Sentenza breve 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 14/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2025, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva:
1) della determinazione dirigenziale registro generale segreteria n.-OMISSIS- della Città di -OMISSIS- avente ad oggetto selezione pubblica per la copertura di n. dieci posti di agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato - Nomina vincitori e assunzione;
2) del bando nella parte in cui non prevede riserva posti ex art. 1041 D.lgs 66/10;
3) del verbale n.-OMISSIS- avente ad oggetto “insediamento della commissione esaminatrice della selezione per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 10 Agenti di Polizia Locale di cui alla determinazione dirigenziale del -OMISSIS-”;
4) del verbale -OMISSIS- di redazione graduatoria;
5) della determina n. -OMISSIS- di indizione della selezione se ed in quanto lesiva;
6) della determina dirigenziale n. -OMISSIS-di scorrimento graduatoria.
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per la condanna
al risarcimento del danno da perdita di chances .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IM SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 10 agenti polizia locale – area degli istruttori – per il periodo di 12 mesi, indetto dal Comune di -OMISSIS- con bando approvato con determina dirigenziale n. -OMISSIS-.
2. Con l’odierno ricorso, l’istante ha impugnato la determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- nonché gli ulteriori atti, meglio indicati in epigrafe, con i quali il suddetto Comune ha approvato la graduatoria finale della predetta selezione pubblica nella parte in cui l’Amministrazione civica intimata non ha attribuito alcun punteggio per il servizio militare prestato quale VFP1, nonostante la previsione dell'avviso pubblico che riconosceva 1 punto per ciascun anno di servizio svolto e non ha riconosciuto in suo favore, quale volontario in ferma prefissata delle forze armate, la riserva per il personale militare del 20% dei posti messi a concorso ex art. 1014 del d.lgs n. 66/2010 (lett. b) del comma 2).
Sotto il primo profilo, sostiene il deducente che tale omessa valutazione avrebbe comportato un pregiudizio nella posizione in graduatoria del ricorrente, che avrebbe dovuto conseguire ulteriori 2 punti per i due anni di servizio VFP1 prestato con conseguimento di una posizione utile all’assunzione. Sotto il secondo profilo, sostiene di aver diritto all’assunzione in ragione della riserva di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
3. A fondamento dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto:
I. – VIOLAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 66/2010. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO : deduce l’esponente che, avendo prestato servizio militare quale VFP1 per due anni consecutivi, avrebbe diritto all'attribuzione di un maggior punteggio pari a 2 punti, con conseguente collocazione in graduatoria alla posizione n. 8, utile ai fini dell’assunzione.
II. – VIOLAZIONE DELL'ART. 1014 DEL D.LGS. 66/2010 - OMESSA PREVISIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA DI POSTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E 41 DELLA CARTA DI NIZZA E DEI CRITERI DI BUONA ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO: deduce, inoltre, l’illegittimità del Bando per violazione dell'art. 1014 del Codice dell'Ordinamento Militare, nella parte in cui omette di prevedere la riserva obbligatoria del 20% dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale.
4. Si è costituito il Comune opponendo l’infondatezza dell’impugnativa.
5. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, la causa, sentite le parti e previo avviso alle stesse ex art. 60 cod. proc. amm, è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo plesso giurisdizionale.
6.1. La domanda proposta, difatti, è diretta alla contestazione di atti (bando, graduatoria) che si collocano nell’alveo del potere pubblicistico relativo al reclutamento delle risorse umane; l’impugnativa, inoltre, stigmatizza l’arbitrarietà e la contraddittorietà del contenuto del bando (che non prescriverebbe espressamente il beneficio della riserva del 20% dei posti messi a concorso nelle procedure per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale).
Il ricorrente, quindi, aziona una posizione di interesse legittimo alla verifica della legittimità dell'esercizio del potere in seno alla procedura concorsuale, per come gestito attraverso gli atti impugnati, con conseguente sussistenza della giurisdizione del G.A.
