Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
L'opposizione prevista dagli artt.22 e 23 della legge n. 689/81 può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione amministrativa, allorquando il destinatario della cartella, ha interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione. Conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (Vedi Corte Cost.255/94; Corte Cost. 311/94).
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO Il Giudice di Pace, dott. Cira di Somma, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2010 TRA TIZIA Opponente E AREA RISCOSSIONI S.P.A. Opposta contumace NONCHÈ G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE Opposta RAGIONI DI FATTO Con ricorso depositato il 29.3.2010 , Tizia proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.17245 notificatale in data 26.2.2010 emessa da Area riscossioni s.p.a. per conto della Gori spa a seguito del mancato pagamento di quattro fatture relative al servizio idrico integrato per gli anni 2004 2005 e …
Leggi di più… - 3. Giudice di Pace di Salerno: opposizione a cartella esattorialeFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MONTEPASCHI SERIT SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA, titolare della Gestione Commissariale del Servizio Riscossione Tributi, Ambito di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BATTAGLIA VALERIO con studio in 95127 CATANIA VIA ASIAGO 54, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA MICHELANGELO, COMUNE DI MISTERBIANCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1742/97 del Pretore di CATANIA, emessa e depositata il 17/10/97 (R.G. 4742/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2/10/1996 NG UC conveniva davanti al Pretore di Catania il Comune di Misterbianco e la S.p.a. MO Servizio Riscossione Tributi proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso la cartella esattoriale con la quale veniva posta in riscossione la somma di L. 196.153 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Deduceva l'opponente: la prescrizione del diritto azionato;
la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; la mancata notifica del processo verbale di accertamento;
l'omessa adozione dell'ordinanza ingiunzione;
la decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo.
Il Comune restava contumace. La S.p.a. MO si costituiva e resisteva.
Il pretore, con sentenza del 17.10.1997, accoglieva l'opposizione;
annullava la cartella per mancanza dei requisiti di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; condannava la resistente al pagamento delle spese.
Avverso la sentenza la S.p.a. MO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Le altre parti non hanno svolto difese.
La causa è stata rimessa alle Sezioni unite per l'esame del secondo motivo, con il quale viene denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni unite, con sentenza del 16.3.2000, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
Gli atti sono stati rimessi alla terza sezione civile per l'esame degli altri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia: violazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione.
Deduce la ricorrente che, nel caso di infrazioni al codice della strada, la decorrenza del termine per proporre ricorso avverso il provvedimento che irroga la sanzione deve individuarsi nel momento dell'acquisizione dell'esecutività del verbale di accertamento, che avviene decorsi sessanta giorni dalla sua notifica, senza che sia stato presentato ricorso al prefetto, ex art. 203, comma 3, c.s.. Sostiene che l'opposizione proposta oltre il termine indicato risulta inammissibile e la successiva notifica della cartella esattoriale non può servire a rimettere in termine il ricorrente sanzionato, rimasto inerte avverso la notifica del verbale di accertamento.
1.1. Il motivo è infondato.
La censura muove dall'indimostrato presupposto dell'avvenuta rituale notifica del processo verbale di accertamento.
Va infatti rilevato che l'opponente aveva specificamente eccepito che mai vi era stata notifica del processo verbale di accertamento, e che, a fronte di tale contestazione, è mancata, da parte del Comune, la produzione, in primo grado, della eventuale documentazione idonea a provare il contrario.
2. Il terzo motivo denuncia: violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981; carenza di legittimazione passiva;
mancanza di responsabilità.
Deduce la ricorrente che la S.p.a. MO SE.RI.T. è incaricata della riscossione e non partecipa alla formazione del ruolo;
che creditore è l'ente impositore;
che l'esattore non può essere considerato litisconsorte necessario.
2.1. Il motivo non è fondato.
Giova ribadire che, nella specie, l'opponente ha agito eccependo, tra l'altro, la mancata notifica del processo verbale di accertamento dell'infrazione, e che tale assunto non è stato contrastato. Ora, per costante giurisprudenza di questa S.C. l'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, qualora il destinatario della cartella abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione, atteso che, in tale evenienza, l'ordinario momento di garanzia assegnato all'ingiunto, e costituito dall'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, esperibile anche immediatamente, in alternativa al ricorso al prefetto, avverso il processo verbale di accertamento di infrazione stradale (Corte cost. sent. n. 255/1994;
n. 311/1994; ord. n. 315/1994; sent. n. 437/1995), deve essere recuperato al livello della cartella esattoriale, allo stesso modo in cui, nel campo tributario, quando non viene notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irrogazione di sanzione pecuniaria), il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per contestare il debito di imposta (sent. n. 190/1992; n. 12107/1995; n. 7830/1996; n. 8380/1997; n. 1941/1999). In ragione di siffatto peculiare atteggiarsi dell'opposizione, deve ritenersi sussistente la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore, in quanto titolare della pretesa contestata, e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, anche in vista dell'eventuale adozione, da parte del giudice adito, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001