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2011;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
A seguito di negoziazione assistita le parti hanno sottoscritto un accordo di separazione personale consensuale, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari in data
23.01.2015;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento del ricorso, dallo stesso espresso in data 18.12.2024;
pagina 1 di 2 Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese legali integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 25.09.2024 da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rossano (CS) il
14.05.2011, tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Rossano al N.11, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2011;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, 14.03.2025 Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 383/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Rossano (CS) il 14.05.2011, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Rossano al N.11, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2011;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
A seguito di negoziazione assistita le parti hanno sottoscritto un accordo di separazione personale consensuale, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari in data
23.01.2015;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento del ricorso, dallo stesso espresso in data 18.12.2024;
pagina 1 di 2 Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese legali integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 25.09.2024 da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rossano (CS) il
14.05.2011, tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Rossano al N.11, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2011;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, 14.03.2025 Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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