Decreto cautelare 20 dicembre 2025
Sentenza breve 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 17/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Romina Pitoni, Roberta Allegretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Maria Elena Belvedere, Vanessa Quattrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 13 novembre 2025 adottata ex art 54 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Lamezia Terme con la quale viene intimato ai ricorrenti (oltre ad altri 11 comproprietari cointeressati al provvedimento): “ di adottare tutti i provvedimenti necessari (accertamenti tecnici ed eventuali opere previsionali e ristrutturazioni) atti a rimuovere i pericoli per l’incolumità pubblica e privata e la preservazione dei beni e all’immediata messa in sicurezza dell’immobile in questione, entro e non oltre 30 giorni (TRENTA) dalla data di notifica del presente atto, al fine di provvedere successivamente, ad eseguire le opere necessarie nell’osservanza delle vigenti normative di legge e regolamenti (fatti salvi i diritti di terzi), sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Lamezia Terme;
Viste le memorie del 9 gennaio 2026, con le quali il Comune resistente e i ricorrenti hanno dichiarato cessata la materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche ai fini dell’art. 60 c.p.a. e del passaggio in decisione ai fini della cessazione della materia del contendere;
Premesso che:
con memoria del 9 gennaio 2026 l’Amministrazione resistente ha dato atto dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e i ricorrenti, in pari data, hanno aderito alla suddetta istanza insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite;
con memoria di replica il Comune di Lamezia Terme ha rappresentato, da ultimo, che l’annullamento è avvenuto d’ufficio, non avendo i ricorrenti istato per il riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990, e non adempiendo dunque i medesimi al dovere di buona fede e di leale collaborazione di cui all’art. 1 co. 2-bis l. 241/90;
Ritenuto:
di dover pertanto dichiarare cessata la materia del contendere;
di dover nondimeno compensare le spese di lite per insussistenza della soccombenza virtuale, posto che, da un lato, l’Amministrazione ha proceduto all’annullamento d’ufficio, dall’altro, la stessa ha proceduto tempestivamente a rimuovere il provvedimento in contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli interessati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AN | RD AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.