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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 9 gennaio 2025)
R.G. 6924/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6924 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:
C.F. Parte_1
, in persona degli amministratori e legali rappresentanti in P.IVA_1
carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Carlo Fanari che lo rappresenta e difende giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attore opponente-
CONTRO
, P.I. corrente in Nuoro in via Straullu n°35, CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante e amministratore unico in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pisenti giusta procura resa a margine del ricorso per ingiunzione;
-convenuta opposta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione – Inadempimento contrattuale
– Pagamento corrispettivo – Opposizione a decreto ingiuntivo. tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte: A) respingere la domanda di controparte, perché infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n°1049/2015 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi esposti in narrativa, mandando assolto il Condominio opponente da qualsivoglia pretesa. In ogni caso, ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
B) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere provato un eventuale credito della parte opposta, revocare comunque il decreto ingiuntivo n°1049/2015 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi di cui in premessa, dichiarando l'estinzione del diritto di credito sui consumi idrici relativi agli anni 2007, 2008 e sino al mese di dicembre 2009; C) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse dell'opposta “In via principale: a) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, per i motivi di cui in espositiva;
b) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1 confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore e indicata nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di un importo non inferiore ad € 14.078,19 così determinato al netto dell'importo riconosciuto come prescritto, oltre gli interessi come richiesti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.3.2015, ha chiesto che fosse ingiunto al CP_1
Condominio Via Paganini n°43/49 in Quartu S. Elena il pagamento della somma di €17.753,19, a titolo di corrispettivo per fornitura idrica.
Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.1049/2015 per l'importo azionato, oltre interessi e spese della procedura.
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione, allegando che:
- l'impianto idrico dello stabile condominiale era stato concepito fin dall'inizio con l'installazione di contatori presso le singole utenze;
- fino al 1° semestre dell'anno 2006, il precedente gestore (
[...]
aveva sempre rilevato i consumi idrici sui Controparte_2
singoli contatori;
- a seguito del subentro di il nuovo gestore aveva CP_1
chiesto – con fattura n. D02X03957 – il pagamento dei consumi effettivi eccedenti la sommatoria dei consumi rilevati sui singoli contatori, così dimostrando di essere a conoscenza dell'intestazione al Condominio dei soli servizi condominiali;
- non sussisteva, invece, alcun rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura idrica cumulativa: invero, le stesse fatture allegate al ricorso monitorio riportavano dati contrattuali sconosciuti all'opponente;
- le fatture, idonea prova del credito nel procedimento di ingiunzione, non conservano lo stesso valore nel successivo giudizio di merito;
- il gestore sarebbe stato, a sua volta, inadempiente rispetto all'obbligo di fatturazione e lettura periodica secondo consumi effettivi;
- il credito era parzialmente prescritto in quanto, con riferimento ai consumi per gli anni 2007, 2008 e fino a dicembre 2009, alla data della diffida, ricevuta solo in data 11.12.2014, era trascorso il termine di prescrizione quinquennale.
Ha concluso per la revoca del decreto, come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge gestore unico del Servizio Idrico per la Regione CP_1
Sardegna, allegando che:
- contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, sussisteva presso il Condominio un unico contatore c.d. Master al quale erano collegati i singoli contatori divisionali e che registrava i consumi
3 dell'intero Condominio;
- i singoli contatori divisionali avevano il solo scopo di imputare i relativi consumi a ciascun condomino nei rapporti interni;
- le fatture prodotte dal gestore costituiscono idonea prova del credito in quanto recano analiticamente i consumi effettivi, i metri cubi consumati e tutti gli altri elementi utili a individuare la prestazione richiesta per ciascun periodo di riferimento;
- la pretesa è fondata sull'estratto delle scritture contabili del gestore attestata dal Direttore Generale della società, a ulteriore conferma dell'idoneità delle prove portate a fondamento della pretesa in fase monitoria;
- è incontestato che il gestore abbia sempre fornito l'acqua regolarmente, mentre il non ha ottemperato alle Parte_1
prescrizioni di cui al R.S.I.I., ossia alla verifica periodica del proprio contatore per individuare anomalie o consumi eccessivi di acqua e alla tenuta sotto controllo dei propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura;
- quanto alla prescrizione, il termine quinquennale è stato interrotto dalla notifica della fattura n°2013027371 del 31/12/2013, da intendersi come invito ad adempiere l'obbligazione di pagamento.
Ha concluso per la conferma del decreto e per la concessione della provvisoria esecutività.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 13 agosto 2021, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis cpc: “a. annullamento “in autotutela” delle due fatture per cui è causa;
b. ricalcolo dei consumi per il periodo 26.09.2009 – 31.12.2011, per ogni singola unità immobiliare presente
nel Condominio, utilizzando i consumi registrati dai singoli contatori
autonomi (ove disponibili) ovvero secondo il consumo medio annuo per
singola famiglia (che i condomini avranno cura di trasmettere e documentare
al gestore); c. le parti rinunciano ad ogni avversa pretesa che si fondi sui titoli oggetto di causa (con conseguente revoca del D.I. oggetto di opposizione). d. rimborso ad opera della opposta delle spese di lite che si quantificano in €
4 145,00 per spese e € 3500,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali”.
All'udienza successiva la difesa di parte opponente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa. Sono stati disposti diversi rinvii di udienza per consentire alla parte opposta di valutare l'opportunità di accettare la proposta.
All'udienza del 12 settembre 2024, dato atto di non essere ancora giunte a un accordo, le parti hanno chiesto che la causa fosse tenuta a decisione.
___
Preliminarmente, va rilevato che, con prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., parte opposta ha riconosciuto la prescrizione del credito limitatamente ai consumi per il periodo dal 14/06/2007 al 31/12/2008 di cui alla fattura n° 2013027371, così rimodulando la propria pretesa nei limiti di
€14.078,19.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, secondo quanto segue.
È incontestato che il gestore odierno opposto abbia provveduto alla fornitura idrica per le utenze presenti presso lo stabile del Parte_1
opponente.
Del pari, è incontestato che presso il medesimo stabile fossero presenti più contatori divisionali che registravano le letture da imputare a ogni singola unità abitativa.
Inoltre, è provato per tabulas che le fatture oggi in contestazione n.
2013027371 del 31.12.2013 e n. 201402811584 del 18/04/2014 (v. doc. A1
e A2 – fascicolo monitorio) siano state emesse per consumi rilevati dal contatore “Master” Matricola n.31104572684/04FE008808, intestato al
Condominio.
L'opponente ha contestato l'esistenza di un contratto con il gestore per una fornitura cumulativa nei confronti dell'intero Condominio e ha eccepito la sussistenza di più contatori divisionali che rilevavano, con imputazione alle singole unità, i consumi effettuati presso le singole utenze intestate ai condomini.
Sul punto, si è limitata a eccepire la sussistenza di un unico CP_1
contatore c.d. Master che avrebbe rilevato i consumi complessivi in quanto
5 collegato ai contatori divisionali, così giustificando l'emissione delle fatture per consumi cumulativi.
E tuttavia non può che rilevarsi da un lato che il gestore non ha introdotto in giudizio idonea prova dell'esistenza di un contratto stipulato col
Condominio e avente a oggetto tale tipo di fornitura.
Dall'altro, che nella fattura n. D02X03957 del 1.6.2007 (doc. 2 – citazione) trasmessa dallo stesso gestore è specificato che «la fattura è riferita ai consumi eccedenti la sommatoria dei consumi rilevati dai contatori divisionali, oggetto di singole fatturazioni».
In difetto di diversa evidenza, è allora condivisibile la contestazione mossa dall'opponente secondo cui sono addebitabili al Condominio i soli consumi per i servizi condominiali, ottenuti detraendo dalle letture effettuate dal contatore Master la sommatoria dei consumi rilevati dai contatori divisionali.
In altri termini, deve concludersi che il Gestore avrebbe dovuto fatturare nei confronti del Condominio le sole somme, pur registrate dal contatore
Master, eccedenti la sommatoria dei consumi rilevati presso le singole utenze.
Tuttavia, in assenza di nuovi ricalcoli per i consumi dal 26.9.2009 al
31.12.2011 – come già prospettato da Giudice con Ordinanza del 13.8.2021
– appare impossibile rideterminare l'effettiva portata del credito.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in assenza di prova del quantum della pretesa, non può essere posta alcuna somma a carico del Parte_1
___
L'ingiustificata condotta processuale di parte opposta induce a pronunciare condanna, nei confronti del Gestore, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. considerati:
1) l'intempestivo esame della proposta conciliativa – cui parte opponente ha, da subito, aderito – formulata dal Giudice con
Ordinanza del 13.08.2021;
2) la sensibile dilatazione dei tempi processuali (oltre due anni) a
6 fronte della richiesta, da parte del gestore, di numerosi rinvii utili a raccogliere i propri intendimenti, peraltro mai pervenuti nel corso del giudizio, sulla proposta di cui all'ordinanza citata;
3) l'avvio della procedura monitoria per importi che la stessa parte ha, nel corso del giudizio, riconosciuto come parzialmente prescritti.
La somma dovuta all'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c. è liquidata in dispositivo, secondo equità, nella misura di ½ delle spese processuali.
___
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri indicati nelle Tabelle di cui al D.M.
147/2022, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00 per tutte le fasi del procedimento e con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1049/2015;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, nei CP_1 confronti dell'opponente, della somma equitativamente determinata in €2.550,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere all'opponente CP_1 le spese della lite, che liquida in €156,48 per spese, €5.100,00 per compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
7
R.G. 6924/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6924 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:
C.F. Parte_1
, in persona degli amministratori e legali rappresentanti in P.IVA_1
carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Carlo Fanari che lo rappresenta e difende giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attore opponente-
CONTRO
, P.I. corrente in Nuoro in via Straullu n°35, CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante e amministratore unico in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pisenti giusta procura resa a margine del ricorso per ingiunzione;
-convenuta opposta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione – Inadempimento contrattuale
– Pagamento corrispettivo – Opposizione a decreto ingiuntivo. tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle considerazioni sopra esposte: A) respingere la domanda di controparte, perché infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n°1049/2015 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi esposti in narrativa, mandando assolto il Condominio opponente da qualsivoglia pretesa. In ogni caso, ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
B) nella denegata ipotesi in cui dovesse essere provato un eventuale credito della parte opposta, revocare comunque il decreto ingiuntivo n°1049/2015 del Tribunale Civile di Cagliari per i motivi di cui in premessa, dichiarando l'estinzione del diritto di credito sui consumi idrici relativi agli anni 2007, 2008 e sino al mese di dicembre 2009; C) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse dell'opposta “In via principale: a) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, per i motivi di cui in espositiva;
b) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1 confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore e indicata nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di un importo non inferiore ad € 14.078,19 così determinato al netto dell'importo riconosciuto come prescritto, oltre gli interessi come richiesti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.3.2015, ha chiesto che fosse ingiunto al CP_1
Condominio Via Paganini n°43/49 in Quartu S. Elena il pagamento della somma di €17.753,19, a titolo di corrispettivo per fornitura idrica.
Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n.1049/2015 per l'importo azionato, oltre interessi e spese della procedura.
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione, allegando che:
- l'impianto idrico dello stabile condominiale era stato concepito fin dall'inizio con l'installazione di contatori presso le singole utenze;
- fino al 1° semestre dell'anno 2006, il precedente gestore (
[...]
aveva sempre rilevato i consumi idrici sui Controparte_2
singoli contatori;
- a seguito del subentro di il nuovo gestore aveva CP_1
chiesto – con fattura n. D02X03957 – il pagamento dei consumi effettivi eccedenti la sommatoria dei consumi rilevati sui singoli contatori, così dimostrando di essere a conoscenza dell'intestazione al Condominio dei soli servizi condominiali;
- non sussisteva, invece, alcun rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura idrica cumulativa: invero, le stesse fatture allegate al ricorso monitorio riportavano dati contrattuali sconosciuti all'opponente;
- le fatture, idonea prova del credito nel procedimento di ingiunzione, non conservano lo stesso valore nel successivo giudizio di merito;
- il gestore sarebbe stato, a sua volta, inadempiente rispetto all'obbligo di fatturazione e lettura periodica secondo consumi effettivi;
- il credito era parzialmente prescritto in quanto, con riferimento ai consumi per gli anni 2007, 2008 e fino a dicembre 2009, alla data della diffida, ricevuta solo in data 11.12.2014, era trascorso il termine di prescrizione quinquennale.
Ha concluso per la revoca del decreto, come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge gestore unico del Servizio Idrico per la Regione CP_1
Sardegna, allegando che:
- contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, sussisteva presso il Condominio un unico contatore c.d. Master al quale erano collegati i singoli contatori divisionali e che registrava i consumi
3 dell'intero Condominio;
- i singoli contatori divisionali avevano il solo scopo di imputare i relativi consumi a ciascun condomino nei rapporti interni;
- le fatture prodotte dal gestore costituiscono idonea prova del credito in quanto recano analiticamente i consumi effettivi, i metri cubi consumati e tutti gli altri elementi utili a individuare la prestazione richiesta per ciascun periodo di riferimento;
- la pretesa è fondata sull'estratto delle scritture contabili del gestore attestata dal Direttore Generale della società, a ulteriore conferma dell'idoneità delle prove portate a fondamento della pretesa in fase monitoria;
- è incontestato che il gestore abbia sempre fornito l'acqua regolarmente, mentre il non ha ottemperato alle Parte_1
prescrizioni di cui al R.S.I.I., ossia alla verifica periodica del proprio contatore per individuare anomalie o consumi eccessivi di acqua e alla tenuta sotto controllo dei propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura;
- quanto alla prescrizione, il termine quinquennale è stato interrotto dalla notifica della fattura n°2013027371 del 31/12/2013, da intendersi come invito ad adempiere l'obbligazione di pagamento.
Ha concluso per la conferma del decreto e per la concessione della provvisoria esecutività.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 13 agosto 2021, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis cpc: “a. annullamento “in autotutela” delle due fatture per cui è causa;
b. ricalcolo dei consumi per il periodo 26.09.2009 – 31.12.2011, per ogni singola unità immobiliare presente
nel Condominio, utilizzando i consumi registrati dai singoli contatori
autonomi (ove disponibili) ovvero secondo il consumo medio annuo per
singola famiglia (che i condomini avranno cura di trasmettere e documentare
al gestore); c. le parti rinunciano ad ogni avversa pretesa che si fondi sui titoli oggetto di causa (con conseguente revoca del D.I. oggetto di opposizione). d. rimborso ad opera della opposta delle spese di lite che si quantificano in €
4 145,00 per spese e € 3500,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali”.
All'udienza successiva la difesa di parte opponente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa. Sono stati disposti diversi rinvii di udienza per consentire alla parte opposta di valutare l'opportunità di accettare la proposta.
All'udienza del 12 settembre 2024, dato atto di non essere ancora giunte a un accordo, le parti hanno chiesto che la causa fosse tenuta a decisione.
___
Preliminarmente, va rilevato che, con prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., parte opposta ha riconosciuto la prescrizione del credito limitatamente ai consumi per il periodo dal 14/06/2007 al 31/12/2008 di cui alla fattura n° 2013027371, così rimodulando la propria pretesa nei limiti di
€14.078,19.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, secondo quanto segue.
È incontestato che il gestore odierno opposto abbia provveduto alla fornitura idrica per le utenze presenti presso lo stabile del Parte_1
opponente.
Del pari, è incontestato che presso il medesimo stabile fossero presenti più contatori divisionali che registravano le letture da imputare a ogni singola unità abitativa.
Inoltre, è provato per tabulas che le fatture oggi in contestazione n.
2013027371 del 31.12.2013 e n. 201402811584 del 18/04/2014 (v. doc. A1
e A2 – fascicolo monitorio) siano state emesse per consumi rilevati dal contatore “Master” Matricola n.31104572684/04FE008808, intestato al
Condominio.
L'opponente ha contestato l'esistenza di un contratto con il gestore per una fornitura cumulativa nei confronti dell'intero Condominio e ha eccepito la sussistenza di più contatori divisionali che rilevavano, con imputazione alle singole unità, i consumi effettuati presso le singole utenze intestate ai condomini.
Sul punto, si è limitata a eccepire la sussistenza di un unico CP_1
contatore c.d. Master che avrebbe rilevato i consumi complessivi in quanto
5 collegato ai contatori divisionali, così giustificando l'emissione delle fatture per consumi cumulativi.
E tuttavia non può che rilevarsi da un lato che il gestore non ha introdotto in giudizio idonea prova dell'esistenza di un contratto stipulato col
Condominio e avente a oggetto tale tipo di fornitura.
Dall'altro, che nella fattura n. D02X03957 del 1.6.2007 (doc. 2 – citazione) trasmessa dallo stesso gestore è specificato che «la fattura è riferita ai consumi eccedenti la sommatoria dei consumi rilevati dai contatori divisionali, oggetto di singole fatturazioni».
In difetto di diversa evidenza, è allora condivisibile la contestazione mossa dall'opponente secondo cui sono addebitabili al Condominio i soli consumi per i servizi condominiali, ottenuti detraendo dalle letture effettuate dal contatore Master la sommatoria dei consumi rilevati dai contatori divisionali.
In altri termini, deve concludersi che il Gestore avrebbe dovuto fatturare nei confronti del Condominio le sole somme, pur registrate dal contatore
Master, eccedenti la sommatoria dei consumi rilevati presso le singole utenze.
Tuttavia, in assenza di nuovi ricalcoli per i consumi dal 26.9.2009 al
31.12.2011 – come già prospettato da Giudice con Ordinanza del 13.8.2021
– appare impossibile rideterminare l'effettiva portata del credito.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in assenza di prova del quantum della pretesa, non può essere posta alcuna somma a carico del Parte_1
___
L'ingiustificata condotta processuale di parte opposta induce a pronunciare condanna, nei confronti del Gestore, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. considerati:
1) l'intempestivo esame della proposta conciliativa – cui parte opponente ha, da subito, aderito – formulata dal Giudice con
Ordinanza del 13.08.2021;
2) la sensibile dilatazione dei tempi processuali (oltre due anni) a
6 fronte della richiesta, da parte del gestore, di numerosi rinvii utili a raccogliere i propri intendimenti, peraltro mai pervenuti nel corso del giudizio, sulla proposta di cui all'ordinanza citata;
3) l'avvio della procedura monitoria per importi che la stessa parte ha, nel corso del giudizio, riconosciuto come parzialmente prescritti.
La somma dovuta all'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c. è liquidata in dispositivo, secondo equità, nella misura di ½ delle spese processuali.
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Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri indicati nelle Tabelle di cui al D.M.
147/2022, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00 per tutte le fasi del procedimento e con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1049/2015;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, nei CP_1 confronti dell'opponente, della somma equitativamente determinata in €2.550,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere all'opponente CP_1 le spese della lite, che liquida in €156,48 per spese, €5.100,00 per compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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