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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13758/2023 tra
, Parte_1
, Parte_2
, Parte_3
Parte_4
, Parte_5
, Parte_6
, Parte_7
, Parte_8
RICORRENTI
e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE nonché con il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia
Oggi 16.12.2025 alle ore 11:00, innanzi alla Dott.ssa VI Zeminian, in videoconferenza, è comparso l'Avv. Marco Maiorca per le parti ricorrenti. Nessuno è presente per il resistente. CP_1
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_1 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa VI Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa VI Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13758/2023 promossa da:
1) , (C.F./CPF: ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_1 C.F._1
31.10.1973 nella città di CO (SP-Brasile) e residente nella città di San Paolo (SP-Brasile), in Rua
MA IS n. 776;
2) , ( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_2 C.F._2 C.F._3
30.11.1970 nella città di CO (SP-Brasile) e residente nella città di Uberlândia (MG-Brasile), in
Alameda Oceania n. 296;
3) , ( : ), cittadino brasiliano, nato in [...] Parte_3 C.F._2 C.F._4
17.12.1971 nella città di CO (SP-Brasile) e residente nella città di CO (SP-Brasile), in Rua
NT de MO n. 174;
4) (C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, nata in Parte_4 C.F._5 data 07.01.2002 nella città di CO (SP-Brasile) e residente nella città di San Paolo (SP-Brasile), in Rua Guairá n. 235;
5) , ( : ), cittadino brasiliano, Parte_5 C.F._2 C.F._6 nato in data [...] nella città di CO (SP-Brasile) e residente nella città di San Paolo (SP-
Brasile), in Rua Guairá n. 235;
6) , ( : ), cittadina brasiliana, nata in Parte_6 C.F._2 C.F._7 data 30.10.2004 nella città di Uberlândia (MG -Brasile) e residente nella città di Uberlândia (MG-
Brasile), in Alameda Oceania n. 296;
7) , (C.F./CPF: ), cittadino brasiliano, nato Parte_7 C.F._8 in data 19.08.1998 nella città di Piracicaba (SP-Brasile) e residente nella città di San Paolo (SP -
Brasile), in Rua Aibi n. 180; 8) , ( : ), cittadina brasiliana, nata in Parte_8 C.F._2 C.F._9 data 07.05.2002 nella città di San Paolo (SP-Brasile) e residente nella città di San Paolo (SP-Brasile), in Rua MA IS n. 776; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. MARCO MAIORCA
– ricorrenti – contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
– resistente contumace – nonché con il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti , Persona_1 nato in data [...] nel Comune di Anguillara Veneta (PD), come risultante da Certificato di
Battesimo n. 53, vol. 10, Anno 1871, rilasciato dalla Curia Vescovile di Padova (PD) (doc. 2), cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Per quanto riguarda i discendenti del signor figlio di Persona_2 [...]
, dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di Persona_1 trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Quanto ai discendenti della signora , figlia di Parte_9 Persona_1
, la cittadinanza è stata trasmessa iure sanguinis ai suoi figli, che l'avevano a loro volta
[...] trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora , figlia di Parte_9 [...]
, avo dei ricorrenti. Persona_1
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_1
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto. Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
L'impossibilità del riconoscimento se non per via giudiziale, e la mole delle istanze presentate che fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
– Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino . Persona_1
Ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara la compensazione delle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa VI Zeminian