CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 16631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16631 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili: Banca di Credito Cooperativo di SA Soc. Coop. EN TO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: IN CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA IO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore delle parti civili, avv. Gianfranco Grande, che, anche in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. Matteo Ciociola, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dedotto, nel merito, la manifesta infondatezza dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16631 Anno 2026 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 17/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia assolutoria del IN dal delitto di diffamazione aggravata per aver – secondo la prospettazione accusatoria – offeso la reputazione di IO CE e di TO EN, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e di direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di SA, effettuando, sul social netwoork facebook, all’interno di un gruppo di discussione, dichiarazioni di carattere diffamatorio. In particolare, il blogger aveva dichiarato che: “Già da tempo abbiamo iniziato a scontrarci con i poteri forti, sapere che abbiamo avuto uno scontro frontale con il potere della Banca di Credito Cooperativo, di EN, di D’ZI che secondo noi non ha svolto il ruolo per cui sono stati costituiti. Sono state costruite le BCC, nel periodo Covid, ahimè, abbiamo avuto l’ennesima conferma, in tutta Italia le BCC hanno elargito soldi per aiutare i più deboli, per aiutare la sanità, la nostra invece no. Giustamente i loro soldi servono per pagare i corposi compensi mensili dei loro dirigenti”. 2. Avverso la richiamata sentenza le parti civili costituite, Banca di Credito cooperativo di SA e TO EN, hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il comune difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, deducono violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 51, 595 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. A fondamento delle spiegate censure sottolineano che l’errore nel quale è incorsa la decisione impugnata si sostanzia nell’aver ritenuto rientrante nel diritto di critica, ai fini dell’operare della relativa scriminante, fatti non veritieri (avendo la medesima pronuncia riconosciuto che la Banca aveva erogato contributi durante l’emergenza da Covid-19 e che in quel periodo i compensi degli organi sociali, compreso il Veneruso, erano conformi a quelli previsti per le Banche di Credito cooperativo), rispetto ai quali il IN, che aveva ricevuto le relative informazioni in forma anonima, non aveva effettuato le dovute verifiche. 2.2. Con il secondo motivo assumono omessa motivazione su specifici atti del processo ed erronea applicazione del diritto di critica, nonché sull’asserita comparazione tra l’operato della Banca di Credito Cooperativo di SA e le altre Banche di Credito Cooperativo, in quanto la Corte d’Appello aveva ignorato la documentazione prodotta dalle parti civili dalla quale poteva evincersi che, almeno sino alla data della pubblicazione del video del IN, era stata svolta 3 un’attività analoga da parte della BCC di SA rispetto alle altre Banche di Credito cooperativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri. 2.Occorre rammentare, al riguardo, che, in tema di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (ex plurimis, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284). Questa Corte è dunque chiamata, innanzi tutto, a valutare se i contenuti del video sono idonei a ledere la reputazione della Banca di Credito Cooperativo e dei suoi organi perché, in mancanza, il fatto diffamatorio non sarebbe integrato, neppure sul piano civilistico. In proposito, potrebbe assumersi, invero, che le informazioni veicolate dal IN non siano offensive, almeno per la Banca di Credito Cooperativo, atteso che, in astratto, non vi è un dovere della stessa di erogare contributi in favore della popolazione a seguito dell’emergenza da Covid-19, e non essendo dunque pertinenti le considerazioni sui compensi degli amministratori. Tuttavia, come si evince dallo Statuto prodotto, conforme alla normativa di riferimento, le Banche di Credito Cooperativo – per quel che rileva in questa sede – si distinguono dalle Banche “tradizionali” per lo scopo mutualistico (artt. 2511 e 2515 cod. civ.), dovendo essere costituite nella forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 33, comma 1, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario, c.d. T.U.B.) e per il forte legame territoriale, correlato alla circostanza che, per esserne soci, è necessario risiedere, avere la sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca stessa (art. 34, comma 1, T.U.B.). Il saldarsi dello scopo mutualistico, che comporta che l’attività di una Banca Cooperativa debba svolgersi senza scopo di lucro principalmente in favore dei soci, con il legame di questi ultimi con il territorio, denota che compito precipuo di Banche siffatte è sostenere l’economia locale. Sicché affermare – come ha fatto il IN – che la Banca di Credito Cooperativo di SA, a differenza delle altre Banche di Credito Cooperativo, non aveva erogato contributi per aiutare la popolazione nel grave 4 momento di difficoltà correlato alla pandemia da Covid-19, preferendo destinare le proprie ricorse al pagamento di “corposi” compensi agli organi di vertice della stessa, integra una grave offesa alla reputazione della Banca, perché equivale ad asserire che essa abbia operato in distonia, e in modo quasi “fraudolento”, rispetto ai propri scopi, ossia al sostegno dell’economia del territorio. 3.Ciò posto, è opportuno a questo punto considerare, che, ai fini dell’applicazione dell’esimente dell'esercizio del diritto di critica, non si può prescindere dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (tra le altre, Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004). La critica, infatti, deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, poiché nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti non corrispondenti alla verità (Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009, dep. 2010, Cacciapuoti, Rv. 246096). In definitiva, l’esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante rispetto al fatto diffamatorio, purché la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera (Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Biondani, Rv. 249126). 