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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1191/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Venezia - Mestre (Ve), viale Garibaldi n. 1/i presso lo studio dell'Avv. Gabriele De
Götzen che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato ope legis in Venezia, piazza San Marco n. 63, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 giugno 2025 , attualmente Sostituto Parte_1
Commissario della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Venezia, esponeva di aver subito, in data 1° maggio 1992, durante un intervento presso un locale pubblico di Mestre per sedare una rissa, un'aggressione da parte di due soggetti che gli aveva causato lesioni personali.
A seguito dell'evento, il ricorrente era stato ricoverato presso l'Ospedale Civile locale, dove gli erano state diagnosticate policontusioni cranio-facciali, al rachide cervicale e alla spalla sinistra. Tali lesioni erano state riconosciute come dipendenti da causa di servizio, come attestato dal verbale della Commissione Medica
Ospedaliera di Padova.
Nel 2018, il ricorrente aveva presentato istanza al per il CP_1 CP_1
riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” e per l'attribuzione dei relativi benefici assistenziali previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, con provvedimento del 20 maggio 2020, notificato il 16 giugno 2020, l'Amministrazione aveva rigettato l'istanza, ritenendo prescritto il diritto ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Il ricorrente contestava tale decisione, sostenendo che lo status di “Vittima del
Dovere” costituisce una situazione giuridica imprescrittibile, come affermato dalla più recente e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale distingue tra l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status e la prescrittibilità dei singoli ratei delle prestazioni economiche. Richiamava, inoltre, la normativa di riferimento (L. 13 agosto 1980 n. 466, L. 23 dicembre 2005 n. 266 e DPR
7 luglio 2006 n. 243), che disciplina i benefici spettanti alle vittime del dovere, tra cui assegni vitalizi, speciali elargizioni, esenzioni e altre provvidenze, la cui liquidazione è subordinata all'accertamento di un'invalidità permanente non inferiore al 25%.
Il ricorrente, sulla base della perizia medico-legale di parte, riteneva di aver riportato un'invalidità complessiva del 4%, calcolata secondo i criteri medico-legali previsti dal DPR 181/2009, applicabili anche alle vittime del dovere secondo la giurisprudenza più recente e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Sottolineava, inoltre, che l'attività svolta al momento dei fatti rientrava pienamente tra quelle contemplate dalla normativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, trattandosi di intervento diretto al contrasto della criminalità e di servizio di ordine pubblico, e che il nesso causale tra l'attività di servizio e le lesioni subite era stato riconosciuto anche dall'Amministrazione.
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiedeva la disapplicazione del provvedimento ministeriale impugnato, l'accertamento e la dichiarazione dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, commi 562-565, della legge
266/2005, nonché la condanna dell'Amministrazione al riconoscimento di tutti i benefici assistenziali previsti dalla legge in relazione al grado di invalidità accertato. Il , costituendosi, eccepiva la prescrizione del diritto al riconoscimento CP_1
dello status di vittima del dovere e, comunque, degli assegni richiesti per il periodo antecedente i dieci anni dalla domanda, in applicazione dell'art. 2946 c.c.
Secondo l'Amministrazione, la domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere era stata presentata solo nel giugno 2020, ben oltre il termine decennale decorrente, a parere dell'Amministrazione, dall'entrata in vigore della legge n. 266/2005.
Pur riconoscendo che una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.
17440/2022) aveva affermato l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere, sottolineava come tale pronuncia fosse isolata e in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, che riteneva, invece, il diritto soggetto a prescrizione ordinaria. Evidenziava, inoltre, che la tutela riconosciuta alle vittime del dovere era aggiuntiva rispetto ad altre forme di protezione (come la causa di servizio) e non configurava uno status in senso tecnico, né un diritto direttamente garantito dalla Costituzione.
Secondo il , poi, la normativa sulle vittime del dovere richiedeva, oltre alla CP_1
dipendenza da causa di servizio, la sussistenza di particolari condizioni ambientali o operative che avessero comportato un'esposizione a rischi o fatiche superiori rispetto a quelli ordinari, elemento che nel caso di specie non era provato.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e, comunque, la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente. In via subordinata, qualora si ritenessero sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status, eccepiva la prescrizione degli assegni per il periodo anteriore ai dieci anni dalla domanda e il difetto di giurisdizione per le domande relative ai benefici previdenziali, con richiesta di vittoria di spese.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. I fatti per cui il ricorrente chiede il riconoscimento dello status di vittima del dovere possono essere così ricostruiti.
Dalla relazione di servizio redatta il 1° maggio 1992 dagli agenti della Volante 2 della
Questura di Venezia, risulta che, verso le ore 12.00, la pattuglia era stata inviata presso il bar “Venier” di Mestre a seguito di una segnalazione di disturbo da parte di alcuni giovani. Giunti sul posto, gli agenti avevano constatato la presenza di sei persone in evidente stato di alterazione e, nel tentativo di riportare la calma e identificare i soggetti, l'agente era intervenuto per dividere le Parte_1
parti. In tale occasione era stato aggredito da più individui, riportando escoriazioni al volto e uno strappo alla giacca della divisa.
L'estratto mattinale della Questura di Venezia del 2 maggio 1992 conferma che la
Volante 2 fu coinvolta in una rissa presso il bar Venier, durante la quale un collega fu malmenato riportando lesioni;
sul posto intervennero anche altre forze dell'ordine e si procedette all'arresto di sei persone.
La dichiarazione dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Venezia del 9 maggio
1992 attesta che l'agente , in servizio di Volante 2, fu effettivamente Pt_1
coinvolto nell'episodio e riportò contusioni cranico facciale, rachido cervicale e alla spalla sinistra, riconosciute come dipendenti da causa di servizio. Analogo riconoscimento emerge dal parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio del Personale della Questura di Venezia il 14 ottobre 1992, che, esaminate le circostanze di tempo, modo e luogo, ritiene le lesioni subite da come dipendenti da causa Pt_1
di servizio.
Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del Policlinico Militare di Padova, redatto il 17 giugno 1993, conferma che le lesioni riportate da durante la Pt_1
colluttazione nel bar di Mestre sono da considerarsi dipendenti da causa di servizio, senza che tali infermità abbiano pregiudicato la sua idoneità al servizio nella Polizia di Stato.
In sintesi, la documentazione amministrativa, sanitaria e di servizio acquisita agli atti dimostra che il ricorrente, nell'esercizio delle proprie funzioni di agente della
Polizia di Stato, intervenendo per sedare una rissa in un esercizio pubblico, fu aggredito, riportando lesioni personali riconosciute come dipendenti da causa di servizio. Ciò premesso, si osserva che la materia è regolata dalla legge del 23/12/2005 n. 266 che, al comma 563 dell'art. 1, prevede che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, [ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della
Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, a li appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso] e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbia no subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 dispone che: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dal comma 565 dell'art. 1 della stessa L. n. 266 del 2005, e stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il
Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede: "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle
L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto."
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze del
22.6.2017 n. 15484 e 15485: “Tale essendo il quadro normativo di riferimento si rileva che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia il comma 563 e il comma 564 della L. n. 266 del 2005, art. 1, individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. I medesimi benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività
(enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali, La norma di cui al comma 564 non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura”.
Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo ai soggetti di cui al comma 563 della l. n. 266 del 2005 è dunque sufficiente, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria
(cfr. Cassazione civile sez. un., 04/05/2017, n.10791; Cassazione civile sez. lav.,
17/10/2018, n.26012). Non vi sono dubbi, dunque, che gli eventi oggetto di causa occorsi in data 1° maggio
1992, comprovati dagli allegati al ricorso e dal Ministero convenuto non contestati, rientrino nell'ambito applicativo del comma 563 dell'art. 1 legge citata.
Si tratta, infatti, di invalidità permanente pari al complessivo 4% per le lesioni riportate (“pregressa contusione rachide cervicale e spalla sinistra”), anch'essa, come la dinamica dei fatti, dal convenuto non contestata né in punto an, CP_1
né nel quantum, riportata da militare della Polizia di Stato in attività di servizio in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto alla criminalità/svolgimento di servizi di ordine pubblico, laddove, come sopra visto, secondo Cass. S.U. 4 maggio
2017, n. 11791, l'art 1 comma 563 della legge 266/2005, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , va applicato CP_1
l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 17440/2022, ordinanza n.33105/2022), secondo cui la condizione di vittima del dovere, costituendo uno status, è imprescrittibile, salva la prescrizione decennale delle prestazioni economiche.
Dunque il riconoscimento della condizione di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563 L. 266/2005 ha natura di "status" ed è, pertanto, imprescrittibile, così come è imprescrittibile l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di natura assistenziale trattandosi di diritti indisponibili e, come tali, irrinunciabili e, appunto, imprescrittibili ex art. 2934, II comma c.c.
I benefici economici che trovano il loro presupposto nello "status" sono invece soggetti a prescrizione decennale di talché i pagamenti monetari effettivi possono essere richiesti solo per i dieci anni precedenti la domanda amministrativa.
Nello specifico è dunque prescritta la speciale elargizione (pari a € 2.000,00 per ogni punto di invalidità), trattandosi di somma da corrispondersi in un'unica soluzione ed essendo stata la domanda presentata il 28 settembre 2018, ampiamente decorso il decennio dalla spettanza (fatti del 1992).
Sono invece richiesti e non prescritti:
• esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere. Art.1 comma 211 L. 11.12.2016 n. 232. • Il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.
• L'esenzione dal pagamento del ticket.
• i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto
1999, n. 288;
• i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4 L.407/98.
Non possono essere riconosciuti né l'assegno vitalizio mensile (art. 4, comma 238,
Legge n. 350/2003) né lo speciale assegno vitalizio mensile (rt. 2, comma 5, Legge
n. 244/2007), trattandosi di provvidenze che, come rilevato dallo stesso ricorrente, possono essere liquidate solo in presenza di un'invalidità permanente pari o superiore al 25%.
In assenza di provvidenze di carattere pensionistico tra quelle rivendicate con il ricorso, risulta infine non pertinente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal in memoria di costituzione. CP_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese vanno compensate in ragione di un quarto con condanna del al pagamento del Controparte_1
restante quarto. Esse vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della chiarezza del quadro fattuale.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunziando, così provvede: accerta la sussistenza in capo al ricorrente, in relazione ai fatti lesivi del 1° maggio
1992, dello status di vittima del dovere ai sensi della legge 466/80, legge 266/2005
e DPR 243/2006; determina l'entità delle infermità riportate in misura pari complessivamente al 4%; dichiara la pretesa prescritta quanto alla speciale elargizione una tantum, e la spettanza invece dei seguenti benefici:
• esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere. Art.1 comma 211 L. 11.12.2016 n. 232.
• Il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.
• L'esenzione dal pagamento del ticket. • i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto
1999, n. 288;
• i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4 L.407/98; compensa le spese del giudizio in ragione di un quarto e condanna il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della restante quota, liquidata in CP_1
€ 32,25 per spese ed in € 3.478,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino