Sentenza 31 maggio 2017
Massime • 1
La riunione di processi è un provvedimento meramente discrezionale del giudice, sicchè non è configurabile alcuna nullità se, pur in mancanza di un motivato provvedimento, vi sia stato un implicito rigetto della richiesta di riunione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2017, n. 38715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38715 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2017 |
Testo completo
38715 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.X4E7 Giacomo Paoloni - Presidente - Anna Petruzzellis CC 31/05/2017- Stefano Mogini R.G.N. 2800/2017 SI Calvanese Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da LL ND, nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nata il [...] a [...], nata il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] avverso il decreto del 11/11/2016 della Corte d'appello di L'aquila visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato il decreto dell'8 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Pescara ha applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ex art.
2-ter I. 31 maggio 1965, n. 575, di beni immobili, autovetture e libretti di risparmio appartenenti ai componenti del nucleo familiare di NI LL e RI LO.
1.1. Per un miglior inquadramento della vicenda, è necessario ripercorrere la scansione temporale dei provvedimenti succedutisi nel presente procedimento: 1'8 novembre 2012, il Questore di Pescara chiedeva di applicare le misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei predetti e di altri soggetti;
il 12 novembre 2012, il Tribunale di Pescara disponeva il sequestro anticipato dei beni, convalidato il 22 novembre 2012; con decreto del 29 gennaio 2013, emesso all'esito dell'udienza camerale fissata per il 20 dicembre 2012, il Tribunale rigettava la richiesta di applicazione delle misure di sicurezza personale e disponeva la confisca dei beni immobili, autovetture e libretti di risparmio;
in data 10 aprile 2015, la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava la - sopraggiunta inefficacia della confisca ai sensi dell'art. 27 D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, per decorso del termine di un anno e sei mesi dalla presentazione del ricorso;
con atto depositato il 6 maggio 2015, il P.M. chiedeva nuovamente la confisca previo sequestro anticipato ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, richiesta accolta dal Tribunale con decreto del 7 maggio 2015. 1.2. Dopo avere dato atto di quanto sopra e dei motivi d'appello, il Tribunale ha rilevato come non ricorrano i presupposti per ritenere che - nella specie - il Tribunale sia incorso nella violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato il decreto rinnovato a seguito della caducazione del precedente per meri motivi formali;
come la difesa avrebbe potuto attivarsi per chiedere il rilascio di copia dei documenti già versati nel procedimento relativo al decreto dichiarato inefficace;
come la pericolosità sociale di NI LL si fondi su elementi indiscutibili;
come i beni confiscati agli LL ed a RI EL siano oggetto di intestazione fittizia a copertura dell'effettiva disponibilità in capo a NI LL, sulla base del rapporto di parentela con quest'ultimo e dell'assenza di ogni possibile fonte lecita di reddito che ne possa giustificare la proprietà, ricostruzione non inficiata da alcun elemento di segno contrario. 2 2. Avverso il decreto hanno presentato ricorso ND, GI, RO, RI ed SI LL, a mezzo del loro difensore di fiducia Avv. NIa De Sanctis, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di provvedere in ordine alla richiesta di riunione del presente procedimento al procedimento n. 3/2015 R.G. Mis. Prev. App. nell'ambito del quale veniva dichiarata la perdita di efficacia del decreto di confisca ex art. 27 D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi della medesima vicenda sicchè la riunione era necessaria per poter accedere alla mole di documenti già ivi prodotti dalla difesa a sostegno delle proprie tesi;
2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 27 D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, 42 Cost. e 649 cod. proc. pen., per avere il Tribunale validato l'emissione di un secondo provvedimento ablativo avente ad oggetto gli stessi beni e fondato sugli stessi presupposti di altro decreto dichiarato inefficace per decorso del termine per la decisione dell'appello;
2.3. violazione di legge penale per omessa motivazione in ordine alle deduzioni e produzioni svolte a favore di RO LL in relazione al giudizio di pericolosità sociale;
2.4. violazione di legge penale per omessa motivazione in ordine alle deduzioni e produzioni svolte a favore di GI LL in relazione al giudizio di pericolosità sociale nonché alla mancanza di elementi obbiettivi per ricondurre il conto cointestato con la figlia SI, acceso nel 1999, al fatto reato contestato a GI LL commesso nel 1991; per avere altresì il Tribunale omesso di rispondere alla sollecitata restituzione della quota del conto imputabile ad SI LL.
3. Avverso il decreto hanno presentato ricorso, a mezzo dei loro difensori Avv.ti Mercurio Galasso e Massimo Galasso, anche NI LL e LO RI, entrambi in proprio e quali esercenti della potestà genitoriale sui minori CH e NI LL nonché NI LL quale esercente della potestà genitoriale sul minore SO LL, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
3.1. mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem, costituendo il provvedimento impugnato mera replica di altro decreto dichiarato inefficace;
3.2. mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla pericolosità sociale del proposto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato il ricorso ✓ presentato dalla sola SI LL, mentre le impugnazioni proposte dagli altri ricorrenti vanno disattese in quanto infondate.
2. In merito alla violazione del principio del ne bis in idem eccepita da tutti i ricorrenti (sub punti 2.2 e 3.1 del ritenuto in fatto), giova porre in rilievo come tale preclusione processuale sia certamente applicabile anche nel procedimento di prevenzione (Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, Di Gioia, Rv. 268175; Sez. U., n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176). Nondimeno, mutuato il principio affermato in tema di misure cautelari personali, essa opera soltanto quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando come nella specie - l'inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000 - dep. 07/02/2001, Madonia, Rv. 217668; Sez. 5, n. 35931 del 15/07/2010, Toni e altri, Rv. 248417; Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso ed altri, Rv. 191183).
2. Come anticipato, è invece fondato il ricorso presentato da SI LL con riguardo alle deduzioni mosse col quarto motivo (di cui al punto 2.4 del ritenuto in fatto).
2.1. Con l'atto d'appello, la ricorrente aveva eccepito la mancanza di motivazione in ordine alla propria pericolosità sociale ed ai presupposti dell'ablazione integrale del conto (rectius libretto di deposito di risparmio) cointestato con la madre GI LL ed aveva pertanto richiesto la restituzione della quota imputabile alla medesima. A tali specifiche deduzioni, la Corte territoriale ha completamente omesso di dare risposta: la decisione risulta affetta da mancanza radicale di motivazione sui presupposti del provvedimento ablativo avente ad oggetto la res della ricorrente e deve, pertanto, annullata per nuova deliberazione al riguardo.
3. Gli ulteriori ricorsi sono destituiti di fondamento.
4. E' inammissibile l'eccezione in rito comune ai patrocinati dell'Avv. De Sanctis, con la quale si è eccepita la violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di provvedere in ordine alla richiesta di riunione del presente procedimento al procedimento n. 3/2015 R.G. Mis. Prev. App. nell'ambito del quale veniva dichiarata la perdita di efficacia del precedente decreto di confisca (sub punto 2.1 del ritenuto in fatto). 4 4.1. Si tratta invero di deduzione del tutto generica, là dove i ricorrenti non hanno esplicitato quali documenti il Giudice a quo avrebbe dovuto acquisire e, soprattutto, la loro rilevanza ai fini della decisione, sicchè la censura è inammissibile in quanto non definisce con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto né delimita con precisione l'oggetto del gravame (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204). E ciò a tacer del fatto che gli impugnanti non hanno dimostrato di avere chiesto la riunione dei procedimenti, con conseguente genericità della deduzione anche sotto tale profilo.
4.2. D'altra parte, i ricorrenti evidenziano come detta riunione avrebbe avuto l'unico scopo di consentire l'utilizzazione dei documenti già versati in detto procedimento, che la difesa avrebbe ben potuto produrre nuovamente nel presente procedimento.
4.3. Ad ogni modo, va ribadito il principio di diritto secondo il quale, qualora venga formulata richiesta di riunione di un procedimento con altro pendente davanti allo stesso ufficio giudiziario, poiché la riunione di processi è un provvedimento meramente discrezionale del giudice, non sussiste nullità del giudizio se vi sia stato un implicito rigetto della richiesta e manchi un motivato provvedimento di diniego della riunione (Sez. 4, n. 11135 del 17/06/1993, Rosato, Rv. 197351; Sez. 5, n. 225 del 18/01/1999, Franzin, Rv. 213345).
5. Sono al pari inammissibili le restanti doglianze concernenti il giudizio di pericolosità sociale (sub punti 2.3 e 3.2 del ritenuto in fatto).
5.1. In via preliminare, mette conto evidenziare come, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, sia ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero il caso in cui la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, 5 Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale (Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore e altri, Rv. 257007).
5.2. Non possono pertanto essere coltivati in questa sede i rilievi concernenti il giudizio di pericolosità sociale nei confronti di RO e NI LL. congruamenteQuanto alla prima ricorrente, la Corte d'appello ha argomentato in merito alla genericità delle doglianze mosse in appello avverso la puntuale motivazione svolta dal primo giudice in punto di pericolosità sociale della proposta (v. pagine 5 della decisione in verifica e pagina 4 del decreto del Tribunale di Pescara del 7 maggio 2015). Quanto al secondo ricorrente, il ricorso muove rilievi generici ed, allo stesso tempo, tesi a censurare il giudizio di pericolosità sociale come espresso dalla Corte distrettuale con una motivazione esistente e non apparente, oltre che congrua (v. pagine 5 e 6 del provvedimento in verifica).
6. Dal rigetto dei ricorsi da loro proposti consegue la condanna di ND, GI, RO, RI e NI LL e RI LO.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di LL SI e rinvia per nuova deliberazione ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 31 maggio 2017 Il Presidente Il consigliere estensore Giacomo Paoloni Alessandra Bassi СФ Floo [DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 AGO 2017 IL FUNZIONARIO GUZZIARIO Z O Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO N E 619