Articolo 10 della Legge 11 febbraio 1958, n. 73
Articolo 9Articolo 11
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18 marzo 1958
Art. 10.
Mediante regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e verranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico e di quiescenza e le retribuzioni per attivita' a qualsiasi titolo di tutto il personale, compreso il direttore, necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto.
Entrata in vigore il 18 marzo 1958