4.Sotto altro e concorrente profilo, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la scriminante del diritto di cronaca o di critica non opera, in ogni caso, laddove la notizia divulgata provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico (ex ceteris, Sez. 5, n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini, Rv. 284114; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242603; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091). Infatti, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434). 5.Nella fattispecie per cui è processo i superiori principi sono stati disattesi per due ragioni. In primo luogo, la Corte di appello ha ripetutamente fatto leva sull’”insufficienza” o sulla “ragionevole contrazione” degli interventi della Banca 5 tesi a sostenere iniziative sanitarie o ad arginare l’impatto della pandemia sul tessuto economico, trascurando che quella dell’imputato era stata un’affermazione diversa e netta, laddove aveva sostenuto che gli interventi non vi erano proprio stati, informazione – quest'ultima − obiettivamente falsa. In secondo luogo, le decisioni assolutorie, pur riconoscendo che la Banca di Credito Cooperativo di SA aveva erogato contributi a favore della collettività a fronte dell’emergenza da Covid-19, hanno tuttavia ritenuto l’elevato tenore di vita del EN e gli emolumenti che gli erano stati corrisposti una decina di anni prima sufficienti a ritenere veritiero (deve assumersi, almeno sul piano putativo) il nucleo essenziale del fatto. Sennonché la Corte territoriale, oltre ad aver trascurato di considerare che il nucleo essenziale del fatto deve essere vagliato in maniera unitaria, ha concluso per la verità del fatto sulla base di informazioni datate e trascurando di soffermarsi sul dato documentato dalla difesa di tale parte civile, teso a dimostrare che i compensi – nel periodo di interesse − erano conformi a quelli previsti per i direttori generali delle Banche di Credito Cooperativo. La circostanza che il blogger, prima di effettuare il video, non abbia controllato la veridicità delle notizie ricevute deve peraltro essere vagliata anche tenendo conto che egli ha ammesso che le informazioni gli erano pervenute in forma anonima, il che preclude ex se l’operare dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. che è stata riconosciuta al IN per l’assunta continenza espressiva. 6. Pertanto, nel delineato contesto, nel quale il fatto storico non poteva considerarsi veritiero neppure nel suo nucleo essenziale, la Corte di appello non avrebbe potuto ritenere la condotta del responsabile scriminata per la continenza espressiva, potendosi, stante il tenore offensivo del messaggio, detta valutazione compiere solo a fronte di notizie veritiere che la collettività ha interesse a conoscere. 7.Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente SA IO AO EL
udita la relazione svolta dal Consigliere SA IO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore delle parti civili, avv. Gianfranco Grande, che, anche in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. Matteo Ciociola, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dedotto, nel merito, la manifesta infondatezza dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16631 Anno 2026 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 17/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia assolutoria del IN dal delitto di diffamazione aggravata per aver – secondo la prospettazione accusatoria – offeso la reputazione di IO CE e di TO EN, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e di direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di SA, effettuando, sul social netwoork facebook, all’interno di un gruppo di discussione, dichiarazioni di carattere diffamatorio. In particolare, il blogger aveva dichiarato che: “Già da tempo abbiamo iniziato a scontrarci con i poteri forti, sapere che abbiamo avuto uno scontro frontale con il potere della Banca di Credito Cooperativo, di EN, di D’ZI che secondo noi non ha svolto il ruolo per cui sono stati costituiti. Sono state costruite le BCC, nel periodo Covid, ahimè, abbiamo avuto l’ennesima conferma, in tutta Italia le BCC hanno elargito soldi per aiutare i più deboli, per aiutare la sanità, la nostra invece no. Giustamente i loro soldi servono per pagare i corposi compensi mensili dei loro dirigenti”. 2. Avverso la richiamata sentenza le parti civili costituite, Banca di Credito cooperativo di SA e TO EN, hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il comune difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, deducono violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 51, 595 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. A fondamento delle spiegate censure sottolineano che l’errore nel quale è incorsa la decisione impugnata si sostanzia nell’aver ritenuto rientrante nel diritto di critica, ai fini dell’operare della relativa scriminante, fatti non veritieri (avendo la medesima pronuncia riconosciuto che la Banca aveva erogato contributi durante l’emergenza da Covid-19 e che in quel periodo i compensi degli organi sociali, compreso il Veneruso, erano conformi a quelli previsti per le Banche di Credito cooperativo), rispetto ai quali il IN, che aveva ricevuto le relative informazioni in forma anonima, non aveva effettuato le dovute verifiche. 2.2. Con il secondo motivo assumono omessa motivazione su specifici atti del processo ed erronea applicazione del diritto di critica, nonché sull’asserita comparazione tra l’operato della Banca di Credito Cooperativo di SA e le altre Banche di Credito Cooperativo, in quanto la Corte d’Appello aveva ignorato la documentazione prodotta dalle parti civili dalla quale poteva evincersi che, almeno sino alla data della pubblicazione del video del IN, era stata svolta 3 un’attività analoga da parte della BCC di SA rispetto alle altre Banche di Credito cooperativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri. 2.Occorre rammentare, al riguardo, che, in tema di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (ex plurimis, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284). Questa Corte è dunque chiamata, innanzi tutto, a valutare se i contenuti del video sono idonei a ledere la reputazione della Banca di Credito Cooperativo e dei suoi organi perché, in mancanza, il fatto diffamatorio non sarebbe integrato, neppure sul piano civilistico. In proposito, potrebbe assumersi, invero, che le informazioni veicolate dal IN non siano offensive, almeno per la Banca di Credito Cooperativo, atteso che, in astratto, non vi è un dovere della stessa di erogare contributi in favore della popolazione a seguito dell’emergenza da Covid-19, e non essendo dunque pertinenti le considerazioni sui compensi degli amministratori. Tuttavia, come si evince dallo Statuto prodotto, conforme alla normativa di riferimento, le Banche di Credito Cooperativo – per quel che rileva in questa sede – si distinguono dalle Banche “tradizionali” per lo scopo mutualistico (artt. 2511 e 2515 cod. civ.), dovendo essere costituite nella forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 33, comma 1, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario, c.d. T.U.B.) e per il forte legame territoriale, correlato alla circostanza che, per esserne soci, è necessario risiedere, avere la sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca stessa (art. 34, comma 1, T.U.B.). Il saldarsi dello scopo mutualistico, che comporta che l’attività di una Banca Cooperativa debba svolgersi senza scopo di lucro principalmente in favore dei soci, con il legame di questi ultimi con il territorio, denota che compito precipuo di Banche siffatte è sostenere l’economia locale. Sicché affermare – come ha fatto il IN – che la Banca di Credito Cooperativo di SA, a differenza delle altre Banche di Credito Cooperativo, non aveva erogato contributi per aiutare la popolazione nel grave 4 momento di difficoltà correlato alla pandemia da Covid-19, preferendo destinare le proprie ricorse al pagamento di “corposi” compensi agli organi di vertice della stessa, integra una grave offesa alla reputazione della Banca, perché equivale ad asserire che essa abbia operato in distonia, e in modo quasi “fraudolento”, rispetto ai propri scopi, ossia al sostegno dell’economia del territorio. 3.Ciò posto, è opportuno a questo punto considerare, che, ai fini dell’applicazione dell’esimente dell'esercizio del diritto di critica, non si può prescindere dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (tra le altre, Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004). La critica, infatti, deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, poiché nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti non corrispondenti alla verità (Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009, dep. 2010, Cacciapuoti, Rv. 246096). In definitiva, l’esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante rispetto al fatto diffamatorio, purché la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera (Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Biondani, Rv. 249126). 4.Sotto altro e concorrente profilo, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la scriminante del diritto di cronaca o di critica non opera, in ogni caso, laddove la notizia divulgata provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico (ex ceteris, Sez. 5, n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini, Rv. 284114; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242603; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091). Infatti, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434). 5.Nella fattispecie per cui è processo i superiori principi sono stati disattesi per due ragioni. In primo luogo, la Corte di appello ha ripetutamente fatto leva sull’”insufficienza” o sulla “ragionevole contrazione” degli interventi della Banca 5 tesi a sostenere iniziative sanitarie o ad arginare l’impatto della pandemia sul tessuto economico, trascurando che quella dell’imputato era stata un’affermazione diversa e netta, laddove aveva sostenuto che gli interventi non vi erano proprio stati, informazione – quest'ultima − obiettivamente falsa. In secondo luogo, le decisioni assolutorie, pur riconoscendo che la Banca di Credito Cooperativo di SA aveva erogato contributi a favore della collettività a fronte dell’emergenza da Covid-19, hanno tuttavia ritenuto l’elevato tenore di vita del EN e gli emolumenti che gli erano stati corrisposti una decina di anni prima sufficienti a ritenere veritiero (deve assumersi, almeno sul piano putativo) il nucleo essenziale del fatto. Sennonché la Corte territoriale, oltre ad aver trascurato di considerare che il nucleo essenziale del fatto deve essere vagliato in maniera unitaria, ha concluso per la verità del fatto sulla base di informazioni datate e trascurando di soffermarsi sul dato documentato dalla difesa di tale parte civile, teso a dimostrare che i compensi – nel periodo di interesse − erano conformi a quelli previsti per i direttori generali delle Banche di Credito Cooperativo. La circostanza che il blogger, prima di effettuare il video, non abbia controllato la veridicità delle notizie ricevute deve peraltro essere vagliata anche tenendo conto che egli ha ammesso che le informazioni gli erano pervenute in forma anonima, il che preclude ex se l’operare dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. che è stata riconosciuta al IN per l’assunta continenza espressiva. 6. Pertanto, nel delineato contesto, nel quale il fatto storico non poteva considerarsi veritiero neppure nel suo nucleo essenziale, la Corte di appello non avrebbe potuto ritenere la condotta del responsabile scriminata per la continenza espressiva, potendosi, stante il tenore offensivo del messaggio, detta valutazione compiere solo a fronte di notizie veritiere che la collettività ha interesse a conoscere. 7.Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente SA IO AO EL