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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9415 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 28016/2022
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 28016/2022 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
OGGETTO: (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_4
Proprietà
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to POMI C.F._3
AR per procura in atti
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), entrambe rappresentate e difese
[...] C.F._5
dall'Avv.to PALLANTE UGO per procura in atti
CONVENUTE
In punto: Proprietà
CONCLUSIONI
Degli attori
“NEL MERITO: - 2 -
- accertata e dichiarata la proprietà esclusiva del muro divisorio in capo
ai signori e , nonché Pt_2 Pt_4
- accertata e dichiarata la legittimità dell'accesso da parte degli attori
sul fondo (cortile) di proprietà delle sig.re e , CP_1 CP_2
- ordinare a queste ultime di consentire l'accesso degli odierni attori nel
cortile di proprietà delle medesime al fine di permettere l'esecuzione delle opere
manutentive (rasatura, imbiancatura di colore grigio chiaro analogo al colore dei
muri esterni dell'immobile degli attori ed asportazione della staffa conficcata nel
muro) e di impermeabilizzazione del muro;
- accertare e dichiarare la congruità dell'indennità pari ad € 120,00 che
verrà corrisposta dai signori e alle signore e per il Pt_2 Pt_4 CP_1 CP_2
potenziale disagio che potrà venire arrecato per l'accesso nella proprietà di
queste ultime per le opere manutentive del muro de quo.
IN OGNI CASO:
- Condannare le odierne convenute al pagamento delle spese e
competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri accessori, come
per legge nonché al pagamento integrale della CTU e alla refusione delle spese di
CTP attoree.”
Delle convenute
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e reietta ogni diversa
deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
Nel merito: dato atto del consenso sempre espresso dalle - 3 -
convenute all'accesso dagli attori sul cortile di loro proprietà per
consentire i lavori dimostrati necessari per la manutenzione del muro di confine
divisorio con la proprietà degli attori, consenso espressamente confermato anche
dopo l'espletamento della CTU, e dato atto che gli attori non hanno inteso
provvedere in alcun modo agli interventi segnalati dal Perito, rigettare in toto le
domande attoree, con ogni più opportuna statuizione.
Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 luglio 2022
, e premettendo di essere Parte_2 Parte_3 Parte_4
proprietari degli immobili siti in Pregnana Milanese, via Mazzini n. 2 e n. 4,
contraddistinti catastalmente al foglio 2, mappale 97, subalterni 701, 702 e
806 (doc. 1a e 1b), hanno convenuto in giudizio le confinanti e CP_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la proprietà Controparte_2
esclusiva del muro divisorio tra le due proprietà, ed ordinare a quest'ultime di consentire l'accesso nel cortile di loro proprietà ai fini del ripristino di detto muro.
A fondamento della propria domanda, gli odierni attori hanno allegato come in sede stragiudiziale le vicine abbiano contestato l'invocata proprietà esclusiva del muro, consentendo l'accesso al loro cortile al solo fine di provvedere alla tinteggiatura, senza contribuire economicamente al relativo onere economico ed imponendo la colorazione bianca della - 4 -
predetta tinteggiatura, altresì opponendosi alla rimozione della staffa metallica conficcata nel muro (doc. 4).
Costituendosi in giudizio e CP_1 Controparte_2
hanno evidenziato di non aver mai impedito l'accesso al cortile di loro proprietà, avendo unicamente preteso di conoscere la tipologia di intervento manutentivo programmato con le relative tempistiche, l'impresa designata e le condizioni di sicurezza che verranno adottate, ed avendo chiesto che il lato del muro insistente sul proprio cortile venga mantenuto di colore bianco come è tuttora.
La causa, istruita con la nomina di un consulente tecnico, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Accertamento della proprietà del muro
In primo luogo, deve ritenersi superata la questione relativa alla proprietà del muro, avendo le convenute aderito in corso di causa alla prospettazione attorea per cui il muro di confine è di loro proprietà
esclusiva.
D'altro verso, nel caso concreto si ritiene operante la presunzione di cui all'art. 881 c.c., di modo che deve affermarsi la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario verso il quale esiste il piovente (id est parte attrice), in quanto il muro è posto sul confine tra due fondi appartenenti a - 5 -
proprietari diversi.
La proprietà esclusiva del muro in capo agli attori è stata accertata anche dal consulente tecnico d'ufficio, cosicché con riguardo a tale domanda si registra in ogni caso la soccombenza virtuale delle convenute,
che hanno aderito soltanto in corso di causa alla prospettazione difensiva attorea.
2. Domanda di accesso nel cortile delle convenute ex art. 843 c.c.
Il residuo thema decidendum della presente controversia concerne l'accesso al fondo di proprietà delle convenute.
Valga premettere che a norma dell'art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune;
ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare tale potere di accesso ovvero la liceità
dell'opera (cfr. Cass., 7768/2011).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di
Cassazione intervenuta in tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi, “ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843
c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve
essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o
manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione - 6 -
del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i
lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un
terzo, con minore suo sacrificio” (ex plurimis, Cass. 5 aprile 2011, n. 7768;
Cass. 26 novembre 2008, n. 28234; Cass., 30 giugno 2021, n. 18555).
Fermo quanto sopra, il consulente tecnico geom. nel Per_1
contraddittorio con i consulenti di parte, con motivazione ampia ed immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, dopo aver preso diretta cognizione dei luoghi di causa ha verificato ed accertato che:
- “le umidità rilevate alla muratura interna dell'autorimessa degli
attori, dato il loro posizionamento al di sopra dello zoccolino, appaiono di
risalita dal terreno e/o dalle fondazioni del muro per imbibizione al piede
della muratura di umidità di risalita”;
- “la parte di muratura di confine prospettante sul cortile di
proprietà delle convenute non mostra delle evidenti carenze manutentive se
non dovute alla vetustà della stessa e del relativo intonaco e non risulta
allo stato la causa delle umidità e/o infiltrazioni rilevate nell'autorimessa
degli odierni attori in quanto attribuibili ad umidità di risalita”;
- “al massimo può essere considerata una eventuale concausa la
mancata tenuta all'acqua di detta parete e del relativo intonaco solo per
una limitata entità delle umidità presenti nell'u.i. degli attori data anche la
vetustà delle due differenti tipologie di murature e dell'intonaco esterno”; - 7 -
- “per eliminare la causa principale delle umidità nell'autorimessa,
trattandosi di umidità di risalita dalla fondazione e/o dal terreno
sottostante, si ritiene si debba intervenire dall'interno dell'autorimessa
nella parete di confine con la creazione di una barriera chimica che
impedisca la risalita dell'umidità con l'esecuzione di fori ad una distanza
di circa cm 10 tra loro a quota al di sopra del filo pavimento (come
previsto da relative schede tecniche nella muratura dall'interno Pt_5
dell'autorimessa ed apposizione nei fori di riempitivo con materiale
impermeabilizzante tipo “mapestop cream” e successivo ripristino della
finitura intonaco ammalorato e della tinteggiatura dell'autorimessa”.
Alla luce di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, i rigonfiamenti da umidità riscontrati all'interno dell'autorimessa di proprietà
attorea necessitano, dunque, di interventi rimediali svolti sia all'interno della stessa autorimessa che sulla parete esterna del muro, la cui vetustà e mancanza di impermeabilizzazione contribuiscono a causare i vizi lamentati dagli attori.
Ed, infatti, le umidità all'interno dell'autorimessa di proprietà
[...]
per quanto accertato in contraddittorio nel corso del Parte_6
sopralluogo, provengono in via principale da fenomeni di risalita dalle fondazioni del muro e dal terreno sottostante e solo eventuali limitate umidità possono risultare provenienti dall'intonaco della parete di confine prospettante sul cortile di proprietà . Parte_7 - 8 -
Conseguentemente, l'accesso al fondo delle convenute è necessario e indispensabile per un totale ripristino dell'autorimessa di proprietà
attorea, in quanto non è possibile eseguire i lavori unicamente sul fondo di proprietà con minore sacrificio. Pt_2
Tenuto conto del superiore accertamento, astrattamente non si potrebbe ravvisare la legittimità del rifiuto delle parti convenute di permettere l'accesso del vicino sul fondo di loro proprietà per la riparazione del muro di proprietà della stessa parte attrice.
Tuttavia, nel caso concreto gli attori - nel richiedere l'accesso sul fondo delle odierne convenute - hanno anche preteso la rimozione della staffa di supporto del cancello del cortile, che invece il consulente tecnico d'ufficio concordemente con i consulenti tecnici di parte ha verificato non essere in alcun modo causa delle umidità e/o delle infiltrazioni all'interno dell'autorimessa degli attori Parte_6
D'altro verso, in fase stragiudiziale le convenute hanno sempre manifestato il proprio consenso all'accesso sul proprio fondo per la tinteggiatura del muro, per cui si sono limitate a richiedere di mantenere una colorazione bianca (doc. 4 fascicolo parte attrice).
Valga altresì evidenziare che, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, contrariamente a quanto ritenuto dagli odierni attori in sede stragiudiziale la causa principale degli ammaloramenti riscontrati all'interno dell'autorimessa non è rappresentata dalle condizioni di vetustà - 9 -
del muro, individuata in realtà come una mera concausa, bensì dall'umidità
di risalita dal terreno su cui insiste l'autorimessa.
Per l'effetto, gli attori potranno accedere al cortile di proprietà CP_1
– per l'esecuzione degli interventi indicati dal consulente tecnico CP_2
d'ufficio nella perizia depositata in causa, eventualmente anche senza avvalersi di imprese terze, con riconoscimento in favore delle convenute di un indennizzo pari ad euro 120,00, così come indicato dal consulente tecnico d'ufficio con motivazione priva di vizi logici.
3. Regolamentazione delle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, si procede alla compensazione integrale delle spese di lite;
ed, infatti:
- con riguardo alla domanda volta ad accertare la proprietà esclusiva del muro si registra la soccombenza virtuale delle convenute, avendo le stesse aderito soltanto nel corso del giudizio alla tesi attorea, che in ogni caso è stata ritenuta fondata in corso di causa;
- in relazione alla domanda volta a sentir condannare ex art. 843 c.c.
le convenute a consentire l'accesso sul proprio fondo, si ravvisa una soccombenza degli attori, in quanto le convenute non si sono opposte all'accesso sul proprio fondo, avendo soltanto chiesto di conoscere gli interventi manutentivi ed essendosi opposte alla rimozione della staffa del proprio cancello, che come accertato dalla consulenza tecnica non ha causato in alcun modo le infiltrazioni di cui si discute. - 10 -
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che il muro di confine è di proprietà di
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
2. accerta e dichiara la legittimità dell'accesso di , Parte_2
e nel cortile di proprietà di e Parte_3 Parte_4 CP_1
; Controparte_2
3. per l'effetto, ordina a queste ultime di consentire l'accesso di
, e nel proprio cortile ai Parte_2 Parte_3 Parte_4
fini dell'esecuzione delle opere manutentive meglio indicate nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 8 marzo 2024, previa corresponsione della somma di euro 120,00 a titolo di indennizzo;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto assunto in data 16 gennaio 2025, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Milano, il giorno 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 28016/2022
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 28016/2022 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
OGGETTO: (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_4
Proprietà
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to POMI C.F._3
AR per procura in atti
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), entrambe rappresentate e difese
[...] C.F._5
dall'Avv.to PALLANTE UGO per procura in atti
CONVENUTE
In punto: Proprietà
CONCLUSIONI
Degli attori
“NEL MERITO: - 2 -
- accertata e dichiarata la proprietà esclusiva del muro divisorio in capo
ai signori e , nonché Pt_2 Pt_4
- accertata e dichiarata la legittimità dell'accesso da parte degli attori
sul fondo (cortile) di proprietà delle sig.re e , CP_1 CP_2
- ordinare a queste ultime di consentire l'accesso degli odierni attori nel
cortile di proprietà delle medesime al fine di permettere l'esecuzione delle opere
manutentive (rasatura, imbiancatura di colore grigio chiaro analogo al colore dei
muri esterni dell'immobile degli attori ed asportazione della staffa conficcata nel
muro) e di impermeabilizzazione del muro;
- accertare e dichiarare la congruità dell'indennità pari ad € 120,00 che
verrà corrisposta dai signori e alle signore e per il Pt_2 Pt_4 CP_1 CP_2
potenziale disagio che potrà venire arrecato per l'accesso nella proprietà di
queste ultime per le opere manutentive del muro de quo.
IN OGNI CASO:
- Condannare le odierne convenute al pagamento delle spese e
competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri accessori, come
per legge nonché al pagamento integrale della CTU e alla refusione delle spese di
CTP attoree.”
Delle convenute
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e reietta ogni diversa
deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
Nel merito: dato atto del consenso sempre espresso dalle - 3 -
convenute all'accesso dagli attori sul cortile di loro proprietà per
consentire i lavori dimostrati necessari per la manutenzione del muro di confine
divisorio con la proprietà degli attori, consenso espressamente confermato anche
dopo l'espletamento della CTU, e dato atto che gli attori non hanno inteso
provvedere in alcun modo agli interventi segnalati dal Perito, rigettare in toto le
domande attoree, con ogni più opportuna statuizione.
Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 luglio 2022
, e premettendo di essere Parte_2 Parte_3 Parte_4
proprietari degli immobili siti in Pregnana Milanese, via Mazzini n. 2 e n. 4,
contraddistinti catastalmente al foglio 2, mappale 97, subalterni 701, 702 e
806 (doc. 1a e 1b), hanno convenuto in giudizio le confinanti e CP_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la proprietà Controparte_2
esclusiva del muro divisorio tra le due proprietà, ed ordinare a quest'ultime di consentire l'accesso nel cortile di loro proprietà ai fini del ripristino di detto muro.
A fondamento della propria domanda, gli odierni attori hanno allegato come in sede stragiudiziale le vicine abbiano contestato l'invocata proprietà esclusiva del muro, consentendo l'accesso al loro cortile al solo fine di provvedere alla tinteggiatura, senza contribuire economicamente al relativo onere economico ed imponendo la colorazione bianca della - 4 -
predetta tinteggiatura, altresì opponendosi alla rimozione della staffa metallica conficcata nel muro (doc. 4).
Costituendosi in giudizio e CP_1 Controparte_2
hanno evidenziato di non aver mai impedito l'accesso al cortile di loro proprietà, avendo unicamente preteso di conoscere la tipologia di intervento manutentivo programmato con le relative tempistiche, l'impresa designata e le condizioni di sicurezza che verranno adottate, ed avendo chiesto che il lato del muro insistente sul proprio cortile venga mantenuto di colore bianco come è tuttora.
La causa, istruita con la nomina di un consulente tecnico, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Accertamento della proprietà del muro
In primo luogo, deve ritenersi superata la questione relativa alla proprietà del muro, avendo le convenute aderito in corso di causa alla prospettazione attorea per cui il muro di confine è di loro proprietà
esclusiva.
D'altro verso, nel caso concreto si ritiene operante la presunzione di cui all'art. 881 c.c., di modo che deve affermarsi la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario verso il quale esiste il piovente (id est parte attrice), in quanto il muro è posto sul confine tra due fondi appartenenti a - 5 -
proprietari diversi.
La proprietà esclusiva del muro in capo agli attori è stata accertata anche dal consulente tecnico d'ufficio, cosicché con riguardo a tale domanda si registra in ogni caso la soccombenza virtuale delle convenute,
che hanno aderito soltanto in corso di causa alla prospettazione difensiva attorea.
2. Domanda di accesso nel cortile delle convenute ex art. 843 c.c.
Il residuo thema decidendum della presente controversia concerne l'accesso al fondo di proprietà delle convenute.
Valga premettere che a norma dell'art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune;
ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare tale potere di accesso ovvero la liceità
dell'opera (cfr. Cass., 7768/2011).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di
Cassazione intervenuta in tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi, “ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843
c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve
essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o
manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione - 6 -
del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i
lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un
terzo, con minore suo sacrificio” (ex plurimis, Cass. 5 aprile 2011, n. 7768;
Cass. 26 novembre 2008, n. 28234; Cass., 30 giugno 2021, n. 18555).
Fermo quanto sopra, il consulente tecnico geom. nel Per_1
contraddittorio con i consulenti di parte, con motivazione ampia ed immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, dopo aver preso diretta cognizione dei luoghi di causa ha verificato ed accertato che:
- “le umidità rilevate alla muratura interna dell'autorimessa degli
attori, dato il loro posizionamento al di sopra dello zoccolino, appaiono di
risalita dal terreno e/o dalle fondazioni del muro per imbibizione al piede
della muratura di umidità di risalita”;
- “la parte di muratura di confine prospettante sul cortile di
proprietà delle convenute non mostra delle evidenti carenze manutentive se
non dovute alla vetustà della stessa e del relativo intonaco e non risulta
allo stato la causa delle umidità e/o infiltrazioni rilevate nell'autorimessa
degli odierni attori in quanto attribuibili ad umidità di risalita”;
- “al massimo può essere considerata una eventuale concausa la
mancata tenuta all'acqua di detta parete e del relativo intonaco solo per
una limitata entità delle umidità presenti nell'u.i. degli attori data anche la
vetustà delle due differenti tipologie di murature e dell'intonaco esterno”; - 7 -
- “per eliminare la causa principale delle umidità nell'autorimessa,
trattandosi di umidità di risalita dalla fondazione e/o dal terreno
sottostante, si ritiene si debba intervenire dall'interno dell'autorimessa
nella parete di confine con la creazione di una barriera chimica che
impedisca la risalita dell'umidità con l'esecuzione di fori ad una distanza
di circa cm 10 tra loro a quota al di sopra del filo pavimento (come
previsto da relative schede tecniche nella muratura dall'interno Pt_5
dell'autorimessa ed apposizione nei fori di riempitivo con materiale
impermeabilizzante tipo “mapestop cream” e successivo ripristino della
finitura intonaco ammalorato e della tinteggiatura dell'autorimessa”.
Alla luce di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, i rigonfiamenti da umidità riscontrati all'interno dell'autorimessa di proprietà
attorea necessitano, dunque, di interventi rimediali svolti sia all'interno della stessa autorimessa che sulla parete esterna del muro, la cui vetustà e mancanza di impermeabilizzazione contribuiscono a causare i vizi lamentati dagli attori.
Ed, infatti, le umidità all'interno dell'autorimessa di proprietà
[...]
per quanto accertato in contraddittorio nel corso del Parte_6
sopralluogo, provengono in via principale da fenomeni di risalita dalle fondazioni del muro e dal terreno sottostante e solo eventuali limitate umidità possono risultare provenienti dall'intonaco della parete di confine prospettante sul cortile di proprietà . Parte_7 - 8 -
Conseguentemente, l'accesso al fondo delle convenute è necessario e indispensabile per un totale ripristino dell'autorimessa di proprietà
attorea, in quanto non è possibile eseguire i lavori unicamente sul fondo di proprietà con minore sacrificio. Pt_2
Tenuto conto del superiore accertamento, astrattamente non si potrebbe ravvisare la legittimità del rifiuto delle parti convenute di permettere l'accesso del vicino sul fondo di loro proprietà per la riparazione del muro di proprietà della stessa parte attrice.
Tuttavia, nel caso concreto gli attori - nel richiedere l'accesso sul fondo delle odierne convenute - hanno anche preteso la rimozione della staffa di supporto del cancello del cortile, che invece il consulente tecnico d'ufficio concordemente con i consulenti tecnici di parte ha verificato non essere in alcun modo causa delle umidità e/o delle infiltrazioni all'interno dell'autorimessa degli attori Parte_6
D'altro verso, in fase stragiudiziale le convenute hanno sempre manifestato il proprio consenso all'accesso sul proprio fondo per la tinteggiatura del muro, per cui si sono limitate a richiedere di mantenere una colorazione bianca (doc. 4 fascicolo parte attrice).
Valga altresì evidenziare che, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, contrariamente a quanto ritenuto dagli odierni attori in sede stragiudiziale la causa principale degli ammaloramenti riscontrati all'interno dell'autorimessa non è rappresentata dalle condizioni di vetustà - 9 -
del muro, individuata in realtà come una mera concausa, bensì dall'umidità
di risalita dal terreno su cui insiste l'autorimessa.
Per l'effetto, gli attori potranno accedere al cortile di proprietà CP_1
– per l'esecuzione degli interventi indicati dal consulente tecnico CP_2
d'ufficio nella perizia depositata in causa, eventualmente anche senza avvalersi di imprese terze, con riconoscimento in favore delle convenute di un indennizzo pari ad euro 120,00, così come indicato dal consulente tecnico d'ufficio con motivazione priva di vizi logici.
3. Regolamentazione delle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, si procede alla compensazione integrale delle spese di lite;
ed, infatti:
- con riguardo alla domanda volta ad accertare la proprietà esclusiva del muro si registra la soccombenza virtuale delle convenute, avendo le stesse aderito soltanto nel corso del giudizio alla tesi attorea, che in ogni caso è stata ritenuta fondata in corso di causa;
- in relazione alla domanda volta a sentir condannare ex art. 843 c.c.
le convenute a consentire l'accesso sul proprio fondo, si ravvisa una soccombenza degli attori, in quanto le convenute non si sono opposte all'accesso sul proprio fondo, avendo soltanto chiesto di conoscere gli interventi manutentivi ed essendosi opposte alla rimozione della staffa del proprio cancello, che come accertato dalla consulenza tecnica non ha causato in alcun modo le infiltrazioni di cui si discute. - 10 -
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che il muro di confine è di proprietà di
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
2. accerta e dichiara la legittimità dell'accesso di , Parte_2
e nel cortile di proprietà di e Parte_3 Parte_4 CP_1
; Controparte_2
3. per l'effetto, ordina a queste ultime di consentire l'accesso di
, e nel proprio cortile ai Parte_2 Parte_3 Parte_4
fini dell'esecuzione delle opere manutentive meglio indicate nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 8 marzo 2024, previa corresponsione della somma di euro 120,00 a titolo di indennizzo;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto assunto in data 16 gennaio 2025, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Milano, il giorno 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)