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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente SEPE MARIA, Relatore PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15028/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Michele Mazzella 80070 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Forio - Via Giacomo Genovino N.9 80075 Forio NA Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017759845 VARIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21038/2025 depositato il 01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione (Cf: 11210661002), All' Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale I^ Di Napoli E Al Comune Di Forio ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 07120259017759845 e cartelle sottese
Eccependo che solo per mero caso in data 10.05.2025 – a seguito di accesso agli atti eseguito dalla Ricorrente_1 – veniva a conoscenza che pochi giorni prima e quindi in data 07.05.2025 le era stata notificata intimazione di pagamento 07120259017759845; di cui fino a quel momento non aveva mai avuto contezza non essendole mai stata notificata nelle sue mani, bensì ad un indirizzo PEC di posta elettronica certificata, collegata alla sua azienda ed utilizzata solo per atti aziendali tant'è che sul registro INAD (unico registro utile per recuperare pec a cui notificare atti indirizzati a persone fisiche) la ricorrente non ha alcuna pec dichiarata pubblica per la ricezione di atti personali;
Ha inoltre eccepito che l'intimazione dell ader riguardava diverse cartelle di pagamento – anch'esse mai notificatele e che le stesse fanno riferimento a sanzioni amministrative anch'esse mai notificate Si è costituita Agenzia ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva atteso che quasi tutte le eccezioni proposte dalla contribuente concernono l'attività dell'AdER essendo relative a vizi dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento prodromiche.
Agenzia Delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni con le quali ha chiesto ìn via preliminare dichiararsi la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di cui all'art. 21 del dlgs 546/92 di 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento che sono state TUTTE notificate e segnatamente n. 07120170082646204000 in data 15/02/2024 (doc. 3); 07120180000954373000 in data 22/01/2018 (doc. 4); 07120180034593281000 in data 26/06/2018 (doc. 5); 07120180072663037000 in data 14/11/2018 (doc. 6); 07120190070500362000 in data 15/02/2024 (doc. 7); 07120200013026042000 in data 08/05/2023 (doc. 8); 07120200082849432000 in data 26/02/2024 (doc. 9); 07120210030906988000 in data 26/02/2024 (doc. 10); 07120210041698228000 in data 20/02/2024 (doc. 11); 07120210110388230000 in data 26/02/2024 (doc. 12); 07120220084107726000 in data 26/02/2024 (doc. 13) 07120220084107827000 in data 26/02/2024 (doc. 14); 07120220094171134000 in data 26/02/2024 (doc. 15); 07120230003276250000 in data 03/06/2024 (doc. 16); 07120230054268049000 in data 17/05/2023 (doc. 17); 07120230103658430000 in data 19/10/2023 (doc. 18); 07120230129017409000 in data 30/01/2024 (doc. 19); 07120240070968307000 in data 23/04/2024 (doc. 20);. ha anche rappresentato di avere successivamente notificato plurimi atti interruttivi della prescrizione e segnatamente gli avvisi di intimazione nn. 07120229015836016000 in data 16.08.2022 (doc. 21) e n. 07120249026935225000 in data 28.05.2024 (doc. 22), anch'essi mai impugnati e pertanto divenuti definitivi. Si è Costituito il Comune di Forio ed ha provato la regolarità della notifica dell''intimazione di pagamento n.07120259017759845000 che contiene le sottese cartelle di pagamento inerenti TARI per utenza non domestica per numerose annualità, tutte regolarmente notificate. La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza - decideva come da dispositivo sotto trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente eccepisce la irregolarità della notifica delle cartelle per essere state le stesse trasmesse ad un indirizzo PEC collegata alla propria azienda (ditta individuale) e in tal modo riconoscendo che lo stesso è perfettamente ed agevolmente consultabile;
pertanto, la notifica delle cartelle ha raggiunto indubbiamente il suo scopo. In ogni caso la giurisprudenza è ormai orientata nel senso di considerare valida una pec inviata all'indirizzo della propria impresa anche per comunicazioni riguardanti il contribuente persona fisica. In tal senso la recente sentenza della Cass. 1615/2025 del 22/01/2015.
Quanto alla eccepita intervenuta prescrizione delle pretese erariali;
orbene considerato che sono gli intervenuti i già citati atti interruttivi della prescrizione in merito al termine della stessa si osserva che la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c. c., è fissata in dieci anni “salvo i casi in cui la legge dispone diversamente”, cfr . anche Cass. Ord. 3808/2023, “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta” (così anche Cass. Ord.7660/2022 e 8120/2021; Cass. 12740 del 2020).
Nel caso delle imposte dirette, difatti, non è applicabile l'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. in tema di debiti pagabili anno per anno, in quanto pur se è vero che le imposte dirette hanno scadenza annuale è altresì indubbio che si tratta di obbligazioni autonome di pagamento il cui presupposto impositivo e l'ammontare dell'imposta variano di anno in anno così come ogni anno si procede ad una nuova valutazione della sussistenza del presupposto impositivo;
di conseguenza non può configurarsi quella periodicità che permetterebbe l'applicazione della norma derogatoria di cui all'art. 2948 co.
1 n. 4 c.c.. In tema di imposta di registro inoltre tale prescrizione decennale è espressamente sancita dall'art. 78 del DPR 131/1986. La Cass. Ord. N. 33213/2023, oltre a confermare tale termine lo ha esteso anche al pagamento del canone Rai. A quanto detto si aggiunge che sia le cartelle di pagamento sia, dal 2007, gli accertamenti, sono titoli esecutivi, (art. 49 Dpr 602/73). Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 46/99 stabilisce che il titolo esecutivo, per tutte le entrate ivi indicate, è costituito, proprio dal ruolo reso esecutivo notificato al debitore mediante la cartella di pagamento. Con la formazione del ruolo e del conseguente atto, si ha un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che si fondono in un'unica obbligazione e non è più possibile scorporare le singole voci originarie;
così come avviene una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Ente della riscossione. La Suprema Corte ha sempre confermato che il termine di prescrizione per i crediti tributari è decennale, non solo con riferimento alle imposte erariali, ma anche alle sanzioni collegate (Cass. n. 4338/2014; n. 11624/2018; n. 10549/2019; n. 7660/2022), nonché agli interessi la cui prescrizione segue quella del tributo principale (sul punto Cfr. Cass. 10547/2019, 10549/2019 Cass. SU 25790/2009; Cass. 8814/2008), sanzioni ed interessi difatti non sono altro che obbligazioni accessorie al tributo e di conseguenza il termine di prescrizione segue quello del tributo principale.
Il ricorso inoltre non può essere accolto anche considerano che risulta incontrovertibile la prova che il Comune di Forio ha notificato alla contribuente l'atto impositivo (quale atto prodromico contenuto nella sottesa cartella del documento impugnato), con il quale comunicava alla ricorrente una pretesa tributaria ormai definita, consolidata e come tale impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ovvero la mancata, tempestiva opposizione, da parte della contribuente, ai provvedimenti ritualmente notificati rendono gli stessi definitivi ed inoppugnabili, precludendo la possibilità di sollevare eccezioni di merito mediante l'impugnazione di atti successivi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 2, così provvede:
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1200,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente SEPE MARIA, Relatore PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15028/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Michele Mazzella 80070 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Forio - Via Giacomo Genovino N.9 80075 Forio NA Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259017759845 VARIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21038/2025 depositato il 01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione (Cf: 11210661002), All' Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale I^ Di Napoli E Al Comune Di Forio ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 07120259017759845 e cartelle sottese
Eccependo che solo per mero caso in data 10.05.2025 – a seguito di accesso agli atti eseguito dalla Ricorrente_1 – veniva a conoscenza che pochi giorni prima e quindi in data 07.05.2025 le era stata notificata intimazione di pagamento 07120259017759845; di cui fino a quel momento non aveva mai avuto contezza non essendole mai stata notificata nelle sue mani, bensì ad un indirizzo PEC di posta elettronica certificata, collegata alla sua azienda ed utilizzata solo per atti aziendali tant'è che sul registro INAD (unico registro utile per recuperare pec a cui notificare atti indirizzati a persone fisiche) la ricorrente non ha alcuna pec dichiarata pubblica per la ricezione di atti personali;
Ha inoltre eccepito che l'intimazione dell ader riguardava diverse cartelle di pagamento – anch'esse mai notificatele e che le stesse fanno riferimento a sanzioni amministrative anch'esse mai notificate Si è costituita Agenzia ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva atteso che quasi tutte le eccezioni proposte dalla contribuente concernono l'attività dell'AdER essendo relative a vizi dell'atto impugnato e delle cartelle di pagamento prodromiche.
Agenzia Delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni con le quali ha chiesto ìn via preliminare dichiararsi la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di cui all'art. 21 del dlgs 546/92 di 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento che sono state TUTTE notificate e segnatamente n. 07120170082646204000 in data 15/02/2024 (doc. 3); 07120180000954373000 in data 22/01/2018 (doc. 4); 07120180034593281000 in data 26/06/2018 (doc. 5); 07120180072663037000 in data 14/11/2018 (doc. 6); 07120190070500362000 in data 15/02/2024 (doc. 7); 07120200013026042000 in data 08/05/2023 (doc. 8); 07120200082849432000 in data 26/02/2024 (doc. 9); 07120210030906988000 in data 26/02/2024 (doc. 10); 07120210041698228000 in data 20/02/2024 (doc. 11); 07120210110388230000 in data 26/02/2024 (doc. 12); 07120220084107726000 in data 26/02/2024 (doc. 13) 07120220084107827000 in data 26/02/2024 (doc. 14); 07120220094171134000 in data 26/02/2024 (doc. 15); 07120230003276250000 in data 03/06/2024 (doc. 16); 07120230054268049000 in data 17/05/2023 (doc. 17); 07120230103658430000 in data 19/10/2023 (doc. 18); 07120230129017409000 in data 30/01/2024 (doc. 19); 07120240070968307000 in data 23/04/2024 (doc. 20);. ha anche rappresentato di avere successivamente notificato plurimi atti interruttivi della prescrizione e segnatamente gli avvisi di intimazione nn. 07120229015836016000 in data 16.08.2022 (doc. 21) e n. 07120249026935225000 in data 28.05.2024 (doc. 22), anch'essi mai impugnati e pertanto divenuti definitivi. Si è Costituito il Comune di Forio ed ha provato la regolarità della notifica dell''intimazione di pagamento n.07120259017759845000 che contiene le sottese cartelle di pagamento inerenti TARI per utenza non domestica per numerose annualità, tutte regolarmente notificate. La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza - decideva come da dispositivo sotto trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente eccepisce la irregolarità della notifica delle cartelle per essere state le stesse trasmesse ad un indirizzo PEC collegata alla propria azienda (ditta individuale) e in tal modo riconoscendo che lo stesso è perfettamente ed agevolmente consultabile;
pertanto, la notifica delle cartelle ha raggiunto indubbiamente il suo scopo. In ogni caso la giurisprudenza è ormai orientata nel senso di considerare valida una pec inviata all'indirizzo della propria impresa anche per comunicazioni riguardanti il contribuente persona fisica. In tal senso la recente sentenza della Cass. 1615/2025 del 22/01/2015.
Quanto alla eccepita intervenuta prescrizione delle pretese erariali;
orbene considerato che sono gli intervenuti i già citati atti interruttivi della prescrizione in merito al termine della stessa si osserva che la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c. c., è fissata in dieci anni “salvo i casi in cui la legge dispone diversamente”, cfr . anche Cass. Ord. 3808/2023, “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta” (così anche Cass. Ord.7660/2022 e 8120/2021; Cass. 12740 del 2020).
Nel caso delle imposte dirette, difatti, non è applicabile l'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. in tema di debiti pagabili anno per anno, in quanto pur se è vero che le imposte dirette hanno scadenza annuale è altresì indubbio che si tratta di obbligazioni autonome di pagamento il cui presupposto impositivo e l'ammontare dell'imposta variano di anno in anno così come ogni anno si procede ad una nuova valutazione della sussistenza del presupposto impositivo;
di conseguenza non può configurarsi quella periodicità che permetterebbe l'applicazione della norma derogatoria di cui all'art. 2948 co.
1 n. 4 c.c.. In tema di imposta di registro inoltre tale prescrizione decennale è espressamente sancita dall'art. 78 del DPR 131/1986. La Cass. Ord. N. 33213/2023, oltre a confermare tale termine lo ha esteso anche al pagamento del canone Rai. A quanto detto si aggiunge che sia le cartelle di pagamento sia, dal 2007, gli accertamenti, sono titoli esecutivi, (art. 49 Dpr 602/73). Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 46/99 stabilisce che il titolo esecutivo, per tutte le entrate ivi indicate, è costituito, proprio dal ruolo reso esecutivo notificato al debitore mediante la cartella di pagamento. Con la formazione del ruolo e del conseguente atto, si ha un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che si fondono in un'unica obbligazione e non è più possibile scorporare le singole voci originarie;
così come avviene una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Ente della riscossione. La Suprema Corte ha sempre confermato che il termine di prescrizione per i crediti tributari è decennale, non solo con riferimento alle imposte erariali, ma anche alle sanzioni collegate (Cass. n. 4338/2014; n. 11624/2018; n. 10549/2019; n. 7660/2022), nonché agli interessi la cui prescrizione segue quella del tributo principale (sul punto Cfr. Cass. 10547/2019, 10549/2019 Cass. SU 25790/2009; Cass. 8814/2008), sanzioni ed interessi difatti non sono altro che obbligazioni accessorie al tributo e di conseguenza il termine di prescrizione segue quello del tributo principale.
Il ricorso inoltre non può essere accolto anche considerano che risulta incontrovertibile la prova che il Comune di Forio ha notificato alla contribuente l'atto impositivo (quale atto prodromico contenuto nella sottesa cartella del documento impugnato), con il quale comunicava alla ricorrente una pretesa tributaria ormai definita, consolidata e come tale impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ovvero la mancata, tempestiva opposizione, da parte della contribuente, ai provvedimenti ritualmente notificati rendono gli stessi definitivi ed inoppugnabili, precludendo la possibilità di sollevare eccezioni di merito mediante l'impugnazione di atti successivi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 2, così provvede:
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1200,00 oltre oneri accessori se dovuti.