Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6815 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, vertente
TRA
, (C.F. , in proprio e Parte_1 C.F._1
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (P. Iva , P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lelio Gurrera e Maria Beatrice Miceli giusta procura in atti, attrice contro
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via De Gasperi n. 8, è domiciliato ex lege, convenuto
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Custonaci, Via Mons. Rizzo n. 18, presso lo studio dell'Avv.to Antonina Alonzo, giusta procura in atti, convenuta
e nei confronti di
Controparte_3
,
[...] [...]
Controparte_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_6
[...] convenuti contumaci
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del
18.11.2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'08.06.2020, Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, citava
[...] in giudizio le amministrazioni convenute per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: «annulli e/o dichiari inefficace e/o disapplichi il D.D.G. 3161/7 del giorno 8 novembre 2006, notificato il 19 aprile 2017, della Controparte_1 Controparte_1
nella parte in cui richiede il pagamento delle somme già erogate all'odierna attrice,
[...] maggiorate degli interessi e della rivalutazione e, conseguentemente, accerti e dichiari il diritto dell'attrice di percepire in via definitiva il contributo di euro 1.474.318,00, già integralmente erogato, e di non corrispondere alcunché alla Regione Sicilia;
- conseguentemente, annulli la cartella di pagamento n. 29920190009088202000. In ogni caso, ritenga e dichiari l'erroneità della somma richiesta. Condanni la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la ,
[...] Controparte_1
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la REGIONE SICILIA,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e la Controparte_4 3
, , in persona del legale Controparte_1 Controparte_5 rappresentante pro tempore, per le ragioni sopra indicate, al risarcimento dei danni in favore dell'Arch. a norma dell'art. 208 c.p.c. da liquidare in separato giudizio. Con vittoria di Pt_1 spese e compensi di lite».
L'attrice eccepiva l'illegittimità del provvedimento di revoca del detto contributo, reputandolo adottato sulla scorta di un verbale della Guardia di
Finanza relativo ad indagini già a quel momento sfociate in un provvedimento di archiviazione. Assumeva, poi, la violazione della disciplina sul procedimento amministrativo, deducendo in particolare: 1) il vizio di motivazione del provvedimento di revoca, fondato su di un generico richiamo alle operazioni espletate dalla Guardia di Finanza, 2) l'omissione di attività istruttoria finalizzata ad di accertare la sussistenza di effettive irregolarità, 3) lo sforamento del
“termine ragionevole” per l'adozione del provvedimento di revoca, decretata l'08.11.2016 a fronte di un contributo definitivamente assegnato in data
27.05.2009. Infine, contestava nel merito la pretesa restitutoria dell'amministrazione, negando la sussistenza dell'illecito contestato, vale a dire l'indebita percezione di fondi strutturali tramite il ricorso a dichiarazioni e documenti contabili falsi.
2. Si costituiva eccependo preliminarmente il Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo dell'estraneità della controversia alle sue competenze, riconducibili esclusivamente all'attività di riscossione del credito iscritto a ruolo;
nel merito, evidenziava la correttezza della procedura di notifica.
3. Si costituiva, altresì, tardivamente l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana (la comparsa veniva depositata il 30.06.2022), contestando quanto ex adverso dedotto e sottolineando la legittimità della revoca dell'agevolazione.
4. La causa, istruita a mezzo di prova documentale, giungeva, da ultimo, 4
all'udienza del 18.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., al cui esito era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MERITO DELLA LITE
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' nonostante, infatti, le Controparte_2 contestazioni dell'attrice investano il merito della pretesa creditoria, non già la regolarità del procedimento di riscossione, l'evocazione in giudizio dell'Agenzia si sorregge alla luce degli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento delle domande comporterebbe sul destino della procedura esattoriale.
2. Nel merito, conviene prima di tutto sintetizzare i fatti di causa, così come emergono dalla documentazione prodotta;
e invero:
- l'Assessorato Regionale del Turismo della Regione Siciliana, nell'ambito del
POR Sicilia 2000/2006, misura 4.19, con D.D.G. n. 810/S3/TUR del 07.09.2007, ha concesso in via provvisoria alla ditta un contributo in conto Parte_1 capitale di € 1.863.696,00, a fronte di un investimento totale di € 4.289.000,00, per la realizzazione di un villaggio albergo categoria 4 stelle nel Comune di
Mazara del Vallo, da effettuarsi attraverso ristrutturazione, riedificazione e recupero della struttura;
- con D.D.S. n. 799/S3/TUR del 27.05.2009, l'Assessorato, preso atto delle verifiche espletate in sede di collaudo dell'opera, rideterminava il contributo in €
1.474.318,00, assegnandolo in via definitiva, a fronte di una spesa ritenuta ammissibile di € 3.385.860,00;
- disposta la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali, la pratica veniva trasferita al dipartimento delle Attività Produttive della , il quale, dopo aver ricevuto (il 02.09.2015) la segnalazione Controparte_1 della Guardia di Finanza di apertura di un procedimento penale nei confronti della per «il reato di falso finalizzato alla truffa per il conseguimento di erogazioni Pt_1 pubbliche, previsti e puniti degli artt. 483 e 640 c.p.», avviava il procedimento di revoca del 5
contributo sulla base di tre circostanze: 1) «la presenza di dati falsi nonché la formazione
e l'utilizzo di dichiarazione e di documenti contabili falsi, al fine di conseguire l'illecita percezione dei contributi», 2) «la mancata trasmissione della documentazione dei dati relativi all'indicatore occupazionale dell'esercizio a regime», 3) «la mancata comunicazione relativa alla classificazione della struttura oggetto delle agevolazioni»;
- con D.D.G. 3161/7, datato 08.11.2016 e notificato il 19.04.2017, l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana decretava la revoca del contributo concesso, autorizzando a recuperare la somma di € Controparte_6
1.474.318,00 pari all'importo erogato;
il 12.12.2019, perveniva all'attrice la cartella di pagamento n. 29920190009088202000, per un importo complessivo di €
1.947.069,72.
3. Ciò chiarito, si disattendono i rilievi attinenti al mancato rispetto delle regole procedimentali di cui alla L. 241/1990, dal momento che la vicenda all'esame del Tribunale investe diritti soggettivi e postula la verifica della sussistenza dell'inadempimento dell'attrice, con conseguente irrilevanza di eventuali vizi dell'atto o del procedimento amministrativo, incapaci ex se di incidere sull'esistenza del credito azionato dall'amministrazione, qui non discutendosi tanto del legittimo esercizio del potere di annullamento di ufficio di un provvedimento sottostante, quanto della sussistenza o meno di condotte scrutinate dall'amministrazione quali ipotesi di inadempimento, oggi fermamente contestate dalla beneficiaria, agli obblighi ed agli oneri imposti al privato. Tali asserite violazioni, concernendo la realizzazione dell'investimento cofinanziato, sono successive alla concessione del beneficio pubblico ed attengono alla fase
"esecutiva" del rapporto tra finanziatore e finanziato: il loro addebito non comporta una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi implicati, né si risolve nell'individuazione di un sopravvenuto interesse pubblico alla revoca. In definitiva, ciò che rileva in questa sede è l'accertamento della sussistenza o meno dell'inadempimento imputato al privato beneficiario del 6
finanziamento, a prescindere dalla ritualità del procedimento amministrativo a mezzo del quale esso inadempimento è stato rilevato e contestato. Ne costituisce corollario, in sede amministrativa, l'idea secondo cui il recupero di erogazioni non costituisce una funzione d'autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies L. 241/1990, trattandosi del doveroso esercizio di un potere vincolato di revoca sanzionatoria, correlato unicamente alla ricorrenza dei presupposti normativi richiesti per elidere ex tunc il beneficio assentito (v. Cons. St. n. 2614.2017; Cons. St. n.
6659.2018).
4. Vertendosi in tema di inadempimento di obbligazioni al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, trovano applicazione i generali principi in tema di riparto dell'onere della prova governanti le vicende contrattuali, posto che nella fase esecutiva del rapporto, della quale si controverte nel presente giudizio, le parti si pongono quali titolari di diritti soggettivi.
Discende che, a fronte della contestazione di inadempimento svolta dall'amministrazione convenuta col provvedimento di revoca, la prova del cui fatto costitutivo va fatta gravare sulla P.A., spetta all'attrice la dimostrazione della non imputabilità dell'addebito o dell'insussistenza dell'inadempimento stesso.
Tale modalità di riparto risulta rispettosa del principio di c.d. vicinanza della prova, sovente richiamato dalla giurisprudenza per ripartire l'onere della prova tra le parti processuali.
5. Nel caso di specie, l'attrice ha adempiuto solo parzialmente all'onere probatorio di cui era gravata.
Di certo, emerge per tabulas che, a fronte di una spesa ritenuta ammissibile per
€ 3.385.860,00 (per le sole opere murarie e assimilate) la ditta ha effettivamente corrisposto all'Immobiliare Maria Francesca s.r.l. l'importo di € 4.071.036,00 a mezzo n. 46 bonifici, con la conseguenza che le circostanze contestate dalla GdF circa il presunto mancato pagamento di € 432.440,00 (importo oggetto di storno nella nota n. 3 del 22.07.2009) risultano del tutto ininfluenti ai fini dell'ammontare del contributo concesso. 7
Nondimeno, ciò non appare sufficiente a suffragare l'illegittimità della revoca.
A seguito, infatti, del ricevimento in data 10.03.2016 della nota n. 64461 del
17.12.2015, con la quale l'Assessorato comunicava l'avvio del procedimento di revoca del contributo, fondato, si ribadisce, su tre circostanze [«1) la presenza di dati falsi nonché la formazione e l'utilizzo di dichiarazione e di documenti contabili falsi, al fine di conseguire l'illecita percezione dei contributi», 2) «la mancata trasmissione della documentazione dei dati relativi all'indicatore occupazionale dell'esercizio a regime», 3) «la mancata comunicazione relativa alla classificazione della struttura oggetto delle agevolazioni»], la ditta attrice, pur essendone onerata, non ha offerto chiarimenti in ordine alle residue contestazioni, ritenendole «[…] superate dalla circostanza che, già in data 25 settembre 2015, il procedimento penale n. 3272/2010 - che aveva preso le mosse unicamente dalle indagini della Guardia di Finanza di cui al verbale richiamato nell'avvio del procedimento - si era concluso, su richiesta del PM, con provvedimento di archiviazione» (v. pag. 5 della citazione). Una prospettazione che il Tribunale non può condividere, ove si consideri che il procedimento di revoca ha preso le mosse, oltre che dalle indagini della GdF, da ulteriori due ragioni ben evidenziate nel corpo motivazionale della nota n. 64461 cit., e per l'appunto non contestate. Peraltro, il decreto di revoca richiama per relationem, non soltanto il rapporto della GdF, ma anche la nota di avvio del procedimento di revoca, già comunicata alla ditta attrice nella fase endoprocedimentale.
Inoltre, si tratta di aspetti su cui si è soffermata l'amministratore convenuta all'atto della sua costituzione (v. pag. 9: «la società beneficiaria del contributo si è resa inadempiente su più fronti che, ai sensi della normativa vigente in materia, costituivano obbligazioni essenziali e rilevanti per la legittima percezione e ritenzione del contributo in oggetto»), e comunque di oneri previsti a pena di decadenza, vieppiù che richiamati nel decreto di ammissione provvisoria del finanziamento. Scorrendo soprattutto il decreto di concessione del contributo di € 1.474.318,00 in favore della ditta
[...]
(art. 5), si trova menzione dell'obbligo della beneficiaria di Parte_1 8
comunicare a ed all'Assessorato Regionale al Turismo il dato Controparte_6 occupazionale per la verifica definitiva dell'indicatore n. 2 di cui al punto 6.3. della circolare n.
1. del 17.5.2001 (funzionale al calcolo degli scostamenti negativi degli indicatori di cui al punto 6.8. della detta circolare, e dunque all'esercizio della revoca prevista in via generale dall'art. 5, comma due, del decreto di concessione provvisoria del 7.9.2017), con l'esplicita previsione che, in caso di violazione, si sarebbe dato avvio al sopra richiamato procedimento di revoca ai sensi del predetto art.
5. Discutendosi di onere al quale il provvedimento aveva condizionato l'erogazione, spettava all'attrice dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o la sua non imputabilità a sé, sì che, in mancanza, resta impedito di ritenere la revoca priva di giustificazione, col risultato che il credito da restituzione fatto valere dalla P.A., inclusivo di rivalutazione e interessi legali in conformità della lett. i) dell'art. 4 del decreto di erogazione in via provvisoria del 7.9.2007 (richiamato dall'art. 6 del decreto di concessione definitiva), va stimato fondato.
Tuttavia, non v'è corrispondenza tra gli importi dettagliati nella cartella di pagamento di cui al doc. 8 fasc. attrice e quelli oggetto di richiesta nella nota di del 31.1.2017 (doc. 7 fasc. attrice), né esplicazione alcuna delle CP_6 ragioni dei differenti calcoli esposti nella detta cartella, malgrado le contestazioni spiegate a ragione dalla (v. pag. 30 della citazione). Ne discende che, previo Pt_1 annullamento della cartella di pagamento n. 29920190009088202000, l'attrice va condannata alla restituzione in favore dell'Assessorato Controparte_8
dell'importo di € 1.474.318,00, con rivalutazione sulla base
[...] degli indici ISTAT e interessi legali dalla data di erogazione alla restituzione, in ossequio all'art. 4, lett. 1) del decreto di assegnazione provvisoria del 10.10.2007 n.
691.
6. Quanto, infine, alla domanda di condanna della (e degli Controparte_1
Assessorati competenti) ex art. 278 c.p.c. (per avere consentito la realizzazione, a confine della struttura di proprietà della di una centrale elettrica dalle Pt_1 9
evidenti criticità ambientali e paesistiche, che avrebbe definitivamente compromesso l'iniziativa imprenditoriale dell'attrice), evidente l'inidoneità della circostanza ad atteggiarsi quale fatto giustificativo dell'inadempimento posto a base della revoca, non essendovi connessione tra l'onere inevaso dall'attrice e il
contro
-inadempimento addebitato alla P.A., mette conto preliminarmente ricordare, in conformità alla più recente giurisprudenza (v. Cass. n. 8729.2023), che ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente la sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (v. anche
Cass. n. 9043.2012; Cass. n. 31353.2018).
In quest'ottica, le circostanze rappresentate dall'istante – suffragate da documentazione fotografica e tecnica (v. doc. 20-21-22.23 fasc. attoreo) e non contestate (in alcuna parte) dall'Assessorato delle Attività Produttive – configurano condizioni potenzialmente produttive di effetti nocivi per la Nania, a patto naturalmente che, nel successivo giudizio risarcitorio, venga dettagliato il profilo della colpevolezza dell'amministrazione (ad oggi presumibile alla luce della genericità della declaratoria richiesta al Tribunale), essendovi l'evidenza, come si diceva non avversata dall'Amministrazione costituita, che, in prossimità del baglio di proprietà dell'attrice, e da costei ristrutturato grazie anche al contributo al tempo ricevuto, finalizzato per l'appunto al recupero delle aree extraurbane ad interesse ambientale [v. Bando pubblico per l'attivazione della misura 4.19, sottomisura a) “Azioni di riqualificazione e completamento dell'offerta turistica” del POR Sicilia 2000/2006], sia stata realizzata una centrale elettrica fortemente limitativa, per il suo impatto visivo e sonoro, delle capacità operative sottese al progetto di recupero dell'attrice, con pregiudizio per lo sviluppo ricettivo agrituristico dell'area, per cui all'epoca venne concepito l'investimento
(così la perizia del 25.5.2017 a firma del tecnico di parte ing. : doc. 22 fasc. Tes_1 attoreo). Non essendo stata la P.A. evocata quale proprietaria della centrale, e quindi non investendo, il tema del contendere, l'ambito dei rapporti di vicinato, 10
ciò che l'attrice invoca è la responsabilità della stessa per i danni che si assumono prodotti dall'esercizio di poteri amministrativi e dalla lesione del suo affidamento, sì che, in sede di giudizio per il risarcimento del danno, affinché si configuri la colpa dell'amministrazione sarà richiesto all'attrice di approfondire il contenuto della regola di azione violata, e per tale via il profilo dell'imputabilità del fatto alla
P.A. a titolo di dolo o di colpa, non essendo consentito desumerla dalla sola illegittimità del provvedimento (v. Cass. n. 7722.2204, che aggiunge: «[…] Tuttavia, allorché la illegittimità del provvedimento derivi dal vizio di violazione di legge per mancata osservanza di prescrizioni dettate da norme giuridiche e non risultino fatti positivi escludenti la colpa nel caso concreto, il giudice deve ritenere provato l'elemento psichico della condotta»). In questi termini, in conclusione, può essere accolta la domanda.
3. Con il che va provveduto come in dispositivo.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande avanzate da , Parte_1 in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, e per l'effetto:
- previo annullamento della cartella di pagamento n.
29920190009088202000, condanna in proprio e n.q. di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, alla restituzione in favore dell'Assessorato costituito di € 1.474.318,00, oltre rivalutazione (sulla base degli indici ISTAT) e interessi legali dalla data di erogazione alla restituzione, in ossequio all'art. 4, lett.
1) del decreto di assegnazione provvisoria del 10.10.2007 n. 691;
- letto ed applicato l'art. 278 c.p.c., accerta e dichiara che le circostanze illustrate dall'attrice a fondamento della domanda di condanna generica (attinenti alla realizzazione della centrale elettrica), integrano, nei termini precisati in parte motiva, condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli;
- compensa integralmente le spese tra tutte le parti in causa. 11
Così deciso, 15 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi