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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3880/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 2746/2024 promossa da:
nato a [...] ) il 24.09.1974 c.f. ; Parte_1 C.F._1
nata a OR (EN) il 13.03.2002, c.f. Parte_2
e nato a [...] il C.F._2 Parte_3
28.03.2004, , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Rizzello, presso lo studio CodiceFiscale_3
in Maierato (VV) alla via Corso Garibaldi, 81 .
ricorrenti
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della TTnza NA iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente :” accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di: sig. , e Parte_1 Parte_2 [...]
sono tutti cittadini dalla nascita in quanto discendenti da TT NA Parte_3
che ha validamente trasmesso ai medesimi la TTnza NA e per effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile del Comune competente , in particolare CP_1
l'Ufficiale di Stato Civile di RU , quale comune di nascita dell'immigrante italiano , di procedere
pagina 1 di 9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della TTnza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con salvezza di ogni ulteriore domanda , eccezione e istanza istruttoria .”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , la sig. ra , TT NA , nasceva a Persona_1
RU, ora GA-RU, (NO) il 29.11.1905 come risultante dal Certificato di nascita (cfr. doc. in atti n.1) , che contraeva matrimonio con il sig. ( doc. 4 ). La sig. ra _2 Persona_1
non aveva mai rinunciato alla TTnza NA in favore di quella argentina come riportato nel
“Certificato n 03236129 Negativo di TTnza ” rilasciato dall'Ufficio Camera Elettorale della
Repubblica EN - argentina- nel quale si legge che l'avo italiano: “CERTIFICA, dal Registro
Nazionale degli Elettori , in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per scelta maggiori di anni 16 , gli argentini naturalizzati a partire dagli anni 18 , non risulta alla data 17/10/2023 , il nome di , o nata il [...] “ (cfr. doc. in atti n. Parte_4 Persona_3 Per_1
3).
Non si costituiva in giudizio il e il Pm concludeva nulla opponendo Controparte_1
all'accoglimento della domanda.
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 la causa veniva trattenuta a decisione.
****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di TTnza NA sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea TE da cittadino italiano.
Va osservato che , i ricorrenti deducevano che :
pagina 2 di 9 - L'avo sigr.ra TT NA nasceva in RU, ora GA-RU, Persona_1
(NO) il 29.11.1905 , come dall'atto di nascita depositato in atti ( cfr. doc in atti all. 1 ) ;
- In data 15.12.1923 , la sigr. Ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_1 Per_2
( certificato all. N 4 ) ;
[...]
- Dalla loro unione nasceva a OR (EN) la sig. ra in data il Parte_5
01.01.1925 , ( cfr. doc. in atti all. 5) ;
- In data 25/09/1942 a OR , la sig. contraeva matrimonio con il sig. Parte_5
( cfr. doc in atti all.6 ), e da questo matrimonio nasceva a OR Controparte_2
la sig. ra;
Persona_4
- in data 16.02.1972 a OR, la sig.ra , contraeva matrimonio con il sig. Persona_4
e dalla cui unione nasceva , odierno ricorrente;
Parte_6 Persona_5
- In data 23.06.2000, il sig. re contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5
, come da atto di matrimonio , allegato in atti ( crf. Doc. all.10 ) , da Parte_7
questo matrimonio nasceva in a sig.ra il 13.03.2002 (certificato Parte_2
di nascita all. n.11) e il sig. , ricorrenti insieme al di lui Parte_3
padre .
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla TTnza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la TTnza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della TTnza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la TTnza straniera, può rivendicare a sua volta la TTnza NA jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Orbene, nel 2009 con sentenza n. 4466 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto di TTnza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
pagina 3 di 9 In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della TTnza NA, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'EN, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in EN, le liste di attesa per il primo esame della Parte_8
domanda di TTnza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti , i quali fanno derivare il loro diritto alla TTnza NA per trasmissione dalla bisnonna per linea TE Per_1
TT NA , che nasceva in RU , ora GA – RU il 29/11/1905 (v.
[...]
documenti in atti all. 1 ) e che a sua volta contraeva matrimonio con cittadino argentino _2
, dalla loro unione nasceva in data 01/01/1925 la sig.ra ( certificato di nascita all. N Parte_5
5 ), la TTnza è stata trasmessa attraverso la bis nonna TE , la nonna e Persona_1
poi la mamma.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre TT in ipotesi di padre ignoto o di padre senza TTnza NA o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la TTnza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una TTnza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna TT che si sposava con uno straniero perdeva la TTnza NA, sempreché il marito possedesse una TTnza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a
pagina 4 di 9 quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della TTnza NA, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della TTnza, stato giuridico costituzionalmente protetto
e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della TTnza NA dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la TTnza NA o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria TTnza NA, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre TT NA. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3,
1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della TTnza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito
pagina 5 di 9 dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di TTnza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della TTnza paterna e di quella TE. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia TTnza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di TTnze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della TTnza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino che seppur italiano , si sia poi naturalizzato argentino , ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la TTnza NA deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra
i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la
pagina 6 di 9 TTnza NA dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della TTnza NA anche il figlio di madre TT NA nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Nella specie, il ricorrente fa discendere il proprio diritto alla TTnza NA dalla circostanza per cui la sig. , nata in [...] in data [...] ( ava NA ) che successivamente Persona_1
si era trasferita e coniugata in EN con in data 15.12.1923 ( certificato di _2
matrimonio all. N 4) e dalla cui unione era nata in [...] , il [...] la sig. Parte_5
,nonna del ricorrente . La sig.ra , in data 25.09.1942 , contraeva matrimonio con Parte_5
( cfr. di matrimonio all. N 6) e dalla loro unione nasceva in data Controparte_2
18.07.1953 ( cfr.di nascita all.n 7 ) . La sig. , in data Persona_4 Persona_4
16.02.972 in OR contraeva matrimonio con ( cfr. matrimonio all. N 8) , Parte_6
e da questa unione , in data 24.09.1974, nasceva l'odierno ricorrente , Parte_1
( cfr. di nascita all. n 9 ) . Il sig. contraeva matrimonio con la
[...] Parte_1
sig. ra ( cfr. matrimonio all. n 10 ) e da questa unione nascevano i figli: Parte_7
, ( cfr. nascita all. n 11 ) e Parte_2 Persona_6
(cfr. nascita all. n 12) i quali chiedevano la TTnza insieme al padre .
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass
SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della TTnza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di TTnza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre TT nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti del sig.ra abbiano diritto alla TTnza NA. Persona_1
Orbene, in primo luogo i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per pagina 7 di 9 vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e
Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa e sulla base della sola documentazione prodotta.
In secondo luogo, è documentato che nata a [...] , ora GA- RU Persona_1
TT NA , una volta trasferitosi in EN, ha sposato , insieme hanno avuto _2
una figlia che contraeva matrimonio con e dalla cui Parte_5 Controparte_2
unione nasceva che a sua volta contraeva matrimonio con il sig. Persona_4 Parte_6
e dalla cui unione nasceva , odierno ricorrente , il quale in data
[...] Persona_5
23.06.2000 contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano Parte_7 [...]
e ed insieme al di lui padre odierni ricorrenti Persona_7 Persona_8
.Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Persona_1
alla TTnza NA, ma, al contrario, dal doc. 4 allegati agli atti , si evince che Per_1
non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati.
[...]
Alla stregua dei predetti principi il ricorso merita accoglimento con conseguente riconoscimento ai ricorrenti dello stato di cittadini italiani .
Le spese possono compensarsi tenuto conto della necessità di percorrere la via giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al sig. nato a Parte_1
OR (EN ) il 24.09.1974 ; , nata a [...] Parte_2
il 13.03.2002 e nato a [...] il [...], , il Parte_3
diritto alla TTnza NA stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della TTnza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.2.2025
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 2746/2024 promossa da:
nato a [...] ) il 24.09.1974 c.f. ; Parte_1 C.F._1
nata a OR (EN) il 13.03.2002, c.f. Parte_2
e nato a [...] il C.F._2 Parte_3
28.03.2004, , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Rizzello, presso lo studio CodiceFiscale_3
in Maierato (VV) alla via Corso Garibaldi, 81 .
ricorrenti
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della TTnza NA iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente :” accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di: sig. , e Parte_1 Parte_2 [...]
sono tutti cittadini dalla nascita in quanto discendenti da TT NA Parte_3
che ha validamente trasmesso ai medesimi la TTnza NA e per effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile del Comune competente , in particolare CP_1
l'Ufficiale di Stato Civile di RU , quale comune di nascita dell'immigrante italiano , di procedere
pagina 1 di 9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della TTnza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con salvezza di ogni ulteriore domanda , eccezione e istanza istruttoria .”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , la sig. ra , TT NA , nasceva a Persona_1
RU, ora GA-RU, (NO) il 29.11.1905 come risultante dal Certificato di nascita (cfr. doc. in atti n.1) , che contraeva matrimonio con il sig. ( doc. 4 ). La sig. ra _2 Persona_1
non aveva mai rinunciato alla TTnza NA in favore di quella argentina come riportato nel
“Certificato n 03236129 Negativo di TTnza ” rilasciato dall'Ufficio Camera Elettorale della
Repubblica EN - argentina- nel quale si legge che l'avo italiano: “CERTIFICA, dal Registro
Nazionale degli Elettori , in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per scelta maggiori di anni 16 , gli argentini naturalizzati a partire dagli anni 18 , non risulta alla data 17/10/2023 , il nome di , o nata il [...] “ (cfr. doc. in atti n. Parte_4 Persona_3 Per_1
3).
Non si costituiva in giudizio il e il Pm concludeva nulla opponendo Controparte_1
all'accoglimento della domanda.
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 la causa veniva trattenuta a decisione.
****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di TTnza NA sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea TE da cittadino italiano.
Va osservato che , i ricorrenti deducevano che :
pagina 2 di 9 - L'avo sigr.ra TT NA nasceva in RU, ora GA-RU, Persona_1
(NO) il 29.11.1905 , come dall'atto di nascita depositato in atti ( cfr. doc in atti all. 1 ) ;
- In data 15.12.1923 , la sigr. Ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_1 Per_2
( certificato all. N 4 ) ;
[...]
- Dalla loro unione nasceva a OR (EN) la sig. ra in data il Parte_5
01.01.1925 , ( cfr. doc. in atti all. 5) ;
- In data 25/09/1942 a OR , la sig. contraeva matrimonio con il sig. Parte_5
( cfr. doc in atti all.6 ), e da questo matrimonio nasceva a OR Controparte_2
la sig. ra;
Persona_4
- in data 16.02.1972 a OR, la sig.ra , contraeva matrimonio con il sig. Persona_4
e dalla cui unione nasceva , odierno ricorrente;
Parte_6 Persona_5
- In data 23.06.2000, il sig. re contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5
, come da atto di matrimonio , allegato in atti ( crf. Doc. all.10 ) , da Parte_7
questo matrimonio nasceva in a sig.ra il 13.03.2002 (certificato Parte_2
di nascita all. n.11) e il sig. , ricorrenti insieme al di lui Parte_3
padre .
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla TTnza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la TTnza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della TTnza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la TTnza straniera, può rivendicare a sua volta la TTnza NA jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Orbene, nel 2009 con sentenza n. 4466 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto di TTnza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
pagina 3 di 9 In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della TTnza NA, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'EN, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in EN, le liste di attesa per il primo esame della Parte_8
domanda di TTnza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti , i quali fanno derivare il loro diritto alla TTnza NA per trasmissione dalla bisnonna per linea TE Per_1
TT NA , che nasceva in RU , ora GA – RU il 29/11/1905 (v.
[...]
documenti in atti all. 1 ) e che a sua volta contraeva matrimonio con cittadino argentino _2
, dalla loro unione nasceva in data 01/01/1925 la sig.ra ( certificato di nascita all. N Parte_5
5 ), la TTnza è stata trasmessa attraverso la bis nonna TE , la nonna e Persona_1
poi la mamma.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre TT in ipotesi di padre ignoto o di padre senza TTnza NA o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la TTnza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una TTnza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna TT che si sposava con uno straniero perdeva la TTnza NA, sempreché il marito possedesse una TTnza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a
pagina 4 di 9 quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della TTnza NA, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della TTnza, stato giuridico costituzionalmente protetto
e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della TTnza NA dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la TTnza NA o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria TTnza NA, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre TT NA. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3,
1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della TTnza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito
pagina 5 di 9 dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di TTnza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della TTnza paterna e di quella TE. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia TTnza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di TTnze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della TTnza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino che seppur italiano , si sia poi naturalizzato argentino , ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la TTnza NA deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra
i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la
pagina 6 di 9 TTnza NA dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della TTnza NA anche il figlio di madre TT NA nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Nella specie, il ricorrente fa discendere il proprio diritto alla TTnza NA dalla circostanza per cui la sig. , nata in [...] in data [...] ( ava NA ) che successivamente Persona_1
si era trasferita e coniugata in EN con in data 15.12.1923 ( certificato di _2
matrimonio all. N 4) e dalla cui unione era nata in [...] , il [...] la sig. Parte_5
,nonna del ricorrente . La sig.ra , in data 25.09.1942 , contraeva matrimonio con Parte_5
( cfr. di matrimonio all. N 6) e dalla loro unione nasceva in data Controparte_2
18.07.1953 ( cfr.di nascita all.n 7 ) . La sig. , in data Persona_4 Persona_4
16.02.972 in OR contraeva matrimonio con ( cfr. matrimonio all. N 8) , Parte_6
e da questa unione , in data 24.09.1974, nasceva l'odierno ricorrente , Parte_1
( cfr. di nascita all. n 9 ) . Il sig. contraeva matrimonio con la
[...] Parte_1
sig. ra ( cfr. matrimonio all. n 10 ) e da questa unione nascevano i figli: Parte_7
, ( cfr. nascita all. n 11 ) e Parte_2 Persona_6
(cfr. nascita all. n 12) i quali chiedevano la TTnza insieme al padre .
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass
SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della TTnza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di TTnza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre TT nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti del sig.ra abbiano diritto alla TTnza NA. Persona_1
Orbene, in primo luogo i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per pagina 7 di 9 vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e
Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa e sulla base della sola documentazione prodotta.
In secondo luogo, è documentato che nata a [...] , ora GA- RU Persona_1
TT NA , una volta trasferitosi in EN, ha sposato , insieme hanno avuto _2
una figlia che contraeva matrimonio con e dalla cui Parte_5 Controparte_2
unione nasceva che a sua volta contraeva matrimonio con il sig. Persona_4 Parte_6
e dalla cui unione nasceva , odierno ricorrente , il quale in data
[...] Persona_5
23.06.2000 contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano Parte_7 [...]
e ed insieme al di lui padre odierni ricorrenti Persona_7 Persona_8
.Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Persona_1
alla TTnza NA, ma, al contrario, dal doc. 4 allegati agli atti , si evince che Per_1
non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati.
[...]
Alla stregua dei predetti principi il ricorso merita accoglimento con conseguente riconoscimento ai ricorrenti dello stato di cittadini italiani .
Le spese possono compensarsi tenuto conto della necessità di percorrere la via giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al sig. nato a Parte_1
OR (EN ) il 24.09.1974 ; , nata a [...] Parte_2
il 13.03.2002 e nato a [...] il [...], , il Parte_3
diritto alla TTnza NA stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della TTnza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.2.2025
Il giudice unico
Roberta Dotta
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