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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/09/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5173/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5173.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Crescenzo;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ascolese;
Controparte_1
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al sig. in forza dei titoli azionati in quanto gli stessi sono Controparte_1 inesistenti e/o non opponibili alla sig.ra , pertanto, illegittimi e non esecutivi Parte_1 nonché, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 29.09.2021; - Condannare
l'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c. in ragione del conclamato abuso degli strumenti processuali che hanno cristallizzato una lite temeraria;
- Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e C.P.A. nonché 15 % forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”. Per il convenuto: “a) rigettare integralmente la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con espressa attribuzione in favore del procuratore;
c) condannare, in ogni caso, parte opponente, ex art.
96 c.p.c., al pagamento delle spese di procedura per avere essa intrapreso una lite cd. temeraria..
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto in rinnovazione notificatole in data 21.9.2021, con il quale , Controparte_1 agendo sulla scorta del titolo costituito da n. 18 cambiali impagate, chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 34.976,74. A sostegno della domanda eccepiva: a) disconoscimento del titolo-sottoscrizione non apocrifa;
b) rinnovazione dell'atto di precetto a seguito di opposizione-abuso degli strumenti processuali, divieto del cumulo eccessivo.
Più in particolare, parte opponente eccepiva la nullità del precetto notificatole in forza dei titoli cambiari azionati per inesistenza degli stessi e non opponibilità alla sig.ra , in Parte_1 quanto le 18 cambiali trascritte su cui si fonda il precetto non erano mai state sottoscritte e/o volute o conosciute dall'opponente; l'opponente eccepiva la totale estraneità in ordine alle presunte promesse di pagamento e dichiarava di non aver mai emesso e sottoscritto le cambiali per cui è causa, disconoscendo, pertanto, le sottoscrizioni poste in calce ai titoli esecutivi. L'opponente, inoltre, contestava l'abuso degli strumenti processuali da parte del sig. per aver notificato l'atto di precetto in rinnovazione a seguito dell'opposizione CP_1 spiegata avverso l'atto di precetto notificatole in precedenza, in data 31.7.2021, opposizione con la quale veniva contestata anche l'omessa certificazione della corrispondenza della trascrizione agli esatti titoli originali ad opera dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 480 c.p.c., effettuata solo con il successivo atto di precetto, oggetto della presente opposizione.
Chiedeva, a tal proposito, risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c. in ragione del conclamato abuso degli strumenti processuali che avevano cristallizzato una lite temeraria. pagina 2 di 6 In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU per la verifica della firma e ogni altro elemento che potesse cristallizzare l'estraneità della sig.ra . Parte_1
Con comparsa depositata in data 12.1.2022 si costituiva parte opposta, che, nel merito, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, ritenendo che parte opponente avesse formulato generiche accuse circa la non riconducibilità, delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali, alla sua firma, mancando, però, di evidenziare per quali motivi tali firme sarebbero state “false” e per quale motivo, soprattutto, il sig. avrebbe dovuto “falsificarle”. Parte opposta evidenziava che si Controparte_1 trattava, infatti, di n. 18 effetti cambiari emessi, in prima battuta, nei confronti del sig. PE
(primo prenditore delle cambiali) e solo a seguito di girata erano pervenute al sig.
[...]
(ultimo prenditore dei titoli); pertanto, pur ipotizzando una falsificazione Controparte_1 delle diciotto firme, tale illecita attività era da ricondurre al sig. , nei confronti Persona_1 del quale l'opponente avrebbe dovuto procedere chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, con conseguente esonero del creditore procedente ed ultimo prenditore dei titoli.
Con provvedimento del 20.1.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli.
Con le memorie ex art. 183 comma VI-II termine, parte opposta chiedeva procedersi, ex art. 216 c.p.c., alla verificazione giudiziale delle firme apposte dalla sig.ra , in Parte_1 calce alle n. 18 cambiali imputate a precetto.
