Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6266 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15863/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15863 del 2022, proposto da
EN NI, AR OU, AR AT, AU CO, FI SO, AN ON, OL ER, FA RO, IO FA, TI OR, CO PU, ER AN, CO CA, IO AV, EO CA, SS RE, AN CH, MA De MA, NA Di EN, DE ON, AN EL, IM HI, LU UZ, EO TI, DE IN, ET TA, DE MA, DI NI, FA ND, EN NI, ID AM ND, IA NI, LU ZZ, DO AL, LI NU, IO OL, AN NE, OL OL, DE AT, FA AT, MA IV, MI IP, MI IT, IO IT LI, RI RE, RI TA, IO TO e US IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno IV, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l’accertamento
in favore di ciascun ricorrente delle differenze retributive richieste in atti, ovvero di altra somma ritenuta di giustizia;
nonché
per la condanna
al risarcimento del danno da minor determinazione stipendiale ed errato calcolo degli arretrati di retribuzione di pubblico impiego;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa AG OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono militari effettivi presso il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, con sede in Via San MI nr. 6 – Verona.
Si tratta di volontari in ferma prefissata (VFP4) giudicati idonei, dopo 4 anni, alla promozione con il grado di 1° caporal maggiore. Decorso l’ulteriore periodo di un anno in SPE, hanno ottenuto il grado di caporal maggiore scelto.
Deducono che l’Amministrazione, nel calcolare la retribuzione avrebbe fatto riferimento non alla decorrenza giuridica dell’avanzamento di grado, ma a quella amministrativa che è determinata unilateralmente dal Ministero medesimo a fini puramente amministrativi.
Denunciano, dunque, la violazione degli artt. 704, 1306 e 1307 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Affermano che da tali disposizioni discenderebbe l’attribuzione automatica del grado superiore, a partire dalla quale andrebbe calcolata la spettanza dell’aumento stipendiale. Essa, invece, non potrebbe essere posticipata al momento dell’attribuzione della decorrenza a fini amministrativi.
Si è costituito il Ministero della difesa, il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti non avrebbero tempestivamente contestato i decreti con i quali era stata loro attribuita una decorrenza giuridica diversa da quella amministrativa correlata all’immissione in ruolo. Inoltre hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo. Hanno, altresì, contestato nel merito le avverse pretese.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si può prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari svolte dall’Amministrazione resistente essendo il ricorso infondato nel merito.
2. I ricorrenti lamentano che il Ministero, avendo fatto decorrere gli incrementi stipendiali derivanti (prima, dal passaggio da VFP4 a primo caporal maggiore e, poi) dal passaggio da primo caporal maggiore a caporal maggiore scelto non dal momento dell’acquisizione del grado (ritenuto corrispondente alla decorrenza giuridica riconosciuta), ma dalla data della decorrenza amministrativa sarebbe tenuto a corrispondere le relative retributive.
Affermano i ricorrenti, infatti, che la decorrenza amministrativa sarebbe unilateralmente stabilita dall’Amministrazione per ragioni organizzative, che non potrebbero ridondare in danno dei dipendenti. Il quadro normativo deporrebbe, invece, per la spettanza degli aumenti retributivi al momento del passaggio di grado, che sarebbe automatico e corrispondente all’anzianità giuridica riconosciuta.
3. Sia la ricostruzione del quadro normativo che della situazione di fatto dei ricorrenti non è condivisibile.
4. Anzitutto su un piano di fatto va evidenziato che – secondo l’incontestata ricostruzione del Ministero resistente – i ricorrenti sono entrati in servizio permanente effettivo provenendo da percorsi differenziati. Dei 47 ricorrenti, 26 hanno partecipato alle procedure di immissione per VSP riservate ai VFP 4 in rafferma biennale, mentre altri 21 hanno partecipato alle procedure di immissione per VSP riservate ai VFP 4 anche non raffermati. Inoltre essi hanno partecipato a procedure distinte per l’ammissione in servizio permanente. Infatti la Circolare n. M_D GMIL REG2017 0460234 in data 14 agosto 2017 – che ha definito gli aspetti procedurali per l’immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in rafferma biennale e reclutati ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) dell’Esercito per il 2016 – ha disciplinato quattro distinte procedure di immissione.
5. Per l’immissione nei ruoli dei VSP delle Forze Armate, per il 2016, 2017 e 2018, dei VFP4, anche non raffermati, reclutati ai sensi dell’articolo 704, comma 1 del COM (All. 3 citato) e dell’articolo 957 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 è stata, invece, adottata la Circolare in data 12 gennaio 2018, alla quale è stata data attuazione con undici procedure di immissione.
I ricorrenti sono, dunque, entrati in servizio permanente effettivo all’esito di procedure concorsuali distinte, con differenti decorrenze giuridiche ed amministrative.
6. In punto di diritto non può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui il diritto al pagamento degli aumenti retributivi derivanti dal passaggio di grado maturi dalla data di decorrenza giuridica dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 704, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recant e “Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente”, “Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della Difesa”.
L’accesso al servizio permanente non avviene automaticamente al termine della ferma o delle rafferme, ma previo giudizio di idoneità. Pertanto, l’attribuzione della maggiore retribuzione non può che decorrere dal momento in cui sono approvate le graduatorie di merito che concludono il procedimento e sanciscono l’immissione dei candidati nel servizio permanente.
In tal senso espressamente dispongono le Circolari sopra citate che hanno disciplinato le procedure di passaggio in S.P. dei ricorrenti.
L’art. 12. “immissione nel servizio permanente” della Circolare avente ad oggetto “Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2016, 2017 e 2018, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. ” (Prot. n. M_D GMIL REG2018 0027927 del 12 gennaio 2018) così dispone alla lett. d) “I volontari vincitori saranno promossi al grado di Primo Caporal Maggiore o grado corrispondente, se già non rivestito, con decorrenza amministrativa dalla data indicata al paragrafo 10, sottopara e. o, se successiva, dalla data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al medesimo paragrafo 10.”.
Analogamente l’art. 12 lett. d) della Circolare avente ad oggetto “Immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il 2016, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226.” (M_D GMIL REG2017 0460234 14-08-2017) prevede che “I volontari vincitori saranno promossi al grado di Primo Caporal Maggiore, se già non rivestito, con decorrenza amministrativa dalla data indicata al paragrafo 10, sottopara d o, se successiva, dalla data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al medesimo paragrafo 10.”.
Legittimamente, pertanto, i ricorrenti - pur appartenendo a immissioni di provenienza diverse - sono risultati tutti vincitori del passaggio in qualità di VSP con la medesima decorrenza giuridica, cioè per l’anno 2016. Per quanto concerne la decorrenza amministrativa (economica), invece, essa dipende dalla data di approvazione delle singole graduatorie.
La differente decorrenza tra anzianità giuridica e amministrativa risiede nelle tempistiche necessarie all’effettiva definizione delle procedure concorsuali e l’adozione, infine, dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie dei candidati.
Per quanto concerne l’attribuzione del grado di caporal maggiore scelto, vengono in rilievo gli artt. 1056 e 1307 comma 1 del D.Lgs. 66/2010, alla stregua dei quali il personale appartenente ai ruoli dei Volontari in Servizio Permanente è promosso, ad anzianità, con decorrenza, quanto all’anzianità giuridica e di grado, dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado di Primo Caporal Maggiore (art. 1056: “1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.
2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo”; art. 1307 “1. Al graduato o corrispondente, che ha un anno di anzianità nel servizio permanente, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di graduato scelto o corrispondente .”).
I ricorrenti, superata la valutazione di idoneità, sono stati promossi nel grado di caporal maggiore scelto a far data dal giorno successivo alla maturazione dell’anno dal passaggio in Servizio Permanente, ciascuno in funzione della decorrenza giuridica precedentemente attribuita. Ai fini della retribuzione, tuttavia, tale criterio non può essere considerato poiché esso prende in considerazione l’anzianità nella qualifica di VFP4 maggiorata di 12 mesi, ma non l’effettivo servizio svolto in S.P.
Pertanto, ai fini economici dovrà farsi necessariamente riferimento al decorso dell’anno di effettivo servizio nella precedente qualifica, necessario per il passaggio di grado.
Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe lo stipendio da caporal maggiore scelto in relazione a un periodo di servizio in cui il militare rivestiva un grado inferiore.
Tale conclusione è frutto del principio generale di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato, sancito dall’art. 36 Cost. e, dunque, dalla sinallagmaticità della prestazione retributiva rispetto a quella lavorativa ( “La non coincidenza tra decorrenza giuridica ed economica del rapporto di pubblico impiego deriva dall'applicazione del canone di sinallagmaticità delle prestazioni, secondo il quale l'Amministrazione deve retribuire attività effettivamente svolte e non prestazioni ascrivibili a mere funzioni collegate con la disposta retroattività degli effetti giuridici.” T.A.R. Roma Lazio sez. I, 3/10/2024, n. 17153; “consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'entità della retribuzione non può prescindere dalla effettiva prestazione del servizio. Infatti le competenze economiche spettanti al pubblico dipendente sono strettamente correlate all'effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita, salvi i casi eccezionali, espressamente previsti dall'ordinamento, in cui il nuovo trattamento economico, conseguito per effetto di promozioni o di mutamento di qualifica, venga retrodatato ad un diverso momento. Pertanto, la non coincidenza tra decorrenza giuridica ed economica del rapporto di pubblico impiego deriva dall'applicazione del canone di sinallogmacità delle prestazioni, secondo il quale l'Amministrazione deve retribuire attività effettivamente svolte e non prestazioni ascrivibili a mere funzioni collegate con la disposta retroattività degli effetti giuridici (cfr. Cons. Stato, Comm. Spec. 13 luglio 1998 n. 400). Applicando al caso di specie tali principi, non può condividersi la pretesa dei ricorrenti a percepire il maggior trattamento economico dal 1987, in quanto è pacifico che gli stessi non hanno mai svolto le funzioni connesse alla seconda qualifica dirigenziale, neppure in via di fatto " Consiglio di Stato sez. V, 26/02/2024, n. 1849)
Non rileva, dunque, ai fini economici, la sola data di decorrenza giuridica dell’anzianità assoluta nel grado, ma il decorso del tempo necessario alla maturazione di requisiti per l’acquisizione del grado superiore considerando l’effettivo servizio svolto.
4. In conclusione, il ricorso è infondato.
5. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO TT, Presidente FF
AG OR, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG OR | CO TT |
IL SEGRETARIO