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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5264/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Puorto
(C.F.: ) e Rosalba Alassini (C.F.: ) per procura C.F._2 C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. e 14 D. Lgs. 150/2011 (liquidazione onorari professionali)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024 adiva questa Corte chiedendo di accertare Parte_1
l'attività professionale svolta da essa istante su mandato del Controparte_1
nel giudizio n. 23463/2012 R.G. davanti al Tribunale di e in quello n.
[...] CP_1
3561/2016 R.G. davanti a questa Corte, con conseguente condanna del al pagamento CP_1
della complessiva somma di € 19.445,00, ovvero della diversa somma quantificata in corso di causa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma IV c.c. ovvero, in subordine, ex D. Lgs. 231/2002, nonché della somma di €
465,00 per le spese vive anticipate, con gli interessi e rivalutazione. Vinte le spese.
A tal fine esponeva che, dopo aver ricevuto dall'amministratore del suddetto il CP_1
mandato per costituirsi nel giudizio promosso da appaltatrice dei lavori di CP_2
ristrutturazione del fabbricato, rimasti impagati, aveva svolto il ministero difensivo relativamente a tutte le fasi del giudizio di primo grado e aveva proposto appello avverso la sentenza che lo aveva definito, ottenendo all'esito una pronuncia più favorevole per il cliente, senza ricevere il pagamento delle spettanze professionali.
In particolare, lamentava: che in data 25.1.2022 aveva richiesto al il pagamento dei CP_1
compensi, calcolandoli secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 nella speranza di un più celere pagamento;
che, stante l'omessa corresponsione, aveva adito il Tribunale di Napoli, che,
però, si era dichiarato incompetente, condannando essa istante alla rifusione delle spese processuali in favore del che non aveva ricevuto riscontro fattivo alla successiva proposta CP_1
transattiva inoltrata a controparte.
Assumeva la ricorrente che, in difetto di un accordo sul quantum, il compenso andava determinato facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Pertanto, a fronte di una domanda del valore di € 102.174,51, dovevano essere valutate la complessità del giudizio - in cui erano sorte numerose questioni di natura giuridica ed era stata svolta un'istruttoria lunga e complessa - e l'esito favorevole per il Condominio: infatti, mentre la sentenza di primo grado lo aveva condannato a pagare € 100.216,19, oltre spese legali, alla , da cui andava detratta la somma di € 41.089,14 CP_2
cui era stata condannata l'appaltatrice per i danni subiti dal Condominio, la Corte d'Appello aveva ridotto l'importo dovuto dal ad € 61.799,00 ed aveva aumentato l'importo per i danni CP_1
ad € 49.681,39, con integrale compensazione delle spese di lite, per cui il doveva CP_1
unicamente la somma di € 12.117,61. Conseguentemente, era ampiamente giustificata l'applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, con conseguente liquidazione dei seguenti compensi calcolati secondo lo scaglione di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 250.000,00:
Primo Grado
Fase di studio: € 2.430,00
Fase introduttiva: € 1.550,00
Fase istruttoria: € 5.400,00
Fase decisionale: € 4.050,00
Secondo grado
Fase di studio: € 2.835,00
Fase introduttiva: € 1.820,00
Fase decisionale: € 4.860,00
per un totale di € 22.945,00, oltre spese vive pari ad € 1.165,60 per il contributo unificato anticipato, spese generali e c.p.a., detratti € 4.200,00 ricevuti in acconto. Infine, la deduceva Pt_1
di aver diritto agli interessi a far data dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado o, quanto meno, dalla data della richiesta bonaria del 25.1.2022, nonché alla rivalutazione monetaria, atteso che, a causa di un figlio con disabilità, aveva dovuto ridurre il carico di lavoro, con un decremento di reddito notevole che l'aveva costretta a rimandare alcuni pagamenti, come quello della cassa forense, per cui era evidente il maggior danno subito per effetto del mancato introito dei compensi dovuto dal Condominio.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, in data 7.2.2025 si costituiva il in deducendo di aver versato alla ricorrente, Controparte_1 CP_1
all'atto del conferimento dell'incarico per il giudizio di primo grado, la somma di € 4.200,00 a titolo di anticipo spese e competenze e di non essersi mai opposto al pagamento degli onorari professionali, di cui aveva richiesto la giusta determinazione, stante l'assenza di un accordo in forma scritta per la relativa quantificazione. A tal fine evidenziava che la controversia non era di elevata complessità e l'attività svolta era stata contenuta per cui - come riconosciuto dalla stessa ricorrente nella fattura pro-forma del 25.1.2022 - andavano applicati i parametri minimi e dalla somma complessiva di € 12.049,00, oltre accessori di legge, doveva essere detratto l'anticipo, pari ad € 4.200,00; inoltre, era stata erroneamente dedotta la debenza di spese vive per l'importo di €
1.165,00, poiché non era stato considerato l'importo di € 4.200,00 già anticipato;
infine, poiché la sentenza della Corte aveva compensato le spese processuali, il 50% dell'importo del contributo unificato era a carico della società appellata, a cui la ricorrente avrebbe potuto richiederlo.
Pertanto, il resistente concludeva chiedendo che le competenze professionali spettanti alla ricorrente fossero determinate applicando i valori minimi e detraendo l'importo già versato di
€ 4.200,00, con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è discussa e riservata in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente si osserva che le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla vexata quaestio della competenza del giudice di secondo grado a conoscere la domanda dell'avvocato relativa a compensi professionali per l'attività svolta in più gradi del giudizio, su cui si registrava un orientamento minoritario che sosteneva che nei procedimenti ex art. 14 D. Lgs. 150/2011, quando le prestazioni del difensore erano svolte dinanzi ad uffici giudiziari diversi, per ottenere il relativo compenso occorrerebbe proporre domande autonome dinanzi a ciascun giudice adito per il processo, hanno aderito alla tesi secondo cui la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Il massimo organo della nomofilachia ha ritenuto che detta soluzione è compatibile con la lettera dell'art. 14 comma II D. Lgs. 150 cit., ove si parla di "ufficio adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", in quanto l'uso del singolare ("ufficio", e soprattutto
"processo") induce a pensare che se l'opera è stata prestata in più gradi del processo sia possibile un'azione unitaria e l'ufficio sia da intendere come quello che ha definito il processo, e quindi l'ultimo (di merito), ed ha evidenziato che tale soluzione è, altresì, la più coerente sul piano della interpretazione teleologica e sistematica in quanto il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato, garantendosi in tal modo anche le ragioni di economia processuale e l'interesse ad evitare la moltiplicazioni dei giudizi in coerenza con i principi del giusto processo. Invero, secondo il costante insegnamento della Corte
costituzionale (v., ex multis, sent. 281/2010) l'applicazione dei suddetti principi comporta che, per assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in coerenza con l'art. 6 della
CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e,
comunque, si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente (Cass. civ., S.U., 19.2.2020 n. 4247).
Nondimeno, nel caso in cui l'ufficio che ha conosciuto per ultimo della lite non abbia competenza anche in relazione al foro del consumatore, quest'ultimo criterio esclude l'applicazione dell'art. 14
comma II D. Lgs. 150 cit. e del principio elaborato dalle Sezioni Unite nella pronuncia 4247/2020,
per cui l'ufficio giudiziario competente è il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore (v. Cass. civ., sez. II, 5.2.2024, n. 3241).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, la Corte di Appello di Napoli è competente a decidere sui compensi maturati dalla ricorrente non solo quale giudice che ha deciso per ultimo la controversia,
ma anche in relazione al foro del consumatore.
Venendo al merito, non sono contestati il conferimento dell'incarico professionale e l'effettivo svolgimento della prestazione (peraltro documentata in atti), essendo controverso esclusivamente il
quantum da riconoscere alla ricorrente per il ministero difensivo espletato, assumendo il resistente l'applicabilità dei parametri minimi del D.M. 55/2014, vigente alla data di conclusione dell'attività
difensiva (corrispondente alla data del deposito della sentenza, ossia il 28.12.2021).
In difetto di preventivo accordo tra le parti, il compenso va calcolato applicando la tabella allegata al D.M. 55 cit. per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00: invero, quanto al valore della controversia, la domanda azionata nel giudizio a carico del (del valore di € CP_1
102.174,51) è stata parzialmente accolta nella sentenza di riforma della pronuncia di primo grado per il minor importo di € 61.799,00, ragion per cui il valore del decisum di cui al giudizio presupposto rientra nel suddetto scaglione, e ciò anche a non voler considerare il riconoscimento in favore del in quel giudizio, dell'importo di € 49.681,39 a titolo di risarcimento danni. CP_1
Ritiene la Corte che debbano essere applicati i parametri medi, non essendo affatto condivisibile l'assunto della difesa del secondo cui l'attività difensiva espletata dalla ricorrente CP_1
avrebbe riguardato un giudizio privo di complessità.
Si osserva, a tale riguardo, che il giudizio di primo grado non ha avuto ad oggetto la sola domanda proposta dall'appaltatrice nei confronti del ma anche la riconvenzionale volta ad CP_1
ottenere la restituzione delle somme pagate ed il risarcimento dei danni, ed ha visto la svolgimento di una complessa attività istruttoria (siccome caratterizzata dall'espletamento delle prove orali e della c.t.u.) e il deposito degli atti difensivi finali;
avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti cinque motivi di gravame, parzialmente accolti, previa sospensione della provvisoria esecutività della pronuncia.
Conseguentemente, si ritiene dovuta, a titolo di compenso professionale, la somma di € 13.430,00
per il giudizio di primo grado (di cui € 2.430,00 per fase studio;
€ 1.550,00 per fase introduttiva;
€
5.400,00 per fase istruttoria, € 4.050,00 per fase decisionale) e quella di € 9.515,00 per il giudizio di appello (di cui € 2.835,00 per fase studio;
€ 1.820,00 per fase introduttiva;
€ 4.860,00 per fase decisionale), non avendo la ricorrente chiesto la liquidazione anche per la fase trattazione/istruttoria.
Dalla complessiva somma di € 22.945,00 va detratto l'importo di € 3.500,00, corrisposto per spese legali (v. bilancio 2016), per cui la somma residua a debito del Condominio ammonta ad €
19.445,00, oltre rimborso 15% per spese generali, CPA e IVA.
E' a carico del anche la somma di € 465,00 per spese vive anticipate, così determinata CP_1
detraendo l'acconto ricevuto (1.165,00 -700,00, v. bilancio 2016).
Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. a decorrere dalla richiesta di pagamento sino al soddisfo (Cass. civ., sez. VI, 16.3.2022 n. 8611).
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni da svalutazione monetaria, non ricorrendone i presupposti.
Si osserva, al riguardo, che, trattandosi di un debito di valuta, non trova applicazione la disciplina sulla rivalutazione monetaria tipica delle obbligazioni di valore, salvo che il richiedente non provi il maggior danno, circostanza che non ricorre nel caso di specie, non risultando la domanda risarcitoria sufficientemente istruita.
Invero, il decremento reddituale allegato al ricorso introduttivo risulta documentato unicamente con riguardo al volume affari dichiarato a per gli anni 2012-2013 in rapporto agli anni Parte_2
2021-2022-2023, con un vuoto documentale di ben otto anni, pur avendo la ricorrente asserito di aver meramente ridotto, e mai cessato, l'attività professionale;
infine, per la riduzione dei redditi percepiti, va evidenziato che l'istante ha allegato una diversa eziologia del danno, di tipo familiare,
estranea al rapporto col Condominio ed all'alveo di responsabilità di quest'ultimo. Tale ultima domanda deve essere, pertanto, disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, in considerazione del fatto che il giudizio si è risolto in un'unica udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro € 19.445,00, a
[...] Parte_1
titolo di compenso per il ministero difensivo prestato nei giudizi di cui in motivazione, oltre rimborso per spese generali al 15%, CPA e IVA, e dell'importo di € 465,50 a titolo di saldo delle spese vive sostenute, il tutto con gli interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. dal 25.1.2022 al soddisfo;
b) condanna il resistente al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.011,00 per compenso ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali al 15%, CPA e IVA.
Napoli, 19.2.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5264/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Puorto
(C.F.: ) e Rosalba Alassini (C.F.: ) per procura C.F._2 C.F._3
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. e 14 D. Lgs. 150/2011 (liquidazione onorari professionali)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024 adiva questa Corte chiedendo di accertare Parte_1
l'attività professionale svolta da essa istante su mandato del Controparte_1
nel giudizio n. 23463/2012 R.G. davanti al Tribunale di e in quello n.
[...] CP_1
3561/2016 R.G. davanti a questa Corte, con conseguente condanna del al pagamento CP_1
della complessiva somma di € 19.445,00, ovvero della diversa somma quantificata in corso di causa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma IV c.c. ovvero, in subordine, ex D. Lgs. 231/2002, nonché della somma di €
465,00 per le spese vive anticipate, con gli interessi e rivalutazione. Vinte le spese.
A tal fine esponeva che, dopo aver ricevuto dall'amministratore del suddetto il CP_1
mandato per costituirsi nel giudizio promosso da appaltatrice dei lavori di CP_2
ristrutturazione del fabbricato, rimasti impagati, aveva svolto il ministero difensivo relativamente a tutte le fasi del giudizio di primo grado e aveva proposto appello avverso la sentenza che lo aveva definito, ottenendo all'esito una pronuncia più favorevole per il cliente, senza ricevere il pagamento delle spettanze professionali.
In particolare, lamentava: che in data 25.1.2022 aveva richiesto al il pagamento dei CP_1
compensi, calcolandoli secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 nella speranza di un più celere pagamento;
che, stante l'omessa corresponsione, aveva adito il Tribunale di Napoli, che,
però, si era dichiarato incompetente, condannando essa istante alla rifusione delle spese processuali in favore del che non aveva ricevuto riscontro fattivo alla successiva proposta CP_1
transattiva inoltrata a controparte.
Assumeva la ricorrente che, in difetto di un accordo sul quantum, il compenso andava determinato facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Pertanto, a fronte di una domanda del valore di € 102.174,51, dovevano essere valutate la complessità del giudizio - in cui erano sorte numerose questioni di natura giuridica ed era stata svolta un'istruttoria lunga e complessa - e l'esito favorevole per il Condominio: infatti, mentre la sentenza di primo grado lo aveva condannato a pagare € 100.216,19, oltre spese legali, alla , da cui andava detratta la somma di € 41.089,14 CP_2
cui era stata condannata l'appaltatrice per i danni subiti dal Condominio, la Corte d'Appello aveva ridotto l'importo dovuto dal ad € 61.799,00 ed aveva aumentato l'importo per i danni CP_1
ad € 49.681,39, con integrale compensazione delle spese di lite, per cui il doveva CP_1
unicamente la somma di € 12.117,61. Conseguentemente, era ampiamente giustificata l'applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, con conseguente liquidazione dei seguenti compensi calcolati secondo lo scaglione di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 250.000,00:
Primo Grado
Fase di studio: € 2.430,00
Fase introduttiva: € 1.550,00
Fase istruttoria: € 5.400,00
Fase decisionale: € 4.050,00
Secondo grado
Fase di studio: € 2.835,00
Fase introduttiva: € 1.820,00
Fase decisionale: € 4.860,00
per un totale di € 22.945,00, oltre spese vive pari ad € 1.165,60 per il contributo unificato anticipato, spese generali e c.p.a., detratti € 4.200,00 ricevuti in acconto. Infine, la deduceva Pt_1
di aver diritto agli interessi a far data dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado o, quanto meno, dalla data della richiesta bonaria del 25.1.2022, nonché alla rivalutazione monetaria, atteso che, a causa di un figlio con disabilità, aveva dovuto ridurre il carico di lavoro, con un decremento di reddito notevole che l'aveva costretta a rimandare alcuni pagamenti, come quello della cassa forense, per cui era evidente il maggior danno subito per effetto del mancato introito dei compensi dovuto dal Condominio.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, in data 7.2.2025 si costituiva il in deducendo di aver versato alla ricorrente, Controparte_1 CP_1
all'atto del conferimento dell'incarico per il giudizio di primo grado, la somma di € 4.200,00 a titolo di anticipo spese e competenze e di non essersi mai opposto al pagamento degli onorari professionali, di cui aveva richiesto la giusta determinazione, stante l'assenza di un accordo in forma scritta per la relativa quantificazione. A tal fine evidenziava che la controversia non era di elevata complessità e l'attività svolta era stata contenuta per cui - come riconosciuto dalla stessa ricorrente nella fattura pro-forma del 25.1.2022 - andavano applicati i parametri minimi e dalla somma complessiva di € 12.049,00, oltre accessori di legge, doveva essere detratto l'anticipo, pari ad € 4.200,00; inoltre, era stata erroneamente dedotta la debenza di spese vive per l'importo di €
1.165,00, poiché non era stato considerato l'importo di € 4.200,00 già anticipato;
infine, poiché la sentenza della Corte aveva compensato le spese processuali, il 50% dell'importo del contributo unificato era a carico della società appellata, a cui la ricorrente avrebbe potuto richiederlo.
Pertanto, il resistente concludeva chiedendo che le competenze professionali spettanti alla ricorrente fossero determinate applicando i valori minimi e detraendo l'importo già versato di
€ 4.200,00, con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è discussa e riservata in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente si osserva che le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla vexata quaestio della competenza del giudice di secondo grado a conoscere la domanda dell'avvocato relativa a compensi professionali per l'attività svolta in più gradi del giudizio, su cui si registrava un orientamento minoritario che sosteneva che nei procedimenti ex art. 14 D. Lgs. 150/2011, quando le prestazioni del difensore erano svolte dinanzi ad uffici giudiziari diversi, per ottenere il relativo compenso occorrerebbe proporre domande autonome dinanzi a ciascun giudice adito per il processo, hanno aderito alla tesi secondo cui la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Il massimo organo della nomofilachia ha ritenuto che detta soluzione è compatibile con la lettera dell'art. 14 comma II D. Lgs. 150 cit., ove si parla di "ufficio adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", in quanto l'uso del singolare ("ufficio", e soprattutto
"processo") induce a pensare che se l'opera è stata prestata in più gradi del processo sia possibile un'azione unitaria e l'ufficio sia da intendere come quello che ha definito il processo, e quindi l'ultimo (di merito), ed ha evidenziato che tale soluzione è, altresì, la più coerente sul piano della interpretazione teleologica e sistematica in quanto il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato, garantendosi in tal modo anche le ragioni di economia processuale e l'interesse ad evitare la moltiplicazioni dei giudizi in coerenza con i principi del giusto processo. Invero, secondo il costante insegnamento della Corte
costituzionale (v., ex multis, sent. 281/2010) l'applicazione dei suddetti principi comporta che, per assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in coerenza con l'art. 6 della
CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e,
comunque, si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente (Cass. civ., S.U., 19.2.2020 n. 4247).
Nondimeno, nel caso in cui l'ufficio che ha conosciuto per ultimo della lite non abbia competenza anche in relazione al foro del consumatore, quest'ultimo criterio esclude l'applicazione dell'art. 14
comma II D. Lgs. 150 cit. e del principio elaborato dalle Sezioni Unite nella pronuncia 4247/2020,
per cui l'ufficio giudiziario competente è il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore (v. Cass. civ., sez. II, 5.2.2024, n. 3241).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, la Corte di Appello di Napoli è competente a decidere sui compensi maturati dalla ricorrente non solo quale giudice che ha deciso per ultimo la controversia,
ma anche in relazione al foro del consumatore.
Venendo al merito, non sono contestati il conferimento dell'incarico professionale e l'effettivo svolgimento della prestazione (peraltro documentata in atti), essendo controverso esclusivamente il
quantum da riconoscere alla ricorrente per il ministero difensivo espletato, assumendo il resistente l'applicabilità dei parametri minimi del D.M. 55/2014, vigente alla data di conclusione dell'attività
difensiva (corrispondente alla data del deposito della sentenza, ossia il 28.12.2021).
In difetto di preventivo accordo tra le parti, il compenso va calcolato applicando la tabella allegata al D.M. 55 cit. per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00: invero, quanto al valore della controversia, la domanda azionata nel giudizio a carico del (del valore di € CP_1
102.174,51) è stata parzialmente accolta nella sentenza di riforma della pronuncia di primo grado per il minor importo di € 61.799,00, ragion per cui il valore del decisum di cui al giudizio presupposto rientra nel suddetto scaglione, e ciò anche a non voler considerare il riconoscimento in favore del in quel giudizio, dell'importo di € 49.681,39 a titolo di risarcimento danni. CP_1
Ritiene la Corte che debbano essere applicati i parametri medi, non essendo affatto condivisibile l'assunto della difesa del secondo cui l'attività difensiva espletata dalla ricorrente CP_1
avrebbe riguardato un giudizio privo di complessità.
Si osserva, a tale riguardo, che il giudizio di primo grado non ha avuto ad oggetto la sola domanda proposta dall'appaltatrice nei confronti del ma anche la riconvenzionale volta ad CP_1
ottenere la restituzione delle somme pagate ed il risarcimento dei danni, ed ha visto la svolgimento di una complessa attività istruttoria (siccome caratterizzata dall'espletamento delle prove orali e della c.t.u.) e il deposito degli atti difensivi finali;
avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti cinque motivi di gravame, parzialmente accolti, previa sospensione della provvisoria esecutività della pronuncia.
Conseguentemente, si ritiene dovuta, a titolo di compenso professionale, la somma di € 13.430,00
per il giudizio di primo grado (di cui € 2.430,00 per fase studio;
€ 1.550,00 per fase introduttiva;
€
5.400,00 per fase istruttoria, € 4.050,00 per fase decisionale) e quella di € 9.515,00 per il giudizio di appello (di cui € 2.835,00 per fase studio;
€ 1.820,00 per fase introduttiva;
€ 4.860,00 per fase decisionale), non avendo la ricorrente chiesto la liquidazione anche per la fase trattazione/istruttoria.
Dalla complessiva somma di € 22.945,00 va detratto l'importo di € 3.500,00, corrisposto per spese legali (v. bilancio 2016), per cui la somma residua a debito del Condominio ammonta ad €
19.445,00, oltre rimborso 15% per spese generali, CPA e IVA.
E' a carico del anche la somma di € 465,00 per spese vive anticipate, così determinata CP_1
detraendo l'acconto ricevuto (1.165,00 -700,00, v. bilancio 2016).
Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. a decorrere dalla richiesta di pagamento sino al soddisfo (Cass. civ., sez. VI, 16.3.2022 n. 8611).
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni da svalutazione monetaria, non ricorrendone i presupposti.
Si osserva, al riguardo, che, trattandosi di un debito di valuta, non trova applicazione la disciplina sulla rivalutazione monetaria tipica delle obbligazioni di valore, salvo che il richiedente non provi il maggior danno, circostanza che non ricorre nel caso di specie, non risultando la domanda risarcitoria sufficientemente istruita.
Invero, il decremento reddituale allegato al ricorso introduttivo risulta documentato unicamente con riguardo al volume affari dichiarato a per gli anni 2012-2013 in rapporto agli anni Parte_2
2021-2022-2023, con un vuoto documentale di ben otto anni, pur avendo la ricorrente asserito di aver meramente ridotto, e mai cessato, l'attività professionale;
infine, per la riduzione dei redditi percepiti, va evidenziato che l'istante ha allegato una diversa eziologia del danno, di tipo familiare,
estranea al rapporto col Condominio ed all'alveo di responsabilità di quest'ultimo. Tale ultima domanda deve essere, pertanto, disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, in considerazione del fatto che il giudizio si è risolto in un'unica udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro € 19.445,00, a
[...] Parte_1
titolo di compenso per il ministero difensivo prestato nei giudizi di cui in motivazione, oltre rimborso per spese generali al 15%, CPA e IVA, e dell'importo di € 465,50 a titolo di saldo delle spese vive sostenute, il tutto con gli interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. dal 25.1.2022 al soddisfo;
b) condanna il resistente al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.011,00 per compenso ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali al 15%, CPA e IVA.
Napoli, 19.2.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi