Sentenza 6 febbraio 1998
Massime • 1
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio dello sport del tiro a volo rende legittimo il porto di detta arma, ancorché quest'ultima venga usata per fini diversi, anche non leciti. Ed invero, le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione. (Fattispecie relativa all'esplosione in aria, a scopo intimidatorio, di colpi di fucile da parte di titolare di licenza di porto dell'arma per l'esercizio del tiro a volo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/1998, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 06/02/1998
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO " N. 153
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 41568/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di MILANOnei confronti di:
AN CA N. IL 26.04.1944
avverso sentenza del 18.09.1997 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per la mancanza della questione delle Sezioni Unite e in subordine, il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Michele MICONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 18 settembre 1987, la corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa il 19 gennaio 1993 dal tribunale di Monza, assolveva AN CA dal reato di porto illegale di arma comune da sparo, sul rilievo che, essendo l'imputato titolare di licenza di porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo, la circostanza che l'arma fosse portata in luogo pubblico, al di fuori del percorso e del tempo strettamente necessari a raggiungere il poligono di tiro o a rientrare dallo stesso, doveva considerarsi penalmente irrilevante, ferma restando la sanzionabilità dell'abuso in via amministrativa.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Milano, deducendo, sotto il profilo della inosservanza e della erronea applicazione della legge penale, l'illiceità della condotta dell'imputato, che, quale titolare di licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo, si era servito dell'arma per scopi illeciti, esplodendo un colpo in aria per spaventare un gruppo di soci della cooperativa di cui era presidente e con i quali era in contrasto per ragioni riguardanti la gestione della cooperativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
La possibilità di portare un'arma da fuoco fuori della propria abitazione rientra nei diritti del cittadino, anche se il suo concreto esercizio è subordinato per motivi di sicurezza pubblica alla autorizzazione (licenza) dell'autorità di p.s. (art. 42 r.d. 18 giugno 1931 n. 773), che deve accertare se il richiedente non si trovi in una delle condizioni soggettive che legittimano il diniego dell'autorizzazione (artt. 11 e 43 r.d. citato) e che può revocare o sospendere l'autorizzazione concessa in qualunque momento in caso di abuso del diritto per ragioni di ordine pubblico (art. 40 r.d. cit.). La licenza di porto d'arma, una volta concessa, consente al cittadino di esercitare il diritto di girare armato e l'esercizio ancorché illecito di tale diritto non incide sulla legittimità dell'autorizzazione, allo stesso modo in cui l'uso illecito di un'autovettura (ad es., per commettere un furto) non fa diventare illegittima la patente di abilitazione alla guida. Nè, va aggiunto, l'autorità di p.s. può autorizzare il porto dell'arma subordinandolo a condizioni temporali o locali, giacché ogni limitazione di un diritto è legittima soltanto in presenza di una norma di legge che espressamente autorizzi quella limitazione, come è previsto per il caso del minore non emancipato (art. 44 r.d. cit.).
Deve essere pertanto ribadito il prevalente e più recente orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui l'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia (ossia per una situazione che è del tutto analoga a quella in cui si trova il titolare di licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo) rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria (o sportiva) ma per fini diversi, anche non leciti. Invero, le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione (Cass., Sez. I, 29 luglio 1997, Roich;
Id., Sez. I, 20 giugno 1995, Piana),
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998