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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6332 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16083/2021 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Franco Pandolfo e Valentina Pandolfo
- attore -
E
in persona dell'amministratore p.t. dr. Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mara Mandrè
[...]
-Convenuto - Oggetto: risarcimento danni per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
FATTO E DIRITTO 1. , ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3 chiedendo : “1) condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell'ing. Parte_1
, nell'ammontare di Euro 21.585,72, per i danni alla propria autovettura come da
[...] conforme preventivo dell'assistenza Toyota,; 2) condannare, altresì, il convenuto medesimo al risarcimento dei danni fisici subìti dall'attore, salva successiva maggiore determinazione in corso di causa, nell'ammontare forfettario di Euro 3.000,00;3) condannare il convenuto alla refusione delle spese ed onorari di giudizio” Ha esposto l'attore di far parte del DO sito in Roma, Controparte_3
[...
. Parte del DO in regime di comproprietà è il locale seminterrato destinato a posti auto aperti e delimitato in entrata e uscita da serranda elettrica, azionabile anche a distanza. Per la sua conformazione strutturale l'uscita dal locale garage richiede una manovra disagevole per la presenza frontale (rispetto al varco sul quale è allocata la serranda ed alla distanza di solo due metri circa) del muro di confine;
ciò impone a tutti gli utenti una immediata conversione di 90 gradi sulla sinistra per imboccare la rampa, molto ripida, attraverso la quale si arriva all'uscita .
pagina 1 di 6 Il giorno 24 settembre 2019, alle ore 11:00 circa, l'attore – alla guida della propria auto Toyota CHR, targata FP603PG – si apprestava ad uscire dal garage azionando l'apertura della serranda. Al passaggio del veicolo, però, detta serranda - vetusta di anni– si distaccava dalla parete superiore del garage cadendo sulla vettura dell'istante che aveva già impegnato per circa la metà il varco di uscita . A seguito dell'improvvisa caduta della serranda l'auto in transito, andava ad urtare il muro antistante a meno di mt 2, essendo risultata oggettivamente impossibile, stante la repentinità della caduta, qualsivoglia manovra correttiva atta ad evitare l'impatto frontale con detto muro .A causa della descritta caduta e quindi del conseguente violento urto frontale esplodevano in successione tutti gli airbag interni della vettura ed erano cagionati danni gravissimi alla carrozzeria, al motore, alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche per complessivi Euro 21.500,00 circa, come poi attestato dall'analitico preventivo dell'assistenza della Casa Costruttrice Toyota (doc. 9). Oltre ai danni al detto veicolo il violento impatto causava la frattura della mano sinistra di esso attore come accertato dallo Studio Polispecialistico Nomentano e successivi accertamenti. In ragione di quanto descritto la ditta – officiata Controparte_4 dall'Amministratore – dava corso alla sostituzione dell'impianto in questione, confermando per iscritto (docc. 23 e 24) l'indispensabilità di una nuova serranda a causa della vetustà e completo distacco di quella precedente. Ciò premesso l'attore invocando la responsabilità del condominio ex art. 2051 C.C. ha concluso nei termini riportati. 2. Si è costituito il replicando che, se realmente la Controparte_1 serranda fosse franata addosso alla vettura condotta verso l'uscita, il mezzo sarebbe dovuto rimanere bloccato in prossimità della uscita ed i danni, per l'appunto, si sarebbero dovuti esclusivamente allocare sulla parte della carrozzeria interessata dallo schiacciamento ossia, per stessa precisazione dell'attore, sulla parte superiore del tettuccio anteriore. Sempre secondo il DO , l'attore all'allegato 23 del suo fascicolo processuale ha depositato un documento denominato “dichiarazione ditta su Controparte_4 sostituzione serranda” con il quale si attesterebbe che la suddetta ditta avrebbe sostituito la serranda del garage condominiale che sarebbe risultata completamente staccata dal suo normalmente impianto probabilmente a causa della rottura dei freni o simili avarie. L'amministratore, presa visione della documentazione prodotta da controparte, non avendo reperito siffatta analoga copia nella documentazione all'epoca consegnatagli dal Cont precedente amministratore, inoltrava richiesta alla ditta per avere conferma della Cont autenticità della suddetta dichiarazione ma il legale rappresentante della ditta esaminato il documento, inviava mail all'amministratore con cui dichiarava che “Il promemoria ivi allegato non è stato redatto né firmato da questa Ditta” (vedasi mail del 16.06.21 in allegato) pagina 2 di 6 Lo studio tecnico all'uopo incaricato dalla Assicurazione del effettuato un CP_1 accesso in loco ed eseguito ogni opportuno accertamento, concludeva il proprio elaborato peritale rilevando che il danno fosse verosimilmente riconducibile ad un forzato tentativo di transitare nello spazio da parte dell'automobilista mentre la serranda avvolgibile si stava regolarmente chiudendo. escludendo la possibilità che la serranda potesse essere “franata” sul veicolo proprio al momento del transito (cfr. relazione Studio Tecnico De Crais). In altri termini appare più verosimile ritenere che l'incidente si sia verificato in quanto il al fine di uscire dal garage abbia Pt_1 effettuato una manovra di accelerazione eccessiva mentre la serranda era ancora in movimento così da strusciare con il tettuccio anteriore sulla parte inferiore del manufatto per, poi, senza sterzare adeguatamente, andare ad impattare frontalmente contro il muro posto qualche metro oltre la rimessa condominiale, provocando lo scoppio degli airbag, i rilevanti danni sulla parte anteriore del mezzo e, parimenti, procurandosi una lesione alla mano destra. Ricostruzione avvalorata anche dal fatto che nel corso degli accertamenti tecnici si appurava che né la serranda del garage né i sensori di movimento collocati ai suoi lati presentavano anomalie e/o difetti e che alcun condomino aveva segnalato problemi nella movimentazione della serranda in questione. In subordine il assume che se anche si riconducesse l'incidente alla caduta CP_1 della serranda detta circostanza non sarebbe di per sé idonea a determinare l'integrale accoglimento delle pretese risarcitorie in virtù del disposto dell'art. 1227 cc Come già evidenziato, difatti, anche laddove venisse provato che la serranda abbia ceduto, andando così ad urtare il tettuccio del veicolo attoreo ciò non ha costituito la causa del successivo violento impatto della vettura contro il muro posto alcuni metri dopo la rimessa condominiale quanto, piuttosto, tale secondo e ben più devastante impatto è attribuibile ad una erronea ed immotivata manovra del conducente il quale - invece di arrestare la marcia o, quantomeno, innestare la retromarcia - ha evidentemente accelerato al massimo della potenza il suo veicolo. Ha concluso pertanto il DO chiedendo “ Nel merito ed In via principale: Accertare e statuire la mancanza di addebiti di responsabilità nei confronti del
convenuto rispetto ai danni lamentati dall'attore; CP_1
In via del tutto subordinata: Nella mera e del tutto denegata ipotesi in cui si ritenesse di ravvisare una responsabilità concorsuale della odierna comparente nella causazione del sinistro de quo, Voglia riconoscere come ipoteticamente dovuto solamente il risarcimento per i danni che saranno obiettivamente e concretamente provati in nesso eziologico con il sinistro de quo con decurtazione di un corrispettivo proporzionale alla percentuale di preponderante (o quantomeno paritaria) responsabilità che si ravviserà nei confronti dell'ing. anche ai sensi dell'art. 1227 c.c ed in ogni ipotesi limitando il Parte_1 ristoro per i danni subiti al veicolo attoreo alle sole parti del mezzo interessate dall'asserito urto con la serranda del garage escludendo del tutto i ben più CP_5 ingenti danni dovuti al successivo impatto frontale del veicolo attoreo con l'antistante
pagina 3 di 6 muro. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa o, in ipotesi subordinata, con compensazione integrale delle spese ex art. 92 cpc”. 3. Nel corso del giudizio sono stati ascoltati quali testimoni ex Tes_1 amministratore del convenuto, e titolare della Ditta M. G. CP_1 Testimone_2
Automazioni. In particolare il primo testimone ha escluso con decisione che la serranda fosse fuoriuscita dal suo alloggiamento e ha dichiarato che la stessa fu risollevata e fu liberata l'autovettura . Quanto alla dichiarazione a sua firme mostrata al teste Tes_3 riconosce la sottoscrizione ma non ricorda il contenuto mentre quanto al