Il Giudice con provvedimento del 13.10.2022, rigettava la richiesta di ammissione delle prove testimoniali avanzata dalle parti, rigettava le istanze di ammissione di documenti, ad eccezione di quelli strettamente necessari per procedere alla verificazione, documenti da individuarsi, tra quelli offerti dalle parti, ad esclusiva determinazione del nominando C.T.U. ed ammetteva l'istanza di verificazione così come proposta dall'opposto. A tal proposito nominava C.T.U. l'avv. Carola Capriglione da Corvara, ed ordinava all'opposto di depositare in cancelleria gli originali dei titoli cambiari di cui al precetto opposto.
Disposta la CTU grafologica, dott.ssa Carola Capriglione, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso in fatto, la domanda merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che “chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito, insita nell'emissione di cambiale, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione delle cambiali, e pagina 3 di 6 quindi anche la denunciata non autenticità delle sottoscrizione, secondo le regole ed i tempi dettati dall'ordinario giudizio di cognizione. Ne consegue che nella opposizione a precetto la falsità della firma per sottoscrizione della cambiale non può essere dedotta nel corso del processo considerandola alla pari di qualsivoglia documento di prova, perché le ragioni di contestazione del diritto a procedere esecutivamente sulla base di quel documento devono essere indicate nell'atto di opposizione e provate dall'opponente” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28874/2019).
Dunque, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, la falsità della firma è stata tempestivamente contestata nell'atto di opposizione a precetto, in maniera precisa e non incidentale e/o generica.
Nel caso oggetto del giudizio a quo, dirimente ai fini decisori è risultata la CTU grafologica depositata dalla dott.ssa Carola Capriglione, nella quale quest'ultima ha risposto in maniera esaustiva al quesito a lei posto, attenendosi alle indicazioni impartite dal Giudice nell'ordinanza.
Dunque, questo Giudicante ritiene di poter aderire integralmente alle conclusioni tecniche svolte dal CTU, la quale all'esito dell'esame comparativo tra le firme contestate e quelle sicuramente riferibili all'opponente, in risposta al quesito a lei posto (“Procedersi a consulenza grafologica sulle firme apposte nelle cambiali in oggetto (n.18) al fine di accertare la riconducibilità della sottoscrizione alla mano dell'opponente odierna appellata e fornire altresì elementi utili alla ricostruzione del documento”) ha concluso nel senso della non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali alla mano dell'opponente (“Si accerta che le firme apposte su cambiali presentano innaturalezze nel tracciato e non sono riferibili alla mano della sig.ra ma prodotte da altra mano”). Parte_1
Tali conclusioni, formulate secondo criteri tecnici rigorosi e adeguatamente motivati, sono pienamente condivise da questo Giudice;
tra l'altro, parte opposta non ha fornito elementi idonei a confutare o indebolire l'esito della consulenza, anzi con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.9.2024, prendeva atto del contenuto dell'elaborato peritale e chiedeva disporre il rinvio della presente procedura al fine di permettere all'opposto di formalizzare la rinuncia all'azione e alla domanda giudiziaria.
Pertanto, ai soli fini del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, il quale accertamento sarà oggetto di approfondimento nel giudizio instaurato per querela di falso, come dichiarato da parte opponente, si deve ritenere che le cambiali prodotte da parte opposta non siano pagina 4 di 6 idonee a costituire valido titolo esecutivo, non potendosi ritenere dimostrata l'autenticità della sottoscrizione del presunto obbligato.
Ne consegue la mancanza di un valido titolo esecutivo e, per l'effetto, l'illegittimità del precetto notificato, che deve essere dichiarato nullo.
Infine, in merito all'eccezione di abuso degli strumenti processuali per rinotifica dell'atto di precetto in rinnovazione, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima, purchè non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando altrimenti non giustificabili” (Cass. Civ. 9 maggio 2006, n. 10613; Cass. Civ. 7 agosto
2012, n. 14189) e d'altra parte, parte opposta nell'atto di precetto in rinnovazione dichiarava di voler rinunciare al precetto notificato in data anteriore, escludendo, dunque, qualsiasi abuso degli strumenti processuali. Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c in ragione del presunto abuso degli strumenti processuali.
Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass.
Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno
2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n.
27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n.
21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato” (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va accolta nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: pagina 5 di 6 1) Accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
2) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in € 7.300,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario ed al pagamento delle spese di CTU.
Si comunichi.
20.08.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5173.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Crescenzo;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ascolese;
Controparte_1
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve al sig. in forza dei titoli azionati in quanto gli stessi sono Controparte_1 inesistenti e/o non opponibili alla sig.ra , pertanto, illegittimi e non esecutivi Parte_1 nonché, dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 29.09.2021; - Condannare
l'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c. in ragione del conclamato abuso degli strumenti processuali che hanno cristallizzato una lite temeraria;
- Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e C.P.A. nonché 15 % forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”. Per il convenuto: “a) rigettare integralmente la spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con espressa attribuzione in favore del procuratore;
c) condannare, in ogni caso, parte opponente, ex art.
96 c.p.c., al pagamento delle spese di procedura per avere essa intrapreso una lite cd. temeraria..
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto in rinnovazione notificatole in data 21.9.2021, con il quale , Controparte_1 agendo sulla scorta del titolo costituito da n. 18 cambiali impagate, chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 34.976,74. A sostegno della domanda eccepiva: a) disconoscimento del titolo-sottoscrizione non apocrifa;
b) rinnovazione dell'atto di precetto a seguito di opposizione-abuso degli strumenti processuali, divieto del cumulo eccessivo.
Più in particolare, parte opponente eccepiva la nullità del precetto notificatole in forza dei titoli cambiari azionati per inesistenza degli stessi e non opponibilità alla sig.ra , in Parte_1 quanto le 18 cambiali trascritte su cui si fonda il precetto non erano mai state sottoscritte e/o volute o conosciute dall'opponente; l'opponente eccepiva la totale estraneità in ordine alle presunte promesse di pagamento e dichiarava di non aver mai emesso e sottoscritto le cambiali per cui è causa, disconoscendo, pertanto, le sottoscrizioni poste in calce ai titoli esecutivi. L'opponente, inoltre, contestava l'abuso degli strumenti processuali da parte del sig. per aver notificato l'atto di precetto in rinnovazione a seguito dell'opposizione CP_1 spiegata avverso l'atto di precetto notificatole in precedenza, in data 31.7.2021, opposizione con la quale veniva contestata anche l'omessa certificazione della corrispondenza della trascrizione agli esatti titoli originali ad opera dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 480 c.p.c., effettuata solo con il successivo atto di precetto, oggetto della presente opposizione.
Chiedeva, a tal proposito, risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c. in ragione del conclamato abuso degli strumenti processuali che avevano cristallizzato una lite temeraria. pagina 2 di 6 In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU per la verifica della firma e ogni altro elemento che potesse cristallizzare l'estraneità della sig.ra . Parte_1
Con comparsa depositata in data 12.1.2022 si costituiva parte opposta, che, nel merito, chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, ritenendo che parte opponente avesse formulato generiche accuse circa la non riconducibilità, delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali, alla sua firma, mancando, però, di evidenziare per quali motivi tali firme sarebbero state “false” e per quale motivo, soprattutto, il sig. avrebbe dovuto “falsificarle”. Parte opposta evidenziava che si Controparte_1 trattava, infatti, di n. 18 effetti cambiari emessi, in prima battuta, nei confronti del sig. PE
(primo prenditore delle cambiali) e solo a seguito di girata erano pervenute al sig.
[...]
(ultimo prenditore dei titoli); pertanto, pur ipotizzando una falsificazione Controparte_1 delle diciotto firme, tale illecita attività era da ricondurre al sig. , nei confronti Persona_1 del quale l'opponente avrebbe dovuto procedere chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, con conseguente esonero del creditore procedente ed ultimo prenditore dei titoli.
Con provvedimento del 20.1.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli.
Con le memorie ex art. 183 comma VI-II termine, parte opposta chiedeva procedersi, ex art. 216 c.p.c., alla verificazione giudiziale delle firme apposte dalla sig.ra , in Parte_1 calce alle n. 18 cambiali imputate a precetto.
Il Giudice con provvedimento del 13.10.2022, rigettava la richiesta di ammissione delle prove testimoniali avanzata dalle parti, rigettava le istanze di ammissione di documenti, ad eccezione di quelli strettamente necessari per procedere alla verificazione, documenti da individuarsi, tra quelli offerti dalle parti, ad esclusiva determinazione del nominando C.T.U. ed ammetteva l'istanza di verificazione così come proposta dall'opposto. A tal proposito nominava C.T.U. l'avv. Carola Capriglione da Corvara, ed ordinava all'opposto di depositare in cancelleria gli originali dei titoli cambiari di cui al precetto opposto.
Disposta la CTU grafologica, dott.ssa Carola Capriglione, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso in fatto, la domanda merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che “chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito, insita nell'emissione di cambiale, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione delle cambiali, e pagina 3 di 6 quindi anche la denunciata non autenticità delle sottoscrizione, secondo le regole ed i tempi dettati dall'ordinario giudizio di cognizione. Ne consegue che nella opposizione a precetto la falsità della firma per sottoscrizione della cambiale non può essere dedotta nel corso del processo considerandola alla pari di qualsivoglia documento di prova, perché le ragioni di contestazione del diritto a procedere esecutivamente sulla base di quel documento devono essere indicate nell'atto di opposizione e provate dall'opponente” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28874/2019).
Dunque, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, la falsità della firma è stata tempestivamente contestata nell'atto di opposizione a precetto, in maniera precisa e non incidentale e/o generica.
Nel caso oggetto del giudizio a quo, dirimente ai fini decisori è risultata la CTU grafologica depositata dalla dott.ssa Carola Capriglione, nella quale quest'ultima ha risposto in maniera esaustiva al quesito a lei posto, attenendosi alle indicazioni impartite dal Giudice nell'ordinanza.
Dunque, questo Giudicante ritiene di poter aderire integralmente alle conclusioni tecniche svolte dal CTU, la quale all'esito dell'esame comparativo tra le firme contestate e quelle sicuramente riferibili all'opponente, in risposta al quesito a lei posto (“Procedersi a consulenza grafologica sulle firme apposte nelle cambiali in oggetto (n.18) al fine di accertare la riconducibilità della sottoscrizione alla mano dell'opponente odierna appellata e fornire altresì elementi utili alla ricostruzione del documento”) ha concluso nel senso della non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali alla mano dell'opponente (“Si accerta che le firme apposte su cambiali presentano innaturalezze nel tracciato e non sono riferibili alla mano della sig.ra ma prodotte da altra mano”). Parte_1
Tali conclusioni, formulate secondo criteri tecnici rigorosi e adeguatamente motivati, sono pienamente condivise da questo Giudice;
tra l'altro, parte opposta non ha fornito elementi idonei a confutare o indebolire l'esito della consulenza, anzi con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.9.2024, prendeva atto del contenuto dell'elaborato peritale e chiedeva disporre il rinvio della presente procedura al fine di permettere all'opposto di formalizzare la rinuncia all'azione e alla domanda giudiziaria.
Pertanto, ai soli fini del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, il quale accertamento sarà oggetto di approfondimento nel giudizio instaurato per querela di falso, come dichiarato da parte opponente, si deve ritenere che le cambiali prodotte da parte opposta non siano pagina 4 di 6 idonee a costituire valido titolo esecutivo, non potendosi ritenere dimostrata l'autenticità della sottoscrizione del presunto obbligato.
Ne consegue la mancanza di un valido titolo esecutivo e, per l'effetto, l'illegittimità del precetto notificato, che deve essere dichiarato nullo.
Infine, in merito all'eccezione di abuso degli strumenti processuali per rinotifica dell'atto di precetto in rinnovazione, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima, purchè non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando altrimenti non giustificabili” (Cass. Civ. 9 maggio 2006, n. 10613; Cass. Civ. 7 agosto
2012, n. 14189) e d'altra parte, parte opposta nell'atto di precetto in rinnovazione dichiarava di voler rinunciare al precetto notificato in data anteriore, escludendo, dunque, qualsiasi abuso degli strumenti processuali. Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c in ragione del presunto abuso degli strumenti processuali.
Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass.
Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno
2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n.
27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n.
21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato” (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va accolta nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: pagina 5 di 6 1) Accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
2) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in € 7.300,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario ed al pagamento delle spese di CTU.
Si comunichi.
20.08.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6