Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 27/02/2023, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 01260/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01900/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Laudadio, Generoso Paolo Roca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del 6 febbraio 2020, successivamente notificato, che irroga la sanzione della chiusura per cinque giorni dell'attività di esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-sita in Napoli alla via E. Scarfoglio 7/F, nonché in via presupposta delle note del Commissario di P.S. Bagnoli del 3.7.2019 e del 19.12.2019 che contengono proposte del provvedimento di sospensione della licenza di esercizio ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. nonché dell'atto di avvio del procedimento n. 199 del 21.1.2020 e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Napoli e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 9 febbraio 2023, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27.5.2020 e depositato il 17.6.2020 è impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, emesso ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., recante sospensione per la durata di 5 giorni dell’attività dell’esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-sita in Napoli, alla via E. Scarfoglio.
A sostegno dell’avversato provvedimento, l’amministrazione ha addotto alcuni episodi criminosi (aggressioni a danni di avventori, lesioni personali con trama cranico, furti aggravati) consumati all’interno o nelle vicinanze del predetto locale nel periodo compreso tra il 26.5.2019 e l’11.12.2019 che integrerebbero la previsione di cui al citato art. 100 (“il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”).
Parte ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati: violazione del T.U.L.P.S., eccesso di potere, carenza dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà.
In sintesi, ritiene che le condotte contestate non integrerebbero la fattispecie prevista dal R.D. n. 773/1931 (tumulti o gravi disordini, pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini), tenuto anche conto della sporadicità degli eventi contestati e della genericità dei rilievi, nonché della insussistenza di una relazione eziologica tra fatti acclarati ed attività commerciale espletata; inoltre, sussisterebbe il difetto di motivazione e, in base alle risultanze dell’istruttoria, non sarebbe possibile evincere una situazione oggettiva idonea ex lege a configurare un concreto ed attuale pericolo per la collettività. Si contesta, pertanto, l’affermazione dell’amministrazione, secondo cui l'attività anzidetta sarebbe “luogo in cui sono avvenuti tumulti e gravi disordini, ed altresì luogo in cui sono stati commessi reati tali da costituire pericolo per l’ordine pubblico e per l’incolumità dei cittadini”.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituita la controparte che chiede il rigetto del gravame; al riguardo, evidenzia che i “tumulti o gravi disordini” sono avvenuti nell’area di pertinenza del locale e uno di questi si è protratto anche all’esterno. Secondo quanto riferito dall’amministrazione, ciò che ha indotto all'adozione del provvedimento de qua è stata proprio la cura dell'ordine e della sicurezza pubblica in quanto, precludendo per il tempo di 5 soli giorni l'accesso al locale, sarebbe stata eliminata la principale ragione di aggregazione in loco di soggetti animati da intenti violenti.
All’udienza del 9.2.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 100 del R.D. n. 773/1931 prevede che “Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.
La predetta disposizione attribuisce il sopra indicato potere all'Autorità di Pubblica Sicurezza al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, cosicché essa persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della incolumità pubblica; è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3752/2015).
Va altresì precisato che "la finalità perseguita dall'art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell'organo preposto alla tutela dell'ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 249/2014).
Ebbene, il quadro fattuale emerso all'epoca dell'emanazione del provvedimento del Questore era connotato dalle condizioni specifiche di rischio richieste come presupposti per la temporanea sospensione della licenza in questione.
Difatti, gli episodi che hanno condotto all’adozione della misura gravata, in considerazione della loro reiterazione e delle modalità della condotta – consistite in lesioni personali, aggressioni e reati contro il patrimonio - integrano senz’altro il pericolo per l’ordine pubblico che, a sua volta, costituisce il presupposto per l’adozione della misura sospensiva di cui si controverte; essi non possono considerarsi episodici, risultando consumati nell’arco di alcuni mesi (tra il 26.5.2019 e l’11.12.2019), con una progressione idonea ad ingenerare il fondato pericolo per l’incolumità e l’ordine pubblico che legittima l’intervento dell’amministrazione, peraltro attuato a breve distanza di tempo dalla commissione dell’ultimo episodio delittuoso.
In ogni caso, giova ribadire che l’eventuale richiamo alla presunta natura episodica degli episodi contestati, di per sé, non potrebbe escludere l'applicabilità della norma citata, in quanto anche un singolo accadimento, ove particolarmente grave, può essere posto a base della misura della sospensione in esame (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 6090/2020; T.A.R. Toscana, n. 482/2022).
Riguardo alla contestazione del nesso eziologico tra eventi illeciti riscontrati ed attività economica svolta dalla ricorrente, rileva il Collegio che il verificarsi, in un periodo di tempo non irrilevante, di più situazioni oggettivamente pericolose e allarmanti all’interno e nei pressi della discoteca rende non irragionevole ex se l'intervento della Questura a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, per mezzo della misura cautelare in oggetto.
D'altro canto, il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 8503/2019), ha ritenuto sufficiente, al fine di integrare le specifiche condizioni di rischio per l'applicazione della sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S., il fatto che gravi episodi di violenza siano avvenuti in prossimità di una discoteca e risultino connessi all'attività nella stessa svolta. In tale contesto l’avversata misura cautelare costituisce espressione di apprezzamento discrezionale e risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1021/2019; n. 3752/2015; Sez. I, n. 2644/2016).
Infine, l’azione amministrativa si palesa proporzionata (trattandosi di una sospensione dell’attività di soli 5 giorni) ed idonea a interrompere la serie di condotte perniciose, mediante l’interdizione della ragione principale di aggregazione di soggetti animati da intenti violenti.
In conclusione, il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.