[...] documento n. 23 il teste ha dichiarato che non solo non l'ha consegnata al ma Pt_1 secondo il teste la stessa non è riconducibile allo Tes_2 ha, quindi, confermato di essersi recato sul posto il giorno Testimone_2 dell'incidente e di avere constatato la presenza della vettura incastrata sotto la serranda danneggiata per una parte estesa del tettuccio. La vettura presentava un danno sia nella parte anteriore che in quella posteriore . Il passaggio era molto stretto e davanti c'era il muro e l'ingresso della rampa mentre dietro vi era un pilastro . Il teste riferisce ancora di essere riuscito a liberare l'autovettura riavvolgendo con le mani la serranda. Gli venne chiesto successivamente un preventivo . Il teste disconosce il doc. 23 che gli viene mostrato ed esclude che la serranda avesse dei problemi all'impianto frenante e che la stessa fosse fuoriuscita dalla guida. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4. La fondatezza della domanda dell'attore non appare adeguatamente provata. Nella valutazione degli elementi di prova a disposizione questo Giudice ritiene preliminarmente di ricordare quanto chiarito dalla Suprema Corte secondo la quale ( vedi da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024 ) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva che prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, per cui è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile. Il fatto colposo del danneggiato, tuttavia, comporta la riduzione del danno, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate Da quanto precede deriva che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, sicché essi, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato Incombe, invece, sul custode, la prova liberatoria della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
pagina 4 di 6 Nella specie , condivide il giudicante , quanto sostenuto dal convenuto CP_1 circa l'inesistenza di prove sufficienti circa il fatto che i danni subiti dall'autovettura e i danni fisici allegati dall'attore siano dipesi da un subitaneo crollo della serranda sull'autovettura. In tal caso , infatti, il mezzo sarebbe dovuto rimanere bloccato in prossimità dell'uscita e i danni si sarebbero dovuti allocare esclusivamente sulla parte superiore del tettuccio danneggiato invece che , come documentato dalle fotografie prodotte, con assoluta prevalenza nella parte anteriore con completa distruzione, del cofano e del parafango anteriore e con scoppio di tutti gli airbag. Effettivamente la differenza tra la massa della serranda in caduta e quella della autovettura in uscita avrebbe dovuto comportare un arresto del veicolo e non agire da fattore di accelerazione in avanti come dedotto dalla difesa attorea. La dichiarazione dell'allora amministratore di , di cui al doc. CP_1 Testimone_1
21 di parte attrice - a prescindere dalla mancata conferma del suo integrale contenuto da parte del teste escusso - attesta che l'impianto di movimentazione della saracinesca era in buono stato di manutenzione ed entrambi i testimoni hanno escluso la possibilità che la serranda possa essere semplicemente “franata” sul veicolo proprio al momento del transito tant'è che con l'intervento del sig. la stessa fu risollevata Tes_2 agevolmente e fu liberata l'autovettura. Inoltre, il teste ha dichiarato con sicurezza di non aver mai consegnato al sig. la dichiarazione a firma della Pt_1 CP_4 nella quale si descrive la serranda come completamente staccata dall' impianto probabilmente a causa della rottura dei freni o simili avarie.
ha dichiarato , bene ricordando l'episodio, che la serranda “non era Testimone_2 collassata ma era fuoriuscita dalle guide perché evidentemente la vettura si era mossa avanti e indietro (...) sono riuscito a liberare l'autovettura riavvolgendo con le mani la serranda” aggiungendo il testimone: “Ribadisco che la serranda non presentava problemi all'impianto frenante e che non era autonomamente caduta ma che era uscita dalle guide perché la vettura muovendosi l'ha sospinta fuori dalle stesse e per tale motivo è stata necessaria la sua sostituzione”. ha dichiarato, altresì, con riferimento al documento 23 : “Disconosco Testimone_2 sia la firma sia di aver mai dichiarato quanto riportato nel documento che mi si mostra”. Tanto premesso non vi è evidenza che possa confermare la ricostruzione proposta dall'attore nel senso sopra indicato non essendo emerse le pretese ragioni di inattendibilità dei due testimoni ascoltati ed essendo verosimile la ricostruzione dell'incidente offerta dal convenuto secondo la quale i danni si sarebbero CP_1 verificati a seguito del tentativo dell'attore di transitare mentre la serranda si chiudeva. In conclusione, pertanto, in difetto di prova dell'efficienza causale di un preteso difetto di manutenzione o di funzionamento della serranda, non appare dimostrata la riconducibilità dei danni subiti al ex art. 2051 c.c. e le spese seguono la CP_1 soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede: pagina 5 di 6 - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio CP_1 che liquida in euro 5.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali Così deciso in Roma il 29 aprile 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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