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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4300/2021 R.G.
È comparso, per parte opponente, l'avv. Gabriele Sottile, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Alfredo Natoli, il quale, in via preliminare, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttoria articolati in atti e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4300/2021 R.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Sottile; opponente contro
(C.F e P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1 tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Alfredo Natoli;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 771/2021 del 10 giugno 2021, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva Controparte_1 somma di € 78.942,92, oltre spese e compensi della fase monitoria, a titolo di saldo non pagato per forniture di materiale in alluminio, strutture metalliche, serramenti e lamiere. A fondamento dell'opposizione svolta, l'opponente ha eccepito l'omessa prova da parte della società opposta del preteso credito per inidoneità delle sole fatture allegate al ricorso monitorio, nonché l'intervenuta prescrizione del credito essendo state le fatture emesse negli anni 2011 e 2012.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28 gennaio 2022, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
L'opposizione avanzata da deve essere accolta. Parte_1
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il presente Giudice che la società opposta non ha fornito prova del diritto di credito preteso nei confronti di . Parte_1
Va, infatti, rilevato che la prova del credito non può trarsi delle fatture prodotte dalla società opposta, essendo pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383)” (ex pluris Cassazione civile sez. II, 12 gennaio
2016, n. 299).
Va osservato che, nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato il diritto di credito avversario azionato in sede monitoria sulla base delle sole fatture, negando l'esistenza del medesimo e della quantificazione operata da controparte, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'opposta fornire prova dell'esistenza del proprio diritto di credito, ossia fornire prova di aver effettuato i servizi indicati nelle allegate fatture.
La prova del diritto di credito della non può, altresì, trarsi dalle scritture Controparte_1
contabili della medesima società. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, ai sensi dell'art. 2710 c.c. “le scritture contabili, anche se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, nondimeno, qualora l'imprenditore intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie,
a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio” (Cassazione civile sez. II, 16/05/2016, n. 9968; conf. Cassazione civile sez. III,
23/11/2021, n. 36252; Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, n. 12343; Cassazione civile sez. III,
31/07/2012, n. 13669; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Milano sez. II, 20/01/2020, n.
172; Corte appello Roma sez. II, 04/10/2022, n. 6142).
Va, pertanto, osservato che, nel caso di specie, l'opponente – come già supra dedotto – ha specificamente contestato il diritto di credito avversario azionato in sede monitoria, con la conseguenza che le sole fatture e gli estratti delle scritture contabili non possono supplire la piena TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
prova, ovvero integrare la dimostrazione compiuta del credito della società in assenza di ulteriori elementi probatori, che non appaiono sussistere nel caso di specie.
Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Alla luce di quanto dedotto, va accolta l'opposizione avanzata da , con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 771/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 10 giugno 2021.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate ed il valore della controversia, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opposta deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4300/2021 R.G. proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. accoglie l'opposizione svolta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 771/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 10 giugno 2021;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 27,00 per spese vive ed € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di
[...]
legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 6 marzo 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4300/2021 R.G.
È comparso, per parte opponente, l'avv. Gabriele Sottile, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Alfredo Natoli, il quale, in via preliminare, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttoria articolati in atti e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4300/2021 R.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Sottile; opponente contro
(C.F e P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_1 tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Alfredo Natoli;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 771/2021 del 10 giugno 2021, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva Controparte_1 somma di € 78.942,92, oltre spese e compensi della fase monitoria, a titolo di saldo non pagato per forniture di materiale in alluminio, strutture metalliche, serramenti e lamiere. A fondamento dell'opposizione svolta, l'opponente ha eccepito l'omessa prova da parte della società opposta del preteso credito per inidoneità delle sole fatture allegate al ricorso monitorio, nonché l'intervenuta prescrizione del credito essendo state le fatture emesse negli anni 2011 e 2012.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28 gennaio 2022, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
L'opposizione avanzata da deve essere accolta. Parte_1
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il presente Giudice che la società opposta non ha fornito prova del diritto di credito preteso nei confronti di . Parte_1
Va, infatti, rilevato che la prova del credito non può trarsi delle fatture prodotte dalla società opposta, essendo pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383)” (ex pluris Cassazione civile sez. II, 12 gennaio
2016, n. 299).
Va osservato che, nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato il diritto di credito avversario azionato in sede monitoria sulla base delle sole fatture, negando l'esistenza del medesimo e della quantificazione operata da controparte, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'opposta fornire prova dell'esistenza del proprio diritto di credito, ossia fornire prova di aver effettuato i servizi indicati nelle allegate fatture.
La prova del diritto di credito della non può, altresì, trarsi dalle scritture Controparte_1
contabili della medesima società. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, ai sensi dell'art. 2710 c.c. “le scritture contabili, anche se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, nondimeno, qualora l'imprenditore intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte, sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie,
a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio” (Cassazione civile sez. II, 16/05/2016, n. 9968; conf. Cassazione civile sez. III,
23/11/2021, n. 36252; Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, n. 12343; Cassazione civile sez. III,
31/07/2012, n. 13669; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Milano sez. II, 20/01/2020, n.
172; Corte appello Roma sez. II, 04/10/2022, n. 6142).
Va, pertanto, osservato che, nel caso di specie, l'opponente – come già supra dedotto – ha specificamente contestato il diritto di credito avversario azionato in sede monitoria, con la conseguenza che le sole fatture e gli estratti delle scritture contabili non possono supplire la piena TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
prova, ovvero integrare la dimostrazione compiuta del credito della società in assenza di ulteriori elementi probatori, che non appaiono sussistere nel caso di specie.
Va, a questo punto, dato atto che ogni altra questione deve ritenersi assorbita, in quanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo la ragione più liquida (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Alla luce di quanto dedotto, va accolta l'opposizione avanzata da , con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 771/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 10 giugno 2021.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate ed il valore della controversia, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opposta deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4300/2021 R.G. proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. accoglie l'opposizione svolta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 771/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 10 giugno 2021;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in € 27,00 per spese vive ed € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di
[...]
legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 6 marzo 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli