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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1538/2022 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 1538/2022 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 22 aprile 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per 'avv. NICOTRA Parte_1 Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. l'avv. Controparte_1
GHINELLI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Federica Parrinello
L'avv. Nicotra si riporta alla propria nota conclusiva del 26/11/2024, con richiesta di accoglimento delle conclusioni ivi formulate. L'avv. Parrinello si riporta alle note conclusive autorizzate, contestando le conclusioni avversarie.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 17 Riaperto il verbale alle ore 13.20, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica, nella persona del giudice Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1538/2022 r.g.
TRA
(C.F , elettivamente domiciliato in Perugia Strada Parte_1 C.F._1
Perugia AN Marco 87/A presso lo studio dell'Avv. Simone Nicotra ( ) dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
e
in persona del legale rappresentante protempore (P. IVA ) e ai fini del Controparte_1 P.IVA_1
presente giudizio elettivamente domiciliata in Perugia (PG), Via Volte della Pace n. 9, presso e nello studio legale dell'Avv. Nicola Ghinelli (CF. , che la difende ed assiste, giusta procura CodiceFiscale_3
generali alle liti;
nonché
contumace; CP_2
CONVENUTI
pagina 2 di 17 CONCLUSIONI
Come da verbale odierno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 13/07/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa assicuratrice dell'autoveicolo targato DZ184XP, , in qualità di
[...] CP_2
proprietario e conducente del suddetto veicolo, per ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 12/09/2019.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- il giorno 12/09/2019, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, veniva speronato dal veicolo condotto da , riportando gravi lesioni fisiche;
CP_2
- nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha precisato che, mentre si trovava a percorrere via Donato
Bramante in Foligno, trovava dopo una curva il sig. che stava ripartendo e facendo CP_2
inversione di marcia, e pertanto, nonostante provasse a frenare, non poteva evitare la collisione con tale mezzo;
- a causa del sinistro subiva lesioni fisiche, per un danno non patrimoniale quantificato in euro 43.857,50, oltre danni patrimoniali per 8.000,00 euro;
- chiesto il risarcimento dei danni subiti alla lo stesso riceveva dapprima la somma di Controparte_1
euro 3.000,00, quale risarcimento del danno patrimoniale, e poi la somma di euro 6.600,00, quale risaricmento del danno non patrimoniale, che accettava solo quale acconto.
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione CP_2
del sinistro e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito al sinistro.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea ed evidenziando che: Controparte_1
- l'attore non aveva fornito la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità esclusiva del CP_2
pagina 3 di 17 - il quantum dei presunti danni allegati dall'attore è in ogni caso eccessivo e fondato su documentazione di parte priva di idoneo valore probatorio.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto avendo l'attore ricevuto una somma più che sufficiente per coprire i danni subiti.
Ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata quindi dichiarata la contumacia. CP_2
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi richiesti dalle parti e interpello del convenuto contumace;
è stata poi espletata c.t.u. medico-legale.
Questo giudice, ritenuta poi la causa matura per la decisione, ha infine fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c. l'odierna udienza, in cui le parti hanno discusso la causa come da verbale.
*****
Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice sia infondata per le ragioni di seguito illustrate.
1. Sull'an debeatur
L'attore ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
pagina 4 di 17 In diritto e in via preliminare va evidenziato che, nel caso di incidente che coinvolge un velocipede,
l'accertamento delle responsabilità avviene applicando le medesime coordinate normative previste in materia di incidenti automobilistici, ossia l'art. 2054 c.c.. Del resto, la nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice della strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”; il successivo art. 50 contiene la definizione di velocipede.
Quindi, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi (già in passato si era pronunciata al riguardo la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 12524/2000, aveva sancito l'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. anche ai ciclisti). Infatti, il Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) prescrive delle regole valide per tutti i veicoli, quindi anche per i conducenti di biciclette, che circolano sulle strade, oltre ad alcune norme specifiche per questi ultimi.
Ciò premesso, l'art. 2054 comma 1 c.c. prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Tale norma sembra imporre all'utente della strada un obbligo generale di prevenzione, in una situazione caratterizzata dalla c.d. unilateralità del rischio, in quanto onera il conducente che voglia superare la presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose dalla circolazione del proprio veicolo, della prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere non tanto nella diligenza massima, quanto nell'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada, che il giudice valuterà con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato anche l'avallo delle Sezioni Unite, si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità aggravata con conseguente correlazione tra l'obbligo risarcitorio e pagina 5 di 17 il meccanismo della c.d. presunzione di colpa (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 8620/2015). Da tale inquadramento dogmatico consegue che l'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo sorge sì in conseguenza della colpa del danneggiante ma che, contrariamente alla regola generale di cui all'art. 2043
c.c., tale elemento soggettivo è presunto.
Dal punto di vista pratico, l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante che, come detto, si presume sussistente in capo al medesimo una volta che sia stato provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Per quanto di interesse, si ricorda altresì che in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione. (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 16581 del
20/06/2019 e, più di recente, Cass. 3 febbraio 2021, sent. n. 2474).
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone invece che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Contrariamente al comma precedente, questo postula una situazione di rischio comune da circolazione stradale, qual è il caso dello scontro tra veicoli, presumendo che ognuno dei conducenti “abbia ugualmente
concorso a produrre il danno”, salvo prova liberatoria e cioè di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma fornisce, dunque, una regola per il riparto della responsabilità civile e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori in capo agli utenti della strada che siano coinvolti in un sinistro, involgendo due aspetti strettamente connessi della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte alla verificazione del fatto dannoso prodotto: si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (in questi termini, nella giurisprudenza di merito, ex multis Trib. Torre Annunziata, n. 204/2014 e, sulla applicabilità della pagina 6 di 17 presunzione di cui all' art. 2054 co. 2 c.c. anche ai ciclisti, Cass. Civ., sent. n. 12524/2000; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Lucca, n. 2226/2016).
Della presunzione in parola, è necessario precisare i due profili caratterizzanti: la natura relativa e il carattere sussidiario. Essa ammette, infatti, la prova contraria e trova applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
la funzione sussidiaria si specifica ancora nel fatto che tale presunzione opererebbe solo ove, all'esito dell'istruttoria, non risultasse possibile attribuire in giudizio le effettive responsabilità del sinistro (cfr Cass. Civ., sent. del 18 luglio 2013, n. 17568).
Il nodo problematico della questione sta dunque nel delimitare l'ambito di operatività della presunzione, in quanto risulta necessario chiarire quando in concreto trovi applicazione e quando invece essa non possa essere invocata. Ebbene, a fronte di chi afferma che la presunzione di pari responsabilità opera sempre, sino a quando non sia dimostrata la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, una posizione ermeneutica più rigorosa contesta siffatta conclusione in quanto del tutto priva di conforto normativo.
Invero, l'art. 2054 co. 2 c.c. non richiederebbe, neppure implicitamente, la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, al fine di superare la presunzione in discorso;
al contrario, la disposizione pare sottendere più verosimilmente la possibilità di dimostrare il grado delle varie responsabilità.
In questo senso, la Suprema Corte ha ritenuto che la presunzione di pari responsabilità, in ragione del suo carattere residuale, non dovrebbe operare prima che si sia tentato di verificare le colpe e le efficienze causali delle condotte dei veicoli coinvolti nel sinistro, e ciò a prescindere dalla dimostrazione o meno dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti (Cass. Civ., sent. del 23 maggio 2013, n. 12667; Cass.
Civ., sent. del 12 giugno 2012, n. 9528). Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la natura sussidiaria della presunzione in parola, la quale opererebbe soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbiano cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cfr., Cass. Civ., sez. III,
pagina 7 di 17 sent. del 12/09/2019, n. 22735; Conf., Cass. civ., sez. III, sent. del 5 dicembre 2011, n. 26004; Cass. civ., sez. III, ord. del 15 febbraio 2018, n. 3696; Cass. civ., sez. III, ord. del 4 aprile 2019, n. 9353). Nello stesso senso, per la recente giurisprudenza di merito, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti rappresenta un criterio di distribuzione della responsabilità operante proprio sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, con l'ulteriore precisazione che siffatta presunzione potrebbe essere superata dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso.
Rispetto a tale ultimo profilo, deve tuttavia rilevarsi che l'accertamento di responsabilità di uno dei conducenti non determina l'automatico superamento della presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario che il Giudice accerti, in pari tempo, se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cfr., Cass. Civ., sent. n. 23431/2014). Ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di accertamento della intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza, il Giudice non è dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cfr., Cass. civile, sez. III, sent. del
15/02/2018, n. 3696). Ciò in quanto, la natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., più volte richiamata, impone un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie con l'obiettivo di giungere a un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
1.1 Tanto premesso in diritto ed applicate le predette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, reputa il Tribunale che la documentazione versata in atti e l'istruttoria svolta non siano esaustive e sufficienti a pagina 8 di 17 ricostruire la dinamica dell'incidente, gradare le responsabilità dei soggetti coinvolti ed individuare il comportamento colposo generatore del sinistro nel senso di seguito illustrato.
Nel caso di specie la materiale verificazione del sinistro non è contestata;
ciò che risulta constata è la dinamica dello stesso.
Invero, sul punto, l'attore nel proprio atto introduttivo non fornisce indicazione alcuna, limitandosi genericamente a riferire di essere stato “speronato” dal veicolo antagonista, non riferendo né il luogo, né la dinamica di tale presunto speronamento, né l'orario.
Solamente con la seconda memoria istruttoria, peraltro in epoca successiva al decorso delle preclusioni assertive, parte attrice allega un quadro più chiaro, ma per certi versi contraddittorio, della dinamica del sinistro;
infatti, si legge “Nella giornata del 12/09/2021 intorno alle 10:30 l'odierno attore mentre percorreva a bordo della propria bicicletta da corsa via Donato Bramante in Foligno in direzione da sx verso dx, giunto all'uscita della curva formata dalla recinzione della casa adiacente, nel punto preciso contraddistinto dal segnaposto, trovava il veicolo Ford
DZ184XP condotto dal Sig. che ripartiva facendo inversione di marcia proprio subito dopo la curva, andando a Parte_2
sbarrare completamente la carreggiata. In considerazione della repentinità dell'evento e dell'assoluta imprevedibilità, essendo il luogo dell'impatto in curva, nonostante il sig. adoperasse tutte le cautele e gli accorgimenti del caso, vedendo Parte_1
l'ostruzione del veicolo andava ad azionare la leva del freno con estrema forza, non potendo in alcun modo evitare l'impatto con la ruota della bici sulla ruota della vettura, finendo sbalzato per terra di fianco alla vettura”.
Ebbene, in primo luogo tale dinamica pare contrastare con l'originaria allegazione per la quale l'autovettura del lo avrebbe “speronato”, che da un punto di vista letterale rappresenta l'azione di colpire con la CP_2
parte anteriore del veicolo il fianco del veicolo antagonista;
viceversa, dalla descrizione più dettagliata di cui alla seconda memoria parrebbe che il veicolo avrebbe sbarrato integramente la carreggiata, cosicché sarebbe stato il ciclista a colpire, sul fianco, l'autovettura ormai di traverso e nell'atto di compiere una manovra di inversione di marcia.
In secondo luogo, la dinamica suddetta non è riscontrata nell'istruttoria svolta:
pagina 9 di 17 - l'unico testimone sentito è stato , liquidatore danni della società convenuta che si è Testimone_1
occupato del sinistro in questione, il quale ha riferito “non ho avuto modo di ricostruire la dinamica del sinistro, almeno tecnicamente;
ho appreso la dinamica solo dalla denuncia dell'assicurato”, non potendo riferire sulla stessa e non avendo riferito, in quanto inammissibili, sulla parte dei capitoli che chiedevano se lo stesso “avesse riscontrato l'integrale addebito di responsabilità in capo al vostro assicurato”, trattandosi di valutazione di natura giuridica non demandabile al teste;
- l'interrogatorio formale del non pare neppure decisivo, in primo luogo perché non coincidente CP_2
con la ricostruzione attorea (non riferisce di presunte manovre di inversione di marcia ma solo di aver parcheggiato sulla destra della carreggiata con il muso dell'autovettura che sporgeva di circa un metro) e, in secondo luogo, considerato che tali dichiarazioni non hanno valore confessorio nei confronti dell'altro convenuto, dovendo essere liberamente valutate dal Tribunale sulla base degli altri riscontri che, nel caso in questione, non vi sono;
- nemmeno sufficiente pare il mero fatto che la trattativa stragiudiziale (come confermato dal teste con l'istituto assicurativo era stata istaurata con presupposto la responsabilità esclusiva del Tes_1 CP_2
come è noto, tale circostanza non costituisce in alcun modo una confessione stragiudiziale, lasciando inalterato l'obbligo per il Tribunale di valutare gli atti di causa (nell'ambito dei quali la convenuta costituita ha contestato la dinamica – invero neppure allegata – ed eccepito il difetto di prova della stessa) e le circostanze rilevanti al fine di valutare le rispettive responsabilità;
- non è stata prodotta documentazione fotografica relativa ai luoghi e ai mezzi coinvolti, né risultano effettuati rilievi da parte delle autorità di pubblica sicurezza, non chiamate, con conseguente impossibilità di verificare la compatibilità dei danneggiamenti con la dinamica riferita.
Alla luce di tale quadro probatorio, complessivamente considerato, non è possibile affermare che parte attrice abbia fornito un riscontro dimostrativo idoneo a fornire prova della dinamica del sinistro, non potendosi escludere neppure una condotta colposa del ciclista medesimo e dovendosi applicare, dunque, la pagina 10 di 17 presunzione residuale di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli, con diritto al risarcimento proporzionato alla quota di responsabilità, quindi al 50%.
2. Sul quantum debeatur
2.1. Sul danno non patrimoniale
Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che nel caso di specie sono risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute.
Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003). La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del 2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di
AN NO (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva
di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono pagina 11 di 17 prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Va dunque risarcita innanzitutto la riduzione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
Nel caso di specie, infatti, alla luce dell'espletata c.t.u. medica è stata accertata l'esistenza di lesioni all'integrità fisica del Il c.t.u. ha infatti riscontrato che all'esito del sinistro in questione lo Parte_1
stesso ha riportato “abrasioni multiple, trauma contusivo ginocchio destro, mano destra, polso destro e spalla destra in soggetto destrimane”. Le lesioni, infatti, risultavano per il c.t.u corrispondenti e adeguate alla dinamica del sinistro e le stesse hanno comportato “di 70 (settanta) giorni complessivi, di cui: 20 (venti) giorni di Inabilità
Temporanea Parziale al 75%; 25 (venticinque) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%; 25 (venticinque) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%. Le lesioni sopra descritte sono guarite con postumi permanenti invalidanti costituiti da: Esiti di trauma spalla destra in soggetto destrimane con evidenza radiologica di lesione del sottospinoso, tendinopatia post-traumatica e lussazione I gradi acromion-claveare; Esiti di trauma contusivo gomito destro con esito cicatriziale iperestesico;
Esiti minori di trauma contusivo polso destro. I postumi sopra descritti sono valutabili nella misura del 7% (sette per cento) come danno biologico, comprensivo del danno alla capacità lavorativa generica e alla vita di relazione.
Tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica”.
Per la liquidazione del danno biologico suddetto, trattandosi di lesioni micro-permanenti derivanti da sinistro stradale, occorre fare riferimento alla tabella di cui all'art. 139, comma VI, d. lgs 209/2005.
Il citato articolo, come aggiornato con D.M. del 16/07/2024 – GU Serie Generale n. 173 del 25/07/2024,
infatti, al comma I lett. a) stabilisce che “a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a
947,30 €”. Alla lettera b) del medesimo comma I è previsto che “a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato
pagina 12 di 17 un importo di 55,24 € per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
L'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il coefficiente moltiplicatore corrispondente al grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato.
2.1.1 Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 7% e l'età all'epoca del sinistro - anni 47 - il danno da postumi stabilizzati sofferto dal medesimo deve essere liquidato in € 10.268,26.
Quanto invece all'inabilità temporanea, il danno va liquidato in complessivi € 1.864,35.
2.1.2 Non si ritiene doversi operare alcuna maggiorazione per danno non patrimoniale ulteriore non potendosi presumere in assenza di specifiche allegazioni.
Sul punto vale rilevare che, circa la personalizzazione del danno, recentemente la Cassazione, con la ordinanza n. 7513/2018 (c.d. “decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale
aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di Cassazione sul punto così conclude:
pagina 13 di 17 “6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d.
“sentenze AN Ma. 2019”), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n. 25164/2020.
Ciò posto in via generale, occorre evidenziare, quanto al c.d. danno biologico/dinamico-reazionale, che il c.t.u. ha ritenuto sussistenti postumi permanenti di invalidità (ormai stabilizzatesi) nella misura del 7% (crf.
Perizia medico-legale depositata in atti).
Sul punto vale ribadire come il danno in questione vada a ricomprendere non soltanto la lesione della mera integrità fisica, ma ricomprenda tutte le conseguenze dinamico relazionali derivanti da tale invalidità, salvo pagina 14 di 17 possibilità di personalizzazione qualora vi siano conseguenze abnormi rispetto a quelle che un qualsiasi altro soggetto avrebbe subìto, ivi inclusa la sofferenza soggettiva. Circostanze neppure allegate da parte attrice.
Alla luce di tali coordinate, si ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u..
2.1.3 Infine, quanto alle spese mediche, più correttamente qualificabili come danno patrimoniale trattandosi di rimborso di una spesa sostenuta, devesi evidenziare come il c.t.u. abbia ritenuto le medesime adeguate, congrue e pertinenti nella misura di euro 850,41.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, i danni risarcibili ammontano ad euro 6.541,51, ossia la metà di tutte le voci sopra riportate, in virtù della pari responsabilità sopra indicata.
2.1.4 Al fine del calcolo del quantum risarcibile, si ricorda che, per il sinistro in oggetto, parte attrice ha già ricevuto a titolo di acconto dall'assicurazione la somma di euro 6.600,00 (oltre ad euro 3.000,00 CP_1
per il danno patrimoniale relativo al mezzo, il cui risaricmento non è stato richiesto nella presente sede).
Dunque, la somma astrattamente dovuta per il danno non patrimoniale (non le spese mediche) pari ad euro
6.116,30, liquidata alla data attuale, deve essere devalutata al momento del sinistro e sulla stessa devono essere calcolati gli interessi dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1
c.c.. Gli interessi moratori vanno calcolati, dunque, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno
(conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 1712/95) fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo (la somma di euro
6.116,30 in quanto liquidata a valori attuali andrà pertanto devalutata alla data del 12/09/2021 e successivamente rivalutata alla data dell'acconto ricevuto anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali).
Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, devalutato alla data del sinistro 12/09/2021 ammonta ad euro
5.263,60. Gli interessi, calcolati dal 12/09/2021 al 27/04/2022 (data dell'acconto ricevuto dalla CP_1
pagina 15 di 17 sulla somma anno per anno rivalutata, sono pari ad euro 38,37 oltre rivalutazione e la somma CP_1
complessivamente dovuta ammonta ad euro 5.549,09.
Alla luce dei suddetti calcoli, risulta che la somma di euro 6.600,00 fosse ampiamente sufficiente a coprire il risarcimento del danno non patrimoniale subito nonché la quota di spese mediche rimborsabili (425,20 euro) spettanti all'attore, il quale non ha diritto ad agire nella presente sede per ottenere somme maggiori.
3. Sul danno patrimoniale
Quanto ai danni patrimoniali, oltre alle spese mediche di cui si è detto e che sono state atecnicamente riconsiderate nel paragrafo superiore, parte attrice ha chiesto il risarcimento della somma di euro 8.000,00 poiché “l'odierno attore a causa di siffatto incidente ha avuto un lungo e travagliato periodo ove si è dovuto forzatamente sottoporre a visite, controlli e cure mediche, così come da documentazione che si allega agli atti. Tutto ciò ha determinato uno sconvolgimento della sua vita quotidiana nonché una notevole perdita economica;
sotto il profilo del lucro cessante il danno subito ha causato dei notevoli problemi di vita sociale, stante l'impossibilità a poter muovere correttamente le articolazioni interessate con conseguente enorme difficoltà a poter lavorare, l'impossibilità a svolgere regolarmente le attività quotidiane, normalmente svolte. Oltretutto i dolori consequenziali hanno causato notevoli difficoltà di concentrazione nonché un aumento di stress in capo all'odierno attore”.
Ebbene, appare chiaro come i presunti danni in questione rientrino all'interno dell'asserito danno dinamico-relazione e biologico di cui sopra si è detto, di natura chiaramente non patrimoniale e già liquidato nel par. 2.
L'unico danno che potrebbe astrattamente considerarsi patrimoniale è quello inerente alla perdita di capacità lavorativa;
tuttavia, non è stato nemmeno allegato quale fosse la professione del e in Parte_1
che modo le suesposte lesioni avrebbero impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente diminuzione dei ricavi (o dello stipendio). Peraltro, lo stesso c.t.u. ha rilevato che la misura del 7% di invalidità era comprensiva “del danno alla capacità lavorativa generica”, mentre i “postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica”.
Anche tale voce di danno è rimasta, pertanto, priva di adeguata allegazione e comunque di prova.
pagina 16 di 17
4. Sulle spese processuali
Alla luce del complessivo esito del giudizio e del rigetto della domanda, le spese di lite (ivi incluse quelle di c.t.u.) sono poste a carico di parte attrice, liquidandole ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da determinarsi sulla base del disputatum) tenuto conto della durata del giudizio e della semplicità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite da Parte_3 Controparte_1
liquidarsi in euro 3.809,00 per compensi (851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva,
903,00 per fase istruttoria e 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%.
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Pone le spese di c.t.u., come in atti liquidate, definitivamente a carico di parte attrice.
Spoleto 22/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 1538/2022 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 22 aprile 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per 'avv. NICOTRA Parte_1 Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. l'avv. Controparte_1
GHINELLI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Federica Parrinello
L'avv. Nicotra si riporta alla propria nota conclusiva del 26/11/2024, con richiesta di accoglimento delle conclusioni ivi formulate. L'avv. Parrinello si riporta alle note conclusive autorizzate, contestando le conclusioni avversarie.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 17 Riaperto il verbale alle ore 13.20, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica, nella persona del giudice Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1538/2022 r.g.
TRA
(C.F , elettivamente domiciliato in Perugia Strada Parte_1 C.F._1
Perugia AN Marco 87/A presso lo studio dell'Avv. Simone Nicotra ( ) dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
e
in persona del legale rappresentante protempore (P. IVA ) e ai fini del Controparte_1 P.IVA_1
presente giudizio elettivamente domiciliata in Perugia (PG), Via Volte della Pace n. 9, presso e nello studio legale dell'Avv. Nicola Ghinelli (CF. , che la difende ed assiste, giusta procura CodiceFiscale_3
generali alle liti;
nonché
contumace; CP_2
CONVENUTI
pagina 2 di 17 CONCLUSIONI
Come da verbale odierno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 13/07/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa assicuratrice dell'autoveicolo targato DZ184XP, , in qualità di
[...] CP_2
proprietario e conducente del suddetto veicolo, per ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 12/09/2019.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- il giorno 12/09/2019, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, veniva speronato dal veicolo condotto da , riportando gravi lesioni fisiche;
CP_2
- nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha precisato che, mentre si trovava a percorrere via Donato
Bramante in Foligno, trovava dopo una curva il sig. che stava ripartendo e facendo CP_2
inversione di marcia, e pertanto, nonostante provasse a frenare, non poteva evitare la collisione con tale mezzo;
- a causa del sinistro subiva lesioni fisiche, per un danno non patrimoniale quantificato in euro 43.857,50, oltre danni patrimoniali per 8.000,00 euro;
- chiesto il risarcimento dei danni subiti alla lo stesso riceveva dapprima la somma di Controparte_1
euro 3.000,00, quale risarcimento del danno patrimoniale, e poi la somma di euro 6.600,00, quale risaricmento del danno non patrimoniale, che accettava solo quale acconto.
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione CP_2
del sinistro e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito al sinistro.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda attorea ed evidenziando che: Controparte_1
- l'attore non aveva fornito la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità esclusiva del CP_2
pagina 3 di 17 - il quantum dei presunti danni allegati dall'attore è in ogni caso eccessivo e fondato su documentazione di parte priva di idoneo valore probatorio.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto avendo l'attore ricevuto una somma più che sufficiente per coprire i danni subiti.
Ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata quindi dichiarata la contumacia. CP_2
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi richiesti dalle parti e interpello del convenuto contumace;
è stata poi espletata c.t.u. medico-legale.
Questo giudice, ritenuta poi la causa matura per la decisione, ha infine fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c. l'odierna udienza, in cui le parti hanno discusso la causa come da verbale.
*****
Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice sia infondata per le ragioni di seguito illustrate.
1. Sull'an debeatur
L'attore ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
pagina 4 di 17 In diritto e in via preliminare va evidenziato che, nel caso di incidente che coinvolge un velocipede,
l'accertamento delle responsabilità avviene applicando le medesime coordinate normative previste in materia di incidenti automobilistici, ossia l'art. 2054 c.c.. Del resto, la nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice della strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”; il successivo art. 50 contiene la definizione di velocipede.
Quindi, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi (già in passato si era pronunciata al riguardo la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 12524/2000, aveva sancito l'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. anche ai ciclisti). Infatti, il Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) prescrive delle regole valide per tutti i veicoli, quindi anche per i conducenti di biciclette, che circolano sulle strade, oltre ad alcune norme specifiche per questi ultimi.
Ciò premesso, l'art. 2054 comma 1 c.c. prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Tale norma sembra imporre all'utente della strada un obbligo generale di prevenzione, in una situazione caratterizzata dalla c.d. unilateralità del rischio, in quanto onera il conducente che voglia superare la presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose dalla circolazione del proprio veicolo, della prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere non tanto nella diligenza massima, quanto nell'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada, che il giudice valuterà con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato anche l'avallo delle Sezioni Unite, si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità aggravata con conseguente correlazione tra l'obbligo risarcitorio e pagina 5 di 17 il meccanismo della c.d. presunzione di colpa (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 8620/2015). Da tale inquadramento dogmatico consegue che l'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo sorge sì in conseguenza della colpa del danneggiante ma che, contrariamente alla regola generale di cui all'art. 2043
c.c., tale elemento soggettivo è presunto.
Dal punto di vista pratico, l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante che, come detto, si presume sussistente in capo al medesimo una volta che sia stato provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Per quanto di interesse, si ricorda altresì che in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione. (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 16581 del
20/06/2019 e, più di recente, Cass. 3 febbraio 2021, sent. n. 2474).
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone invece che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Contrariamente al comma precedente, questo postula una situazione di rischio comune da circolazione stradale, qual è il caso dello scontro tra veicoli, presumendo che ognuno dei conducenti “abbia ugualmente
concorso a produrre il danno”, salvo prova liberatoria e cioè di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma fornisce, dunque, una regola per il riparto della responsabilità civile e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori in capo agli utenti della strada che siano coinvolti in un sinistro, involgendo due aspetti strettamente connessi della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte alla verificazione del fatto dannoso prodotto: si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (in questi termini, nella giurisprudenza di merito, ex multis Trib. Torre Annunziata, n. 204/2014 e, sulla applicabilità della pagina 6 di 17 presunzione di cui all' art. 2054 co. 2 c.c. anche ai ciclisti, Cass. Civ., sent. n. 12524/2000; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Lucca, n. 2226/2016).
Della presunzione in parola, è necessario precisare i due profili caratterizzanti: la natura relativa e il carattere sussidiario. Essa ammette, infatti, la prova contraria e trova applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
la funzione sussidiaria si specifica ancora nel fatto che tale presunzione opererebbe solo ove, all'esito dell'istruttoria, non risultasse possibile attribuire in giudizio le effettive responsabilità del sinistro (cfr Cass. Civ., sent. del 18 luglio 2013, n. 17568).
Il nodo problematico della questione sta dunque nel delimitare l'ambito di operatività della presunzione, in quanto risulta necessario chiarire quando in concreto trovi applicazione e quando invece essa non possa essere invocata. Ebbene, a fronte di chi afferma che la presunzione di pari responsabilità opera sempre, sino a quando non sia dimostrata la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, una posizione ermeneutica più rigorosa contesta siffatta conclusione in quanto del tutto priva di conforto normativo.
Invero, l'art. 2054 co. 2 c.c. non richiederebbe, neppure implicitamente, la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, al fine di superare la presunzione in discorso;
al contrario, la disposizione pare sottendere più verosimilmente la possibilità di dimostrare il grado delle varie responsabilità.
In questo senso, la Suprema Corte ha ritenuto che la presunzione di pari responsabilità, in ragione del suo carattere residuale, non dovrebbe operare prima che si sia tentato di verificare le colpe e le efficienze causali delle condotte dei veicoli coinvolti nel sinistro, e ciò a prescindere dalla dimostrazione o meno dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti (Cass. Civ., sent. del 23 maggio 2013, n. 12667; Cass.
Civ., sent. del 12 giugno 2012, n. 9528). Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la natura sussidiaria della presunzione in parola, la quale opererebbe soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbiano cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cfr., Cass. Civ., sez. III,
pagina 7 di 17 sent. del 12/09/2019, n. 22735; Conf., Cass. civ., sez. III, sent. del 5 dicembre 2011, n. 26004; Cass. civ., sez. III, ord. del 15 febbraio 2018, n. 3696; Cass. civ., sez. III, ord. del 4 aprile 2019, n. 9353). Nello stesso senso, per la recente giurisprudenza di merito, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti rappresenta un criterio di distribuzione della responsabilità operante proprio sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, con l'ulteriore precisazione che siffatta presunzione potrebbe essere superata dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso.
Rispetto a tale ultimo profilo, deve tuttavia rilevarsi che l'accertamento di responsabilità di uno dei conducenti non determina l'automatico superamento della presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario che il Giudice accerti, in pari tempo, se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cfr., Cass. Civ., sent. n. 23431/2014). Ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di accertamento della intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza, il Giudice non è dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cfr., Cass. civile, sez. III, sent. del
15/02/2018, n. 3696). Ciò in quanto, la natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., più volte richiamata, impone un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie con l'obiettivo di giungere a un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
1.1 Tanto premesso in diritto ed applicate le predette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, reputa il Tribunale che la documentazione versata in atti e l'istruttoria svolta non siano esaustive e sufficienti a pagina 8 di 17 ricostruire la dinamica dell'incidente, gradare le responsabilità dei soggetti coinvolti ed individuare il comportamento colposo generatore del sinistro nel senso di seguito illustrato.
Nel caso di specie la materiale verificazione del sinistro non è contestata;
ciò che risulta constata è la dinamica dello stesso.
Invero, sul punto, l'attore nel proprio atto introduttivo non fornisce indicazione alcuna, limitandosi genericamente a riferire di essere stato “speronato” dal veicolo antagonista, non riferendo né il luogo, né la dinamica di tale presunto speronamento, né l'orario.
Solamente con la seconda memoria istruttoria, peraltro in epoca successiva al decorso delle preclusioni assertive, parte attrice allega un quadro più chiaro, ma per certi versi contraddittorio, della dinamica del sinistro;
infatti, si legge “Nella giornata del 12/09/2021 intorno alle 10:30 l'odierno attore mentre percorreva a bordo della propria bicicletta da corsa via Donato Bramante in Foligno in direzione da sx verso dx, giunto all'uscita della curva formata dalla recinzione della casa adiacente, nel punto preciso contraddistinto dal segnaposto, trovava il veicolo Ford
DZ184XP condotto dal Sig. che ripartiva facendo inversione di marcia proprio subito dopo la curva, andando a Parte_2
sbarrare completamente la carreggiata. In considerazione della repentinità dell'evento e dell'assoluta imprevedibilità, essendo il luogo dell'impatto in curva, nonostante il sig. adoperasse tutte le cautele e gli accorgimenti del caso, vedendo Parte_1
l'ostruzione del veicolo andava ad azionare la leva del freno con estrema forza, non potendo in alcun modo evitare l'impatto con la ruota della bici sulla ruota della vettura, finendo sbalzato per terra di fianco alla vettura”.
Ebbene, in primo luogo tale dinamica pare contrastare con l'originaria allegazione per la quale l'autovettura del lo avrebbe “speronato”, che da un punto di vista letterale rappresenta l'azione di colpire con la CP_2
parte anteriore del veicolo il fianco del veicolo antagonista;
viceversa, dalla descrizione più dettagliata di cui alla seconda memoria parrebbe che il veicolo avrebbe sbarrato integramente la carreggiata, cosicché sarebbe stato il ciclista a colpire, sul fianco, l'autovettura ormai di traverso e nell'atto di compiere una manovra di inversione di marcia.
In secondo luogo, la dinamica suddetta non è riscontrata nell'istruttoria svolta:
pagina 9 di 17 - l'unico testimone sentito è stato , liquidatore danni della società convenuta che si è Testimone_1
occupato del sinistro in questione, il quale ha riferito “non ho avuto modo di ricostruire la dinamica del sinistro, almeno tecnicamente;
ho appreso la dinamica solo dalla denuncia dell'assicurato”, non potendo riferire sulla stessa e non avendo riferito, in quanto inammissibili, sulla parte dei capitoli che chiedevano se lo stesso “avesse riscontrato l'integrale addebito di responsabilità in capo al vostro assicurato”, trattandosi di valutazione di natura giuridica non demandabile al teste;
- l'interrogatorio formale del non pare neppure decisivo, in primo luogo perché non coincidente CP_2
con la ricostruzione attorea (non riferisce di presunte manovre di inversione di marcia ma solo di aver parcheggiato sulla destra della carreggiata con il muso dell'autovettura che sporgeva di circa un metro) e, in secondo luogo, considerato che tali dichiarazioni non hanno valore confessorio nei confronti dell'altro convenuto, dovendo essere liberamente valutate dal Tribunale sulla base degli altri riscontri che, nel caso in questione, non vi sono;
- nemmeno sufficiente pare il mero fatto che la trattativa stragiudiziale (come confermato dal teste con l'istituto assicurativo era stata istaurata con presupposto la responsabilità esclusiva del Tes_1 CP_2
come è noto, tale circostanza non costituisce in alcun modo una confessione stragiudiziale, lasciando inalterato l'obbligo per il Tribunale di valutare gli atti di causa (nell'ambito dei quali la convenuta costituita ha contestato la dinamica – invero neppure allegata – ed eccepito il difetto di prova della stessa) e le circostanze rilevanti al fine di valutare le rispettive responsabilità;
- non è stata prodotta documentazione fotografica relativa ai luoghi e ai mezzi coinvolti, né risultano effettuati rilievi da parte delle autorità di pubblica sicurezza, non chiamate, con conseguente impossibilità di verificare la compatibilità dei danneggiamenti con la dinamica riferita.
Alla luce di tale quadro probatorio, complessivamente considerato, non è possibile affermare che parte attrice abbia fornito un riscontro dimostrativo idoneo a fornire prova della dinamica del sinistro, non potendosi escludere neppure una condotta colposa del ciclista medesimo e dovendosi applicare, dunque, la pagina 10 di 17 presunzione residuale di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli, con diritto al risarcimento proporzionato alla quota di responsabilità, quindi al 50%.
2. Sul quantum debeatur
2.1. Sul danno non patrimoniale
Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che nel caso di specie sono risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute.
Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003). La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del 2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di
AN NO (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva
di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono pagina 11 di 17 prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Va dunque risarcita innanzitutto la riduzione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
Nel caso di specie, infatti, alla luce dell'espletata c.t.u. medica è stata accertata l'esistenza di lesioni all'integrità fisica del Il c.t.u. ha infatti riscontrato che all'esito del sinistro in questione lo Parte_1
stesso ha riportato “abrasioni multiple, trauma contusivo ginocchio destro, mano destra, polso destro e spalla destra in soggetto destrimane”. Le lesioni, infatti, risultavano per il c.t.u corrispondenti e adeguate alla dinamica del sinistro e le stesse hanno comportato “di 70 (settanta) giorni complessivi, di cui: 20 (venti) giorni di Inabilità
Temporanea Parziale al 75%; 25 (venticinque) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%; 25 (venticinque) giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%. Le lesioni sopra descritte sono guarite con postumi permanenti invalidanti costituiti da: Esiti di trauma spalla destra in soggetto destrimane con evidenza radiologica di lesione del sottospinoso, tendinopatia post-traumatica e lussazione I gradi acromion-claveare; Esiti di trauma contusivo gomito destro con esito cicatriziale iperestesico;
Esiti minori di trauma contusivo polso destro. I postumi sopra descritti sono valutabili nella misura del 7% (sette per cento) come danno biologico, comprensivo del danno alla capacità lavorativa generica e alla vita di relazione.
Tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica”.
Per la liquidazione del danno biologico suddetto, trattandosi di lesioni micro-permanenti derivanti da sinistro stradale, occorre fare riferimento alla tabella di cui all'art. 139, comma VI, d. lgs 209/2005.
Il citato articolo, come aggiornato con D.M. del 16/07/2024 – GU Serie Generale n. 173 del 25/07/2024,
infatti, al comma I lett. a) stabilisce che “a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a
947,30 €”. Alla lettera b) del medesimo comma I è previsto che “a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato
pagina 12 di 17 un importo di 55,24 € per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
L'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il coefficiente moltiplicatore corrispondente al grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato.
2.1.1 Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 7% e l'età all'epoca del sinistro - anni 47 - il danno da postumi stabilizzati sofferto dal medesimo deve essere liquidato in € 10.268,26.
Quanto invece all'inabilità temporanea, il danno va liquidato in complessivi € 1.864,35.
2.1.2 Non si ritiene doversi operare alcuna maggiorazione per danno non patrimoniale ulteriore non potendosi presumere in assenza di specifiche allegazioni.
Sul punto vale rilevare che, circa la personalizzazione del danno, recentemente la Cassazione, con la ordinanza n. 7513/2018 (c.d. “decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale
aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di Cassazione sul punto così conclude:
pagina 13 di 17 “6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d.
“sentenze AN Ma. 2019”), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n. 25164/2020.
Ciò posto in via generale, occorre evidenziare, quanto al c.d. danno biologico/dinamico-reazionale, che il c.t.u. ha ritenuto sussistenti postumi permanenti di invalidità (ormai stabilizzatesi) nella misura del 7% (crf.
Perizia medico-legale depositata in atti).
Sul punto vale ribadire come il danno in questione vada a ricomprendere non soltanto la lesione della mera integrità fisica, ma ricomprenda tutte le conseguenze dinamico relazionali derivanti da tale invalidità, salvo pagina 14 di 17 possibilità di personalizzazione qualora vi siano conseguenze abnormi rispetto a quelle che un qualsiasi altro soggetto avrebbe subìto, ivi inclusa la sofferenza soggettiva. Circostanze neppure allegate da parte attrice.
Alla luce di tali coordinate, si ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u..
2.1.3 Infine, quanto alle spese mediche, più correttamente qualificabili come danno patrimoniale trattandosi di rimborso di una spesa sostenuta, devesi evidenziare come il c.t.u. abbia ritenuto le medesime adeguate, congrue e pertinenti nella misura di euro 850,41.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, i danni risarcibili ammontano ad euro 6.541,51, ossia la metà di tutte le voci sopra riportate, in virtù della pari responsabilità sopra indicata.
2.1.4 Al fine del calcolo del quantum risarcibile, si ricorda che, per il sinistro in oggetto, parte attrice ha già ricevuto a titolo di acconto dall'assicurazione la somma di euro 6.600,00 (oltre ad euro 3.000,00 CP_1
per il danno patrimoniale relativo al mezzo, il cui risaricmento non è stato richiesto nella presente sede).
Dunque, la somma astrattamente dovuta per il danno non patrimoniale (non le spese mediche) pari ad euro
6.116,30, liquidata alla data attuale, deve essere devalutata al momento del sinistro e sulla stessa devono essere calcolati gli interessi dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1
c.c.. Gli interessi moratori vanno calcolati, dunque, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno
(conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 1712/95) fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo (la somma di euro
6.116,30 in quanto liquidata a valori attuali andrà pertanto devalutata alla data del 12/09/2021 e successivamente rivalutata alla data dell'acconto ricevuto anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali).
Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, devalutato alla data del sinistro 12/09/2021 ammonta ad euro
5.263,60. Gli interessi, calcolati dal 12/09/2021 al 27/04/2022 (data dell'acconto ricevuto dalla CP_1
pagina 15 di 17 sulla somma anno per anno rivalutata, sono pari ad euro 38,37 oltre rivalutazione e la somma CP_1
complessivamente dovuta ammonta ad euro 5.549,09.
Alla luce dei suddetti calcoli, risulta che la somma di euro 6.600,00 fosse ampiamente sufficiente a coprire il risarcimento del danno non patrimoniale subito nonché la quota di spese mediche rimborsabili (425,20 euro) spettanti all'attore, il quale non ha diritto ad agire nella presente sede per ottenere somme maggiori.
3. Sul danno patrimoniale
Quanto ai danni patrimoniali, oltre alle spese mediche di cui si è detto e che sono state atecnicamente riconsiderate nel paragrafo superiore, parte attrice ha chiesto il risarcimento della somma di euro 8.000,00 poiché “l'odierno attore a causa di siffatto incidente ha avuto un lungo e travagliato periodo ove si è dovuto forzatamente sottoporre a visite, controlli e cure mediche, così come da documentazione che si allega agli atti. Tutto ciò ha determinato uno sconvolgimento della sua vita quotidiana nonché una notevole perdita economica;
sotto il profilo del lucro cessante il danno subito ha causato dei notevoli problemi di vita sociale, stante l'impossibilità a poter muovere correttamente le articolazioni interessate con conseguente enorme difficoltà a poter lavorare, l'impossibilità a svolgere regolarmente le attività quotidiane, normalmente svolte. Oltretutto i dolori consequenziali hanno causato notevoli difficoltà di concentrazione nonché un aumento di stress in capo all'odierno attore”.
Ebbene, appare chiaro come i presunti danni in questione rientrino all'interno dell'asserito danno dinamico-relazione e biologico di cui sopra si è detto, di natura chiaramente non patrimoniale e già liquidato nel par. 2.
L'unico danno che potrebbe astrattamente considerarsi patrimoniale è quello inerente alla perdita di capacità lavorativa;
tuttavia, non è stato nemmeno allegato quale fosse la professione del e in Parte_1
che modo le suesposte lesioni avrebbero impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente diminuzione dei ricavi (o dello stipendio). Peraltro, lo stesso c.t.u. ha rilevato che la misura del 7% di invalidità era comprensiva “del danno alla capacità lavorativa generica”, mentre i “postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica”.
Anche tale voce di danno è rimasta, pertanto, priva di adeguata allegazione e comunque di prova.
pagina 16 di 17
4. Sulle spese processuali
Alla luce del complessivo esito del giudizio e del rigetto della domanda, le spese di lite (ivi incluse quelle di c.t.u.) sono poste a carico di parte attrice, liquidandole ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da determinarsi sulla base del disputatum) tenuto conto della durata del giudizio e della semplicità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite da Parte_3 Controparte_1
liquidarsi in euro 3.809,00 per compensi (851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva,
903,00 per fase istruttoria e 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%.
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Pone le spese di c.t.u., come in atti liquidate, definitivamente a carico di parte attrice.
Spoleto 22/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
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