7. Nel merito, il ricorso è infondato.
7.1. Nel caso in esame è incontestato che il ricorrente non abbia formulato alcuna dichiarazione di volersi avvalere della riserva ex art. 1014, del D. Lgs. n. 66/2010 né nella domanda di partecipazione, né con eventuali dichiarazioni aggiuntive allegate alla domanda, né successivamente, in seno ad una richiesta di integrazione documentale, che pure avrebbe potuto inoltrare all’amministrazione procedente.
7.2. Al riguardo, non giova all’odierno istante il fatto che il Bando non prevedesse espressamente la riserva di posti invocata in quanto tale riserva discende direttamente dagli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010.
7.2.1. Più in generale, quindi, la mancata espressa previsione nel bando di concorso, contestata solo con l’odierno gravame, circa l'onere di indicazione dei titoli di riserva nella domanda di partecipazione non può considerarsi viziante l’intera procedura atteso che la materia della riserva costituisce prescrizione cogente escludente qualsiasi elemento di discrezionalità da parte della P.A.
7.3. Rileva, piuttosto, che nel caso di specie, il ricorrente nella domanda di partecipazione del -OMISSIS-abbia solo indicato, tra le esperienze lavorative presso la P.A. come dipendente, l’espletamento del servizio militare dal-OMISSIS- presso l’Esercito Italiano con la generica qualifica di “ Soldato ”.
Più in dettaglio, il ricorrente, ha omesso nella compilazione della domanda la dichiarazione del possesso del titolo (VFP1) ai fini della riserva limitandosi ad indicare, nella sezione “ Esperienze lavorative presso PA come dipendente”, “Soldato (Esercito Italiano) – Forze Armate ” (vd. pag. 3 del modulo), non citando il servizio prestato come Volontario in Ferma Prefissata (VFP1).
Lo schema di domanda predisposto dall’Amministrazione, che peraltro risulta corredato di un menù a tendina, in cui compare espressamente la specifica qualifica di “ Volontario forze armate congedati senza demerito D.lgs. 66/2010 ”, era agevolmente compilabile da parte ricorrente con l’indicazione della “ Qualifica/Categoria Inquadramento ”, predisposta dal sistema, con le varie sottovoci e le chiare istruzioni per la compilazione (“ Iniziare a scrivere e selezionare dalla lista proposta. Digitare “Altro” in caso non sia presente la qualifica desiderata ”).
7.4. Né può ritenersi che la richiesta dichiarazione, anche ai meri fini dell’attribuzione di punteggio per la formazione della graduatoria, non potesse essere prodotta in un momento successivo, purché anteriore alla conclusione della procedura, individuabile nell’approvazione della graduatoria.
7.4.1. Al riguardo, ritiene il Collegio che una conferma, più che una smentita di tale assunto, possa trarsi dalla giurisprudenza citata dalla parte ricorrente (TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 7799/2022) ed, in particolare, dal passaggio motivazionale secondo cui: “ trattandosi di titoli rilevanti ai soli fini della formazione della graduatoria di merito - il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità di far valere i titoli di riserva (comunque posseduti all’atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall’amministrazione. ”
7.5. Nel caso di specie, solo dopo l’approvazione della graduatoria avvenuta in data -OMISSIS-, il ricorrente si è limitato a trasmettere via mail, in data-OMISSIS- un documento recante “ Estratto della documentazione di servizio per collocamento in congedo illimitato ” senza, peraltro, neppure in tale sede esplicitare alcuna manifestazione della volontà di concorrere per un posto riservato, ciò che non gli sarebbe stato precluso, atteso che, per come riferito dall’amministrazione, in presenza di regolare e tempestiva dichiarazione in tal senso prodotta da altro candidato, la stessa ha provveduto all’assunzione del predetto, avente diritto alla riserva di cui alla L. n. 74/2023 e ss.mm.ii., quale operatore volontario del Servizio Civile Universale.
8. Le emergenze documentali complessivamente considerate, pertanto, confermano la correttezza dell’operato dell’amministrazione che, in mancanza di qualsivoglia tentativo del ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione ma anche in seguito, di voler far valere, ai fini della formazione della graduatoria, il titolo posseduto, non avrebbe potuto orientarsi in senso difforme.
9. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
10. Le spese di lite possono nondimeno compensarsi in considerazione della natura della controversia e della parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/-OMISSIS- del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL US, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
IM SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM SA | RL US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.