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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.11114/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.11114/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CASSETTA PIERLUCA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il 22/05/2006. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/7/2008 e il 13/3/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 02/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivono in abitazione autonome e separate e non hanno una casa coniugale in comproprietà. I figli e continueranno a rimanere a vivere presso l'abitazione della madre. Per_1 Per_2
DISPONE l'affidamento esclusivo a favore della madre, in considerazione dal fatto che il padre risiede e lavora all'estero e pertanto non può essere presente nella gestione quotidiana in ordine alle scelte di vita in favore dei minori. Va da sé che solo la madre avrà diritto di beneficare dell'assegno unico a favore dei figli
DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento dei figli, mediante il versamento Parte_2
mensile, in favore della madre, della somma complessiva di EURO 2.000,00 al mese (di cui EURO
1.000,00 per la figlia ed EURO 1.000,00 per il figlio ), rivalutabile annualmente secondo Per_1 Per_2
gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle note coordinante, oltre al 70% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e/o universitarie, sportive e ricreative, in quanto documentate, così come previsto dal Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati.
DISPONE che Il sig. altresì verserà, quale contributo economico alla moglie, la Parte_2
somma mensile di EURO 1.000,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle note coordinante.
DA' ATTO che il sig. , previo accordo tra le parti, si farà altresì carico di qualsivoglia spesa, di Pt_2
importo superiore ad EURO 1.000,00, necessitata dalla sig.ra che sia direttamente connessa alla Pt_1
gestione della famiglia e di conseguenza dei minori. A titolo esemplificativo e non esaustivo il costo della manutenzione e/o il cambio della macchina principale necessaria al trasporto dei minori, i costi delle vacanze estive e invernali (compresi i trasporti e i pernottamenti) da sostenere per i minori ecc
DA' ATTO che quale ulteriore contributo al mantenimento in favore della moglie il sig. Pt_2
si impegna irrevocabilmente a trasferire alla sig.ra entro il 31.12.2024 la piena
[...] Parte_1 proprietà dell'immobile, intestato allo stesso (doc.5), ubicato in Torino Via Fréjus n. 72 piano terzo così censito: Foglio 1224 – Numero 403 – Sub.10 – Zona Cens. 2 – Categoria A/3 – Classe 1 - Consistenza pagina 2 di 3 4,0 Vani – Superficie Catastale Totale 63 mq, Totale escluse aree scoperte: 61 mq – Rendita EURO
454,48.
DISPONE che il padre, salvo diversi e preventivi accordi tra i coniugi, incontrerà i figli con le seguenti modalità: tre fine settimana di ogni mese, dal venerdì alle ore 20,00 sino alla domenica alle ore 17,00, con accompagnamento presso la casa materna;
i figli potranno pernottare con il padre, che nel periodo in questione, verrà ospitato dal nonno paterno sig. residente in [...], Largo Re Persona_3
Umberto n.106, che è nella disponibilità di un ampio immobile tale da permettere ai minori un adeguato e confortevole pernottamento con tutti i confort del caso;
- durante le vacanze estive, due settimane, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Giugno di ogni anno;
durante le festività natalizie, una settimana comprensiva comprendenti ad anni alterni del giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12 al 6.01);
- durante le festività Pasquali, metà periodo, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; festività, anche comprensive di Ponti, alternate con l'altro genitore;
DA' ATTO che le parti, con il presente ricorso, dichiarano di avere definito ogni aspetto patrimoniale ed economico, di qualsivoglia titolo e/o natura e/o genere e/o ragione e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa e/o genere e/o ragione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.11114/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CASSETTA PIERLUCA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il 22/05/2006. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/7/2008 e il 13/3/2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 02/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivono in abitazione autonome e separate e non hanno una casa coniugale in comproprietà. I figli e continueranno a rimanere a vivere presso l'abitazione della madre. Per_1 Per_2
DISPONE l'affidamento esclusivo a favore della madre, in considerazione dal fatto che il padre risiede e lavora all'estero e pertanto non può essere presente nella gestione quotidiana in ordine alle scelte di vita in favore dei minori. Va da sé che solo la madre avrà diritto di beneficare dell'assegno unico a favore dei figli
DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento dei figli, mediante il versamento Parte_2
mensile, in favore della madre, della somma complessiva di EURO 2.000,00 al mese (di cui EURO
1.000,00 per la figlia ed EURO 1.000,00 per il figlio ), rivalutabile annualmente secondo Per_1 Per_2
gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle note coordinante, oltre al 70% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e/o universitarie, sportive e ricreative, in quanto documentate, così come previsto dal Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati.
DISPONE che Il sig. altresì verserà, quale contributo economico alla moglie, la Parte_2
somma mensile di EURO 1.000,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle note coordinante.
DA' ATTO che il sig. , previo accordo tra le parti, si farà altresì carico di qualsivoglia spesa, di Pt_2
importo superiore ad EURO 1.000,00, necessitata dalla sig.ra che sia direttamente connessa alla Pt_1
gestione della famiglia e di conseguenza dei minori. A titolo esemplificativo e non esaustivo il costo della manutenzione e/o il cambio della macchina principale necessaria al trasporto dei minori, i costi delle vacanze estive e invernali (compresi i trasporti e i pernottamenti) da sostenere per i minori ecc
DA' ATTO che quale ulteriore contributo al mantenimento in favore della moglie il sig. Pt_2
si impegna irrevocabilmente a trasferire alla sig.ra entro il 31.12.2024 la piena
[...] Parte_1 proprietà dell'immobile, intestato allo stesso (doc.5), ubicato in Torino Via Fréjus n. 72 piano terzo così censito: Foglio 1224 – Numero 403 – Sub.10 – Zona Cens. 2 – Categoria A/3 – Classe 1 - Consistenza pagina 2 di 3 4,0 Vani – Superficie Catastale Totale 63 mq, Totale escluse aree scoperte: 61 mq – Rendita EURO
454,48.
DISPONE che il padre, salvo diversi e preventivi accordi tra i coniugi, incontrerà i figli con le seguenti modalità: tre fine settimana di ogni mese, dal venerdì alle ore 20,00 sino alla domenica alle ore 17,00, con accompagnamento presso la casa materna;
i figli potranno pernottare con il padre, che nel periodo in questione, verrà ospitato dal nonno paterno sig. residente in [...], Largo Re Persona_3
Umberto n.106, che è nella disponibilità di un ampio immobile tale da permettere ai minori un adeguato e confortevole pernottamento con tutti i confort del caso;
- durante le vacanze estive, due settimane, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 Giugno di ogni anno;
durante le festività natalizie, una settimana comprensiva comprendenti ad anni alterni del giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12 al 6.01);
- durante le festività Pasquali, metà periodo, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; festività, anche comprensive di Ponti, alternate con l'altro genitore;
DA' ATTO che le parti, con il presente ricorso, dichiarano di avere definito ogni aspetto patrimoniale ed economico, di qualsivoglia titolo e/o natura e/o genere e/o ragione e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa e/o genere e/o ragione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3