TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale, nella persona del dott. Pasquale LONGARINI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 683/2024 RG avente ad oggetto ‹azione di reintegrazione nel possesso›
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 alent RA presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n.6 è eletto domicilio
-parte ricorrente- E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1 C.F._2 so il emo alla via XX Settembre n.49 è eletto domicilio
-parte resistente-
Motivi della decisione
, premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Sanremo Parte_1 a n.442, sottostante a distinto fabbricato di proprietà di CP_1
, al quale era possibile accedere sia dalla sottostante via Dante Alighi
[...] nte via Senatore E. Marsaglia, lamentato che lo sbocco del passaggio su via E. Marsaglia, senza preavviso alcuno, in data prossima al 29.05.2023, veniva chiuso con un cancello da che si rifiutava di consegnarli le chiavi dello stesso, CP_1 dedotto un e clandestino nel possesso posto in essere da CP_1
, con ricorso ex artt. 1168 cc/1703 cpc, evocava in giudizio
[...] CP_1 ntegra nel possesso del passaggio lungo la via E. Marsaglia. Si costituiva in giudizio che, eccepito il difetto di legittimazione CP_1 attiva in capo a avendo fornito la prova dell'esercizio del Parte_2 possesso di cui, o, chiedeva la reintegra atteso che il ricorrente non aveva mai avuto la libera disponibilità del passaggio né il pacifico utilizzo essendo stato il cancello ivi collocato nel 2008, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo apposto il cancello né sostituto la chiave della serratura, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale (informatori: Testimone_1
Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 CP_2
[...] Tes_5 a ienza figurata del 18.11.2025. La domanda azionata dal ricorrente va sussunta: (a) nella fattispecie di cui all' artt. 1168 Cc (azione di reintegrazione), come del resto si desume dal tenore dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate. Rimedio possessorio per eccellenza, l'azione di reintegrazione, mirando a ripristinare lo stato di fatto preesistente allo spoglio e a restituire il bene al possessore o al detentore che lo ha subito, permette di reintegrare nel possesso o nella detenzione del bene, il possessore o il detentore titolato che ne è
1 dott. Pasquale LONGARINI stato violentemente o occultamente spogliato. Pertanto, sui presupposti della privazione totale o parziale del bene/del possesso o della detenzione del bene/della limitazione del suo godimento, della violenza o clandestinità dello spoglio nonché della consapevolezza dell'autore di privare del godimento del bene il possessore o il detentore contro la sua volontà, con la finalità di recuperare il possesso o la detenzione del bene, legittimato a proporre l'azione è il possessore o detentore di beni mobili/immobili/università di mobili. L'art. 11401 Cc definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Proprietà e possesso possono o meno convergere nello stesso soggetto: per la seconda delle due posizioni è sufficiente che il possessore-non proprietario abbia la materiale disponibilità del bene (corpus possidenti) e la concreta intenzione (animus possidenti) di fruirne come titolare di un diritto reale di godimento minore o appunto come proprietario, per ricevere piena tutela dall'ordinamento nei confronti di chiunque minacci o turbi il suo potere. La ragione in genere di ogni protezione giuridica sta nella prevalenza che si attribuisce alla relazione tra soggetto e cosa, nell'ambito della quale il primo esercita il potere sulla seconda in virtù di elementi che qualificano la sua posizione di privilegio rispetto ad ingerenze esterne. Concorrono dunque a configurare il possesso il potere di fatto sulla cosa e l'intenzione di utilizzarla e goderne nelle stesse forme e comportamenti tipici del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Rispetto a parte della dottrina che rileva dall'art. 1140 Cc solo per il possessore l'esigenza di un comportamento positivo e mai inattivo, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che per la conservazione del possesso non occorra la materiale continuità dell'uso o la realizzazione di continui e concreti atti di godimento perché il possesso può anche concretarsi nel non uso, soggetta proprio quella relazione di fatto a pause pure naturali e momenti di inerzia e discontinuità. È solo con l'ingerenza del terzo che diventa pertanto concreta l'insidia all'esercizio possessorio e necessaria una reazione o ripresa attiva da parte del possessore. Su un piano temporale e di durata si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio chi possiede attualmente e prova di aver posseduto anche in passato (art. 1142 Cc, possesso intermedio), così come chi possiede attualmente in virtù di un titolo, si presume possieda dalla data del titolo (art. 1143 Cc, possesso anteriore). Chi viene spogliato del possesso perde il potere di fatto sulla cosa a causa del comportamento di chi si rende responsabile nei suoi confronti di una sottrazione di cosa mobile o di un'aggressione all'esercizio del possesso altrui. La giurisprudenza ha ritenuto che possano rientrare nella casistica di spoglio tutte le modifiche che pregiudichino e impediscano il potere del possessore anche attraverso il posizionamento di recinti, cancelli, sbarramenti, lucchetti, ecc. o anche attraverso i mutamenti di destinazione e le trasformazioni di una certa importanza. In quanto alle prerogative assunte dall'attività riconosciuta come spoglio si distingue quella operata violentemente e clandestinamente da quella c.d. semplice (artt. 1168, comma 1 e 3, e 1170, comma 3), così determinata “da qualsiasi azione che produca la privazione del possesso contro la volontà anche presunta del possessore, ancorché non vi concorrano veri e propri atti di violenza materiale”. Ma lo spoglio propriamente violento si realizza “anche nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, eseguita contro la volontà anche soltanto presunta dello stesso”. Lo spoglio è violento quando è posto in essere con atti di forza, minacce o con qualunque azione che produce la privazione totale o parziale del possesso o ne impedisce l'esercizio contro la volontà del possessore p del detentore titolato (cass. n. 9381/1995). La violenza non consiste, però, necessariamente in una manifestazione di violenza materiale, essendo sufficiente un'azione contraria alla volontà del possessore o in assenza del suo consenso. Lo spoglio è clandestino quando è attuato in maniera occulta, senza atti di violenza o palesi, all'insaputa del possessore, che sia assente o si trovi in un luogo diverso rispetto a quello in cui si trova il bene, e in modo che questi, usando l'ordinaria diligenza, non se ne possa accorgere (cass. n. 11453/2000). È clandestino lo spoglio del quale il possessore o il detentore viene a conoscenza in un momento successivo, anche se esso era noto ad altri (cass. n. 3674/1999). La clandestinità non è comunque riconducibile alla mera ignoranza dello spoglio, ma all'impossibilità per l'interessato di averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza (cass. n.67/2003). Ritiene la giurisprudenza che sussista clandestinità quando il possessore, “usando l'ordinaria diligenza e avuto riguardo alle
2 dott. Pasquale LONGARINI concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato ed è stato mantenuto, si sia trovato nella impossibilità di averne conoscenza”. Il danno che deriva dallo spoglio deve avere carattere duraturo, ma non essere necessariamente permanente ed irreversibile (cass. n. 18227/2004). Se riguarda un bene immobile, come nel caso di specie, l'azione può essere esercitata anche quando il danno consiste in una mera modificazione, di per sé reversibile, al bene sottratto, come nel caso di innovazione suscettibile di rimessione in pristino (cass. n.7741/2014; cass. n. 6057/1996). All'elemento oggettivo così definito si aggiunge l'elemento soggettivo (animus spoliandi) per intendere la consapevolezza di volersi sostituire al possessore o al detentore contro la loro volontà. L'autore dello spoglio deve avere la volontà di compiere tale atto e la consapevolezza di privare il possessore del godimento del bene contro la sua volontà, espressa o presunta (cass. n. 24673/2013; cass. n. 16236/2011), non rilavando che l'autore dello spoglio sia convinto di agire secondo diritto oppure ignori di ledere il diritto altrui (cass. n. 12416/2014; cass. n. 5215/2014; cass. n.2316/2011); (b) nella fattispecie di cui all'art. 1170 Cc (azione di manutenzione), come del resto si desume dal tenore dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate. Ai sensi dell'articolo 1170, co. 1° e 2°, Cc «chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o clandestinità è cessata». L'azione di manutenzione trova la sua disciplina codicistica all'art 1170 Cc ed è esperibile da colui che si ritenga molestato nel possesso di un proprio bene immobile o di una universalità di beni mobili attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria adita di ordinare a chi ha compiuto l'azione di disturbo la sua cessazione immediata. La molestia, dunque, a differenza dello spoglio che caratterizza l'azione di reintegrazione di cui all'art 1168 c.c., incide sul godimento del bene, limitandolo o rendendolo eccessivamente gravoso. Le turbative, secondo la dottrina, possono assumere tanto la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione delle modalità del precedente esercizio operate contro la volontà del possessore, ovvero di molestie di diritto che si sostanziano nel compimento di atti giuridici. Per poter proporre l'azione di manutenzione è necessario che sussistano entrambi i seguenti presupposti: una turbativa o una molestia dell'altrui possesso;
l'intenzione dell'autore di porre in essere la turbativa o molestia (animus turbandi). L'azione può essere proposta dal possessore titolato o non titolato che può agire solo se si trova in possesso del bene da più di un anno, in modo continuo e non interrotto. La prova del possesso ultrannuale può essere fornita con qualsiasi modo, anche tramite testimoni. L'azione deve essere proposta entro un anno dalla turbativa a pena di decadenza (art. 703 Cpc). Il mancato rispetto del termine deve essere eccepito dalla controparte, non potendo essere rilevato dal giudice. Il termine decorre: _ se l'atto lesivo è unico, dal suo compimento (cass. n. 15551/2005); _ se vi sono più atti lesivi, dall'ultimo di questi quando ogni atto presenta caratteristiche proprie e può essere considerato isolatamente (cass. n. 8148/2012; cass n. 16239/2003). Tanto premesso, ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione e di manutenzione è necessario accertare il possesso, o, ai sensi dell'art. 1168, co. 2, cc, la detenzione qualificata, del soggetto spogliato/molestato al momento dello spoglio e molestia (cass. n.12790/1993: cass. n. 3055/1985; cass. n. 21803/2024): «In tema di prova, spetta, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno a all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante» (cass. n. 21803/2024; cass. n. 12395/2023; cass. n. 13485/2014; cass. n. 12362/2006). Ebbene, nei limiti della sommarietà della cognizione che caratterizza detta fase dell'azione possessoria e fermo restando la possibilità di approfondimenti istruttori
3 dott. Pasquale LONGARINI nella eventuale fase di merito, rilevando ai fini del decidere la sola situazione fattuale restando sostanzialmente preclusa ogni valutazione sugli aspetti petitori, avendo la resistente offerto la prova che il cancello collocato alla sommità della scala per consentire l'accesso agli inquilini del civico 24 di Senatore E. MARSAGLIA, dotato di serratura elettrice e citofono, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente («Senza preavviso alcuno, lo sbocco del passaggio su via Se. E. Marsaglia, in data prossima il 29.05.2023, veniva chiuso con un cancello da parte di , così intercludendo il passaggio al CP_1 ricorrente», pag. 1 del ricorso introduttivo e clusive di parte ricorrente), venne apposto nel 2008 da e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
propri . CP_5 e;
dichiarazioni rese dal teste dal teste Testimone_3 e dal teste dal teste Controparte_2 Testimone_4 tta la legitti , non essendo Testimone_1 CP_1 le né morale, del lamentato spoglio. o di contesa, installato nel 2008, è sempre stato ad uso esclusivo dei proprietari di via Senatore E. Marsaglia n.24 e dei loro aventi causa, a cui venivano consegnate le chiavi (vedi dichiarazioni e Testimone_3 Testimone_4 CP_2
).
[...] iù, nessuno degli informatori, ad esclusione del teste interessato Tes_2
dante causa del ha mai visto il ricorrente passare dal detto ca
[...] Pt_1 to, il ricorso re ia per difetto di legittimazione passiva di CP_1
sia in quanto infondato, non avendo il ricorrente offerto la prov
[...] e di possesso né dello spoglio né dell'imputabilità dell'asserito spoglio al CP_1 ne della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato a rimborsare, in fa le spese processuali per un CP_1 compenso complessivo di euro 1.278,00, li al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: a) rigetta il ri b) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giud somma complessiva di eu spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge c) visto l'art. 52 del D.Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 18.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
Il Tribunale, nella persona del dott. Pasquale LONGARINI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 683/2024 RG avente ad oggetto ‹azione di reintegrazione nel possesso›
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 alent RA presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n.6 è eletto domicilio
-parte ricorrente- E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1 C.F._2 so il emo alla via XX Settembre n.49 è eletto domicilio
-parte resistente-
Motivi della decisione
, premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Sanremo Parte_1 a n.442, sottostante a distinto fabbricato di proprietà di CP_1
, al quale era possibile accedere sia dalla sottostante via Dante Alighi
[...] nte via Senatore E. Marsaglia, lamentato che lo sbocco del passaggio su via E. Marsaglia, senza preavviso alcuno, in data prossima al 29.05.2023, veniva chiuso con un cancello da che si rifiutava di consegnarli le chiavi dello stesso, CP_1 dedotto un e clandestino nel possesso posto in essere da CP_1
, con ricorso ex artt. 1168 cc/1703 cpc, evocava in giudizio
[...] CP_1 ntegra nel possesso del passaggio lungo la via E. Marsaglia. Si costituiva in giudizio che, eccepito il difetto di legittimazione CP_1 attiva in capo a avendo fornito la prova dell'esercizio del Parte_2 possesso di cui, o, chiedeva la reintegra atteso che il ricorrente non aveva mai avuto la libera disponibilità del passaggio né il pacifico utilizzo essendo stato il cancello ivi collocato nel 2008, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo apposto il cancello né sostituto la chiave della serratura, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale (informatori: Testimone_1
Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 CP_2
[...] Tes_5 a ienza figurata del 18.11.2025. La domanda azionata dal ricorrente va sussunta: (a) nella fattispecie di cui all' artt. 1168 Cc (azione di reintegrazione), come del resto si desume dal tenore dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate. Rimedio possessorio per eccellenza, l'azione di reintegrazione, mirando a ripristinare lo stato di fatto preesistente allo spoglio e a restituire il bene al possessore o al detentore che lo ha subito, permette di reintegrare nel possesso o nella detenzione del bene, il possessore o il detentore titolato che ne è
1 dott. Pasquale LONGARINI stato violentemente o occultamente spogliato. Pertanto, sui presupposti della privazione totale o parziale del bene/del possesso o della detenzione del bene/della limitazione del suo godimento, della violenza o clandestinità dello spoglio nonché della consapevolezza dell'autore di privare del godimento del bene il possessore o il detentore contro la sua volontà, con la finalità di recuperare il possesso o la detenzione del bene, legittimato a proporre l'azione è il possessore o detentore di beni mobili/immobili/università di mobili. L'art. 11401 Cc definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Proprietà e possesso possono o meno convergere nello stesso soggetto: per la seconda delle due posizioni è sufficiente che il possessore-non proprietario abbia la materiale disponibilità del bene (corpus possidenti) e la concreta intenzione (animus possidenti) di fruirne come titolare di un diritto reale di godimento minore o appunto come proprietario, per ricevere piena tutela dall'ordinamento nei confronti di chiunque minacci o turbi il suo potere. La ragione in genere di ogni protezione giuridica sta nella prevalenza che si attribuisce alla relazione tra soggetto e cosa, nell'ambito della quale il primo esercita il potere sulla seconda in virtù di elementi che qualificano la sua posizione di privilegio rispetto ad ingerenze esterne. Concorrono dunque a configurare il possesso il potere di fatto sulla cosa e l'intenzione di utilizzarla e goderne nelle stesse forme e comportamenti tipici del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Rispetto a parte della dottrina che rileva dall'art. 1140 Cc solo per il possessore l'esigenza di un comportamento positivo e mai inattivo, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che per la conservazione del possesso non occorra la materiale continuità dell'uso o la realizzazione di continui e concreti atti di godimento perché il possesso può anche concretarsi nel non uso, soggetta proprio quella relazione di fatto a pause pure naturali e momenti di inerzia e discontinuità. È solo con l'ingerenza del terzo che diventa pertanto concreta l'insidia all'esercizio possessorio e necessaria una reazione o ripresa attiva da parte del possessore. Su un piano temporale e di durata si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio chi possiede attualmente e prova di aver posseduto anche in passato (art. 1142 Cc, possesso intermedio), così come chi possiede attualmente in virtù di un titolo, si presume possieda dalla data del titolo (art. 1143 Cc, possesso anteriore). Chi viene spogliato del possesso perde il potere di fatto sulla cosa a causa del comportamento di chi si rende responsabile nei suoi confronti di una sottrazione di cosa mobile o di un'aggressione all'esercizio del possesso altrui. La giurisprudenza ha ritenuto che possano rientrare nella casistica di spoglio tutte le modifiche che pregiudichino e impediscano il potere del possessore anche attraverso il posizionamento di recinti, cancelli, sbarramenti, lucchetti, ecc. o anche attraverso i mutamenti di destinazione e le trasformazioni di una certa importanza. In quanto alle prerogative assunte dall'attività riconosciuta come spoglio si distingue quella operata violentemente e clandestinamente da quella c.d. semplice (artt. 1168, comma 1 e 3, e 1170, comma 3), così determinata “da qualsiasi azione che produca la privazione del possesso contro la volontà anche presunta del possessore, ancorché non vi concorrano veri e propri atti di violenza materiale”. Ma lo spoglio propriamente violento si realizza “anche nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore, eseguita contro la volontà anche soltanto presunta dello stesso”. Lo spoglio è violento quando è posto in essere con atti di forza, minacce o con qualunque azione che produce la privazione totale o parziale del possesso o ne impedisce l'esercizio contro la volontà del possessore p del detentore titolato (cass. n. 9381/1995). La violenza non consiste, però, necessariamente in una manifestazione di violenza materiale, essendo sufficiente un'azione contraria alla volontà del possessore o in assenza del suo consenso. Lo spoglio è clandestino quando è attuato in maniera occulta, senza atti di violenza o palesi, all'insaputa del possessore, che sia assente o si trovi in un luogo diverso rispetto a quello in cui si trova il bene, e in modo che questi, usando l'ordinaria diligenza, non se ne possa accorgere (cass. n. 11453/2000). È clandestino lo spoglio del quale il possessore o il detentore viene a conoscenza in un momento successivo, anche se esso era noto ad altri (cass. n. 3674/1999). La clandestinità non è comunque riconducibile alla mera ignoranza dello spoglio, ma all'impossibilità per l'interessato di averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza (cass. n.67/2003). Ritiene la giurisprudenza che sussista clandestinità quando il possessore, “usando l'ordinaria diligenza e avuto riguardo alle
2 dott. Pasquale LONGARINI concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato ed è stato mantenuto, si sia trovato nella impossibilità di averne conoscenza”. Il danno che deriva dallo spoglio deve avere carattere duraturo, ma non essere necessariamente permanente ed irreversibile (cass. n. 18227/2004). Se riguarda un bene immobile, come nel caso di specie, l'azione può essere esercitata anche quando il danno consiste in una mera modificazione, di per sé reversibile, al bene sottratto, come nel caso di innovazione suscettibile di rimessione in pristino (cass. n.7741/2014; cass. n. 6057/1996). All'elemento oggettivo così definito si aggiunge l'elemento soggettivo (animus spoliandi) per intendere la consapevolezza di volersi sostituire al possessore o al detentore contro la loro volontà. L'autore dello spoglio deve avere la volontà di compiere tale atto e la consapevolezza di privare il possessore del godimento del bene contro la sua volontà, espressa o presunta (cass. n. 24673/2013; cass. n. 16236/2011), non rilavando che l'autore dello spoglio sia convinto di agire secondo diritto oppure ignori di ledere il diritto altrui (cass. n. 12416/2014; cass. n. 5215/2014; cass. n.2316/2011); (b) nella fattispecie di cui all'art. 1170 Cc (azione di manutenzione), come del resto si desume dal tenore dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate. Ai sensi dell'articolo 1170, co. 1° e 2°, Cc «chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o clandestinità è cessata». L'azione di manutenzione trova la sua disciplina codicistica all'art 1170 Cc ed è esperibile da colui che si ritenga molestato nel possesso di un proprio bene immobile o di una universalità di beni mobili attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria adita di ordinare a chi ha compiuto l'azione di disturbo la sua cessazione immediata. La molestia, dunque, a differenza dello spoglio che caratterizza l'azione di reintegrazione di cui all'art 1168 c.c., incide sul godimento del bene, limitandolo o rendendolo eccessivamente gravoso. Le turbative, secondo la dottrina, possono assumere tanto la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione delle modalità del precedente esercizio operate contro la volontà del possessore, ovvero di molestie di diritto che si sostanziano nel compimento di atti giuridici. Per poter proporre l'azione di manutenzione è necessario che sussistano entrambi i seguenti presupposti: una turbativa o una molestia dell'altrui possesso;
l'intenzione dell'autore di porre in essere la turbativa o molestia (animus turbandi). L'azione può essere proposta dal possessore titolato o non titolato che può agire solo se si trova in possesso del bene da più di un anno, in modo continuo e non interrotto. La prova del possesso ultrannuale può essere fornita con qualsiasi modo, anche tramite testimoni. L'azione deve essere proposta entro un anno dalla turbativa a pena di decadenza (art. 703 Cpc). Il mancato rispetto del termine deve essere eccepito dalla controparte, non potendo essere rilevato dal giudice. Il termine decorre: _ se l'atto lesivo è unico, dal suo compimento (cass. n. 15551/2005); _ se vi sono più atti lesivi, dall'ultimo di questi quando ogni atto presenta caratteristiche proprie e può essere considerato isolatamente (cass. n. 8148/2012; cass n. 16239/2003). Tanto premesso, ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione e di manutenzione è necessario accertare il possesso, o, ai sensi dell'art. 1168, co. 2, cc, la detenzione qualificata, del soggetto spogliato/molestato al momento dello spoglio e molestia (cass. n.12790/1993: cass. n. 3055/1985; cass. n. 21803/2024): «In tema di prova, spetta, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno a all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante» (cass. n. 21803/2024; cass. n. 12395/2023; cass. n. 13485/2014; cass. n. 12362/2006). Ebbene, nei limiti della sommarietà della cognizione che caratterizza detta fase dell'azione possessoria e fermo restando la possibilità di approfondimenti istruttori
3 dott. Pasquale LONGARINI nella eventuale fase di merito, rilevando ai fini del decidere la sola situazione fattuale restando sostanzialmente preclusa ogni valutazione sugli aspetti petitori, avendo la resistente offerto la prova che il cancello collocato alla sommità della scala per consentire l'accesso agli inquilini del civico 24 di Senatore E. MARSAGLIA, dotato di serratura elettrice e citofono, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente («Senza preavviso alcuno, lo sbocco del passaggio su via Se. E. Marsaglia, in data prossima il 29.05.2023, veniva chiuso con un cancello da parte di , così intercludendo il passaggio al CP_1 ricorrente», pag. 1 del ricorso introduttivo e clusive di parte ricorrente), venne apposto nel 2008 da e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
propri . CP_5 e;
dichiarazioni rese dal teste dal teste Testimone_3 e dal teste dal teste Controparte_2 Testimone_4 tta la legitti , non essendo Testimone_1 CP_1 le né morale, del lamentato spoglio. o di contesa, installato nel 2008, è sempre stato ad uso esclusivo dei proprietari di via Senatore E. Marsaglia n.24 e dei loro aventi causa, a cui venivano consegnate le chiavi (vedi dichiarazioni e Testimone_3 Testimone_4 CP_2
).
[...] iù, nessuno degli informatori, ad esclusione del teste interessato Tes_2
dante causa del ha mai visto il ricorrente passare dal detto ca
[...] Pt_1 to, il ricorso re ia per difetto di legittimazione passiva di CP_1
sia in quanto infondato, non avendo il ricorrente offerto la prov
[...] e di possesso né dello spoglio né dell'imputabilità dell'asserito spoglio al CP_1 ne della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato a rimborsare, in fa le spese processuali per un CP_1 compenso complessivo di euro 1.278,00, li al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: a) rigetta il ri b) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di giud somma complessiva di eu spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge c) visto l'art. 52 del D.Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 18.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI