Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/1998, n. 2798
CASS
Sentenza 6 febbraio 1998

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L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio dello sport del tiro a volo rende legittimo il porto di detta arma, ancorché quest'ultima venga usata per fini diversi, anche non leciti. Ed invero, le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione. (Fattispecie relativa all'esplosione in aria, a scopo intimidatorio, di colpi di fucile da parte di titolare di licenza di porto dell'arma per l'esercizio del tiro a volo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/1998, n. 2798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2798
    Data del deposito : 6 febbraio 1998

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