CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1111/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 UN Affini S.p.a. - 01062951007
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 27856684 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 27856684 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Società_1 S.p.A., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo notificato in data 2 ottobre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'omessa notifica dell'atto presupposto;
2. la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Società_1 S.p.A., ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
La Corte osserva quanto segue.
Manifestamente infondato, e dunque inammissibile, è il motivo n. 1, sulla omessa notifica dell'atto presupposto. Come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente I.C.A. (v. all. da 2 a 5 del relativo fascicolo), tutti gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati a parte ricorrente.
Infondato è il motivo n. 2, sulla intervenuta decadenza per tardività della notifica, con violazione del termine di cui all'art. 1, comma 161 L. 296/06. Come è noto, detto termine si applica all'attività di accertamento che deve essere posta in essere, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento andava disposto e/o la dichiarazione presentata. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento presupposti, come dimostrato dalla resistente I.C.A. (v. all. da 2 a 5 del relativo fascicolo), erano stati notificati entro il citato termine di decadenza.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1111/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 UN Affini S.p.a. - 01062951007
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 27856684 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 27856684 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Società_1 S.p.A., tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo notificato in data 2 ottobre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'omessa notifica dell'atto presupposto;
2. la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Società_1 S.p.A., ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
La Corte osserva quanto segue.
Manifestamente infondato, e dunque inammissibile, è il motivo n. 1, sulla omessa notifica dell'atto presupposto. Come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente I.C.A. (v. all. da 2 a 5 del relativo fascicolo), tutti gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati a parte ricorrente.
Infondato è il motivo n. 2, sulla intervenuta decadenza per tardività della notifica, con violazione del termine di cui all'art. 1, comma 161 L. 296/06. Come è noto, detto termine si applica all'attività di accertamento che deve essere posta in essere, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento andava disposto e/o la dichiarazione presentata. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento presupposti, come dimostrato dalla resistente I.C.A. (v. all. da 2 a 5 del relativo fascicolo), erano stati notificati entro il citato termine di decadenza.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti