TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6738 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.9.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 7126/25
Tra
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Caserma di Cavalleria n. 49, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Piero Ferrara, C.F. , elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Portici (NA) alla via Libertà n. 218 bis.
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.25 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) che ha lavorato e lavora dal 01/04/2020 per conto e alle dipendenze della CP_1
, con sede legale in Napoli (NA) alla via Strada Comunale del Principe 13/a;
[...] 2) che risulta inquadrato nel livello D (fino a giugno 2023) e D1 (da luglio 2023) del
CCNL del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999 con la qualifica di
Collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'Ospedale San Paolo di Napoli;
3) che svolge un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalle 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
4) che, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, ha sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, per il periodo dal 1° gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione “IND. 700 ART. 44 C.3” nella misura giornaliera di € 4,49, fino al Pt_2
31 dicembre 2022, e di € 2,07, dal 1° gennaio 2023 in poi;
5) che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta, per le giornate in cui il ricorrente ha goduto delle ferie, è pari alla somma dello stipendio base e della indennità professionale specifica (IPS);
6) che, pertanto, come si nota dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non è stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera (IND. PRES. 8000 ART. 44 C.6);
7) che a nulla sono valse le formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro.
Concludeva: CHIEDE che Voglia la S.V. Ill.ma fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, facendo espresso invito alla convenuta di costituirsi coi modi e nei termini previsti dalla legge, con avvertenza che in mancanza si procederà in contumacia, per ivi sentire così provvedere: - Accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37
CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022, il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui agli artt.
86, comma 3, CCNL 2016-2018 (fino al 31 dicembre 2022) e 106 CCNL 2019-2021 (dal 1° gennaio 2023), e per l'effetto: - Condannare genericamente la , Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49, fino al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e pari ad €
2,07, per il periodo dal 1° gennaio 2023 fino ad oggi, ex art. 106, comma 2, CCNL 2019-
2021, e a corrispondere al ricorrente, in quell'importo da determinarsi in separata sede, le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 18/07/2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte resistente.
All'udienza del 30.9.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente.
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè,
l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale, per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della
S.C. (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura della indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Quanto all'indennità di turno, l'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C
e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari
a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. L'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, statuisce: “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di
Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica della indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL Sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l' CP_1
va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie
[...]
l'importo della “indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 per il periodo dal
18/07/2019 al 31 dicembre 2022 e ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino al
21.3.25 (data di deposito del ricorso), e a corrispondere al ricorrente Parte_1
le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo dal 18/07/2019 fino al
[...]
21.3.25, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso:
- condanna l' ad inserire nella base di calcolo della retribuzione Controparte_1 delle ferie l'importo della “indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 per il periodo dal 18/07/2019 al 31 dicembre 2022 e ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino al 21.3.25 (data di deposito del ricorso), e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per l'intero Parte_1 periodo dal 18/07/2019 fino al 21.3.25, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
900,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 30.9.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca